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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022

Cassazione n. 13498/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, incentrato sul diniego delle attenuanti generiche, è volto solo a prospettare un diverso approccio valutativo, inerente al merito, non consentito in questa sede, avendo la Corte fondato il proprio giudizio, con motivazione non arbitraria, sull'assenza di elementi positivamente valorizzabili e di segnali di resipiscenza, a fronte di una condotta non di minima consistenza, essendosi il ricorrente allontanato dal luogo di restrizione, per essere rinvenuto solo all'indomani; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] elli [OSCURATO:PERSONA] -7 y/ [OSCURATO:PERSONA] CANCri t r---P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, incentrato sul diniego delle attenuanti generiche, è volto solo a prospettare un diverso approccio valutativo, inerente al merito, non consentito in questa sede, avendo la Corte fondato il proprio giudizio, con motivazione non arbitraria, sull'assenza di elementi positivamente valorizzabili e di segnali di resipiscenza, a fronte di una condotta non di minima consistenza, essendosi il ricorrente allontanato dal luogo di restrizione, per essere rinvenuto solo all'indomani; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] elli [OSCURATO:PERSONA] -7 y/ [OSCURATO:PERSONA] CANCri t r---P
Sentenza Cassazione n. 13498/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris