CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 23181/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27138-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA , alla [OSCURATO:PERSONA] 12; Oggetto Pubblico impiego R.G.N. 27138/2016 Cron. Rep. Ud. 25/05/2022 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 3745/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/06/2016 R.G.N. 2757/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 3745 del 2016 accoglieva l’appello principale proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], respingeva quello incidentale proposto da quest’ultimo nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], entrambi rispetto alla sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Roma, e per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza respingeva le domande avanzate da [OSCURATO:PERSONA] con il ricorso di primo grado. Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA] prospettando sette motivi di ricorso.Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA].In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha rinunciato al ricorso e la rinuncia è stata accettata. DIRITTO In prossimità dell’adunanza camerale è stata depositatarinuncia al ricorso,che è stata accettata. Pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del processo per rinuncia ex artt. 390 e 391 cod. proc. civ. Nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità. Non opera il raddoppio del contributo unificato, in quanto l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012 - che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato -non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione. PQM La Corte dichiara estinto il giudizio.Così deciso