CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 28262/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 16872-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 63, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 835/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 14.04.2017; udita la relazione della causa svolt a nella pubblica udienza del 28.04.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2017 n. 16872 sez. S2 -ud. 28-04-2022 - 2 - lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore GeneraleLUISA [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso e la conferma dell’impugnata sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 20.09.2012, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pe r chiederne la condanna, ex art. 533 cod. civ., alla restituzione di tre bassi fabbricati ad uso autorimessa in possesso del convenuto. L’attore chiedeva: l’accertamento della sua qualità di erede universale in forza del testamento olografo redatto dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], pubblicato il 3 maggio 2011; l’accertamento che i box in contestazione eranoparte del patrimonio della de cuius ed erano compresi nell’asse ereditario al momento dell’apertura della successione; la condanna del [OSCURATO:PERSONA] a conferire alla m assa ereditaria i suddetti box auto, e quindi consegnarli all’attore e immetterlo nel possesso; la condanna del cConti a versare nelle mani dell’attore tutti i frutti maturati e maturandi a qualsiasi titolo, ragione o causa, in conseguenza del possesso illegittimo, maggiorati degli interessi legali. 2. L’attore fondava la sua pretesa sull’espressa volontà della de cuius la quale, nell’atto testamentario, dopo aver distribuito la massa ereditaria tra il sacerdote «unico erede»(al quale devolveva una parte consistente del patrimonio mobiliare depositato in conti correnti determinati), tre cugini [OSCURATO:PERSONA] legatari (ai qual i d evolveva specifici immobili, assegnati ai cugini più giovani, e gli arredamenti di taluni immobili, assegnati ai cugini più anziani), designavaquale «erede universale di qualsiasi altra cosa» il sig. [OSCURATO:PERSONA],amico e vicino di casa. 3. Il Tribunale di Torino, ritenendo ambigue le espressioni utilizzate dalla testatrice, ricorrendo ad un’interpretazione che Ric. 2017 n. 16872 sez. S2 -ud. 28-04-2022 - 3 - tenesse conto non solo della scheda testamentaria, ma anche delle caratteristiche personali della de cuius (persona istruita e impregnata di cultura classica) e di un’interpretazione sistematica delle locuzioni da ella utilizzate, perveniva alla conclusione per cui la volontà della testatrice andava nel senso di disporre lasciti immobiliari sia nei riguardi degli «eredi», il sacerdote e il Riccardino, sia nei riguardi dei legatari (i cugini C onti ) . Tale interpretazione era sostenuta dal fatto che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto cura di precisare nel testamento che «eredi e legatari», e loro successori, avrebbero dovuto rispettare la sua volontà di non alienare né donare gli immobili legati prima di trent’anni: tale onere, correlato al lascito immobiliare,non poteva che avere altro senso se non quello di riconoscere all’unico altro erede (oltre al sacerdote, il quale, però, sicuramente non era destinatario di immobili nella lettera del testamento, ma di sola liquidità in conto corrente) la devoluzione di beni immobili, costituiti dagli unici beni rimasti privi di chiara destinazione, e cioè i tre box. A tale conclusione perveniva il Giudice di prime cure anche tenendo conto del fatto che il fabbricato nei quali si trovano i box era stato edificato dal padredella de cuius in epoca successiva alla realizzazione del plesso immobiliare, compreso l’appartamento da lei abitato fino al decesso, e successivamente devoluto al cugino Dario C onti nel testamento: di con seguenza, secondo il Tribunale, era plausibile ipo tizzare che nella disposizione testamentaria a favore delConti ella avesse voluto fare riferimento alla struttura che, in base alla sua storia personale, costituiva l’immobile originario da lei abitato, escludendo gli ulteriori fabbricati (i box) di successiva edificazione e aventi una funzione diversa da quella abitativa. Pertanto, il Tribunale accoglieva la domanda attorea di petizione dell’eredità, condannava i convenuti al rilascio dei box a beneficio dell’attore, rigettava la domanda di restituzione dei frutti Ric. 2017 n. 16872 sez. S2 -ud. 28-04-2022 - 4 - percepiti dal convenuto per mancanza di prova in merito alla loro entità. 4. Avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello. Deduceva che la de cuius aveva inteso lascia re in legato al cugino ( appellante ) il compendio immobiliare quale bene immobile unitario, comprensivo cioè dell’immobile residenziale e dei tre locali ad uso autorimessa pertinenziali all’immobile; ciò spiegherebbe perché la de cuius non avrebbe espressamente individuato né menzionato tali beni nel testamento. Tale ricostruzione rispetterebbe il disegno chiaro tracciato dalla testatrice, la quale aveva mirato a lasciare ai parenti più giovani tutti gli immobili, a quelli più anziani gli elementi di arredo, al sacerdote il saldo liquido di conti precisamente individuati accesi presso istituti di credito e al beneficiato estraneo alla famiglia (il Riccardino) tutte le cose residuate del patrimonio della de cuius (ossia una vecchia auto, altro danaro contenuto in due conti correnti residui). 5. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 835/2017, riteneva fondate le doglianze dell’appellante in merito alla non corretta applicazione delle regole ermeneutiche relative al testamento, riformava la sentenza del Giudice di prime cure e condannava il Riccardino alle spese di lite secondo la regola della soccombenza. 6. Avverso la decisione della Corte d’Appello di Torino il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsocon due motivi. Ha resistitoil sig. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente ha presentato memoria exart. 378 cod. proc. civ. 7. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, senza Ric. 2017 n. 16872 sez. S2 -ud. 28-04-2022 - 5 - l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello, ricorrendo all’interpretazione globale della scheda testamentaria, e pur tenendo conto di elementi estrinseci ad essa (cultura, mentalità, ambiente di vita della testatrice), ha ritenuto come la de cuiusnon avesse chiara la distinzion e tecnico - giuridica tra erede e legatario; -che, sia il sacerdote sia il Riccardino, dunque, devono considerarsi quali legatari, il primo in quanto beneficiario di beni determinati (liquidità in specificati conti correnti); il secondo beneficiario dei beni relitti a valle delle altre assegnazioni; - che il disegno testamentario della de cuius ricostruito dagli appellanti doveva ritenersi plausibile; -che, ricostruita la storia dell’edificazione dei tre box in oggetto, dalle risultanze degli atti di acquisto, dalle autorizzazioni a costruire relative ai beni in questione e dalla funzionalità loro assegnata già dal padre della de cuius, si evince la relazione di strumentalità ed utilità dei box a favore della cosa principale. Essi, pertanto, devono essere qualificati quali pertinenze dell’unità abitativa devoluta in legato al cugino [OSCURATO:PERSONA]; -che, in assenza di un separato atto di disposizione delle pertinenze da parte della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], i box-pertinenze devono intendersi inclusi nell’atto di disposizione della scheda testamentaria a favore del cugino [OSCURATO:PERSONA], exart. 818, comma 1, cod. civ. 1.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 817 cod. civ., in correlazione con l’art.116 cod. proc. civ. La Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto delle risultanze istruttorie acquisite in causa, dalle quali emergerebbe la non Ric. 2017 n. 16872 sez. S2 -ud. 28-04-2022 - 6 - esistenza - ai fini della correttezza della qualifica dei box contesi quali pertinenze –dell’elemento oggettivo ai fini della sussistenza del vincolo di strumentalità e complementarietà funzionale tra le cose. I box, infatti, erano stati locati a terzi; l’accesso ad essi dal passo carraio dall’androne del plesso abitativo era sporadico; l’androne carraio di detto plesso abitativo era, invece, utilizzato come sala riunioni per le convocazioni condominiali. 1.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 cod. civ., in correlazione con l’art. 116 cod. proc. civ. Il ricorrente ritorna sulla questione dell’interpretazione della volontà della de cuius, rilevando: a) l’assenza dell’elemento soggettivo per la sussistenza del vincolo di strumentalità e complementarietà funzionale tra i box e il plesso abitativo; b) la consapevolezza dell’espressione «erede universale» utilizzata dalla de cuius, la quale altrimenti non avrebbe attribuito anche al ricorrente l’onere di non alienazione trentennale; né lo avrebbe annoverato tra gli eredi «spirituali» (insieme al sacerdote) senza trasmettergli un consistente patrimonio, anche immobiliare. 2. I due motivi meritano di essere esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, e sono infondati. 2.1. Quanto alla qualificazione dei tre fabbricati ad uso autorimessa quali pertinenze delle unità abitative, questa Corte ha già avuto modo di precisare che ai fini della nozione di pertinenza non è necessaria la congiunzione fisica delle unità immobiliari, ma devono sussistere l’elemento soggettivo (titolarità omogenea della res principale e della pertinenza) e oggettivo (che la cosa pertinenziale risulti, per le sue caratteristiche funzionali e strutturali, destinata in modo durevole al servizio o ornamento del bene principale): Cass. 2 civ., 20.05.2019, n. 13507; Cass. 2 civ., 27.04.2016, n. 8277; Cass. 2 civ., 10.06.2011, n. 12855. Nel caso Ric. 2017 n. 16872 sez. S2 -ud. 28-04-2022 - 7 - di specie, non può censurarsi l’argomentazione della Corte distrettuale sotto il profilo del mancato esame delle risultanze istruttorie: al contrario, la Corte d’Appello di Torino ha a lungo (come peraltro ammesso dallo stesso ricorrente: p. 12 ricorso) ragionato sulla destinazione originariamente impressa dal padre della de cuius, e da quest’ultima più vol te confermata (pp. 9 - 11 sentenza). L’irrilevanza attribuita dal Giudice distrettuale al fatto che i box fosserolocati a terzi può essere ricondotta all’interpretazione dellaregola espressa dall’art. 818, comma 1, cod. cov., in virtù della quale con atto separato il proprietario della cosa principale può disporre della pertinenza, in questo caso anche concedendola in locazione a terzi. Tale lettura deriva dalla riconosciuta autonomia tanto della cosa principale quanto della pertinenza, perché il collegamento pertinenziale è preso in considerazione dalla legge come rapporto economico e di complementarità funzionale (Cass. 2 civ., 18.01.2022, n. 1471; Cass.2 civ., 02.02.2017, n. 2804; Cass. 2 civ., 19.03.1990, n. 2278). Né, del resto, vi è espresso atto di disposizione testamentaria nel testamento di cui è causa che possa superare il dettato normativo (art. 818,comma 1, cod. civ.), per il quale le pertinenze seguono lo stesso destino della res principale, a meno chenon sia diversamente disposto. Ne consegue che è incensurabile la conclusione tratta dalla Corte di appello, cioè l’aver essa ritenuto che le autorimesse, in quanto pertinenze della parte abitativa espressamente attribuita al [OSCURATO:PERSONA], facciano parte del suo compendio. Non essendo rilevabile alcuna illogicità o incongruità nel ragionamento della Corte di merito, si deve ricordare che «L'accertamento in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi che caratterizzano il rapporto pertinenziale fra due immobili, come anche della cessazione del vincolo pertinenziale ai sensi dell'art.818 c.c., comportano, in ogni modo, un giudizio di fatto riservato al Ric. 2017 n. 16872 sez. S2 -ud. 28-04-2022 - 8 - giudice di merito, che, come tale, è incensurabile in sede di legittimità se espresso con motivazione adeguata ed immune da vizi logici (Cass. 6-2 civ., 17.10.2017, n. 24432; in senso conforme: Cass. 2 civ., 15.12.2008, n. 29344; Cass. Sez. 2, 02.03.2006, n. 4599; Cass. Sez. 2, 10.05.2000, n. 6009)». 2.2. Anche con riferimento all’interpretazione delle disposizioni testamentariedevono escludersi vizi logici della sentenza d’appello. La Corte di appello ha qualificato il ricorrente e il sacerdote come legatari e, una volta esclusa la loro qualità di eredi, ha ricostruito il plausibile disegno testamentario della de cuius. Ciò ha fatto con buon governo dei principi ripetutamente espressi da questa corte in materia di interpretazione del testamento(ex plurimis: Cass. 2 civ., 31.05.2018, n. 13686; Cass. 2 civ., 30.05.2014, n. 12242; Cass. 2 civ., 3.12.2010, n. 24637; Cass. 2 civ., 19.01.2005 n. 1079; Cass. 2 civ., 30.07.2004, n. 14548), in quanto l'interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella del contratto, da una più penetrante ricerca, al di là della mera dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua delle regole ermeneutiche di cui all'art. 1362 c.c. (applicabili, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria), va individuata sulla base dell'esame globale della scheda testamentaria, con riferimento, essenzialmente nei casi dubbi, anche ad elementi estrinseci alla scheda, come la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del testatore. A tali principi è congruamente ispirato l’apprezzamento reso nella sentenza impugnata.Le doglianze del ricorrente si risolvono sostanzialmente nella richiesta di una diversa valutazione di merito delle disposizioni testamentarie: si tratta, dunque, di una questione attinente all’interpretazione del testamento, come tale insindacabile in Cassazione. Ric. 2017 n. 16872 sez. S2 -ud. 28-04-2022 - 9 - 3. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo, in favore di partecontroricorrente. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso; condanna il ricorrente a rifondere al controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in €5.200,00, di cui €200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, d