CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 marzo 2023
Cassazione n. 08546/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5707/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, V. [OSCURATO:PERSONA] 21, presso gli uffici dell’Avvocatura capitolina e rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 4070/2019 depositata il 04/07/2019, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) ha impugnato l’avviso di accertamento i.c.i. relativo all’anno 2011, con cui è stata quantificata una maggiore imposta dovuta, conseguente alla revisione del classamento catastale effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 336, della l. n. 311 del 2004. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale ha rigettato il ricorso. 3.La sentenza è stata confermata in appello. Nella sentenza della Commissione tributaria regionale si legge che “oggetto di contestazione da parte della contribuente sia in sede di originario ricorso introduttivo sia dinanzi a questo giudice di appello, è la asserita illegittimità retroattiva della pretesa impositiva”, ma che “risulta, agli atti del presente giudizio … la richiesta di presentazione degli atti di aggiornamento catastale avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 1, comma 336, della legge n. 311 del 204, di cui al prot. 393469 del 15 novembre 2010 …. in tale atto si dava, inoltre, espressamente conto dell’anomalia rilevata, nonché della data di rilevazione della stessa, indicata nell’11 giugno 2004, la quale ultima è da intendersi come data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale della contribuente. … Per di più, anche ove fosse difettata l’espressa indicazione del termine al quale riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, il comma 337 .. prevede che, in alternativa, gli effetti fiscali decorrano dal 1° gennaio dell’atto di notifica della richiesta del Comune (nel caso in esame 2010). In entrambi i casi, quindi, deve ritenersi che, alla data del 1° gennaio 2010, e quindi con piena validità per quanto riguarda l’anno in contestazione, 2011, fossero attuali gli effetti fiscali dell’azione accertatrice catastale … con conseguente legittimità della maggiore pretesa impositiva riguardante l’imposta comunale sull’immobile oggetto di riclassamento”. 4.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente. 5. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 6.Fissata l'adunanza camerale del 15 marzo 2023, la causa è stata trattata in camera di consiglio, che si è svolta con modalità da remoto, ai sensi dell’art. 140bis disp.att.cod.proc.civ., in virtù di provvedimento del Presidente del collegio. CONSIDERATO 1.In via pregiudiziale deve rilevarsi che la contribuente ha chiesto di sospendere il procedimento, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dalla l. n. 197 del 2022 per i giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di cassazione. Ai sensi del comma 197 dell’art. 1, le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tale caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine previsto dalla normativa. Deve pure precisarsi che la definizione agevolata prevista dalla l. n. 197 del 2022 non è applicabile alle controversie di cui sia parte un ente territoriale, come la presente, ma che al comma 205 dell’art. 1 di tale legge è previsto che “ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 186 a 2004 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale”. Pertanto, nel presente procedimento, in cui è coinvolto un ente territoriale, che non risulta ancora aver adottato la disciplina attuativa della l. n. 197 del 2022,la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo al fine di verificare l’eventuale adozione di tale normativa e la conseguente possibilità della definizione agevolata. P.Q.M. La Corte dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo ai fini della verifica della eventuale