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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 10 luglio 2026

Cassazione n. 30406/2026

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a Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di cuiall’art. 7, d.l. n. 4 del 2019, con riferimento alla omissione di essere sottoposto amisura cautelare, è ripetitivo della medesima censura e manifestamenteinfondato.La sentenza impugnata con motivazione che non presta il fianco a rilievi di illogicitàmanifesta ha argomentato il dolo del reato in ragione del fatto che il combinatodisposto di cui all’art. 2 lett. c bis), introdotto con la legge n. 26 del 28 marzo2019, in sede di conversione in legge del decreto legge n. 4 del 2019, ed in vigoreal momento della presentazione della domanda, che ha previsto tra i requisiti peril richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale,anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanzadi condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per talunodei delitti indicati all'articolo 7, comma 3 e la cui omissione integra il reato di cuiall’art. 7 comma 1 del d.l. n. 4 del 2019, risultava di piana interpretazione, essendola normativa in tema di reddito di cittadinanza chiara, non essendo configurabileuna ignoranza inescusabile, sicchè nel presentare l’istanza la ricorrente mirava adottenere il Rdc di cui non aveva i requisiti.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di cuiall’art. 7, d.l. n. 4 del 2019, con riferimento alla omissione di essere sottoposto amisura cautelare, è ripetitivo della medesima censura e manifestamenteinfondato.La sentenza impugnata con motivazione che non presta il fianco a rilievi di illogicitàmanifesta ha argomentato il dolo del reato in ragione del fatto che il combinatodisposto di cui all’art. 2 lett. c bis), introdotto con la legge n. 26 del 28 marzo2019, in sede di conversione in legge del decreto legge n. 4 del 2019, ed in vigoreal momento della presentazione della domanda, che ha previsto tra i requisiti peril richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale,anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanzadi condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per talunodei delitti indicati all'articolo 7, comma 3 e la cui omissione integra il reato di cuiall’art. 7 comma 1 del d.l. n. 4 del 2019, risultava di piana interpretazione, essendola normativa in tema di reddito di cittadinanza chiara, non essendo configurabileuna ignoranza inescusabile, sicchè nel presentare l’istanza la ricorrente mirava adottenere il Rdc di cui non aveva i requisiti.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 30406/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris