CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18117/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, n. 11473/04/2021, depositatain data 28 dicembre 2021.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimentodel secondo motivo del ricorso, rigettato il primo.Numero registro generale 16729/2022Numero sezionale 316/2026Numero di raccolta generale 18117/2026Udito per la ricorrente l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], cheData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]ha concluso per l’accoglimento del ricorso.1. Il contribuente presentava, il 28 dicembre 2007, istanza dirimborso del 90% delle imposte versate a titolo di IRPEF ed ILOR,per gli anni 1990, 1991 e 1992, ai sensi dell’art. 9, comma 17, l.289/2002. All’istanza non era allegata alcuna documentazione.Impugnava, con tre distinti ricorsi, innanzi alla Commissionetributaria provinciale di Siracusa il silenzio-rifiuto, formatosi decorsi90 giorni.In relazione all’anno 1992 (oggetto del presente giudizio)chiedeva il rimborso di Euro 13.691,94, oltre interessi.L’Ufficio si costituiva contestando il diritto del contribuente alrimborso richiesto; eccepiva, in particolare, la tardività dell’istanzadi rimborso.La CTP di Siracusa accoglieva il ricorso ritenendo dovuto ilrimborso richiesto; richiamava, al riguardo, la sentenza n.20461/2007 di questa Corte.2. L’Ufficio interponeva gravame evidenziando che, trattandosinella specie di contribuente titolare di reddito da lavoro autonomo,incompatibile con la disciplina comunitaria sulla libera concorrenza,il rimborso non era dovuto alla luce della decisione dellaCommissione europea 2016/195 del 14 agosto 2015.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia, SezioneStaccata di Siracusa, rigettava il gravame, riconoscendo latempestività dell’istanza di rimborso ed il diritto del contribuente allarestituzione del 90% delle imposte versate.3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso percassazione l’Ufficio, affidandosi a due motivi. Il contribuente resistecon controricorso.È stata, quindi fissata l’udienza pubblica del 21 maggio 2026.All’udienza pubblica del 21 maggio 2026 il SostitutoProcuratore Generale, nella persona del dr. [OSCURATO:PERSONA], haNumero registro generale 16729/2022Numero sezionale 316/2026concluso per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettatoNumero di raccolta generale 18117/2026il primo; il patrono erariale ha chiesto accogliersi il ricorso.D ata pubblicazione 05/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo l’Ufficio deduce la «violazione e/o falsaapplicazione degli articoli 18, 19, 22, 27, del decreto legislativo 31dicembre 1992 n.546; dell’articolo 2697, comma 1 del Codice civile,in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3 del Codice diprocedura civile». Sostiene che la CTR (così come la CTP)avrebbe(ro) omesso di verificare se all’istanza di rimborso fossestata allegata la documentazione comprovante il pagamento dellesomme. Invero, un eventuale deficit non avrebbe potuto esseresanato in iudicio, e avrebbe comportato l’invalidità dell’istanza dirimborso (e l’impossibilità di configurare un silenzio-rifiuto).Sottolinea, infine, che con sentenza n. 2403/02/2019 la stessa CTRaveva ritenuto, in relazione all’anno 1990, non formatosi il silenzio-rifiuto in quanto la relativa istanza doveva ritenersi invalida, indifetto delle indicazioni circa il versamento delle imposte richieste.1.1. Il motivo è infondato.1.2. Secondo la giurisprudenza pacifica di questa Corte, cosìcome in caso di avviso di accertamento la prova dei fatti posti asostegno della pretesa tributaria non è richiesta come elementocostitutivo dell'avviso stesso e la sua mancanza non può incideresulla validità dell'avviso stesso, in quanto la prova medesima deveessere fornita solo in un momento successivo, in sede processuale(Cass. ord. 26/07/2022, n. 23361) quando a seguito dell'opposizionedel contribuente si proceda alla verifica della fondatezza sostanzialedella pretesa tributaria, parimenti in caso di istanza di rimborso deveritenersi che la mancanza di documentazione in allegato alladomanda di rimborso, e quindi, in sostanza, la carenza di provadell’an e del quantum del rimborso, non sono considerati dallegislatore direttamente motivo di rigetto o di inammissibilitàNumero registro generale 16729/2022Numero sezionale 316/2026dell'istanza, dando vita piuttosto ad un confronto con l'ufficio ed allaNumero di raccolta generale 18117/2026possibilità di integrazione dei documenti rilevanti (CaDsatsa. p uboblircdaz.io ne 05/06/202603/08/2023, n. 23666), anche nel giudizio promosso avverso ilsilenzio-rifiuto.Nella specie, pertanto, la mancanza di documentazioneallegata all’istanza di rimborso non comporta, contrariamente aquanto sostenuto dall’Ufficio (e dalla CTR nella sentenza resa nelgiudizio relativo al rimborso per l’anno 1990), l’inammissibilità e/ol’invalidità dell’istanza, né preclude che su di essa si formi il silenzio-rifiuto.2. Con il secondo motivo l’Agenzia lamenta la «violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002; dell’art.1, comma 665 della legge 23 dicembre 2014 n.190 e successivemodifiche e integrazioni; dell’articolo 2697 c.c. del Codice civile;degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’UnioneEuropea; dei principi stabiliti dalla Commissione Europea conDecisione (UE) 2016/195, notificata con il n. C (2015) 5549 final,anche nel prisma del combinato disposto degli articoli 11, 117 e 53Cost., in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, del Codice diprocedura civile. – Violazione e/o falsa applicazione dell’art.112c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.4 c.p.c.».Sostiene che la CTR avrebbe rigettato l’appello motivandoesclusivamente circa la tempestività della domanda di rimborso,omettendo, di contro, qualsiasi decisione sulla valutazione,sollecitata nell’atto di gravame, dei requisiti previsti dall’art. 1,comma 665, l. 190/2014; di qui, la violazione dell’art. 112 c.p.c.Sotto altro profilo, l’Ufficio richiama la giurisprudenza dilegittimità formatasi in materia, in particolare circa il rispetto delregolamento de minimis, nell’ipotesi (qui ricorrente) di contribuente/lavoratore autonomo; nella specie, non è stata prodotta alcunadocumentazione atta a consentire la verifica del rispetto dellanormativa e della giurisprudenza sovranazionale; di qui, la violazionedi legge ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.Numero registro generale 16729/2022Numero sezionale 316/2026Numero di raccolta generale 18117/20262.1. Il motivo è fondato nei termini appresso indicati.Data pubblicazione 05/06/20262.2. La CTR, a fronte di uno specifico motivo di appello relativoalla verifica della compatibilità del beneficio con la disciplinacomunitaria (l’atto di gravame è allegato al ricorso per cassazione inossequio al dettato di cui all’art. 366 c.p.c.), ha omesso qualsiasipronuncia sul punto, essendosi limitata a dichiarare dovuto ilrimborso, in quanto tempestiva la relativa istanza.Ricorre, quindi, il lamentato error in procedendo per violazionedell’art. 112 c.p.c., atteso che alla luce del complessivo tenore delladecisione nella specie non ricorre un implicito rigetto del motivo dequo.I confini tra ‘omessa pronuncia’ (denunziabile con la violazionedell’art. 112 c.p.c.) ed il ‘rigetto implicito’ sono stati tracciati datempo da questa Corte; si è costantemente affermato che ricorre lastatuizione implicita di rigetto di una domanda o di un’eccezionequando la pretesa non espressamente esaminata risultiincompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia, nelsenso che la domanda o l’eccezione, pur se non espressamentetrattate, siano superate o travolte dalla soluzione di altra questione,il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (da ultimo, Cass. ord.26/09/2024, n. 25710).Nella specie, la CTR ha ritenuto infondato il gravamedell’Ufficio, ritenendo tempestiva l’istanza di rimborso delcontribuente, in tal modo pretermettendo qualsiasi decisione sulmotivo sopra riportato (nemmeno indicato in sentenza, nella parterelativa allo svolgimento del processo); a ben vedere la questioneesaminata dalla sentenza non ha come necessario antecedentelogico-giuridico l’infondatezza o l’irrilevanza del motivo propostodalla ricorrente.3. La sentenza impugnata va, quindi, cassata, rimanendoassorbito il vizio di violazione di legge denunciato nel motivo inscrutinio. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaNumero registro generale 16729/2022Numero sezionale 316/2026Numero di raccolta generale 18117/2026Sicilia, Sezione Staccata di Siracusa, in sede di rinvio, in diversaData pubblicazione 05/06/2026composizione, nell’esaminare la sopra riportata questione si atterràai seguenti principi, ormai costantemente enucleati da questa Cortein materia.3.1. Pacifica, nella specie, la tempestività dell’istanza dirimborso (statuita dalla CTR con decisione non impugnatadall’erario), è opportuno precisare che l’art. 1, comma 665, legge 23dicembre 2014, n. 190, disponeva che «(...) l'applicazionedell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica dellacompatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea»per quei contribuenti «che svolgono attività d'impresa».3.2. Al riguardo, la Commissione UE, con la decisione n. C(2015) 5549 final del 14/08/2015, ha stabilito all'art. 1 che «lemisure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art.9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre2003, n. 350, art. 4, comma 90, e successive modifiche eintegrazioni; L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 363, esuccessive modifiche e integrazioni; L. 27 dicembre 2006, n. 296,art. 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni; L. 24dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 109, e successive modifichee integrazioni; D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6, colma 4-bis e4-ter, e successive modifiche e integrazioni; L. 12 novembre 2011,n. 183, art. 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni; etutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), cheriducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite dacalamità naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto inmaniera illegale in violazione dell'art. 108, Par. 3, del trattato sulfunzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con ilmercato interno».È fatta tuttavia salva (art. 3 dec. cit.) l'ipotesi che si tratti diun «aiuto individuale» che «al momento della sua concessione,soddisfa le condizioni previste dal regolamento, (CE) n. 1407/2013o dal regolamento (CE) n. 717/2014», ovvero dai regolamenti cheNumero registro generale 16729/2022Numero sezionale 316/2026Numero di raccolta generale 18117/2026prevedono gli aiuti cd. de minimis (art. 2 decisione cit.), o che, «alData pubblicazione 05/06/2026momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dalregolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 del regolamento(CE) n. 994/98» (sull'applicazione degli artt. 92 e 93 - ora 87 e 88 -del Trattato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali), «oda ogni altro regime di aiuti approvato», ma «fino a concorrenzadell'intensità massima prevista per questo tipo di aiuti» (art. 2decisione cit.).Secondo la Commissione, infatti, «una decisione negativa inmerito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità chedeterminati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime noncostituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino, interamente o inparte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perché ilbeneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgonoun'attività economica e che pertanto non vanno considerati comeimprese oppure perché il beneficio individuale è in linea (con) ilregolamento de minimis applicabile oppure perché il beneficioindividuale è concesso in conformità di un regime di aiuto approvatoo un regolamento di esecuzione)» (§ 134 dec. cit.).La decisione della Commissione UE, impugnata da una societàsiciliana (T-172/16), è stata confermata dal Tribunale di primo gradoUE, con sentenza del 26 gennaio 2018, che non risulta essere stataimpugnata.3.3. Successivamente la Corte di giustizia, con ordinanza del15 luglio 2015, nella causa C-82/14, in sede di rinvio pregiudiziale,ha dichiarato che «gli articoli 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEEdel Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione dellelegislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari- Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibileuniforme, devono essere interpretati nel senso che ostano ad unadisposizione nazionale, come l'articolo 9, comma 17, della legge del27 dicembre 2002, n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancioannuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2003), la qualeNumero registro generale 16729/2022Numero sezionale 316/2026prevede, in seguito al terremoto che ha interessato le province diNumero di raccolta generale 18117/2026Catania, Ragusa e Siracusa, a beneficio delle persone cDoaltpa iptuebb licdaazio ne 05/06/2026quest'ultimo, una riduzione del 90% dell'imposta sul valore aggiuntonormalmente dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, riconoscendoin particolare il diritto al rimborso, in tale proporzione, delle sommegià corrisposte a titolo di imposta sul valore aggiunto, in quanto lasuddetta disposizione non soddisfa i requisiti del principio dineutralità fiscale e non consente di garantire la riscossione integraledell'imposta sul valore aggiunto dovuta nel territorio italiano».3.4. La decisione della Commissione UE e l'ordinanza dellaCorte di giustizia appena citate hanno quindi sciolto, in sensonegativo (nei termini richiamati), quella riserva, sulla verifica dellacompatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea,alla quale lo stesso art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014,subordinava l'applicazione dell'agevolazione, che infatti nelle moresospendeva per quei contribuenti «che svolgono attività d'impresa».3.5. Relativamente all'effetto di tali pronunce, questa Corte hagià avuto occasione di chiarire che «la sopravvenuta decisione dellaCommissione Europea è immediatamente applicabile trattandosi, aisensi dell'art. 288 del T.F.U.E, di atto normativo vincolante e,dunque, di "ius superveniens", sicché il giudice di legittimità è tenutoa dare immediata attuazione, anche d'ufficio, alla nuovaregolamentazione della materia oggetto della decisione comunitaria,decidendo nel merito ovvero, se sia necessario un accertamento deipresupposti di fatto, cassando la sentenza impugnata e rimettendoal giudice di rinvio il relativo compito» (Cass. 30/06/2016, n. 13458).E' stato quindi precisato che «in tema di agevolazioni tributariein favore di vittime di calamità naturali, l'art. 9, comma 17, della I.n. 289 del 2002 (recante benefici fiscali in favore delle vittime delsisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia) non è applicabile aicontribuenti che svolgono attività d'impresa, costituendo un aiuto distato illegittimo, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del TFUE, comestabilito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14Numero registro generale 16729/2022Numero sezionale 316/2026agosto 2015, la quale ha pure precisato che, per quanto riguarda gliNumero di raccolta generale 18117/2026aiuti individuali già concessi prima della data di avvio della dDaetac piusbibolicnaezio ne 05/06/2026e dell'ingiunzione di sospensione, il regime va consideratocompatibile con il mercato interno se, in virtù della deroga previstadall'art. 107, par. 2, lett. b) del TFUE, può essere stabilito un nessochiaro e diretto tra i danni subiti dall'impresa in seguito alla calamitànaturale e l'aiuto di Stato concesso, dovendosi evitare i casi disovracompensazione rispetto ai danni subiti, dovuta al cumulo diaiuti, oppure se i benefici risultino in linea con il regolamento "deminimis" applicabile» (Cass. ord. 25/01/2019, n. 2208).Pertanto, «spetta al giudice di merito valutare se nella singolafattispecie ricorra l'ipotesi di un aiuto individuale che, al momentodella sua concessione, soddisfa le condizioni previste dai regolamentiUE che prevedono gli aiuti cd. "de minimis" o quelle previste dalregolamento CE n. 994 del 1998 del Consiglio, sull'applicazione degliartt. 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea adeterminate categorie di aiuti di stato orizzontali ovvero da ogni altroregime di aiuti approvato, fino a concorrenza dell'intensità massimaprevista per tale tipo di aiuti» (Cass. ord. 27/11/2019, n. 30927).In ordine, in particolare, all'oggetto ed alle modalità di taleverifica, è stato altresì puntualizzato che: «in tema di agevolazionitributarie erogate a un'impresa per calamità naturali, il giudicenazionale è tenuto a verificare se il beneficio individuale siacompatibile con il regolamento "de minimis" applicabile ovvero sericorrano le condizioni che rendono l'aiuto compatibile con il mercatointerno (ai sensi dell'art. 107, § 2, lett. b), TFUE) in quanto destinatoa compensare i danni causati da calamità naturali, con laconseguenza che il contribuente che vuole fruire del beneficio devefornire la prova, per il rispetto del limite del "de minimis", chel'ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni,decorrente dal momento dell'ottenimento del primo aiuto, nonsupera la soglia prevista nel regolamento, ovvero, per l'applicazionedell'ipotesi prevista dall'art. 107, § 2. lett. b) TFUE, di avere la sedeNumero registro generale 16729/2022Numero sezionale 316/2026operativa nell'area colpita dalla calamità al momento dell'evento edNumero di raccolta generale 18117/2026anche l'assenza di una sovracompensazione dei dannDia ta spubbliictaiz,io ne 05/06/2026scorporando dal pregiudizio accertato l'importo compensato da altrefonti (assicurative o derivanti da altre forme di aiuto).Ai fini di detta prova, per effetto dello "ius superveniens"costituito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14agosto 2015 e della sua immediata applicabilità, è consentita alleparti l'esibizione di documenti prima non ottenibili ovverol'accertamento di fatti che non erano in precedenza indispensabili»(Cass. ord. 26/06/2019, n. 17199; conf. Cass. ord. 07/11/2023, n.31012).3.6. Quanto alla predetta decisione sopravvenuta della Cortedi giustizia, si tratta di un provvedimento al quale questa Cortemutamenti normativi che hanno efficacia immediatanell'ordinamento nazionale (Cass. 12/09/2014, n. 19301), purchénon siano necessari nuovi accertamenti di fatto, e valenza retroattiva(Cass. ord. 09/10/2019, n. 25278); senza che esistano preclusionialla rilevabilità, anche d'ufficio e per la prima volta, in sede dilegittimità della questione relativa alla compatibilità della normainterna con quella comunitaria sopravvenuta, essendo tenuto ilgiudice di ultima istanza a tale controllo (cfr. Cass. 02/07/2014, n.15032), in quanto «la verifica della compatibilità del diritto internocon le disposizioni comunitarie vincolanti deve essere effettuata diufficio dal giudice, tenuto all'applicazione di queste ultime» (Cass.10/12/2015, n. 24952).3.7. Ciò chiarito, nell'alveo applicativo dei principi elaboratidalla giurisprudenza e dalle decisioni eurocomunitarie è inclusa nonsolo l'impresa, ma anche il professionista lavoratore autonomo. Sulpunto questa Corte, già con riguardo agli interventi della Corte diGiustizia (sent. del 17/07/2008, in causa C-132/06, che avevarilevato l'incompatibilità delle disposizioni di cui alla legge n. 289 del2002 con il sistema comune dell'IVA, del quale ne alterava il principioNumero registro generale 16729/2022Numero sezionale 316/2026Numero di raccolta generale 18117/2026di neutralità fiscale), aveva affermato che in tema di agevolazioniData pubblicazione 05/06/2026tributarie, il rimborso d'imposta di cui all'art. 1, co. 665, I. n.190/2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano deldicembre 1990, a seguito dell'intervento della Commissione UE conla decisione del 14 agosto 2015, C (2015) 5549, non è applicabile aisoggetti che esplicano attività di "impresa comunitaria", rispetto allaquale rileva esclusivamente lo svolgimento di attività economicavolta a fornire beni o servizi, essendo invece irrilevante l'elementosoggettivo, sia sotto il profilo della qualifica dell'attività (di impresao professionale, di lavoro autonomo e di esercente attività c.d.protette), sia sotto il profilo della struttura propria del soggetto(persona fisica o ente collettivo, soggetto di diritto privato opubblico), rilevando esclusivamente lo svolgimento di una attivitàeconomica volta a fornire beni o servizi (Cass. ord. 21/01/2020, n.1241).L'equivalenza dell'attività del libero professionista a quellad'impresa trovava riscontri in molteplici precedenti eurocomunitari,consentendo di affermare che ciò «si raccorda sia con la normativafiscale europea, laddove si stabilisce che è soggetto passivod'imposta sul valore aggiunto "chiunque esercita, in modoindipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica,indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività" (art.9, 51, Direttiva UE, n. 2006/112/CE; conf. art. 4, Direttiva UE, n.77/388/CE), sia con la normativa europea sugli appalti pubblici,laddove si stabilisce che "i termini imprenditore, fornitore eprestatore di servizi designano una persona fisica o giuridica o unente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offrasul mercato, rispettivamente la realizzazione di lavori e/o opere,prodotti e servizi" (art. 1, §8, Direttiva UE, n. 2004/18/CE)». Lanozione era recepita dalla decisione del 14/08/2015, C(2015) 5549final, 5 134, della Commissione UE, che infatti puntualmente affermache «i soggetti che non svolgono attività economica (...) non vannoconsiderati come imprese" ciò significa che non importa neppure cheNumero registro generale 16729/2022Numero sezionale 316/2026Numero di raccolta generale 18117/2026l'attività economica possa essere una libera professioneData pubblicazione 05/06/2026regolamentata e che le prestazioni possano essere intellettuali,tecniche o specialistiche (v. Commissione UE, 30/01/1995, n.95/188/CE; conf. Corte giustizia, 23/04/1991, Hoefner e18/06/1998, Commissione vs. Italia)».In conclusione, l'attività esercitata dal lavoratore autonomodeve essere considerata alla stregua dell'attività d'impresa ai finidella materia agevolativa considerata (da ultimo, Cass. ord.11/11/2025, n. 29787): nel concetto di impresa deve ricomprendersianche il professionista lavoratore autonomo, ciò in quanto, l’attivitàdi impresa va intesa nell'accezione eurounitaria quale entità che,indipendentemente dal suo status giuridico e dalle modalità difinanziamento, esercita attività economica consistente nell'offrirebeni e servizi. Se dunque in linea generale anche il lavoratoreautonomo non può beneficiare del regime di cui all’art. 9 comma 17della L. 289/2002, come chiarito dalla Commissione, è possibile chedeterminati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime noncostituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino, interamente o inparte, aiuti compatibili con il mercato interno, per esempioallorquando il beneficio individuale sia in linea con il regolamento deminimis applicabile.3.8. Nel caso sub iudice, ai fini dell'applicazione dei principisinora richiamati, deve considerarsi pacifico che il contribuentepercepisca redditi da lavoro autonomo, in tal senso militando sia larichiesta di rimborso (anche) dell’ILOR sia l’ammissione dello stessocontribuente di svolgimento dell’attività di pediatra in regime diconvenzione con il [OSCURATO:PERSONA].4. Il secondo motivo di ricorso va, quindi, accolto per quantodi ragione, rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata, conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,Sezione Staccata di Siracusa, affinché, in diversa composizione,proceda a nuovo esame in relazione alla censura accolta ed aiNumero registro generale 16729/2022Numero sezionale 316/2026Numero di raccolta generale 18117/2026necessari accertamenti in fatto, seguendo i criteri ed i principi giàData pubblicazione 05/06/2026illustrati, e provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie per quanto di ragione il secondo motivo di ricorso,rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto nei termini di cui in motivazione e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione Staccata diSiracusa, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esamein relazione alla censura accolta ed alla liquidazione delle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2026.Il Consigliere relatore Il PresidenteGiuliano [OSCURATO:PERSONA]