CassazionedecretoSezione 5Decisione del 21 giugno 2021
Cassazione n. 07584/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 21/06/2021 del TRIB. LIBERTA' di BRINDISI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 giugno 2021, il Tribunale del riesame di Brindisi ha confermato il decreto di sequestro preventivo adottato dal Gip presso il medesimo Tribunale in data 21 maggio 2021, rigettando la richiesta di riesame avanzata nell'interesse delle società "MPS S.r.l." e "AM S.r.l." in persona dei rispettivi legali rappresentanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con il suddetto decreto era stato disposto il sequestro dell'intera azienda e dei conti correnti della "MPS S.r.l.", quale prosecuzione della fallita "Processi speciali S.r.l.", nonché il sequestro diretto a carico di "MPS S.r.l." e di "AM S.r.l." di euro 500.000, come profitto dei reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640 bis c.p. (capo B) e indebita compensazione ex art. 10 quater D.Igs. n. 74/2000 (capo C) , e, in caso di incapienza, il sequestro per equivalente dei beni nella disponibilità degli indagati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ritenuto amministratore di fatto della "AM", fino all'ammontare di cui sopra. 2. Avverso la predetta ordinanza del Tribunale del riesame, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto comune ricorso le società "MPS S.r.l." e "AM S.r.l.", in persona dei rispettivi legali rappresentanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo di ricorso, con il quale lamentano la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione agli artt. 322 ter, 324 c.p.p., 640 bis c.p. e 12 D.Igs. n. 74/2000, stante la mancanza dei presupposti per procedere sia al sequestro diretto che per equivalente, con riferimento ai reati di cui ai capi B) e C) nonché per violazione del principio della domanda cautelare; invero, alla data di emissione dell'ordinanza impugnata, lo stesso Gip del Tribunale di Brindisi, su richiesta del PM procedente, pronunciandosi sulle misure cautelari personali irrogate in relazione alle stesse ipotesi di reato, aveva riqualificato l'asserita truffa aggravata ai danni dello Stato nella meno grave fattispecie di mendacio bancario ex art. 137 D.Igs. n. 385/1993; ciò nondimeno, il Tribunale del riesame ha ritenuto di confermare ugualmente il sequestro diretto e per equivalente di euro 500.000 nei confronti delle società ricorrenti e dei legali rappresentanti o amministratori di fatto delle stesse, in virtù del dettato dell'art. 12 bis D.Igs. n. 74/2000, il quale impone la confisca per equivalente del profitto del reato tributario, ove non ne sia possibile l'apprensione diretta; tuttavia, l'assunto si basa sull'erronea svalutazione delle interconnessioni tra i reati di cui al capo B) e C) dell'imputazione provvisoria, sicchè una volta travolta l'ipotesi di truffa ex art. 640 bis c.p.p. di cui al capo B) della rubrica, è evidente che anche il quadro di gravità indiziaria relativo all'indebita compensazione sub capo C) dovesse risultare ugualmente compromesso, in quanto l'ipotizzato reato tributario si riferiva al credito di imposta generato per mezzo degli artifizi e raggiri operati in danno del Ministero dello sviluppo economico; in definitiva, intervenuta la riqualificazione del reato di cui al capo B) dell'incolpazione provvisoria, il Tribunale del riesame avrebbe coerentemente dovuto prendere atto della mancanza dei presupposti per mantenere in vita i sequestri disposti con l'originario decreto del Gip; inoltre, l'ordinanza impugnata risulta viziata anche nella parte in cui riconosce all'indagato Elia il ruolo di amministratore di fatto della "AM S.r.l.", atteso che dalle risultanze documentali acquisite in fase di indagine è emerso che questi svolgeva il ruolo di mero intermediatore di vendita, come da sua professione. 3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] , ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo per [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Va premesso che le società ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e A.M. s.r.l. - nei confronti delle quali è stato disposto, quanto alla M.P.S., il sequestro dell'intera azienda e dei conti correnti, quale prosecuzione della fallita "Processi speciali S.r.l." e, quanto ad entrambe le società, il sequestro diretto di euro 500.000, quale profitto dei reati di cui alle imputazioni provvisorie sub B) e C)- devono ritenersi "soggetti terzi" nel procedimento penale, avviato, tra gli altri, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Nei proposti ricorsi il difensore delle predette società, avv.to Francesca G. Conte, non evidenzia di essere munito di procura speciale ex artt. 83 cod. proc. civ. e 100 comma 3 cod.proc. pen., operando all'uopo i principi affermati da questa Corte che hanno chiarito che, nel procedimento relativo alla restituzione dei beni sequestrati, il difensore del terzo interessato, non munito di procura speciale, non è legittimato a proporre istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (sez. 5 n. 21314 del 9/4/2010, Rv. 247440; sez. 5 n. 10972 del 11/1/2013, Rv. 255186). In particolare, risulta inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro preventivo proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017 Rv. 271722). 2. In ogni caso, i ricorsi risultano manifestamente infondati. 2.1. Giova premettere che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere, sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante, o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. V, 13/10/2009, n. 43068; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656). 2.2. Tanto evidenziato, si osserva che i ricorrenti reiterano in questa sede le medesime doglianze proposte in sede di riesame, alle quali il Tribunale ha fornito risposta congrua immune da censure. In particolare, le ricorrenti censurano specificamente il provvedimento di sequestro diretto a carico di M.P.S. s.r.l. e di AM s.r.l. della somma di euro 500.000, quale profitto dei reati di cui ai capi B) e C), ossia delle somme incassate dal Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], pur non avendone i requisiti, con possibilità di fruire del credito di imposta in relazione alla somma in questione da far valere in 10 anni, e, in caso di incapienza, il sequestro per equivalente dei beni nella disponibilità degli indagati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ritenuto amministratore di fatto della "AM", sequestro questo non più riferibile alla fattispecie originariamente contestata al capo B) (di cui all'art.640 bis c.p.), stante l'intervenuta riqualificazione di tale capo da parte dello stesso G.i.p. con provvedimento del 3.6.2021 nel meno grave reato di mendacio bancario di cui all'art. 137 D.Lgvo n. 385/93. Sul punto, esente da vizi si presenta l'ordinanza impugnata, con la quale le ricorrenti non si confrontano affatto, secondo cui nessuna concreta incidenza ha comportato e comporta, ai fini del sequestro, l'intervenuta riqualificazione del capo B), essendo stato, peraltro, disposto il sequestro anche in relazione al capo di imputazione provvisoria sub C), di cui all'art. 10 quater D.Lgvo n. 74/2000 (per avere l'operazione di cui al capo B)- riqualificata nella meno grave fattispecie di cui all'art. 137 cit. — comportato un credito di imposta pari all'importo finanziato, già portato in compensazione pro quota per gli anni di imposta 2020-2021 , con il debito tributario di euro 143.319,52). 2.2.1. In proposito, correttamente il Tribunale ha invocato il disposto di cui all'art. 12 bis del D.Lgvo n. 74/2000, a termini del quale è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il profitto, o il prezzo per uno dei delitti previsti dal suddetto D.Lvo n. 74/2000 e conseguentemente anche per il delitto di cui all'art. 10 quater. In definitiva, ha rilevato il Tribunale, nei confronti delle due società AM e MPS, in esecuzione del provvedimento reale, è stato effettuato il sequestro finalizzato alla confisca diretta del profitto derivante dal reato di cui al capo C) di somme di denaro giacenti sul conto corrente delle società (ossia euro 68256,55 rinvenuti sul c/c della M.P.S. s.r.l. ed euro 108.160,71 sul c/c di AM s.r.l.), in linea con i principi espressi dalle S.U. n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037, secondo cui la confisca del denaro va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione. 2.3.Nel circoscritto perimetro valutativo consentito a questa Corte, dunque, in relazione a quanto evidenziato dal Tribunale, il provvedimento impugnato non merita censure, non presentando vizi di violazione di legge, essendo stato rappresentato, così come evidenziato dal P.G. nella requisitoria scritta, un carico indiziario senz'altro sufficiente a legittimare il sequestro, ciò sia con riferimento al reato di cui all'art. 137 d.lgs. n. 385/93 che con riferimento al reato di cui all'art. 10 quater d.lgs. n. 74/2000. 2.4. Le ulteriori censure sviluppate dalle ricorrenti si traducono in censure in fatto, inammissibili in sede legittimità, tendenti alla verifica dello spessore degli indizi, ovvero in censure nuove o, comunque, non congruenti con l'iter motivazionale dell'ordinanza impugnata. 3. I ricorsi vanno, dunque, dichiarati inammissibili ed i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 3 ....... '"'" P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1.12.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente R a [OSCURATO:PERSONA]