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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36537/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa nel procedimento aperto a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 del Tribunale di Siracusa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 28 giugno 2021, il Tribunale di Siracusa ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato continuato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, a lui ascritto per aver coltivato 22 piante di cannabis e illecitamente detenuto 1 gr. di sostanza stupefacente del tipo marijuana, ritenendolo non punibile per particolare tenuità del fatto.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, lamentando l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, difettando il presupposto di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. della non abitualità della condotta.

Nel caso di specie - si allega - il numero delle piante, il livello di crescita e fioritura delle stesse, il ritenuto assorbimento della contestata detenzione nell'ipotesi di coltivazione implicano una pluralità di atti di coltivazione che evidenzia la serialità delle condotte.

Si lamenta, inoltre, che sarebbe priva di adeguata motivazione la valutazione della particolare tenuità dell'offesa, essendosi richiamati argomenti che evidenziano la contestata ipotesi incriminatrice della lieve entità del fatto, la quale non può essere sovrapposta alla riconosciuta causa di non punibilità.

3. Trattandosi di ricorso per saltum, proposto ai sensi dell'art. 569, comma 1, cod. proc. pen., occorre innanzitutto verificare se sia stato dedotto (anche) il vizio di motivazione, ciò che determinerebbe la conversione del ricorso in appello ai sensi del terzo comma della citata disposizione.

3.1. L'impugnante non richiama esplicitamente i motivi di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., ma, nel preambolo, indica che l'impugnazione viene proposta per "inosservanza di legge ed erronea applicazione della legge penale".

Come si evince dalla sintesi più sopra riportata, detto profilo sarebbe certamente ravvisabile con riguardo alla dedotta abitualità della condotta, ma, secondo l'impugnante, la conclusione emergerebbe da alcuni elementi di fatto che vengono segnalati e che la sentenza impugnata non avrebbe valorizzato.

Del resto, il reato di coltivazione di piante idonee a produrre sostanze stupefacenti e psicotrope non è di per sé incompatibile con la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., dovendo aversi invece riguardo alle caratteristiche specifiche della condotta posta in essere dimostrative della assenza di ripetuti comportamenti protratti nel tempo (Sez. 4, n. 1766 del 16/10/2018, dep. 2019, Piantoni, Rv. 275071).Come pure si è messo in evidenza, peraltro, nel contesto del ricorso si deduce - specificamente - anche un vizio di motivazione (la sentenza, si afferma, "appare inoltre priva di adeguata motivazione"), tanto che anche la requisitoria scritta del Procuratore generale ne dà atto, reputando inammissibile il ricorso sul rilievo che la valutazione circa la particolare tenuità del fatto è questione di merito nella specie correttamente e non illogicamente motivata.

3.2. Reputa, pertanto, il Collegio, che debba farsi applicazione del principio giusta il quale, qualora l'impugnazione proposta sia non quella ordinaria ma quella eccezionale del ricorso "per saltum", la Corte di cassazione deve interpretare la volontà della parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi e, in caso di dubbio, privilegiare il tipo ordinario di gravame, talché, ove vi sia una formale denuncia di difetto e manifesta illogicità della motivazione ed il contenuto delle censure, che letteralmente deducono anche violazione di legge, le riveli, invece, come dirette avverso la valutazione delle prove in ordine ad una questione di mero fatto, il ricorso andrà convertito in appello (Sez. 2, ord. n. 17297 del 13/03/2019, Sezze, Rv. 276441; Sez. 2, n. 1848 del 17/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258193).

Del resto, il ricorso per cassazione, che contenga tra i motivi, la censura relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto "per saltum", e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Alonzi, Rv. 274834), anche laddove si tratti di una censura subordinata rispetto ad altro motivo (cfr. Sez. 3, ord. n. 48978 del 08/10/2014, [OSCURATO:PERSONA] e aa., Rv. 261208).

3.3. Essendo ravvisabile detta ipotesi, il ricorso va pertanto convertito in appello, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania per il giudizio.

P.Q.M.

Convertito il ricorso in appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa nel procedimento aperto a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 del Tribunale di Siracusa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 giugno 2021, il Tribunale di Siracusa ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato continuato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, a lui ascritto per aver coltivato 22 piante di cannabis e illecitamente detenuto 1 gr. di sostanza stupefacente del tipo marijuana, ritenendolo non punibile per particolare tenuità del fatto. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, lamentando l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, difettando il presupposto di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. della non abitualità della condotta. Nel caso di specie - si allega - il numero delle piante, il livello di crescita e fioritura delle stesse, il ritenuto assorbimento della contestata detenzione nell'ipotesi di coltivazione implicano una pluralità di atti di coltivazione che evidenzia la serialità delle condotte. Si lamenta, inoltre, che sarebbe priva di adeguata motivazione la valutazione della particolare tenuità dell'offesa, essendosi richiamati argomenti che evidenziano la contestata ipotesi incriminatrice della lieve entità del fatto, la quale non può essere sovrapposta alla riconosciuta causa di non punibilità. 3. Trattandosi di ricorso per saltum, proposto ai sensi dell'art. 569, comma 1, cod. proc. pen., occorre innanzitutto verificare se sia stato dedotto (anche) il vizio di motivazione, ciò che determinerebbe la conversione del ricorso in appello ai sensi del terzo comma della citata disposizione. 3.1. L'impugnante non richiama esplicitamente i motivi di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., ma, nel preambolo, indica che l'impugnazione viene proposta per "inosservanza di legge ed erronea applicazione della legge penale". Come si evince dalla sintesi più sopra riportata, detto profilo sarebbe certamente ravvisabile con riguardo alla dedotta abitualità della condotta, ma, secondo l'impugnante, la conclusione emergerebbe da alcuni elementi di fatto che vengono segnalati e che la sentenza impugnata non avrebbe valorizzato. Del resto, il reato di coltivazione di piante idonee a produrre sostanze stupefacenti e psicotrope non è di per sé incompatibile con la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., dovendo aversi invece riguardo alle caratteristiche specifiche della condotta posta in essere dimostrative della assenza di ripetuti comportamenti protratti nel tempo (Sez. 4, n. 1766 del 16/10/2018, dep. 2019, Piantoni, Rv. 275071).Come pure si è messo in evidenza, peraltro, nel contesto del ricorso si deduce - specificamente - anche un vizio di motivazione (la sentenza, si afferma, "appare inoltre priva di adeguata motivazione"), tanto che anche la requisitoria scritta del Procuratore generale ne dà atto, reputando inammissibile il ricorso sul rilievo che la valutazione circa la particolare tenuità del fatto è questione di merito nella specie correttamente e non illogicamente motivata. 3.2. Reputa, pertanto, il Collegio, che debba farsi applicazione del principio giusta il quale, qualora l'impugnazione proposta sia non quella ordinaria ma quella eccezionale del ricorso "per saltum", la Corte di cassazione deve interpretare la volontà della parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi e, in caso di dubbio, privilegiare il tipo ordinario di gravame, talché, ove vi sia una formale denuncia di difetto e manifesta illogicità della motivazione ed il contenuto delle censure, che letteralmente deducono anche violazione di legge, le riveli, invece, come dirette avverso la valutazione delle prove in ordine ad una questione di mero fatto, il ricorso andrà convertito in appello (Sez. 2, ord. n. 17297 del 13/03/2019, Sezze, Rv. 276441; Sez. 2, n. 1848 del 17/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258193). Del resto, il ricorso per cassazione, che contenga tra i motivi, la censura relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto "per saltum", e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Alonzi, Rv. 274834), anche laddove si tratti di una censura subordinata rispetto ad altro motivo (cfr. Sez. 3, ord. n. 48978 del 08/10/2014, [OSCURATO:PERSONA] e aa., Rv. 261208). 3.3. Essendo ravvisabile detta ipotesi, il ricorso va pertanto convertito in appello, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania per il giudizio. P.Q.M. Convertito il ricorso in appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di C