Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 luglio 2024

Cassazione n. 05704/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso 19085-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 52, presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA]; -intimato - per la correzione della sentenza n. 18698/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 09/07/2024 R.G.N. 22937/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che [OSCURATO:PERSONA] presentava istanza di correzione dell’errore materiale che assumeva recato dalla sentenza n. 18698/2024 pubblicata il 9 luglio 2024 con cui, a definizione del giudizio di [OSCURATO:PERSONA] errore materiale R.G.N.19085/2024 Cron.

Rep.

Ud.05/02/2025 CC legittimità promosso dall’INPS nei confronti del Moretta predetto, che aveva resistito con controricorso, questa Corte si era pronunziata per l’inammissibilità del ricorso proposto dall’INPS e per la condanna del medesimo al pagamento in favore del Moretta delle spese del giudizio di legittimità, dal momento che nel dispositivo della sentenza in questione alla liquidazione delle spese in favore del Moretta risultava aggiunta la dicitura “oltre spese prenotate a debito”.

CONSIDERATO - che il ricorso per correzione materiale è fondato e va accolto non essendo coinvolto in causa alcun soggetto che beneficia dell’assistenza dell’Avvocatura dello Stato cui è consentita la prenotazione a debito delle spese; - che va pertanto disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 18698/2024 riconoscendo in favore di [OSCURATO:PERSONA], in aggiunta agli esborsi e alle competenze professionali del giudizio di legittimità, la liquidazione delle spese generali al 15% e degli altri accessori di legge; - che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (cfr. Cass.S.u. n. 29432 /202 4 ) P.Q.M.

La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 18698/2024 pubblicata il 9 luglio 2024 nel senso che nel dispositivo ove si legge “oltre spese prenotate a debito” si deve leggere “oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge”, risultando il dispositivo riformulato nei termini seguenti “La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge”.

Manda alla Cancelleria per l’annotazione e gli adempimenti Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 19085-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 52, presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA]; -intimato - per la correzione della sentenza n. 18698/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 09/07/2024 R.G.N. 22937/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che [OSCURATO:PERSONA] presentava istanza di correzione dell’errore materiale che assumeva recato dalla sentenza n. 18698/2024 pubblicata il 9 luglio 2024 con cui, a definizione del giudizio di [OSCURATO:PERSONA] errore materiale R.G.N.19085/2024 Cron. Rep. Ud.05/02/2025 CC legittimità promosso dall’INPS nei confronti del Moretta predetto, che aveva resistito con controricorso, questa Corte si era pronunziata per l’inammissibilità del ricorso proposto dall’INPS e per la condanna del medesimo al pagamento in favore del Moretta delle spese del giudizio di legittimità, dal momento che nel dispositivo della sentenza in questione alla liquidazione delle spese in favore del Moretta risultava aggiunta la dicitura “oltre spese prenotate a debito”. CONSIDERATO - che il ricorso per correzione materiale è fondato e va accolto non essendo coinvolto in causa alcun soggetto che beneficia dell’assistenza dell’Avvocatura dello Stato cui è consentita la prenotazione a debito delle spese; - che va pertanto disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 18698/2024 riconoscendo in favore di [OSCURATO:PERSONA], in aggiunta agli esborsi e alle competenze professionali del giudizio di legittimità, la liquidazione delle spese generali al 15% e degli altri accessori di legge; - che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (cfr. Cass.S.u. n. 29432 /202 4 ) P.Q.M. La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 18698/2024 pubblicata il 9 luglio 2024 nel senso che nel dispositivo ove si legge “oltre spese prenotate a debito” si deve leggere “oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge”, risultando il dispositivo riformulato nei termini seguenti “La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge”. Manda alla Cancelleria per l’annotazione e gli adempimenti Così deciso
Sentenza Cassazione n. 05704/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris