CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 gennaio 1958
Cassazione n. 20367/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/01/1958 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso o [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso l'ordinanza n. 44836 del 28/10/2021 emessa dalla Settima Sezione Penale, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso, pure da lui proposto, avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 11.3.2021, che ha rigettato l'istanza volta ad ottenere la rideterminazione della pena dell'ergastolo inflittagli in una pena temporanea, sul presupposto dell'illegittimità della pena detentiva perpetua nel nostro ordinamento. Il ricorrente ripropone al Collegio la questione relativa all'illegittimità dell'ergastolo, che avrebbe carattere solo repressivo e non riabilitativo, evidenziando l'incostituzionalità di tale pena perpetua, rispetto agli artt. 3 e 27 della Costituzione, e la mancata risposta al riguardo da parte dell'ordinanza della Cassazione impugnata. Si deduce, altresì, il contrasto rispetto all'art. 3 CEDU dell'ergastolo inteso come pena irreversibile ed irriducibile. 2. Il PG, con requisitoria scritta, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. 3. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva datata 17.2.2022 con cui ribadisce le ragioni di illegittimità dell'ergastolo rispetto alla funzione rieducativa della pena ed al principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., anche con riguardo alla circostanza che detta pena sia commutabile in quella detentiva, nella misura di trent'anni di reclusione, soltanto in virtù di una diversa collocazione temporale del fatto, che soggiace o meno alla disciplina di favore, secondo le indicazioni della sentenza n. 210 del 2013 della Corte costituzionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per plurime, convergenti ragioni. 2. Si evidenzia, preliminarmente, l'ammissibilità del ricorso sotto un profilo meramente processuale, alla luce del consolidato orientamento per cui il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella decisione della Corte di cassazione emessa su ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, quando tale decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determina l'irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'errore di fatto (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269789). Irrimediabilità che in astratto sussiste qualora il giudizio di esecuzione abbia ad oggetto la richiesta di conversione dell'ergastolo (Sez. 5, n. 25239 del 13/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279466). 3. L'impugnazione, tuttavia, è inammissibile poiché si pone al di fuori dell'alveo del sindacato consentito attraverso il rimedio del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. pen. Per costante insegnamento di questa Corte, infatti, l'errore materiale o di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/3/2002, Basile P, Rv. 221280). Qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 del 14/7/2011, Corsini, Rv. 250527): pertanto, il rimedio straordinario in esame non può essere esperito per far valere un presunto errore di diritto. Più precisamente, in un'ipotesi concreta parzialmente analoga a quella in esame, e con argomenti che rispondono anche ai motivi ulteriori depositati con memoria dal ricorrente, è stato escluso che possa ricorrersi al rimedio di cui all'art. 625-bis cod. pen., avverso una decisione che abbia dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione di rigetto dell'istanza di sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di anni trenta di reclusione, ritenendo inconferenti i principi affermati dalla Corte EDU, Scoppola contro Italia del 19 settembre 2009 (Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018, D'Agostino, Rv. 273062). Infine, neppure può essere sindacato, attraverso il ricorso straordinario, un vizio di mancanza di motivazione riferito a sentenza irrevocabile della Cassazione (Sez. 1, n. 46981 del 6/11/2013, Toscano, Rv. 257346). Peraltro, nel caso di specie, è evidente dalla motivazione del provvedimento oggetto di ricorso straordinario, che la pronuncia della Prima Sezione Penale, lontana da carenze motivazionali, abbia ampiamente confutato le obiezioni svolte con il ricorso originario in merito alla compatibilità della disciplina dell'ergastolo con le norme costituzionali e convenzionali evocate dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] rammenta, infatti, che questa Corte regolatrice, con principio che deve essere ribadito anche nella fattispecie in esame, ha già dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod. perì. in riferimento all'art. 27 Cost., perché la pena dell'ergastolo, a seguito dell'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, ha cessato di essere una pena perpetua e quindi non può dirsi contraria al senso di umanità, essendo, peraltro, non incompatibile con la grazia e con la possibilità di un reinserimento incondizionato del condannato nella società libera (Sez.1, n. 33018 del 29/03/2012, Esposito, Rv.253430; Sez. 1, n. 34199 del 12/4/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267656). Peraltro, come sottolineato nella citata pronuncia n. 34199 del 2016, anche nell'elaborazione giurisprudenziale della Corte EDU, la pena dell'ergastolo è ritenuta compatibile con i principi di cui all'art. 3 CEDU, in tutti quei casi in cui la legislazione nazionale consente al soggetto adulto la possibilità di riesame della pena stessa per commutarla, sospenderla, porvi fine o accordare la liberazione anticipata (Grande Camera, sentenza 9/7/2013, Vinter c/ [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 2, 11/10/2011, Schuchter c. Italia). Del resto, la Corte costituzionale, già con la sentenza n. 168 del 1994, si era espressa per la compatibilità costituzionale della pena dell'ergastolo, così come delineata nel nostro ordinamento complessivamente inteso. Deve, pertanto, riaffermarsi che: è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod. pen. in riferimento all'art. 27 Cost., perché la pena dell'ergastolo, a seguito dell'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, ha cessato di essere una pena perpetua e quindi non può dirsi contraria al senso di umanità, essendo, peraltro, non incompatibile con la grazia e con la possibilità di un reinserimento incondizionato del condannato nella società libera, né con l'elaborazione giurisprudenziale della Corte EDU (sentenze Grande Camera, 9/7/2013, Vinter c/ [OSCURATO:PERSONA]; Seconda Sezione, 11/10/2011, Schuchter c. Italia). 4. Il ricorso, in ultima analisi, per tutte le considerazioni esposte, si rivela inammissibile, sia perchè proposto non per far valere errori materiali o di fatto, ma, invece, dichiaratamente, presunti errori di diritto o vizi di motivazione, nei quali sarebbe incorsa la sentenza impugnata, così ponendosi al di fuori del sindacato consentito ex art. 625- bis cod. pen.; sia perché, in ogni caso, il provvedimento della Prima Sezione Penale ha respinto la prospettiva difensiva, ispirandosi al consolidato orientamento che ritiene sussistente la compatibilità della disciplina dell'ergastolo con le norme costituzionali e convenzionali evocate dal ricorrente. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 4.000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 29 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente , [OSCURATO:PERSONA]