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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 aprile 2024

Cassazione n. 25575/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10791/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (mario.delprincipe@pec - avvocatiteramo.it), che l a rappresenta e difendegiusta procura speciale allegata al ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in R oma, viale Mazzini, n. 145, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale allegata al controricorso. -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 1369/2020 depositata il 19/10/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2024 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:SOCIETA]. v. controricorso p. 2 - e di seguito solo UnipolSai) conveniva in giudizio la Banca di [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. (di seguito solo BCCAT) dinnanzi al Tribunale di Teramo, Sez ione Dist accata di Giulianova per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A.

Accertare e dichiarare la contraffazione e le alterazioni sull’assegno di traenza, non trasferibile, n.6133.658-11, di [OSCURATO:PERSONA] emesso per € 2.500,00 da [OSCURATO:SOCIETA], posto all’incasso presso la Banca di [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], con contraffazione del nome del prenditore, della data di emissione e dell’importo; B. Dichiarare conseguentemente la responsabilità contrattuale, e comunque ex art. 2043-2049 c.c., della indicata Banca nella negoziazione dell’assegno contraffatto con soggetto non legittimato.

C. Condannare la convenuta Banca al risarcimento del danno nella misura di € 42.500,00 oltre gli interessi moratori come infra specificati e/o rivalutazione monetaria con interessi dalla data dell’assegno all’effettivo soddisfo”.

Allegava, a fondamento delle proprie domande, che la BCCAT aveva negoziato il titolo contraffatto senza il dovuto grado di diligenza ex art. 1176 cod. civ., ed aveva quindi pagato l’assegno a persona diversa dal legittimo prenditore, incorrendo nella violazione dell’art. 43, comma 2, della cd. legge assegni; era risultato accertato che l’assegno in questione, spedito per posta assicurata al beneficiario, era stato trafugato, alterato nella data di emissione (modificata in 21/7/2004), nell’importo (modificato in € 42.500,00) e nel nominativo del beneficiario (modificato in [OSCURATO:PERSONA]) e messo all’incasso da quest’ultimo presso la banca convenuta, che ne accreditava l’importo in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] su conto corrente, dal quale veniva prelevata in data 3/8/2004 la somma in contanti di € 38.000,00 e che veniva successivamente estinto nel 2008.

1.2. Si costituiva in giudizio resistendo la BCCAT, ed in particolare precisando che l’assegno negoziato veniva pagato al legittimo prenditore, tale sig. [OSCURATO:PERSONA] , perché così risultante dal titolo e perché soggetto conosciuto e correntista dell’istituto, tant’è che l’assegno veniva versato sul suo conto corrente; inoltre, la contraffazione non era facilmente riconoscibile e, comunque, l’operazione non appariva assolutamente sospetta, dato che si trattava di un assegno con fondo precostituito, proveniente da una nota compagnia di assicurazione, la relativa provvista veniva versata sul conto corrente e non immediatamente incamerata.

1.3. A fini istruttori, i l Tribunale ordinava alla banca convenuta l’esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. di tutta la documentazione relativa al conto corrente bancario di [OSCURATO:PERSONA], e, preso atto che l’assegno contraffatto era conservato nel fascicolo del procedimento penale a carico del Tomnyuk (rinviato a giudizio e poi ritenuto responsabile del reato a lui ascritto di ricettazione e di falsificazione dell’assegno, nonché per la truffa commessa ai danni della MeieAurora Assicurazioni, compagnia che aveva emesso l’assegno a favore di tale [OSCURATO:PERSONA]), ne disponeva l’acquisizione a carico della parte più diligente, incombente assolto da UnipolSai.

Quindi, il Tribunale rigettava la richiesta della UnipolSai di ammissione di c.t.u. grafica sull’assegno contraffattoe rinviava la causa per la decisione; all’udienza per la discussione ex art. 281 sexies cod. proc. civ. venivano scambiate le note conclusive, a cui parte attrice allegava una propria consulenza di parte della dr.ssa Gozzi, nell’opposizione della difesa di parte convenuta.

2. Con la sentenza n. 1368/2015 del 13 ottobre 2015 il Tribunale di Teramo rigettava la domanda attorea, escludendo nel caso di specie la responsabilità della banca convenuta per la negoziazione dell’assegno.

Nel frattempo, il co-difensore e domiciliatario della UnipolSai, depositava istanza per essere autorizzato a ritirare l’assegno contraffatto.

3. Avverso la sentenza proponeva appello UnipolSai e la Corte di Appello di L’Aquila, con la sentenza n. 1369/2020 del 19/10/2020 accoglieva l’appello e , in riforma integrale della sentenza impugnata, condannava l ’ appellata Banca di [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] sia al pagamento a titolo risarcitorio, in favore dell’appellante UnipolSai Assicurazioni, della somma di euro 42.500,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, sia alla restituzione, in favore della appellante, della somma di euro 3.324,88, oltre interessi legali dal 5 novembre 2015.

4. Avverso tale sentenza la BCCAT propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso UnipolSai.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

Il PM non ha depositato memorie.

La ricorrente e la resistente hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Vizio ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 4) c.p.c. in relazione alla violazione degli artt. 111, comma 1 Cost., 2697 c.c., violazione delle norme processuali in materia di prova, degli artt. 115 e 116 cpc con nullità del procedimento e conseguentemente della sentenza.

Vizio ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 4) c.p.c. in relazione alla violazione dell’art. 58 cpc e degli artt. 36, 74 e 76 disp. att. cpc con conseguente nullità del procedimento”.

Lamenta che la corte d’appello ha posto a fondamento della propria decisione l’assegno bancario, senza considerare che esso era stato irritualmente “prelevato” dal fascicolo del giudizio penale da UnipolSai, che lo aveva prima conservato presso di sé e poi solo successivamente prodott o , rendendol o così definitivamente inattendibile e non utilizzabile ai fini della decisione perché non più genuino.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “Vizio ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 4) c.p.c. in relazione alla violazione dell’art. 43, comma secondo, R.D. 1736/1933, degli artt. 61, 115 e 116 cpc per error in procedendo con conseguente nullità del procedimento”.

Lamenta che la corte d’appello ha deciso sulla base della consulenza tecnica di parte della UnipolSai, la cui produzione non era mai stata ammessa, e comunque priva di efficacia probatoria.

3. Il primo motivo è inammissibile, per plurime ragioni.

Anzitutto, perché svolge generiche doglianze in ordine alle modalità di conservazione dell’assegno oggetto di causa nel corso dei due gradi di merito, senza specificare se, dove e quando abbia eccepito alcunché a tale proposito , in patente violazione dell’art. 366, n. 6, c od . p roc . c iv . (Cass. 12 aprile 2022, n. 11844; Cass. sez. un., 27 dicembre 2019, n. 34469; Cass., n. 27475/2017 cit.; Cass. n. 124/2013).

Inoltre, non si correla alla sentenza impugnata perché non la censura, ma fa riferimento a circostanze, relative alla custodia dell’assegno di cui è causa, che espressamente sostiene av er appreso solo successivamente al deposito della sentenza di appello.

4. Il secondo motivo contiene molteplici e non sempre chiare e coerenti censure.

La ricorrente lamentain sintesi che la corte di merito : non ha preso in considerazione le risultanze della sentenza penale di condanna di [OSCURATO:PERSONA]; ha ritenuto che la contraffazione dell’assegno potesse essere percepita con la diligenza dell’accorto banchiere senza disporre c.t.u.; ha fondato la sua decisione soltanto sull’esame visivo e tattile dell’assegno ed in riferimento ad una consulenza di parte non ritualmente prodotta in giudizio.

Il motivo, che non specifica e non localizza se, dove e quando, la sentenza penale sia stat a prodott a o esibit a in giudizio, e trascura che l’impugnata sentenza espressamente qualifica la consulenza di parte UnipolSai come “prodotta in prime cure”(v. p. 4 della sentenza), va disatteso.

La valutazione delle risultanze probatorie per verificare l’autenticità di un titolo di credito è valutazione in fatto che, se come nel caso di specie debitamente motivata, è riservata al giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità (v. tra le tantissime, Cass., Sez.

Un., 27/12/2019, n. 34476 ; Cass., 11/12/2019,n.32407).

4.1. Inammissibile è anche l’ult e riore doglianza che compone il motivo e che viene formulata nei seguenti espressi termini: «La sentenza gravata va comunque cassata in punto di merito per quanto motivato in relazione alla ritenuta violazione dell’art. 43, comma 2, R.D. 1736/1933 e al profilo di colpa rinvenuto nella insufficiente diligenza dell’addetto allo sportello della Banca ricorrente» (v. p. 20 del ricorso ) ; viene infatti svolta senza individuare la parte della sentenza che sarebbe viziata, non spiega in che modo sarebbe stato violato l’art. 43 della legge sull’assegno, ed in ultima analisi finisce per richiedere a questa Suprema Corte di formulare un giudizio di fatto, che invece le è precluso, al fine di escludere il profilo di colpa attribuito dalla sentenza impugnata al bancario che ha negoziato l’assegno.

È, inoltre, comunque infondata la doglianza relativa alla dedotta irrituale produzione della consulenza tecnica di parte, atteso che è la stessa ricorrente a dedurre che tale consulenza è stata allegata alle note conclusive (v. ricorso p. 4 ) e tenuto conto che, trattandosi di mero atto difensivo a contenuto tecnico, la sua produzione non può ricondursi in alcun modo al divieto di cui all'art. 345 c.p.c. ma deve ritenersi regolata dalle norme che disciplinano tali atti ed è ammissibile anche in appello (Cass., sez. un., sent., n. 13902 del 3/06/2013; Cass., ord., n. 20347 del 24/08/2017; Cass, sent. n. 1614 del 19/01/2022).

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

6. Le spese del giudizio di legittimità, che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000 ,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10791/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (mario.delprincipe@pec - avvocatiteramo.it), che l a rappresenta e difendegiusta procura speciale allegata al ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in R oma, viale Mazzini, n. 145, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale allegata al controricorso. -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 1369/2020 depositata il 19/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2024 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:SOCIETA]. v. controricorso p. 2 - e di seguito solo UnipolSai) conveniva in giudizio la Banca di [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. (di seguito solo BCCAT) dinnanzi al Tribunale di Teramo, Sez ione Dist accata di Giulianova per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A. Accertare e dichiarare la contraffazione e le alterazioni sull’assegno di traenza, non trasferibile, n.6133.658-11, di [OSCURATO:PERSONA] emesso per € 2.500,00 da [OSCURATO:SOCIETA], posto all’incasso presso la Banca di [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], con contraffazione del nome del prenditore, della data di emissione e dell’importo; B. Dichiarare conseguentemente la responsabilità contrattuale, e comunque ex art. 2043-2049 c.c., della indicata Banca nella negoziazione dell’assegno contraffatto con soggetto non legittimato. C. Condannare la convenuta Banca al risarcimento del danno nella misura di € 42.500,00 oltre gli interessi moratori come infra specificati e/o rivalutazione monetaria con interessi dalla data dell’assegno all’effettivo soddisfo”. Allegava, a fondamento delle proprie domande, che la BCCAT aveva negoziato il titolo contraffatto senza il dovuto grado di diligenza ex art. 1176 cod. civ., ed aveva quindi pagato l’assegno a persona diversa dal legittimo prenditore, incorrendo nella violazione dell’art. 43, comma 2, della cd. legge assegni; era risultato accertato che l’assegno in questione, spedito per posta assicurata al beneficiario, era stato trafugato, alterato nella data di emissione (modificata in 21/7/2004), nell’importo (modificato in € 42.500,00) e nel nominativo del beneficiario (modificato in [OSCURATO:PERSONA]) e messo all’incasso da quest’ultimo presso la banca convenuta, che ne accreditava l’importo in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] su conto corrente, dal quale veniva prelevata in data 3/8/2004 la somma in contanti di € 38.000,00 e che veniva successivamente estinto nel 2008. 1.2. Si costituiva in giudizio resistendo la BCCAT, ed in particolare precisando che l’assegno negoziato veniva pagato al legittimo prenditore, tale sig. [OSCURATO:PERSONA] , perché così risultante dal titolo e perché soggetto conosciuto e correntista dell’istituto, tant’è che l’assegno veniva versato sul suo conto corrente; inoltre, la contraffazione non era facilmente riconoscibile e, comunque, l’operazione non appariva assolutamente sospetta, dato che si trattava di un assegno con fondo precostituito, proveniente da una nota compagnia di assicurazione, la relativa provvista veniva versata sul conto corrente e non immediatamente incamerata. 1.3. A fini istruttori, i l Tribunale ordinava alla banca convenuta l’esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. di tutta la documentazione relativa al conto corrente bancario di [OSCURATO:PERSONA], e, preso atto che l’assegno contraffatto era conservato nel fascicolo del procedimento penale a carico del Tomnyuk (rinviato a giudizio e poi ritenuto responsabile del reato a lui ascritto di ricettazione e di falsificazione dell’assegno, nonché per la truffa commessa ai danni della MeieAurora Assicurazioni, compagnia che aveva emesso l’assegno a favore di tale [OSCURATO:PERSONA]), ne disponeva l’acquisizione a carico della parte più diligente, incombente assolto da UnipolSai. Quindi, il Tribunale rigettava la richiesta della UnipolSai di ammissione di c.t.u. grafica sull’assegno contraffattoe rinviava la causa per la decisione; all’udienza per la discussione ex art. 281 sexies cod. proc. civ. venivano scambiate le note conclusive, a cui parte attrice allegava una propria consulenza di parte della dr.ssa Gozzi, nell’opposizione della difesa di parte convenuta. 2. Con la sentenza n. 1368/2015 del 13 ottobre 2015 il Tribunale di Teramo rigettava la domanda attorea, escludendo nel caso di specie la responsabilità della banca convenuta per la negoziazione dell’assegno. Nel frattempo, il co-difensore e domiciliatario della UnipolSai, depositava istanza per essere autorizzato a ritirare l’assegno contraffatto. 3. Avverso la sentenza proponeva appello UnipolSai e la Corte di Appello di L’Aquila, con la sentenza n. 1369/2020 del 19/10/2020 accoglieva l’appello e , in riforma integrale della sentenza impugnata, condannava l ’ appellata Banca di [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] sia al pagamento a titolo risarcitorio, in favore dell’appellante UnipolSai Assicurazioni, della somma di euro 42.500,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, sia alla restituzione, in favore della appellante, della somma di euro 3.324,88, oltre interessi legali dal 5 novembre 2015. 4. Avverso tale sentenza la BCCAT propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso UnipolSai. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il PM non ha depositato memorie. La ricorrente e la resistente hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Vizio ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 4) c.p.c. in relazione alla violazione degli artt. 111, comma 1 Cost., 2697 c.c., violazione delle norme processuali in materia di prova, degli artt. 115 e 116 cpc con nullità del procedimento e conseguentemente della sentenza. Vizio ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 4) c.p.c. in relazione alla violazione dell’art. 58 cpc e degli artt. 36, 74 e 76 disp. att. cpc con conseguente nullità del procedimento”. Lamenta che la corte d’appello ha posto a fondamento della propria decisione l’assegno bancario, senza considerare che esso era stato irritualmente “prelevato” dal fascicolo del giudizio penale da UnipolSai, che lo aveva prima conservato presso di sé e poi solo successivamente prodott o , rendendol o così definitivamente inattendibile e non utilizzabile ai fini della decisione perché non più genuino. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “Vizio ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 4) c.p.c. in relazione alla violazione dell’art. 43, comma secondo, R.D. 1736/1933, degli artt. 61, 115 e 116 cpc per error in procedendo con conseguente nullità del procedimento”. Lamenta che la corte d’appello ha deciso sulla base della consulenza tecnica di parte della UnipolSai, la cui produzione non era mai stata ammessa, e comunque priva di efficacia probatoria. 3. Il primo motivo è inammissibile, per plurime ragioni. Anzitutto, perché svolge generiche doglianze in ordine alle modalità di conservazione dell’assegno oggetto di causa nel corso dei due gradi di merito, senza specificare se, dove e quando abbia eccepito alcunché a tale proposito , in patente violazione dell’art. 366, n. 6, c od . p roc . c iv . (Cass. 12 aprile 2022, n. 11844; Cass. sez. un., 27 dicembre 2019, n. 34469; Cass., n. 27475/2017 cit.; Cass. n. 124/2013). Inoltre, non si correla alla sentenza impugnata perché non la censura, ma fa riferimento a circostanze, relative alla custodia dell’assegno di cui è causa, che espressamente sostiene av er appreso solo successivamente al deposito della sentenza di appello. 4. Il secondo motivo contiene molteplici e non sempre chiare e coerenti censure. La ricorrente lamentain sintesi che la corte di merito : non ha preso in considerazione le risultanze della sentenza penale di condanna di [OSCURATO:PERSONA]; ha ritenuto che la contraffazione dell’assegno potesse essere percepita con la diligenza dell’accorto banchiere senza disporre c.t.u.; ha fondato la sua decisione soltanto sull’esame visivo e tattile dell’assegno ed in riferimento ad una consulenza di parte non ritualmente prodotta in giudizio. Il motivo, che non specifica e non localizza se, dove e quando, la sentenza penale sia stat a prodott a o esibit a in giudizio, e trascura che l’impugnata sentenza espressamente qualifica la consulenza di parte UnipolSai come “prodotta in prime cure”(v. p. 4 della sentenza), va disatteso. La valutazione delle risultanze probatorie per verificare l’autenticità di un titolo di credito è valutazione in fatto che, se come nel caso di specie debitamente motivata, è riservata al giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità (v. tra le tantissime, Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34476 ; Cass., 11/12/2019,n.32407). 4.1. Inammissibile è anche l’ult e riore doglianza che compone il motivo e che viene formulata nei seguenti espressi termini: «La sentenza gravata va comunque cassata in punto di merito per quanto motivato in relazione alla ritenuta violazione dell’art. 43, comma 2, R.D. 1736/1933 e al profilo di colpa rinvenuto nella insufficiente diligenza dell’addetto allo sportello della Banca ricorrente» (v. p. 20 del ricorso ) ; viene infatti svolta senza individuare la parte della sentenza che sarebbe viziata, non spiega in che modo sarebbe stato violato l’art. 43 della legge sull’assegno, ed in ultima analisi finisce per richiedere a questa Suprema Corte di formulare un giudizio di fatto, che invece le è precluso, al fine di escludere il profilo di colpa attribuito dalla sentenza impugnata al bancario che ha negoziato l’assegno. È, inoltre, comunque infondata la doglianza relativa alla dedotta irrituale produzione della consulenza tecnica di parte, atteso che è la stessa ricorrente a dedurre che tale consulenza è stata allegata alle note conclusive (v. ricorso p. 4 ) e tenuto conto che, trattandosi di mero atto difensivo a contenuto tecnico, la sua produzione non può ricondursi in alcun modo al divieto di cui all'art. 345 c.p.c. ma deve ritenersi regolata dalle norme che disciplinano tali atti ed è ammissibile anche in appello (Cass., sez. un., sent., n. 13902 del 3/06/2013; Cass., ord., n. 20347 del 24/08/2017; Cass, sent. n. 1614 del 19/01/2022). 5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. 6. Le spese del giudizio di legittimità, che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000 ,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricor
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