CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09267/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 27183/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. società agricola, [OSCURATO:PERSONA] soc ietà cooperativa a r.l., [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socio di [OSCURATO:SOCIETA]. società agricola, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci di [OSCURATO:SOCIETA]. società agricola, rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo difensore in Roma, Piazza della Libertà n. 20, giusta procura speciale a margine del controricorso; –controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d el Veneton. 186/07/ 20 1 8, depositata il 13.02.2018. Oggetto: [OSCURATO:PERSONA]–IVA - regime speciale per i produttori agricoli Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - C on la s entenza n. 770/06/2014 del la CTP di Padova venivano accolti parzialmente i ricorsi riuniti, proposti da [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa a r.l., da [OSCURATO:SOCIETA]. e dai soci di quest’ultima, [OSCURATO:PERSONA], Davide e Dario e [OSCURATO:PERSONA] (per i quali era stata ritenutaapplicabile la presunzione di distribuzione degli utili non dichiarati, accertati in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]), avverso 22 avvisi di accertamento, con i quali era stato rettificato, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, il reddito delle predette società, per gli anni dal 2004 al 2008, sulla base di alcune irregolarità rilevate a seguito di verifica fiscale; -con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR del Veneto ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente agli avvisi di accertamento per i quali erano stati depositati gli accordi conciliativi (riguardanti i rilievi decisi dalla sentenza di primo grado in senso sfavorevole ai contribuenti) e ha respinto l’appello proposto dall’Ufficio con riferimento ai punti per i quali non era stato raggiunto l’accordo conciliativo; - dalla sentenza impugnata si evince , per quanto ancora qui interessa,che: - le parti del contenzioso rimaste fuori dagli accordi conciliativi , che sono state oggetto dell’appello proposto dall’Agenzia, riguardavano, per la [OSCURATO:PERSONA], la questione relativa al presunto finanziamento concesso dalla predetta cooperativa al gruppo Faninvest e, per la [OSCURATO:SOCIETA]., l’applicabilità o meno, ai ricavi dichiarati, del regime IVA previsto per i produttori agricoli dall’art. 34, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 633 del 1972;- per quanto concerne la questione dell’applicabilità di detto regime IVA, il fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] gestisse in proprio un allevamento (come era stato riconosciuto anche dall’Agenzia) era sufficiente per qualificarla come produttore agricolo; le circolari dell’Agenzia riconoscevano il diritto all’agevolazione fiscale anche in presenza di contratti di soccida e nessuna norma stabiliva, a tal fine, una percentuale di prevalenza dell’attività diretta di allevamento rispetto a quella effettuata nell’ambito di tali contratti; -l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motiv i ; - [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa a r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. e i soci di quest’ultima, [OSCURATO:PERSONA], Davide e Dario e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso , illustrato con memoria ; [OSCURATO:PERSONA] - Nel pr emettere che il ricorso riguarda solo il capo della sentenza riguardante l’applicazione, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. società agricola, del regime IVA agevolato, previsto dall’art. 34, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 633 del 1973, con il primo motiv o , la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 4 , cod. proc. civ., la nullità della sentenza per difetto di motivazione, per violazione degli artt. 3 6, comma 2, n. 4 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., 111, comma 4, Cost., per avere la CTR, con motivazione apparente, ritenuto illegittimo il diniego della detrazione forfetizzata di cui all’art. 34 cit. alla società [OSCURATO:SOCIETA], sebbene nel giudizio di merito non fosse stata provata l a stipulazione per iscritto di contratt i di soccida e, quindi, de l loro contenuto; - con il secondo motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la falsa applicazione dell’art. 34, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la CTR ritenuto irrilevante che quasi tutta la produzione di [OSCURATO:SOCIETA] avvenisse per il tramite di contratti di soccida, senza che fosse istituita, peraltro, una contabilità separata tra le diverse operazioni imponibili, mentre l’interpretazione della norma agevolatrice, in modo conforme al diritto unionale, impone di considerare produttore agricolo solo chi eserciti in proprio l’attività di allevamento, assoggettando a detto regime solo le attività di cessione realizzate con la propria azienda; -preliminarmente va precisato che, riguardando il presente ricorso la sola società [OSCURATO:SOCIETA]., come ha precisato la stessa ricorrente, l’evocazione delle altre parti in questa sede ha la valenza di una mera “litis denuntiatio”; - sempre in vi a preliminare occorre rilevare che c on successiva nota del 6.06.2019 la [OSCURATO:SOCIETA]. società agricola aveva presentato istanza di sospensione del processo deducendo di volersi avvalere della definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, in relazione alle pretese indicate negli avvisi di accertamento n. R67035200648/2009 per l’anno d’imposta 2004, n. T6S031204283/2010 per l’anno d’imposta 2005 e n. T6S031204670/2011 per l’anno d’imposta 2006; - con nota del 24.12.2020 l’Avvocatura dello Stato , nel presentare istanza di fissazione dell’udienza di discussione, ha prodotto la nota prot. n. 14465 del 14.10.2020, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di Padova ha comunicato che la domanda di definizione agevolata ex artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018, avanzata dalla controricorrente, ha riguardato solo gli avvisi di accertamento n. R67035200648/2009 per l’anno d’imposta 2004, n. T6S031204283/2010 per l’anno d’imposta 2005 e n. T6S031204670/2011 per l’anno d’imposta 2006, in relazione ai quali è cessata la materia del contendere, mentre nessuna istanza è stata presentata con riferimento all’avviso di accertamento n. T6S03T304364/2012, relativo all’anno di imposta 2007; - con memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. del 10.11.2022, la parte controricorrente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere in relazione agli avvisi di accertamento, per i quali è stata presentata la richiesta di definizione agevolata e sono stati versati gli importi dovuti, ribadendo che per l’anno 2007 l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto applicabile il regime IVA agevolato di cui all’art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972; -per quanto riguarda gli avvisi di accertamento oggetto di definizione agevolata, il processo va dichiarato estinto per cessata materia del contendere; - in ordine all’avviso di accertamento n. T6S03T304364/2012, relativo all’anno di imposta 2007, invece, occorre esaminare i motivi di ricorso; - il primo motivo è i nammissibile perché mira, sotto l’apparente deduzione del vizio di mancanza assoluta di motivazione o motivazione apparente, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U. n. 34476 del 27/12/2019); - il secondo motivo è infondato, in quanto secondo un recente orientamento di questa Corte, cui questo collegio intende dare continuità, il soccidante e il soccidario, in quanto coinvolti nell'attività di allevamento del bestiame, sono entrambi imprenditori agricoli e possono, pertanto, avvalersi dello speciale regime di detrazione, previsto nel campo dell'agricoltura dall'art.34 del d.P.R. n. 633 del 1972(Cass. n. 987 del 14.01.2022); - l'art. 34, d.P.R. n. 633/1972 , in fatti, individua, quale soggetto destinatario della norma in esame, il produttore agricolo e, in particolare, i soggetti che esercitano le attività indicate nell'articolo 2135 cod. civ. che è stato oggetto di modifica a seguito dell'intervento normativo dicui all'art. 1, comma 1, d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228; - mentre il precedente testo dell'art. 2135 cod. civ. qualificava l'imprenditore agricolo facendo specifico riferimento all'esercizio di «un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse», l'intervento modificativo ha esteso la stessa nozione di attività di allevamento del bestiame, inserendo nella stessa anche qualunque attività diretta alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale; -l’attenzione si è, dunque, spostata dalla necessità che l'imprenditore svolgesse direttamente l'attività di allevamento di bestiame per l’intera fase di produzione al fatto che è sufficiente, ai fini della qualifica di imprenditore agricolo, anche l'intervento con riferimento ad una fase dell'attività di produzione, purchè attinente alla cura e sviluppo del ciclo biologico o ad una fase necessaria dello stesso; - ne deriva che l a normativa comunitaria, di cui l'art. 34, cit., è attuazione, non preclude l'applicazione di tale regime nei confronti di quei soggetti che esercitano l'impresa agricola in forma associata; - i l contratto di soccida si configura quale contratto agrario di tipo associativo per l'esercizio dell'attività di allevamento, sicchè, ai sensi dell'art. 2135, cod. civ., lo stesso dà luogo ad una imprese agricola associata, di cui sono contitolari, sebbene con obbligazioni e funzioni diverse, sia il soccidante che ilsoccidario; - indiretta conferma della assunzione della qualità di imprenditore agricolo sia del soccidante che del soccidario è la circostanza che l'art. 1-bis, comma 6, decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, ha previsto che, in mancanza di un accordo esplicito tra soccidante e soccidario, i diritti PAC, che spettano al produttore agricolo, ossia a colui che svolge attività agricola, ai sensi dell'art. 2, reg. CE, vanno attribuiti, in eguale misura, ad entrambi i soggetti; - essendo entrambi imprenditori agricoli, quindi, sulla cessione dei prodotti di cui alla tabella A, parte I, allegata al d.P.R. n. 633/1972, derivanti dal comune esercizio dell'impresa di allevamento, sia il soccidante che il soccidario possono avvalersi del regime speciale di detrazione dell'Iva di cui all'art. 34, cit.; - occorre aggiungere, peraltro, la società [OSCURATO:SOCIETA] provvedeva anche in proprio, seppure in percentuale minore, all’attività diretta di allevamento; -in conclusione, in ordine alle annualità, per cui va dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018; - per quanto riguarda l’avviso relativo all’anno 2007, le spese vanno compensate perla novità delle questioni trattate. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere in ordine alle pretese indicate negli avvisi di accertamento n. R67035200648/2009 per l’anno d’imposta 2004, n. T6S031204283/2010 per l’anno d’imposta 2005 e n. T6S031204670/2011 per l’anno d’imposta 2006, lasciando le relative spese a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018; rigetta il ricorso in ordine alla pretesa