Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 952/2025
ECLI:EU:C:2025:1013
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0259
SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
18 dicembre 2025 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Procedure d’importazione e d’esportazione – Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione – Trasmissione del fascicolo relativo alla domanda di sgravio alla Commissione europea – Sgravio automatico dei dazi – Responsabilità dello Stato membro – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale»
Nella causa C‑259/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal tribunal judiciaire de Marseille (Tribunale ordinario di Marsiglia, Francia), con decisione dell’8 aprile 2024, pervenuta in cancelleria il 12 aprile 2024, nel procedimento
SAS [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] régional des douanes de Marseille,
Direction interrégionale des douanes Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse,
Direction régionale des douanes de Marseille,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da M. Condinanzi, presidente di sezione, N. Jääskinen (relatore) e R. Frendo, giudici,
avvocato generale: D. Spielmann
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per la SAS [OSCURATO:PERSONA], da N. Akodad, F. Locatelli, G. Menu-Lejeune e H. Saoudi, avocats;
–
per il governo francese, da P. Chansou e B. Travard, in qualità di agenti;
–
per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da A. Collabolletta, avvocato dello Stato;
–
per la Commissione europea, da A. Demeneix e B. Eggers, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 116 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (
GU 2013, L 269, pag. 1
; in prosieguo: il «codice doganale»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la SAS [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e, dall’altro, il directeur régional des douanes de Marseille (direttore regionale delle dogane di Marsiglia), la direction interrégionale des douanes Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse (direzione interregionale delle dogane Provenza-Alpi-[OSCURATO:PERSONA]Corsica ) e la direction régionale des douanes de Marseille (direzione regionale delle dogane di Marsiglia) (in prosieguo, congiuntamente: l’«amministrazione doganale francese»), in merito alla legittimità di un avviso di riscossione di dazi antidumping e di dazi compensativi, inviato alla [OSCURATO:PERSONA], per pannelli solari importati e successivamente immessi in libera pratica in Francia.
Contesto normativo
3
L’articolo 116 del codice doganale prevede quanto segue:
«1. Fatte salve le condizioni stabilite nella presente sezione, si procede al rimborso o allo sgravio degli importi del dazio all’importazione o all’esportazione per uno dei seguenti motivi:
a)
importi del dazio all’importazione o all’esportazione applicati in eccesso;
b)
merci difettose o non conformi alle clausole del contratto;
c)
errore delle autorità competenti;
d)
equità.
(…)
3. Qualora le autorità doganali ritengono che si debba concedere un rimborso o uno sgravio sulla base dell’articolo 119 o dell’articolo 120, lo Stato membro interessato trasmette il fascicolo alla Commissione [europea] per la decisione nei seguenti casi:
a)
se le autorità doganali ritengono che le circostanze particolari siano conseguenza dell’inadempienza della Commissione agli obblighi a essa incombenti;
b)
se le autorità doganali ritengono che la Commissione abbia commesso un errore ai sensi dell’articolo 119;
c)
se le circostanze del caso sono legate ai risultati di un’inchiesta unionale effettuata conformemente al regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola [(
GU 1997, L 82, pag. 1
)], o sulla base di un’altra disposizione unionale o di un accordo concluso dall’Unione con taluni paesi o gruppi di paesi in cui sia prevista la possibilità di procedere a tali inchieste unionali;
d)
se l’importo potenzialmente dovuto dalla persona interessata in riferimento a una o più operazioni di importazione o esportazione è pari o superiore a [EUR 500000] a seguito di un errore o di circostanze particolari.
In deroga al primo comma, i fascicoli non sono trasmessi nei seguenti casi:
a)
se la Commissione ha già adottato una decisione su un caso connotato da elementi di fatto e di diritto comparabili;
b)
se alla Commissione è già sottoposto un caso che presenta elementi di fatto e di diritto comparabili.
4. Fatte salve le norme di competenza per le decisioni, se le autorità doganali constatano, entro i periodi di cui all’articolo 121, paragrafo 1, che l’importo di un dazio all’importazione o all’esportazione deve essere oggetto di rimborso o di sgravio a norma degli articoli 117, 119 o 120, esse procedono di propria iniziativa al rimborso o allo sgravio.
(…)».
4
Ai sensi dell’articolo 119, intitolato «Errore delle autorità competenti», di tale codice:
«1. In casi diversi da quelli di cui all’articolo 116, paragrafo 1, secondo comma, e diversi da quelli di cui agli articoli 117, 118 e 120 si procede al rimborso o allo sgravio dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione se, per un errore delle autorità competenti, l’importo corrispondente all’obbligazione doganale inizialmente notificata era inferiore all’importo dovuto, purché sussistano le seguenti condizioni:
a)
l’errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, e
b)
il debitore ha agito in buona fede.
2. Se non sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 117, paragrafo 2, il rimborso o lo sgravio è concesso quando, per un errore delle autorità doganali, il dazio ridotto o nullo non sia stato applicato e la dichiarazione in dogana di immissione in libera pratica conteneva tutti gli elementi ed era corredata di tutti i documenti necessari per l’applicazione del dazio ridotto o nullo.
3. Quando il trattamento preferenziale delle merci è concesso in base a un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge le autorità di un paese o di un territorio non facente parte del territorio doganale dell’Unione, il rilascio da parte di queste ultime di un certificato che si riveli inesatto costituisce un errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto ai sensi del paragrafo 1, lettera a).
Il rilascio di un certificato inesatto non costituisce tuttavia un errore se il certificato si basa su una situazione fattuale inesatta riferita dall’esportatore, salvo se è evidente che le autorità che hanno rilasciato il certificato sapevano o avrebbero dovuto ragionevolmente sapere che le merci non soddisfacevano le condizioni per poter beneficiare del trattamento preferenziale.
Il debitore è considerato in buona fede se può dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che fossero soddisfatte tutte le condizioni per il trattamento preferenziale.
Il debitore non può tuttavia invocare la buona fede qualora la Commissione abbia pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
un avviso in cui si esprimono fondati dubbi circa la corretta applicazione del regime preferenziale da parte del paese o del territorio beneficiario».
5
L’articolo 120, intitolato «Equità», di tale codice enuncia quanto segue:
«1. In casi diversi da quelli di cui all’articolo 116, paragrafo 1, secondo comma, e diversi da quelli di cui agli articoli 117, 118 e 119, si procede, per motivi di equità, al rimborso o allo sgravio dell’importo di un dazio all’importazione o all’esportazione quando un’obbligazione doganale sorge in circostanze particolari che non implicano frode o manifesta negligenza da parte del debitore.
2. Si considera che sussistano le circostanze particolari di cui al paragrafo 1 qualora risulti chiaramente dalle circostanze del caso che il debitore si trova in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori che esercitano la stessa attività e che, in assenza di dette circostanze, egli non avrebbe subito il pregiudizio dalla riscossione dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
6
[OSCURATO:PERSONA], una società di diritto francese, importa in Francia, avvalendosi di fornitori stabiliti in diversi paesi, materiale destinato alla realizzazione di centrali solari. Tra il 18 dicembre 2013 e il 27 febbraio 2014 essa ha quindi importato in Francia, poi immesso in libera pratica e immesso in consumo, pannelli solari spediti da Taiwan.
7
Dopo che, nel 2014, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha avviato un’indagine internazionale al fine di verificare l’origine doganale dei pannelli solari spediti da Taiwan e oggetto di un’importazione in Europa, l’amministrazione doganale francese ha proceduto al controllo delle importazioni della [OSCURATO:PERSONA].
8
Il 15 ottobre 2015 l’amministrazione doganale francese ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] il risultato dell’indagine, attestante violazioni della normativa doganale dell’Unione, in quanto i pannelli solari importati dalla [OSCURATO:PERSONA] nel periodo controverso provenivano dalla Cina. Il 15 dicembre 2015 l’amministrazione doganale francese ha emesso un avviso di infrazione per false dichiarazioni di origine dei pannelli solari importati tra il 18 dicembre 2013 e il 27 febbraio 2014. Il 2 marzo 2016 essa ha emesso un primo avviso di accertamento dei dazi antidumping e dei dazi compensativi applicabili ai pannelli solari originari della Cina importati dalla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: i «dazi antidumping e i dazi compensativi controversi»).
9
Il 21 novembre 2019 l’amministrazione doganale francese ha concesso lo svincolo di tale primo avviso di accertamento con la motivazione che era stato violato il diritto della [OSCURATO:PERSONA] di essere ascoltata.
10
L’11 dicembre 2019 l’amministrazione doganale francese ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] un nuovo risultato dell’indagine. Il 26 agosto 2020 tale amministrazione ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] un avviso di infrazione alla normativa doganale dell’Unione, che ha annullato e sostituito l’avviso di infrazione notificatole il 15 dicembre 2015. Il 16 settembre 2020 detta amministrazione ha emesso un secondo avviso di accertamento dei dazi antidumping e dei dazi compensativi controversi, per un importo di EUR 2405887.
11
Con lettera del 12 aprile 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato all’amministrazione doganale francese una prima domanda di sgravio di tali dazi antidumping e dazi compensativi, fondata sugli articoli 119 e 120 del codice doganale.
12
Il 4 maggio 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un primo ricorso dinanzi al tribunal judiciaire de Marseille (Tribunale ordinario di Marsiglia, Francia), diretto all’annullamento di tale secondo avviso di accertamento dei dazi antidumping e dei dazi compensativi controversi, che è stato respinto con sentenza del 9 maggio 2023. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello contro tale sentenza.
13
Il 18 maggio 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato all’amministrazione doganale francese una seconda domanda di sgravio dei dazi antidumping e dei dazi compensativi controversi.
14
Con lettera del 16 settembre 2021 l’amministrazione doganale francese ha emesso un parere sfavorevole sulla seconda domanda di sgravio di tali dazi antidumping e dazi compensativi, in quanto, da un lato, alle autorità doganali in questione non poteva essere imputato alcun errore ai sensi dell’articolo 119 del codice doganale e, dall’altro, la situazione della [OSCURATO:PERSONA] non risultava da circostanze particolari, ai sensi dell’articolo 120 di tale codice.
15
Con lettera del 19 ottobre 2021 l’amministrazione doganale francese ha emesso un parere sfavorevole sulla prima domanda di sgravio dei dazi antidumping e dei dazi compensativi controversi.
16
Con lettera del 29 novembre 2021 l’amministrazione doganale francese ha opposto un rifiuto definitivo alle domande di sgravio dei dazi antidumping e dei dazi compensativi controversi presentate dalla [OSCURATO:PERSONA].
17
Il 25 febbraio 2022 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un secondo ricorso dinanzi al tribunal judiciaire de Marseille (Tribunale ordinario di Marsiglia), giudice del rinvio, con il quale chiede, in particolare, l’annullamento della decisione di rigetto delle sue domande di sgravio dei dazi antidumping e dei dazi compensativi controversi o, in mancanza, che sia disposta una nuova istruzione del fascicolo in questione da parte dell’amministrazione doganale francese con trasmissione alla Commissione per esame.
18
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che le condizioni per lo sgravio dei dazi all’importazione sono state soddisfatte nel caso di specie. Infatti, da un lato, la Commissione avrebbe dovuto avvertire le società in questione del fatto che i pannelli solari di cui al procedimento principale provenivano dalla Cina. Inoltre, l’amministrazione doganale francese, avendo effettuato un certo numero di controlli e nutrendo sospetti circa la provenienza di tali pannelli solari, avrebbe dovuto approfondire tali controlli e informarne la [OSCURATO:PERSONA]. Astenendosi dal farlo, tale amministrazione avrebbe commesso un errore, ai sensi dell’articolo 119 del codice doganale, errore che era inoltre impossibile da rilevare per la [OSCURATO:PERSONA], la quale non dispone di mezzi di indagine e di controllo comparabili a quelli delle autorità.
19
Dall’altro lato, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la sua situazione risultava da circostanze particolari, ai sensi dell’articolo 120 del codice doganale, senza che essa si sia resa colpevole di alcuna manovra o negligenza manifesta diretta a eludere i dazi antidumping e compensativi controversi. Al contrario, essa afferma di aver agito in buona fede avendo essa stessa effettuato indagini e verifiche
in loco
. In tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’amministrazione doganale francese fosse tenuta a trasmettere il suo fascicolo di domanda di sgravio dei dazi antidumping e dei dazi compensativi controversi alla Commissione, in quanto il controllo effettuato da tale amministrazione si è principalmente basato sulle conclusioni dell’indagine dell’OLAF menzionata al punto 7 della presente sentenza, la quale sarebbe stata condotta nel rispetto degli articoli 2 e 20 del regolamento n. 515/97.
20
L’amministrazione doganale francese sostiene, dal canto suo, di non aver mai confermato alla [OSCURATO:PERSONA] l’origine dei pannelli solari di cui al procedimento principale. Tale amministrazione indica, da un lato, che, fino a quando l’OLAF non ha presentato le conclusioni della sua indagine, e ciò dopo il mese di novembre 2014, essa non disponeva di elementi che le consentissero di confutare tale origine e, dall’altro, che le valutazioni effettuate dalle autorità doganali taiwanesi non sono pertinenti nell’ambito della politica antidumping dell’Unione. Inoltre, essa ritiene che la malafede di un fornitore non sia una circostanza particolare che occorre prendere in considerazione ai fini della valutazione di una domanda di sgravio di dazi antidumping e di dazi compensativi, ma che essa costituisca un rischio inerente all’attività commerciale. Di conseguenza, l’amministrazione doganale francese ritiene che le condizioni previste agli articoli 119 e 120 del codice doganale non fossero soddisfatte nel caso di specie e che non occorresse quindi trasmettere il fascicolo in questione alla Commissione ai sensi dell’articolo 116 di tale codice.
21
Il giudice del rinvio ritiene che la soluzione della controversia principale dipenda dalle precisazioni che la Corte fornirà all’interpretazione del diritto dell’Unione.
22
Al riguardo, esso ricorda che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], anzitutto, le autorità doganali francesi non hanno mai formulato la minima riserva né sollevato alcuna anomalia sull’origine delle merci, poi, l’accettazione, da parte delle autorità doganali, di una dichiarazione in dogana recante una classificazione doganale errata della merce di cui trattasi, mentre l’insieme dei documenti necessari era stato loro fornito dall’importatore in questione, caratterizza un errore ai sensi dell’articolo 119 del codice doganale e, infine, tale società avrebbe dovuto essere avvertita dei rischi associati alle importazioni di cui al procedimento principale sin dall’avvio dell’indagine dell’OLAF da parte dell’amministrazione doganale francese e delle autorità europee incaricate, precisando che dalla relazione dell’OLAF relativa a tale indagine risulta che talune informazioni riguardanti il trasbordo, a Taiwan, di numerosi pannelli solari originari della Cina erano state comunicate all’OLAF dalle autorità doganali taiwanesi sin dal 24 novembre 2014. Il giudice del rinvio ritiene, di conseguenza, che la [OSCURATO:PERSONA] sia legittimata a chiedere se l’amministrazione doganale francese fosse tenuta a trasmettere il suo fascicolo di domanda di sgravio dei dazi antidumping e dei dazi compensativi controversi alla Commissione.
23
In tali circostanze, il tribunal judiciaire de Marseille (Tribunale ordinario di Marsiglia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Nel caso in cui [una società] soddisfi, come nella fattispecie, le condizioni di cui agli articoli 119 e 120 del [codice doganale], se l’articolo 116 di tale codice debba essere interpretato nel senso che impone alle autorità nazionali competenti l’obbligo di trasmettere il fascicolo della domanda di sgravio dei dazi notificati alla [Commissione].
2)
Qualora si dovesse rispondere nel senso che tali autorità nazionali hanno in tale caso competenza vincolata, se l’inadempimento dell’obbligo di trasmissione del fascicolo relativo alla domanda di sgravio alla [Commissione] sia tale da comportare lo sgravio dei dazi e delle penalità da recuperare.
3)
In caso di risposta negativa alla seconda questione, se il principio secondo cui uno Stato membro deve risarcire i danni causati ai singoli a motivo della sua violazione del diritto dell’Unione (…), a condizione che essa gli sia interamente imputabile, possa essere applicato qualora tale Stato membro abbia applicato in modo inesatto l’articolo 116 del [codice doganale], laddove si ritenga che l’obbligo di trasmissione del fascicolo relativo alla domanda di sgravio dei dazi da esso prescritto conferisca diritti ai singoli, tale violazione sia sufficientemente qualificata e sussista un nesso di causalità diretto tra quest’ultima e il danno subito dal soggetto leso».
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
24
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile a causa del carattere ipotetico della prima questione, da cui derivano le altre due questioni sollevate dal giudice del rinvio. Infatti, tale istituzione ritiene che, contrariamente a quanto risulta dalla prima questione, non si possa considerare che la [OSCURATO:PERSONA] ha soddisfatto le condizioni previste agli articoli 119 e 120 del codice doganale, cosicché essa non può avvalersi di tali disposizioni per reclamare lo sgravio dei dazi antidumping e dei dazi compensativi controversi. Essa fa valere che il giudice del rinvio non ha dimostrato i fatti da cui risulterebbe che, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha soddisfatto le condizioni menzionate in questi due articoli 119 e 120. Al contrario, dalla decisione di rinvio nonché dalla sentenza del tribunal judiciaire de Marseille (Tribunale ordinario di Marsiglia) del 9 maggio 2023, menzionata al punto 12 della presente sentenza, risulterebbe che la [OSCURATO:PERSONA] non ha soddisfatto tali condizioni. Di conseguenza, le questioni sollevate vertenti sulle modalità di attuazione dell’articolo 116 del codice doganale non sarebbero pertinenti.
25
Parimenti, i governi francese e italiano, senza eccepire formalmente l’irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, hanno sottolineato che da tale domanda non risulta che le condizioni previste agli articoli 119 e 120 del codice doganale fossero soddisfatte nel caso di specie.
26
Al riguardo occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che esso individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da un giudice nazionale è possibile solo qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia di cui al procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 1o agosto 2025, Alace e Canpelli,
C‑758/24 e C‑759/24
,
EU:C:2025:591
, punto
38
nonché giurisprudenza citata).
27
Parimenti secondo una costante giurisprudenza, il procedimento istituito all’articolo 267 TFUE è uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione che son loro necessari per la soluzione della controversia che sono chiamati a dirimere. La
ratio
del rinvio pregiudiziale non consiste nell’esprimere pareri consultivi su questioni generiche o ipotetiche, ma risponde all’esigenza di dirimere concretamente una controversia (ordinanza del 24 marzo 2025, [OSCURATO:PERSONA],
C‑443/24
,
EU:C:2025:253
, punto
16
e giurisprudenza citata).
28
Come risulta dalla formulazione stessa dell’articolo 267 TFUE, la decisione pregiudiziale richiesta deve essere «necessaria» al fine di consentire al giudice del rinvio di «emanare la sua sentenza» nella causa della quale è investito. Il compito della Corte, nell’ambito di un procedimento pregiudiziale, è quello di assistere il giudice del rinvio nella soluzione della controversia concreta dinanzi ad esso pendente. Nell’ambito di simile procedimento, deve quindi esistere tra la suddetta controversia e le disposizioni del diritto dell’Unione di cui è chiesta l’interpretazione un collegamento tale per cui detta interpretazione risponde a una necessità oggettiva ai fini della decisione che deve essere adottata dal giudice del rinvio (ordinanza del 2 maggio 2025, Klinka-[OSCURATO:PERSONA],
C‑501/24
,
EU:C:2025:348
, punto
36
e giurisprudenza citata).
29
Nel caso di specie, dalla formulazione della prima questione, vertente sull’interpretazione dell’articolo 116 del codice doganale, risulta che tale questione riguarda un «caso» particolare, ossia quello in cui una società soddisfi i criteri previsti agli articoli 119 e 120 del codice doganale per ottenere il rimborso o lo sgravio dell’importo dei dazi all’importazione da essa versati. Il giudice del rinvio precisa al riguardo che ciò si verifica nel caso della [OSCURATO:PERSONA].
30
Tuttavia, il giudice del rinvio non ha indicato né,
a fortiori
, dimostrato in che modo le condizioni di cui agli articoli 119 e 120 del codice doganale fossero soddisfatte nel caso di specie. Infatti, non risulta né dagli elementi di fatto esposti nella decisione di rinvio né dalla motivazione di quest’ultima che tali condizioni fossero soddisfatte. Come rilevato dal governo francese, il giudice del rinvio si limita a constatare, nella motivazione della sua domanda, che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’accettazione, da parte delle autorità doganali, di una dichiarazione in dogana recante una classificazione doganale errata delle merci di cui trattasi nel procedimento principale caratterizza un errore, ai sensi dell’articolo 119 del codice doganale.
31
Occorre altresì rilevare che la Commissione ha prodotto in allegato alle sue osservazioni scritte la sentenza pronunciata dal giudice del rinvio il 9 maggio 2023 nell’ambito del procedimento avviato dalla [OSCURATO:PERSONA] e diretto all’annullamento dell’avviso di riscossione dei dazi antidumping e dei dazi compensativi controversi emesso dall’amministrazione doganale francese il 16 settembre 2020. Tale procedimento verteva, in sostanza, sugli stessi fatti di cui al procedimento principale nella presente causa. Orbene, da tale sentenza risulta che, secondo il giudice del rinvio, la [OSCURATO:PERSONA] non soddisfaceva le condizioni previste agli articoli 119 e 120 del codice doganale.
32
In tale contesto, con una richiesta di informazioni del 20 dicembre 2024, il giudice del rinvio è stato invitato dalla Corte a indicare se riteneva che le condizioni previste agli articoli 119 e 120 del codice doganale fossero soddisfatte dalla [OSCURATO:PERSONA] e, in caso affermativo, a spiegarne le ragioni.
33
Il 3 febbraio 2025 il giudice del rinvio ha risposto che, in tale fase, gli era impossibile confermare o meno se tali condizioni fossero soddisfatte dalla [OSCURATO:PERSONA] in quanto, in attesa di una risposta alla sua domanda di pronuncia pregiudiziale, esso non aveva ancora statuito sulle domande che gli erano state sottoposte.
34
Alla luce di quanto precede, si deve constatare che la premessa sulla quale si fonda la prima questione pregiudiziale, vale a dire il caso in cui la [OSCURATO:PERSONA] «soddisfi (…) le condizioni di cui agli articoli 119 e 120 del codice doganale», non è suffragata né dalla decisione di rinvio né, più in generale, dal fascicolo di cui dispone la Corte.
35
Orbene, l’applicazione dell’articolo 116, paragrafo 3, del codice doganale, sul quale verte, come risulta dal punto 29 della presente sentenza, la prima questione, presuppone che le condizioni menzionate agli articoli 119 e 120 di tale codice siano soddisfatte. Pertanto, poiché il giudice del rinvio riconosce che non è dimostrato che le condizioni previste da questi due articoli 119 e 120 fossero soddisfatte nel caso di specie, risulta che tale questione deve essere considerata di natura ipotetica, ai sensi della giurisprudenza menzionata ai punti 26 e 27 della presente sentenza.
36
Di conseguenza, poiché la seconda e la terza questione sollevate dal giudice del rinvio dipendono dalla risposta fornita alla prima questione, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere dichiarata irricevibile nel suo insieme.
37
Occorre tuttavia precisare che il giudice del rinvio conserva la facoltà di presentare una nuova domanda di pronuncia pregiudiziale fornendo alla Corte tutti gli elementi che le consentono di statuire (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2019, Călin,
C‑676/17
,
EU:C:2019:700
, punto
41
e giurisprudenza citata).
38
Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile.
Sulle spese
39
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal judiciaire de Marseille (Tribunale ordinario di Marsiglia, Francia), con decisione dell’8 aprile 2024, è irricevibile.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il francese.