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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 23576/2023

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ere Rep. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso 22864-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 74B52 A488V), rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 61T22 D843H) del Foro di Milano e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 73S10 H501E) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Largo di [OSCURATO:PERSONA] n. 11; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - CONSOB ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Roma, via G.B.

Martini n. 3, in persona del presidente e legale Rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA] (C.F.GNVNNA6SP43A027V), in sostituzione del Presidente assente ai sensi dell'art. 6 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Consob, adottato con delibera n. 8674 del 17 novembre 1994, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), ed elettivamente domiciliata presso di loro in Roma, via G.B.

Martini; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] di Bari soc. coop. per azioni (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Bari, [OSCURATO:PERSONA], 19; -non intimata- avverso la sentenza n. 99/2018 della Corte di appello dell’Aquila depositata il 18 gennaio 2018 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 21 febbraio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso notificato il 14 e 15 marzo 2016 anche alla [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso la delibera n. 19456 del 4/12/2015, notificata il 9/2/2016, con la quale la CONSOB, a seguito di accertamenti ispettivi, le irrogava, nella sua qualità di componente del consiglio di amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e di componente del comitato esecutivo, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 54.000,00 (e precisamente, euro 18.000,00 per ciascuna delle tre violazioni contestate), chiedendo l’annullamento totale o la revoca della predetta delibera o, in subordine, la riduzione della sanzione.

L'opponente esponevache le violazioni a lei ascritte consistevano: 1) nella violazione del combinato disposto dell'art. 21, comma 1, lettera d), del TUF e dell'art. 15 del Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob del 29 ottobre 2007, nonché dell'art. 21 comma 1, lettera a), del TUF e degli artt. 39 e 40 del [OSCURATO:PERSONA] n. 16190 del 29 ottobre 2007, essendo emerse, nell'ambito della valutazione di adeguatezza degli investimenti, carenze di carattere procedurale che avevano consentito, per un verso, che la rete commerciale facesse un uso distorto degli strumenti a disposizione, modificando il profilo della clientela in modo da renderlo adeguato alla vendita delle azioni proprie e, per altro verso, che si verificassero anomalie nella mappatura del rischio delle emissioni subordinate della banca; 2) nella violazione del combinato disposto dell'art. 21, comma 1, lettera d), del TUF, dell'art. 15, commi 1 e 2, lettera e), dell'art. 29 del Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob del 29 ottobre 2007 per non aver adottato la banca procedure, anche di controllo, idonee ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento e per non avere tenuto, per tutti i servizi prestati e tutte le operazioni effettuate, registrazioni adeguate e non ordinate delle attività svolte con particolare riferimento alle negoziazioni su titoli propri che, pur essendo accompagnate da impegni verbali di riacquisto a una data prefissata, sono state tuttavia registrate nella documentazione ufficiale della banca come operazioni a fermo (periodo della violazione: febbraio 2009 -4 maggio 2012); 3) nella violazione dell'art. 21, comma 1 bis, lettera a), del TUF e degli artt. 23 e 25 del Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob del 29 ottobre 2007, per avere la banca, nell'ambito del collocamento dei titoli propri, omesso di identificare e gestire adeguatamente i conflitti di interesse che, già insiti nell'impianto e negli obiettivi dell'operazione, hanno assunto rilevanza e dimensioni ancora maggiori a causa di specifiche iniziative commerciali e di pressione sulla rete distributiva (periodo della violazione:1 febbraio 2009-4 maggio 2012).

Instaurato il contraddittorio, nella resistenza della Consob e nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la Corte di appello dell'Aquila, con sentenza n. 99/2018, rigettava il ricorso e condannava [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a Consob le spese processuali, che liquidava in euro 9.600,00 per compensi, oltre accessori.

A sostegno di tale decisione, il giudice adito, esaminava e respingeva tutti i sei motivi di opposizione presentati dalla ricorrente, in primo luogo l’eccezione di decadenza della Consob dal potere sanzionatorio per violazione del termine di 180 giorni per la contestazione delle violazioni, previsto dall’art. 195, comma 1 TUF osservando che l'opponente, pur avendo fatto in generale riferimento alla data del 23/8/2013 quale dies a quo del termine indicato nell'art. 195, comma 1, TUF, nell'esposizione del motivo di impugnazione assumeva che in riferimento alle contestazioni aventi ad oggetto la negoziazione delle azioni il predetto termine decorreva dalla comunicazione del commissario straordinario di [OSCURATO:SOCIETA] dell'11 febbraio 2013, protocollata dalla banca il 20/2/2013, ricostruzione che non veniva condivisa, per avere l'istruttoria condotta dalla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Imprese di Assicurazione della Consob preso le mosse dalla nota del commissario straordinario del 6 - 12/7/2012, relativa agli esiti delle verifiche riguardanti la negoziazionedi azioni di [OSCURATO:SOCIETA] non quotate e con alto rischio, avendo il commissario riscontrato vendite massive in favore della clientele della banca il cui profilo di rischio era stato modificato in coincidenza dell'acquisto dei titoli per rendere tale operazione adeguata.

Con la conseguenza che alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] non si era ancora profilato un quadro completo della situazione, in quanto non erano ancora pervenuti gli esiti degli ulteriori controlli che il commissario straordinario stava effettuando.

La nota del commissario straordinario del 23.08.2013 consentiva di acquisire ulteriori informazioni in tema di procedure, anche di controllo interno, relative alla profilatura dei prodotti finanziari distribuiti dalla banca, con particolare riferimento al fatto che la policy aziendale, benché revisionata dal consiglio di amministrazione alla fine del settembre 2011, non individuava i soggetti preposti ai controlli periodici sulla corretta classificazione degli strumenti finanziari, con conseguente carenza nell'esecuzione dei controlli di primo, secondo e terzo livello, per cui poteva ritenersi completata l'attività acquisitiva della Consob solo in tale momento, allorchè era venuta in possesso delle informazioni e dei dati necessari per la formulazione delle contestazioni, non essendo ipotizzabile una segmentazione del procedimento con riferimento ai singoli episodi via via accertati e ciò anche a garanzia degli incolpati, affinché la Commissione potesse procedere alla valutazione della sussistenza degli illeciti sulla base di un quadro unitario in relazione sia alle procedure operative dell'istituto di credito sia alla posizione di ciascuna dei soggetti coinvolti.

Quanto all'individuazione del dies a quo per la contestazione degli addebiti, apparivano peraltro fondate le deduzioni della Consob, secondo cui, ultimata la raccolta del materiale informativo, doveva essere riconosciuto all'amministrazione procedente uno spatium deliberandi temporale ulteriore per la valutazione finale del materiale acquisito.

La Corte di merito riteneva, inoltre, non essere perentorio il termine de quo non trovando applicazione nei procedimenti sanzionatori la disciplina dettata dall'art. 2, comma 3, della legge n. 241 del 1990, relativa al termine di conclusione del procedimento amministrativo, ma unicamente le garanzie previste dalla legge n. 689 del 1981, che non fissava un termine perentorio per la conclusione del procedimento.

Tali principi erano stati ribaditi dalla Cassazione con riferimento ai procedimenti sanzionatori della Banca d'Italia con la sentenza n. 6778 del 2015, nella quale la Suprema Corte ha osservato che la giurisprudenza si era evoluta nel senso della inapplicabilità, ai procedimenti sanzionatori, dei termini di conclusione del procedimento amministrativo previsti sia dalla L. n. 241 del 1990, art. 2 (e successive modificazioni), sia dai regolamenti adottati dalle singole amministrazioni per la disciplina di tali procedimenti.

La sentenza n. 4363 del 2015 della Cassazione espressamente affermava che il procedimento volto all'irrogazione di sanzioni amministrative esulava dall'ambito di applicazione della legge n.241 del 1990, ed era compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge n. 689 del 1981, e che, conseguentemente non assumeva rilevanza neanche il termine di trecentosessanta giorni per la conclusione del procedimento di cui all'art. 4 del regolamento Consob 2 agosto 2000, n. 12697, attesa l'inidoneità di un regolamento interno emesso nell'erroneo convincimento di dover regolare i tempi del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 a modificare le disposizioni della citata legge n. 689 del 1981.

Il giudice adito disattendeva anche la censura relativa alla mancata applicazione del principio del favor rei, in quanto l'art. 6, comma 2, d.lgs n. 72 del 2015 nel prevedere che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, si applicava solo alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'art. 196 bis del d.lgs. n. 58 del 1998, per cui alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore di tali disposizioni continuavano ad applicarsi le norme anteriormente vigenti.

Inoltre, le violazioni ascritte alla ricorrente erano riferite al periodo dal 2010 al 2012, nel quale la stessa ricopriva l'incarico di membro del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo della TERCAS, con la conseguenza che correttamente la Consob aveva formulato la contestazione sulla base del testo dell'art. 190 vigente all’epoca dei fatti.

Quanto al merito delle contestazioni, la Corte di appello rilevava che l'esistenza degli impegni verbali di riacquisto ad una data prefissata, assunti dalla banca nel periodo in contestazione nell'ambito dell'operatività su azioni ed obbligazioni subordinate proprie, doveva ritenersi acclarata alla luce dei plurimi elementi probatori esposti nell’atto di accertamento e non oggetto di specifiche contestazioni.Si trattava, infatti, di evidenze anche documentali che, anche ove ritenute non idonee ad assurgere direttamente al valore di prova - come l’operazione di riacquisto in blocco dell’intero lotto di azioni effettuata dalla banca solo nella giornata del 19.05.2011, la decisione del commissario straordinario di sospendere le negoziazioni della Tercas, gli esiti della verifica compiuta su due emissioni obbligazionarie subordinate, la nota circostanziata del direttore della filiale di Teramo del 05.10.2012 indirizzata all’area controlli circa l’informalità delle prassi instaurate nei rapporti con la clientela, ed altri elementi -erano comunque tali da fondare il convincimento giudiziale per la loro gravità, precisione e concordanza.

Relativamente alla gestione dei conflitti di interessi, la Corte distrettuale non riteneva idoneo ad escludere la violazione contestata alla ricorrente il solo prospetto informativo pubblicato nelle forme di legge e consegnato al singolo investitore, contenente le informazioni atte ad evidenziare l'effettiva rischiosità dell'operazione, in difetto del piano di valutazione di adeguatezza delle operazioni di cui la banca avrebbe dovuto dotarsi per ricondurre siffatta operazione nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento e al fine di garantire il rispetto del principio di coerenza tra il profilo del prodotto ed il profilo del cliente, tanto più – come nella specie – in ipotesi di negoziazione di titoli emessi dallo stesso istituto.

Era indubbio, del resto, che, rispetto al collocamento dei titoli propri, la TERCAS fosse portatrice di un rilevante interesse al buon esito delle operazioni programmate, potenzialmente contrastante con l'interesse dei clienti ad effettuare investimenti coerenti con le proprie esigenze finanziarie.

Ciononostante, non risultavano essere state adottate procedure idonee a contenere e gestire tale palese situazione di conflitto, in particolare garantendo che i soggetti impegnati nelle attività di collocamento dei titoli presso la clientela svolgessero la loro attività con un appropriato grado di indipendenza.

La condotta della banca, realizzata attraverso la massiccia vendita delle azioni TERCAS in un breve lasso di tempo e la distribuzione delle proprie obbligazioni, rendeva manifesto un conflitto di interessi non opportunamente e correttamente gestito, atteso che le operazioni di investimento erano avvenute, oltre che previa riprofilatura strumentale della clientela allo scopo di rendere adeguato l'investimento al profilo di rischio della stessa, attraverso il ricorso a strumenti diretti ad agevolare il buon esisto delle stesse con il disinvolto e diffuso ricorso all'assunzione di impegni verbali di riacquisto, che, alla fine, non sono stati rispettati né erano risultati azionabili dai clienti per difetto della necessaria forma, in tal modo perseguendo esclusivamente il proprio interesse, con conseguente pregiudizio per la clientela.

I presidi predisposti dalla banca, dotata di apposita policy in materia, aggiornata nel 2011, nonché di un documento denominato "[OSCURATO:PERSONA] sui conflitti di interesse" e di apposito registro informatico su cui riportare le diverse fattispecie di conflitti di interesse, non prevedevano misure atte a garantire la gestione sostanziale dei conflitti.

La Corte riteneva, inoltre, che sulla base dei documenti in atti doveva essere esclusa l'adeguatezza dell'impianto procedurale e dei presidi predisposti dalla banca con riguardo alla profilatura sia dei clienti che dei prodotti.

Per quanto riguardava la profilatura della clientela, pur in presenza di specifiche policy, rilevava come l'uso distorto che la rete aveva fatto degli strumenti a disposizione, modificando il profilo di rischio sì da renderlo adeguato alla specifica operazione di investimento da concludersi nella specie, era stato consentito o comunque agevolato da carenze rinvenibili nelle procedure e nei presidi predisposti dalla banca, la quale non si era dotata di idonei accorgimenti procedurali e di controllo interni volti a garantire il rispetto della normativa in materia di valutazione di adeguatezza del profilo di rischio del cliente rispetto alle caratteristiche dell'operazione interessata.

Come rilevato nell'atto di accertamento e non oggetto di contestazione da parte dell' opponente, la normative interna della banca non conteneva disposizioni volte a disciplinare le regole di condotta degli operatori a contatto con la clientela nelle attività di revisione periodica della medesima (in particolare dettando regole e prevedendo procedure predefinite ed omogenee), sicché le operazioni di revisione erano rimesse alla discrezionalità dell'operatore, né era previsto un sistema di blocco della profilatura multipla in giornata, essendo al contrario consentito reiterare successivi tentativi di profilatura a breve distanza l'uno dall'altro, sì da permettere il verificarsi di situazioni abnormi (quale quella del cliente profilato per la prima volta nel 2009 con un livello di rischio pari a 2, il quale in occasione dell'operazione effettuata nel giugno 2011 aveva visto salire il proprio profilo di rischio al livello 5, dopo ben 11 tentativi avvenuti a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro). stato in grado Né il sistema dei controlli interni era stato in grado intercettare adeguatamente condotte anomale, sebbene esse avessero assunto una diffusione tale da interessare il 70% delle operazioni di vendita delle azioni TERCAS (operazioni intervenute nel dicembre 2010 e nel giugno 2011) e da coinvolgere ben 31 filiali della banca, dislocate in aree territoriali diverse.

Analoghi rilievi valevano in riferimento all'assetto procedurale relativo alla classificazione dei prodotti, stante la sostanziale discrezionalità del potere attribuito in materia all'[OSCURATO:PERSONA], e l'inadeguatezza degli strumenti volti a prevenire deroghe classificatorie.

L'inadeguatezza delle procedure e dei presidi predisposti dalla banca avevano consentito il verificarsi delle irregolarità emerse nelle registrazioni delle operazioni riguardanti le negoziazioni su titoli propri (irregolarità rappresentate dall'assenza di registrazioni adeguate ed ordinate comprovanti le caratteristiche e la natura delle operazioni di investimento in strumenti propri della banca concluse con la clientela, riacquisto che, pur essendo accompagnata da impegni verbali a una data prefissata, risultavano registrate come operazioni a fermo).

Con riferimento, inoltre, agli asseriti segnali tranquillizzanti, che a dire dell'opponente sarebbero stati rinvenibili nelle risultanze dei controlli interni ed esterni, la Corte rilevava come tale assunto risultasse sconfessato dagli stessi report citati nel ricorso, da cui si evinceva che agli organi di vertice della banca erano stati reiteratamente rappresentate le carenze proprio con riferimento all'assetto organizzativo procedurale riguardante i profili oggetto di contestazione, evidenziate le procedure e i controlli interni una fragilità con particolare riferimento all'individuazione dei ruoli e delle conseguenti responsabilità e all'allineamento delle prassi operative alle procedure interne.

Anche le relazioni redatte dalle Funzioni di [OSCURATO:PERSONA] contenevano chiare indicazioni di alcune aree di fragilità nell'assetto di TERCAS.

Nel dettaglio quanto alla posizione della ricorrente, il giudice adito rilevava che la Morricone era stata componente del consiglio di amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA] dal 23 aprile 2010 al 4 maggio 2012 nonché membro del comitato esecutivo nello stesso periodo.

La responsabilità ascritta all'opponente per gli illeciti contestati risultava di natura colposa e andava quindi ricostruita sulla base degli obblighi del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, di cui la stessa aveva fatto parte. [OSCURATO:PERSONA] TERCAS del [OSCURATO:DATA_NASCITA] prevedeva poi che il comitato esecutivo fosse l'organo responsabile, tra l'altro, dell'adeguamento e del monitoraggio dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

A fronte delle carenze riscontrate nelle procedure interne nonché nella predisposizione e verifica di adeguatezza e completezza dei sistemi di controllo diretti ad assicurare il rispetto delle disposizioni normative e procedurali, gli amministratori esecutivi, fra cui l'odierna opponente, erano chiamati a rispondere della violazione degli obblighi sopra indicati, connessi alla loro funzione, essendo venuti colpevolmente meno ai doveri su loro gravanti quali componente del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello dell’Aquila ha proposto ricorso per cassazione la Morricone, sulla base di sei motivi, cui ha resistito la Consob con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

Coop. p.a. (già [OSCURATO:PERSONA]) non è stataneanche intimata.

In prossimità dell’udienza pubblica è stata depositata dal sostituto procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], memoria con la quale ha rassegnato le conclusioni nel senso del rigetto del ricorso.

Parte ricorrente ha anche curato il depositato di memoria ex art.378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente occorre rilevare che parte ricorrente non ha provveduto a notificare il ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di Bari.

Osserva il Collegio che in un contesto di cause scindibili, il principio costituzionale di ragionevole durata del processo impedisce al giudice di adottare provvedimenti che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, ritardino inutilmente la definizione del giudizio (cfr. Cass. 6 agosto 2010 n. 18375).

Pertanto, nel caso di specie, la circostanza che il ricorso per cassazione non sia stato notificato alla predetta Banca, contumace avanti alla Corte di appello, rende superfluo il rinvio della causa per provvedere a tale incombente, atteso che nessuna delle parti costituite nel giudizio di legittimità ha formulato domande nei confronti di tale società.

Del resto, è stato anche affermato (Cass. 5 settembre 2003 n. 12942) che in tema di impugnazioni relative a causa scindibili, qualora il ricorso per cassazione non sia stato notificato ad una delle parti vittoriose nel giudizio di appello (la [OSCURATO:PERSONA] di Bari alcun pregiudizio o vantaggio ha ricevuto dall'esito dell’opposizione) non deve essere ordinata l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 332 c.p.c., se, alla data in cui dovrebbe essere disposta l'integrazione, detta parte (come nel caso concreto) sia decaduta dalla facoltà di proporre impugnazione tardiva, per decorso del termine di cui all'art. 327 c.p.c.

Ne consegue che la mancata notifica del ricorso per cassazione, da parte della Morricone, alla Banca non rileva ai fini della corretta instaurazione del presente giudizio né deve essere disposta alcuna integrazione del contraddittorio, neanche al mero scopo della litis denuntiatio.

Venendo all'esame dei motivi di ricorso, con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt.112 e 113 c.p.c. nonché degli artt. 195, comma 1, TUF e 14 L. 689/1981, per avere la Corte territoriale errato nel rigettare la censura relativa alla decadenza della Consob dall’esercizio della potestà sanzionatoria per decorso del termine perentorio di 180 giorni omettendo di delibare sull'inspiegabile ed ingiustificata inerzia tenuta da Consob dalla data del 20 febbraio 2013 alla data del 23 maggio 2013, nonostante la palese violazione del suddetto termine.

Così statuendo la Corte d'Appello ha in sostanza fornito una falsa e/o una errata interpretazione dell'art. 195, comma 1 TUF, nonché dei principi espressi ormai da lustri da Codesta Suprema Corte in materia nonché degli art. 112 e 113 c.p.c., anche rilevabile ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., per avere omesso di constatare la rilevante circostanza in base alla quale, dopo la nota del commissario straordinario datata 11 febbraio 2013 e protocollata da Consob in data 20 febbraio 2013, la Consob stessa era rimasta inattiva per ben tre mesi, ovvero dalla data del 20 febbraio 2013 alla data 23 agosto 2013.

In pratica, dopo la nota dell'11 febbraio 2013, Consob non aveva più formulato o richiesto alla Banca alcun altro chiarimento o precisazione, di modo che appare del tutto ragionevole ritenere che la medesima fosse stata in grado - a partire proprio dalla data del 20 febbraio 2013 - di tradurre in accertamento la constatazione dei fatti di cui aveva avuto contezza attraverso l'attività ispettiva del commissario straordinario.

La censura è infondata.

Per consolidato principio di questa Corte, in tema di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, il momento dell'accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della Consob, va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi a tal fine tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuto ed alle date delle operazioni (Cass. 3 maggio 2016 n. 8687).

La ricostruzione e la valutazione delle circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la contestazione rispetto all'acquisizione informativa, e in particolare la stima della congruità del tempo utilizzato in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso, sono, poi, elementi rimessi al giudice del merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità, se non limitatamente al vizio motivazionale ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (nei ridotti limiti in cui il relativo scrutinio è oggi ammesso: cfr. Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014 n. 8053).

Precisamente, in relazione al sindacato sulla tempistica degli atti di indagine, questa Corte ha affermato: (a) che il giudice deve limitarsi a rilevare se vi sia stata un'ingiustificata e protratta inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine, tenuto anche conto che ragioni di economia possono indurre a raccogliere ulteriori elementi atti a dimostrare la sussistenza, accanto a violazioni già risultanti dagli atti raccolti, di altre violazioni amministrative, al fine di emettere un unico provvedimento sanzionatorio; (b) che la valutazione della superfluità degli atti di indagine va effettuata con un giudizio ex ante(e in tal senso il giudice deve rilevare l'evidente superfluità, per essere manifestamente già accertati tempi, entità e altre modalità delle violazioni, senza omettere di considerare anche la possibile connessione con altre violazioni ancora da accertare), essendo irrilevante che indagini potenzialmente fruttuose in via prognostica si rivelino, ex post, inutili (Cass. 30 ottobre 2017 n. 25730; Cass. 16 aprile 2018 n. 9261; Cass. 8 agosto 2019 n. 21171).

Orbene, la Corte territoriale, facendo puntuale applicazione dei suesposti principi, ha dato ampiamente conto (cfr. decreto impugnato, pagine 5, 6 e 7) delle ragioni che l'hanno portata a ritenere tempestiva la contestazione - avvenuta il 13 marzo 201 4 - delle violazioni in questione alla Morricone, quale componente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA], oltre che di componente del comitato esecutivo, individuando il dies a quo, ai fini del rispetto del termine previsto dall'art. 195, comma 1, del TUF, in epoca ben successiva alla nota dell’11/[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Commissario straordinario aveva comunicato di avere commesso un errore in sede di estrazione informatica dei dati, fornendo peraltro una valutazione complessiva della vicenda, che però ancora non profilava un quadro completo, al pari della nota del 23.08.2013, del medesimo commissario che consentiva di ritenere solo completata l’attività acquisitiva della Consob quanto alle informazioni e ai dati necessari per la formulazione delle contestazioni, ma a cui occorreva aggiungere un adeguato spatium deliberandiper la valutazione finale del materiale acquisito..

A tale riguardo, la Corte dell’[OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato come la Consob solo in data 14.01.2014 era venuta a conoscenza che la raccomandata inviata alla Morricone il 09.01.2014 non era stata consegnata per irreperibilità della destinataria, per cui in data 19.02.2014 richiese al Comune di Chieti il certificato anagrafico della stessa da cui risultò residente all’indirizzo indicato nella prima notificazione, che venne nuovamente tentata dall’ufficiale giudiziario il [OSCURATO:DATA_NASCITA], andato a buon fine il 13.03.2014.

Con la conseguenza che non essendosi il primo tentativo di notificazione non perfezionato per fatto non imputabile alla Consob, avendo la stessa riattivato la procedura per eseguire la notifica in un termine inferiore alla metà di quello originariamente concessole per detta attività, la notificazione perfezionata il 13.03.2014 risultava tempestiva anche prendendo in considerazione quale dies a quo il 23.08.2013.

Né coglie nel segno la difesa della parte ricorrente, là dove afferma che l'Autorità di vigilanza era in possesso di tutta la documentazione necessaria alla data del 20.02.2013, rimanendo inerte fino al 23.05.2013, prima di muovere le contestazioni de quibus vertitur: il motivo difetta, in parte qua, di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., giacché non spiega la deduzione dell’inerte condotta già al [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal momento che è incontestato che il Commissario straordinario ha inviato gran parte della documentazione con la nota del 23.08.2013.

Con il secondo motivo la ricorrente insiste nella violazione e nella falsa applicazione dell'art. 195, comma 1, TUF, dell'art. 14, comma L. 689/1981e degli art. 7 e 8 della L. 890/1982 e dell'art.160 c.p.c., per aver la Corte di merito ritenuto validamente perfezionata in data 9 gennaio 2014 l'asserita prima notifica della lettera di contestazione sebbene la stessa non sia mai stata ricevuta dalla ricorrente, la quale è stata persino ritenuta dall'agente postale "irreperibile" nonostante l'indirizzo presso il quale era stato effettuato il primo tentativo di notifica coincida con l'indirizzo di residenza della ricorrente, interpretazione che avrebbe fatto venire meno la rilevanza del termine perentorio di decadenza.

Secondo la Corte d'Appello, in applicazione del principio della scissione degli effetti della notificazione, occorrerebbe avere riguardo alla data di spedizione dell'atto - che nella specie sarebbe avvenuto entro il termine - e non a quella di ricezione da parte del destinatario.

In specie, la Consob avrebbe dimostrato di aver rimesso al servizio postale la raccomandata con avviso di ricevimento non consegnata per irreperibilità del destinatario.

La data della spedizione, invero, non può rilevare in specie posto che la tempestività della contestazione degli addebiti costituisce un vero e proprio effetto sostanziale dell'atto amministrativo in questione che, da questo punto di vista, è atto recettizio indirizzato al presunto incolpato, di conseguenza, il termine prescritto dal primo comma dell'art. 195, comma 1 TUF, può ritenersi utilmente assolto solo quando l'atto è fatto recapitare all'indirizzo del destinatario, così da poter metterequest’ ultimo nelle condizioni di poter esercitare il proprio diritto di difesa.

La censura è inammissibile in quanto non tiene conto degli argomenti esposti dal Giudice di appello alle pagine da 5 a 7 del provvedimento impugnato.

Come esposto con riferimento al primo mezzo il Giudice distrettuale ha ritenuto che il primo tentativo effettuato il 09.01.2014 di notificazione della contestazione non era andato a buon fine per irreperibilità della destinataria, stante la dichiarazione del pubblico ufficiale che vi aveva provveduto, per cui aveva tentato la notificazione per la seconda volta, dopo avere accertato l’indirizzo della destinataria presso gli uffici anagrafici comunali, il 27.02.2014, andata a buon fine il 13.03.2014.

Su tali premesse, la Corte di Appello ha ritenuto tempestiva la contestazione notificata alla Morricone in data 27.02-13.03.2014.

Trattasi di accertamento di fatto, basato peraltro sulla corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte.

Con il terzo la ricorrente evidenzia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. nonché dell'art. 4, comma 2 del Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob adottato con delibera Consob n. 18750 del 19. 12.2013, pubblicata in [OSCURATO:PERSONA] n. 5 in data 8 gennaio 2014 ed entrato in vigore il 9 marzo 2014, in quanto la sentenza impugnata ha omesso di applicare - a dispetto dell'apparente e suggestiva scrupolosità di motivazione - il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob in vigore all'epoca dei fatti (ovvero il Reg. n.18750/2013) e ciò nonostante la circostanza fosse stata oggetto di discussione tra le parti, limitandosi a sostenere l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 2, comma 3 della Legge 241 del 1990 relativa al termine di conclusione del generale procedimento amministrativo che nulla condivide con il peculiare procedimento amministrativo sanzionatorio della Consob e che - si badi bene - trattasi di normativa la cui applicabilità non è mai stata eccepita e/o dedotta dalla comparente.

La ricorrente sottolinea quindi la necessaria validità del Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, disciplinante tempi e modi della suddetta peculiare procedura amministrativa sanzionatoria, ovviamente, non previsti dalla legge n. 689 del 1981 con la quale il Regolamento non si pone per nulla in contrasto.

Come noto, i Regolamenti sono fonti del diritto ancorché subordinati alla Legge, ai sensi dell'art. 3, comma 2 delle disposizioni sulla legge in generale secondo cui "Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari".

E, nel caso di specie il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob - adottato con [OSCURATO:PERSONA] n. 18750/201 3, pubblicata in [OSCURATO:PERSONA] n. 5 dell'8 gennaio 2014 - è stato emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della legge del 28 dicembre 2005 n. 262, pubblicata in [OSCURATO:PERSONA] n. 301 del 28 dicembre 2005 recante le "Disposizioni per la tutela del Risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.” In particolare, il Regolamento è stato reso - si legge nelle premesse della [OSCURATO:PERSONA] del 19 dicembre 2013 n. 18750 - perché si è "Ritenuta la necessità di attuare i principi contenuti nell'art. 24 della citata legge 28 dicembre 2005, n. 262, e, per l'effetto, operare una complessiva revisione della disciplina relativa al procedimento sanzionatorio della Consob, informando la stessa a canoni di semplificazione e tempestività e pienezza dei diritti di difesa.

Giova evidenziare che le premesse della citata delibera Consob non fanno menzione della legge n. 241 del 1990 a dimostrazione, ancora una vola dell’evidente inconferenza del richiamo alla citata legge da parte della Corte territoriale, che menziona anche - errando nel capo di sentenza impugnato - le previgenti delibere Consob n. 12697 del 2000 e m. 15086 del 2005 che invece sono state sostituite dalla menzionata delibera n. 18750 del 2013.

In particolare, il Regolamento in questione, abrogando il previgente Regolamento adattato con delibera n. 12697/2000 e gli articoli 1, 2, e 3 della delibera Consob n. 15086 del 2005 riguardanti sempre la disciplina del procedimento amministrativo sanzionatorio, ha fissato in 180 giorni, rispetto ai 360 originariamente previsti, il termine di durata complessiva del procedimento sanzionatorio della Consob, disponendo in particolare che "il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio è stabilito in centottanta giorni e decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di perfezionamento per il destinatario della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti" (art. 4, comma 2 Reg. procedimento sanzionatorio - testo in vigore nel 2014 all'epoca dei fatti di causa).

Di conseguenza, stante la piena efficacia del suddetto Regolamento, che detta un preciso termine di durata del procedimento sanzionatorio (180 giorni), non si comprende per quale ragione - pur volendo seguire le erronee tesi sposate dalla Corte d'Appello - lo stesso non dovrebbe trovare applicazione alla presente fattispecie a tutto vantaggio invece della legge n. 689 del 1981 che, proprio in materia di durata del procedimento, come riconosce ed ammetta la stessa Corte d'Appello, nulla prevede.

Secondo la ricorrente è evidente che un siffatto argomentare è erroneo ed illogico e privo ingiustificatamente di qualsiasi conseguenza giuridica la violazione del termine normativamente previsto (180 giorni) per la conclusione del procedimento sanzionatorio, con l'inevitabile effetto di legittimare la protrazione - indebita nel tempo - della funzione sanzionatoria della Consob, ovviamente con violazione dei valori fondamentali del nostro sistema giuridico.

Infatti, se si legittimasse una tale conclusione, verrebbero stravolti i principi regolatori del giusto processo giacché si consentirebbe all'Autorità di Vigilanza di esercitare la propria potestà sanzionatoria ad libitum, la quale si riterrebbe del tutto esonerata dal rispetto di termini di durata dei procedimenti sanzionatori con l'unica salvezza del termine prescrizionale di cinque anni previsto dalla Legge n. 689 del 1981, art. 28, il tutto in palese violazione dei principi di celerità e certezza del diritto e con pregiudizio della dignità della persona e del diritto di difesa.

Non ci sono quindi dubbi sull'applicabilità dell'art. 4, comma 2 del Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob adottato con delibera n. 18750/2013 entrata in vigore in data 9 marzo 2014 e che fissa in 180 giorni il termine di durata complessiva del procedimento sanzionatorio.

Parimenti erroneo è l'ulteriore assunto della Corte d'Appello in base al quale, in ogni caso, i termini che le singole amministrazioni si danno per portare a compimento i procedimenti sanzionatori avrebbero natura ordinatoria e acceleratoria a tutela del buon andamento dell'azione amministrativa.

Ritiene la Corte che la decisione impugnata sia incensurabile e che il motivo debba essere rigettato.

Il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte che ha ribadito che, in tema di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, il momento dell'accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della Consob, va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi a tal fine tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni (Cass. n. 21171 del 2019), competendo (cfr. Cass. n. 27405 del 2019) al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minoredifficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato.

Infatti, (cfr. Cass. n. 8687 del 2016) solo l'assoluta carenza di motivazione in merito a tale verifica permette al giudice di legittimità di sindacare l'operato del giudice di merito, occorrendo però ribadire che (Cass. n. 21171/2019 cit.) la ricostruzione e la valutazione delle circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la contestazione e alla congruità del tempo utilizzato in relazione alladifficoltà del caso sono rimesse al giudice del merito, il quale deve limitarsi a rilevare se vi sia stata un'ingiustificata e protratta inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine, tenendo altresì conto della sussistenza di esigenze di economia che inducano a raccogliere ulteriori elementi a dimostrazione di altre violazioni rispetto a quelle accertate, dovendo la valutazione della superfluità degli atti di indagine deve essere svolta con giudizio "ex ante",restando irrilevante la loro inutilità "ex post" (conf.

Cass. n. 9254 del 2018).

La censura sollevata, pur a fronte della formale deduzione di una violazione di legge, attinge però direttamente una valutazione di merito riservata alla Corte d'Appello, e soprattutto risulta ancorata ad un giudizio di superfluità delle ulteriori acquisizioni documentali secondo una valutazione ex postche, come detto, non è applicabile in merito alla verifica circa la necessità o meno di ulteriori attività istruttorie nella fase procedimentale, oltre a richiedere una interpretazione della ripresa del procedimento di notificazione della contestazione difforme dall’orientamento ormai consolidato di questa Corte (v.

Cass., Sez.

Un., n. 14594 del 2016).

La sentenza gravata ha ritenuto oggettivamente giustificata sia l’acquisizione documentale di cui alla nota del Commissario straordinario del 23.08.2013, evidenziando che si trattava di informazioni in tema di procedure di controllo interne sia il secondo tentativo di notificazione della contestazione per non essere andato a buon fine il primo – intrapreso ampiamente nel termine di 180 giorni per fatto non imputabile all’Autorità amministrativa.

Trattasi di considerazioni che danno contezza del giudizio effettivamente compiuto circa la non superfluità, e sulla base della valutazione ex ante imposta in questo caso, degli approfondimenti istruttori, i quali hanno spostato in avanti il termine in cui può ritenersi maturato il dies a quo per la contestazione, anche quanto al procedimento di notificazione.

Con il quarto motivo la ricorrete lamenta la violazione e la falsa applicazione degli art. 7 della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo, degli artt. 25 Cost. e 2 c.p., dell'art. 6, comma 2 d.lgs. 72/2015 e dell'art. 1, comma 1, l. 241/1990 e dell'art. 1 e 11 della l. 689/1981.

La Corte d'Appello dell'Aquila ha reso una decisione ulteriormente erronea per una lettura fin troppo formalistica dell'art. 1 della legge n. 689 del 1981 che mal si concilia con l'interpretazione costituzionalmente orientata della medesima norma con il combinato disposto di cui all'art. 25 Cost., 2 c.p. e 7 della CEDU.

Le modifiche apportate dal d.lgs. 72 del 12 maggio 2015 - in base alle quali risponde delle violazioni previste dall'art. 21 TUF esclusivamente l'ente e non già gli esponenti aziendali, cui possono essere applicate le sanzioni pecuniarie solo se la loro condotta abbia inciso in modo rilevante sull'organizzazione aziendale - devono infatti ritenersi applicabili anche al caso di specie nonostante siano state introdotte da una normativa entrata in vigore dopo le violazioni asseritamente commesse in applicazione del principio del favor rei stante il carattere essenzialmente "penale" delle sanzione che la Consob ha il potere di infliggere all'esito del procedimento a differenza di quanto erroneamente delibato dalla Corte d'Appello dell'Aquila.

La censura è priva di fondamento.

Invero, in disparte la considerazione che il ricorso non contiene motivi espressamente diretti a censurare la determinazione della sanzione ad opera dei giudici di merito, e che quella in concreto applicata risulta rientrare nelle previsioni quantitative della norma sopravvenuta, la doglianza si palesa infondata alla luce della ribadita impossibilità di attribuire alla sanzione de qua carattere sostanzialmente penalealla luce dei principi CEDU.

Ne deriva che tale affermazione mina alla radice l'intero impianto argomentativo del ricorrente, che evidentemente presuppone la qualificazione in termini sostanziali penali della sanzione de qua.

La negazione di tale carattere, e la riaffermazione del carattere strettamente amministrativo dell'illecito oggetto del procedimento in esame, comportano che debba farsi applicazione del tradizionale principio di questa Corte (cfr. ex multis, Cass. n. 29411 del 2011) per il quale in tema di sanzioniamministrative, i principi di legalità, irretroattività e di divietodell'applicazione analogica di cui all'art. 1 legge 24 novembre 1981 n. 689, comportano l'assoggettamento della condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali "ab origine", senza chepossano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi dicui all'art. 2, commi 2 e 3, c.p., i quali, recando deroga alla regola generale dell'irretroattività della legge, possono, al di fuori della materia penale, trovare applicazione solo nei limiti incui siano espressamente richiamati dal legislatore.

Con specifico riferimento poi alle previsioni di cui al d.lgs. n. 72/2015, si veda anche Cass. n. 4114/2016, che ha affermato che in materia di intermediazione finanziaria, le modifiche alla parte V del d.lgs. n. 58 del 1998 apportate dal d.lgs. n. 72 del 2015 si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dalla Consob, in tal senso disponendo l'art. 6 del medesimo decreto legislativo, sicchè non è possibile ritenere l'applicazione immediata della legge più favorevole, atteso che il principio cd. del "favor rei", di matrice penalistica, non si estende, in assenza di una specifica disposizione normativa, alla materia delle sanzioni amministrative, che risponde, invece, al distinto principio del "tempus regit actum".

Né tale impostazione viola i principi convenzionali enunciati dalla Corte EDU nella sentenza 4 marzo 2014 ([OSCURATO:PERSONA] ed altri c/o Italia), secondo la quale l'avvio di un procedimento penale a seguito delle sanzioni amministrative comminate dalla Consob sui medesimi fatti violerebbe il principio del "ne bis in idem", atteso che tali principi vanno considerati nell'ottica del giusto processo, che costituisce l'ambito di specifico intervento della Corte, ma non possono portare a ritenere sempre sostanzialmente penale una disposizione qualificata come amministrativa dal diritto interno, con conseguente irrilevanza di un'eventuale questione di costituzionalità ai sensi dell'art. 117 Cost.

Trattasi peraltro di conclusioni che sono confortate anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale con la pronuncia n. 193 del 2016, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 117, primo comma, Cost., 6 e 7 CEDU, nella parte in cui —nel definire il principio di legalità che consente di irrogare sanzioni amministrative solo in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione e nei casi e per i tempi ivi considerati — non prevede l'applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi.

In tal senso ha osservato che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha enucleato il principio di retroattività della legge penale meno severa, non ha mai avuto ad oggetto il complessivo sistema delle sanzioni amministrative, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell'ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche punitive alla luce dell'ordinamento convenzionale.

L'invocato intervento additivo risulta travalicare l'obbligo convenzionale e disattende la necessità della preventiva valutazione della singola sanzione come convenzionalmente penale.

Nel quadro delle garanzie apprestato dalla CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo, non si rinviene l'affermazione di un vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata, da parte degli ordinamenti interni dei singoli Stati aderenti, del principio di retroattività della legge più favorevole, da trasporre nel sistema delle sanzioni amministrative.

Né sussiste un analogo vincolo costituzionale poiché rientra nella discrezionalità del legislatore, nel rispetto del limite della ragionevolezza, modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore.

Il differente e più favorevole trattamento riservato ad alcune sanzioni, come quelle tributarie e valutarie, trova fondamento nelle peculiarità che caratterizzano le rispettive materie e non può trasformarsi da eccezione a regola, coerentemente con il principio generale di irretroattività della legge e con il divieto di applicazione analogica delle norme eccezionali (artt. 11 e 14 delle preleggi).

Siffatta interpretazione trova ampio riscontro nella decisione della Corte Costituzionale n. 43 del 2017, che nel ritenere infondate le questioni di legitt imità costituzionale dell'art. 30, comma 4 legge 11 marzo 1953 n. 87, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, comma 2, e 117, comma 1, quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU, nella parte in cui non prevede la propria applicabilità alle sentenze irrevocabili con le quali è stata inflitta una sanzione amministrativa qualificabile come "penale" ai sensi del diritto convenzionale, ha ribadito che anche per le sanzioni qualificate come amministrative dal diritto interno, ma suscettibili nell'ottica convenzionale di essere individuate come aventi carattere penale, non è possibile reputare automaticamente estese alle stesse le garanzie che l'ordinamento statuale riserva alle sole sanzioni penali così come qualificate dall'ordinamento interno, palesando si quindi legittima la differente applicazione delle regole in tema di ius superveniens favorevole in relazione agli illeciti amministrativi, anche laddove siano qualificabili come penali in base alle norme CEDU.

Le superiori considerazioni consentono quindi di affermare che, proprio in ragione della esclusione della natura penale delle sanzioni in esame, non si profila il vizio di eccesso di delega (tenuto conto che la legge in questione affidava al legislatore delegato una valutazione autonoma in merito all'opportunità di estendere il principio del favor rei a seguito della novella, valutazione che però, in assenza di una sanzione qualificabile come penale, non imponeva a rime obbligate la sua attuazione).

Con il quinto motivo la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., 2697 c.c., degli art. 1176 c.c., 2381, commi 1 e 6 c.c., 2392 c.c. nonché degli art. 21, comma 1, lettera a) e d) e comma 1-bis lettera a), d.lgs n. 58/98 nonché degli artt. 15, 23, 25 e 29 Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob del 29.10.2007 ed artt. 39 e 40 del [OSCURATO:PERSONA] 16190 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] oltre all'art. 3 della legge 689 del 1981 c.c.

La sentenza impugnata risulta ulteriormente errata nelle parti in cui - analizzando il merito delle tre asserite violazioni - ha ritenuto comprovato, alla luce degli accertamenti eseguiti dalla Consob, la pretesa inadeguatezza dell'assetto organizzativo e procedurale dell'allora banca Tercas e, dunque, fondate le tre presunte violazioni da addebitare - a titolo di responsabilità colposa – alla ricorrente quale ex consigliere di amministrazione e membro del comitato esecutivo della Banca dalla data del 23 aprile 2010 alla data del 4 maggio 2012.

Così delibando, la Corte d'Appello dell'Aquila ha fornito una falsa ed errata interpretazione degli artt. 1176 c.c., 2381, commi 1 e 6, c.c. 2392 c.c. nonché degli artt. 21, comma 1, lettera a) e d) e comma 1-bis lettera a), TUF nonché degli artt. 15, 23, 25 e 29 Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob del 29.10.2007 ed artt. 39 e 40 del [OSCURATO:PERSONA] 16190 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché dell'art. 3 della Legge 689 del 1981 perché ha effettuato una valutazione illegittimamente ex post dei fatti contestati, sulla scorta delle (infondate) argomentazioni spese da Consob nella pregressa fase di giudizio, attribuendo alla Morricone condotte assolutamente inesigibili e per questo non rimproverabili.

Peraltro, in conformità al consolidato orientamento di Codesta Suprema Corte, è risultata dimostrata la non colpevolezza della ricorrente.

In altre parole, l'Alta direzione, che è l'organo responsabile di verificare il corretto funzionamento delle strutture e delle funzioni operative e che ha l'obbligo di informare adeguatamente il consiglio di amministrazione di eventuali criticità ed altresì di intervenire direttamente, se necessario, per prevenire o eliminare eventuali distorsioni, alla luce dei compiti ad esso assegnati, è l’unico ad avere veri e propri poteri gestori, di cui il consiglio di amministrazione con il suo comitato esecutivo non è titolare.

In particolare, secondo la Corte d'Appello, alla luce di un regolamento interno della Banca (asseritamente datato 25 maggio 2009), il comitato esecutivo di Tercas sarebbe stato «..l'organo responsabile, tra l'altro, dell'adeguamento e monitoraggio dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile» di conseguenza, i relativi membri - come lo è stata la Morricone - sarebbero da considerarsi amministratori esecutivi.

Ebbene, il suddetto capo di sentenza prende in considerazione un documento - il citato regolamento Tercas asseritamente del 25 maggio 2009 - che non consta essere agli atti del presente giudizio non essendo stato prodotto né dalla Morricone, sia nella fase amministrativa sia nel precedente grado di giudizio, né da Consob.

Anche il quinto mezzo non può trovare ingresso.

Se infatti, in linea generale, è stato affermato che, in virtù della modifica dell'art. 2392 c.c. avvenuta a seguito della riforma delle società di capitali del 2003, gli amministratori privi di deleghe (c.d. non operativi) non sono più sottoposti ad un generale obbligo di vigilanza, tale da trasmodare di fatto in una responsabilità oggettiva, per le condotte dannose degli altri amministratori, ma rispondono solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di quest'ultimi in virtù della conoscenza - o della possibilità di conoscenza, per il loro dovere di agire informati ex art. 2381 c.c. – di elementi tali da sollecitare il loro intervento alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze (in questi termini Cass. n. 17441 del 2016), va tuttavia considerato, per contro, che, nell'ordinamento sezionale del credito, il dovere di agire informati si connota con caratteristiche di particolare incisività, perché si inscrive in una sfera di responsabilità dell'amministratore che non è soltanto quella, di natura contrattuale, di cui il medesimo è gravato nei confronti dei soci della società ma è anche quella, di natura pubblicistica, di cui il medesimo è gravato nei confronti dell'Autorità di vigilanza.

Questa Corte, infatti, non ha mancato di sottolineare che, ai fini del contenimento del rischio creditizio nelle sue diverse configurazioni nonché dell'organizzazione societaria e dei controlli interni, l'art. 53, lett. b) e d), del d.lgs. n. 385 del 1993 e le disposizioni attuative dettate con le Istruzioni di vigilanza per le banche, mediante la circolare n. 229 del 1999 (e successive modificazioni e integrazioni), sanciscono doveri di particolare pregnanza in capo al consiglio di amministrazione delle società bancarie, che riguardano l'intero organo collegiale e, dunque, anche i consiglieri non esecutivi, i quali sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, ad ostacolare l'evento dannoso, sicché rispondono del mancato utile attivarsi (cfr. Cass. n. 22848 del 2015).

Nelle sentenze n. 2737 del 2013, n. 5606 del 2019 e n. 24851 del 2019 si è poi ulteriormente precisato che, in tema di sanzioni amministrative previste dall'art. 144 del d.lgs. n. 385 del 1993, il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie, sancito dagli artt. 2381, commi 3 e 6, e 2392 c.c. non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del "business" bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell'esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega.

Ne consegue che il consigliere di amministrazione non esecutivo di società per azioni, al pari del componente del comitato esecutivo, in conformità al disposto dell'art. 2392, comma 2, c.c., che concorre a connotare le funzioni gestorie tanto dei consiglieri non esecutivi, quanto di quelli esecutivi, è solidalmente responsabile della violazione commessa quando non intervenga al fine di impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

Ed invero (fermo il principio, in materia di sanzioniamministrative, di tipicità e di riserva di legge fissato dall'art. 1 della legge n. 689/1981) la portata precettiva del 2° co. dell'art. 191 TUF, nella formulazione applicabile ratione temporis , si specifica anche in conformità al disposto del 2° co. dell'art. 2392 c.c., che concorre a connotare le funzioni gestorie - e dunque pur le funzioni sottese alla prefigurazione normativa di cui al vigente 2° comma dell'art. 191 cit., «chiunque viola gli articoli 94, commi 2, 3, 5, 6 e 7 (...)" - e dei consiglieri esecutivi e dei consiglieri non esecutivi di società per azioni altresì "in chiave omissiva" alla stregua dell'inciso "in ogni caso gli amministratori (...) sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose».

In tal guisa appieno si legittima la contestazione di "omessa vigilanza", in toto si accredita l'affermazione della corte distrettuale secondo cui "gli asseriti segnali tranquillizzati, che a dire dell’opponente sarebbero stati rinvenibili nelle risultanze dei controlli interni ed esterni " era ampiamente sconfessato dagli stessi report citati nel ricorso (così decreto impugnato, pag. 22), né poteva assumere rilievo la dedotta inesperienza ed il timore reverenziale nei confronti dei consiglieri e dei dirigenti più anziani, condizione che connotava maggiormente una consapevole imperizia in relazione ai compiti che si era assunta accettando l’incarico (v. pag. 29 deldecreto).

Con il sesto motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 4 D.M. 55/2014 contestando la sentenza impugnata nella parte in cui il Collegio ha ritenuto di liquidare le spese di lite nella misura di euro 9.600,00, oltre spese generali ed accessori.

Segnatamente, nonostante l'esigua attività processuale espletata, la Corte di Appello ha inteso provvedere alla liquidazione delle spese di giudizio in base ai valori medi risultanti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014, condannando la soccombente "a rifondere a Consob le spese processuali, che liquida in euro 9.600,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.".

La determinazione in punto di spese offerta dalla Corte di Appello - seppur formalmente parametrata agli importi esposti nelle tabelle di cui al D.M. 55/2014 - appare all'evidenza eccessiva ed erronea, tanto in considerazione del valore della controversia, quanto all'effettiva attività difensiva svolta in giudizio dalle parti in causa.

Come noto, difatti, ai sensi del disposto di cui all'art. 4 D.M. 55/2014, la liquidazione del compenso non può prescindere dalla valutazione delle caratteristiche, dell'importanza, della difficoltà, della natura e del valore dell'affare per cui è causa, cui deve essere necessariamente parametrata: valutati tali fattori, il giudice provvede in sede giudiziale alla determinazione dei compensi sulla base dei "valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.

Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento".

Di conseguenza, la ricorrente ritiene che qualora la Corte di Appello avesse fatta debita applicazione dei principi sopra ricordati i valori esposti avrebbero beneficiato di una riduzione sino al 50% per le ragioni di seguito compendiate.

Il motivo è manifestamente destituito di fondamento.

Secondo il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, ai fini della liquidazione del compenso, si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.

In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti.

Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.

Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.

E' stato anche chiarito come, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233 c.c., comma 2, il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione.

D'altra parte, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, se non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, resta, tuttavia, il principio per cui tali parametri sono derogabili, nei limiti esposti, solo con apposita motivazione, che è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Cass. n. 89 del 2021).

In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, infatti, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere Rep. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso 22864-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 74B52 A488V), rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 61T22 D843H) del Foro di Milano e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 73S10 H501E) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Largo di [OSCURATO:PERSONA] n. 11; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - CONSOB ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Roma, via G.B. Martini n. 3, in persona del presidente e legale Rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA] (C.F.GNVNNA6SP43A027V), in sostituzione del Presidente assente ai sensi dell'art. 6 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Consob, adottato con delibera n. 8674 del 17 novembre 1994, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), ed elettivamente domiciliata presso di loro in Roma, via G.B. Martini; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] di Bari soc. coop. per azioni (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Bari, [OSCURATO:PERSONA], 19; -non intimata- avverso la sentenza n. 99/2018 della Corte di appello dell’Aquila depositata il 18 gennaio 2018 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 21 febbraio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso notificato il 14 e 15 marzo 2016 anche alla [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso la delibera n. 19456 del 4/12/2015, notificata il 9/2/2016, con la quale la CONSOB, a seguito di accertamenti ispettivi, le irrogava, nella sua qualità di componente del consiglio di amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e di componente del comitato esecutivo, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 54.000,00 (e precisamente, euro 18.000,00 per ciascuna delle tre violazioni contestate), chiedendo l’annullamento totale o la revoca della predetta delibera o, in subordine, la riduzione della sanzione. L'opponente esponevache le violazioni a lei ascritte consistevano: 1) nella violazione del combinato disposto dell'art. 21, comma 1, lettera d), del TUF e dell'art. 15 del Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob del 29 ottobre 2007, nonché dell'art. 21 comma 1, lettera a), del TUF e degli artt. 39 e 40 del [OSCURATO:PERSONA] n. 16190 del 29 ottobre 2007, essendo emerse, nell'ambito della valutazione di adeguatezza degli investimenti, carenze di carattere procedurale che avevano consentito, per un verso, che la rete commerciale facesse un uso distorto degli strumenti a disposizione, modificando il profilo della clientela in modo da renderlo adeguato alla vendita delle azioni proprie e, per altro verso, che si verificassero anomalie nella mappatura del rischio delle emissioni subordinate della banca; 2) nella violazione del combinato disposto dell'art. 21, comma 1, lettera d), del TUF, dell'art. 15, commi 1 e 2, lettera e), dell'art. 29 del Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob del 29 ottobre 2007 per non aver adottato la banca procedure, anche di controllo, idonee ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento e per non avere tenuto, per tutti i servizi prestati e tutte le operazioni effettuate, registrazioni adeguate e non ordinate delle attività svolte con particolare riferimento alle negoziazioni su titoli propri che, pur essendo accompagnate da impegni verbali di riacquisto a una data prefissata, sono state tuttavia registrate nella documentazione ufficiale della banca come operazioni a fermo (periodo della violazione: febbraio 2009 -4 maggio 2012); 3) nella violazione dell'art. 21, comma 1 bis, lettera a), del TUF e degli artt. 23 e 25 del Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob del 29 ottobre 2007, per avere la banca, nell'ambito del collocamento dei titoli propri, omesso di identificare e gestire adeguatamente i conflitti di interesse che, già insiti nell'impianto e negli obiettivi dell'operazione, hanno assunto rilevanza e dimensioni ancora maggiori a causa di specifiche iniziative commerciali e di pressione sulla rete distributiva (periodo della violazione:1 febbraio 2009-4 maggio 2012). Instaurato il contraddittorio, nella resistenza della Consob e nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la Corte di appello dell'Aquila, con sentenza n. 99/2018, rigettava il ricorso e condannava [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a Consob le spese processuali, che liquidava in euro 9.600,00 per compensi, oltre accessori. A sostegno di tale decisione, il giudice adito, esaminava e respingeva tutti i sei motivi di opposizione presentati dalla ricorrente, in primo luogo l’eccezione di decadenza della Consob dal potere sanzionatorio per violazione del termine di 180 giorni per la contestazione delle violazioni, previsto dall’art. 195, comma 1 TUF osservando che l'opponente, pur avendo fatto in generale riferimento alla data del 23/8/2013 quale dies a quo del termine indicato nell'art. 195, comma 1, TUF, nell'esposizione del motivo di impugnazione assumeva che in riferimento alle contestazioni aventi ad oggetto la negoziazione delle azioni il predetto termine decorreva dalla comunicazione del commissario straordinario di [OSCURATO:SOCIETA] dell'11 febbraio 2013, protocollata dalla banca il 20/2/2013, ricostruzione che non veniva condivisa, per avere l'istruttoria condotta dalla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Imprese di Assicurazione della Consob preso le mosse dalla nota del commissario straordinario del 6 - 12/7/2012, relativa agli esiti delle verifiche riguardanti la negoziazionedi azioni di [OSCURATO:SOCIETA] non quotate e con alto rischio, avendo il commissario riscontrato vendite massive in favore della clientele della banca il cui profilo di rischio era stato modificato in coincidenza dell'acquisto dei titoli per rendere tale operazione adeguata. Con la conseguenza che alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] non si era ancora profilato un quadro completo della situazione, in quanto non erano ancora pervenuti gli esiti degli ulteriori controlli che il commissario straordinario stava effettuando. La nota del commissario straordinario del 23.08.2013 consentiva di acquisire ulteriori informazioni in tema di procedure, anche di controllo interno, relative alla profilatura dei prodotti finanziari distribuiti dalla banca, con particolare riferimento al fatto che la policy aziendale, benché revisionata dal consiglio di amministrazione alla fine del settembre 2011, non individuava i soggetti preposti ai controlli periodici sulla corretta classificazione degli strumenti finanziari, con conseguente carenza nell'esecuzione dei controlli di primo, secondo e terzo livello, per cui poteva ritenersi completata l'attività acquisitiva della Consob solo in tale momento, allorchè era venuta in possesso delle informazioni e dei dati necessari per la formulazione delle contestazioni, non essendo ipotizzabile una segmentazione del procedimento con riferimento ai singoli episodi via via accertati e ciò anche a garanzia degli incolpati, affinché la Commissione potesse procedere alla valutazione della sussistenza degli illeciti sulla base di un quadro unitario in relazione sia alle procedure operative dell'istituto di credito sia alla posizione di ciascuna dei soggetti coinvolti. Quanto all'individuazione del dies a quo per la contestazione degli addebiti, apparivano peraltro fondate le deduzioni della Consob, secondo cui, ultimata la raccolta del materiale informativo, doveva essere riconosciuto all'amministrazione procedente uno spatium deliberandi temporale ulteriore per la valutazione finale del materiale acquisito. La Corte di merito riteneva, inoltre, non essere perentorio il termine de quo non trovando applicazione nei procedimenti sanzionatori la disciplina dettata dall'art. 2, comma 3, della legge n. 241 del 1990, relativa al termine di conclusione del procedimento amministrativo, ma unicamente le garanzie previste dalla legge n. 689 del 1981, che non fissava un termine perentorio per la conclusione del procedimento. Tali principi erano stati ribaditi dalla Cassazione con riferimento ai procedimenti sanzionatori della Banca d'Italia con la sentenza n. 6778 del 2015, nella quale la Suprema Corte ha osservato che la giurisprudenza si era evoluta nel senso della inapplicabilità, ai procedimenti sanzionatori, dei termini di conclusione del procedimento amministrativo previsti sia dalla L. n. 241 del 1990, art. 2 (e successive modificazioni), sia dai regolamenti adottati dalle singole amministrazioni per la disciplina di tali procedimenti. La sentenza n. 4363 del 2015 della Cassazione espressamente affermava che il procedimento volto all'irrogazione di sanzioni amministrative esulava dall'ambito di applicazione della legge n.241 del 1990, ed era compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge n. 689 del 1981, e che, conseguentemente non assumeva rilevanza neanche il termine di trecentosessanta giorni per la conclusione del procedimento di cui all'art. 4 del regolamento Consob 2 agosto 2000, n. 12697, attesa l'inidoneità di un regolamento interno emesso nell'erroneo convincimento di dover regolare i tempi del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 a modificare le disposizioni della citata legge n. 689 del 1981. Il giudice adito disattendeva anche la censura relativa alla mancata applicazione del principio del favor rei, in quanto l'art. 6, comma 2, d.lgs n. 72 del 2015 nel prevedere che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, si applicava solo alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'art. 196 bis del d.lgs. n. 58 del 1998, per cui alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore di tali disposizioni continuavano ad applicarsi le norme anteriormente vigenti. Inoltre, le violazioni ascritte alla ricorrente erano riferite al periodo dal 2010 al 2012, nel quale la stessa ricopriva l'incarico di membro del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo della TERCAS, con la conseguenza che correttamente la Consob aveva formulato la contestazione sulla base del testo dell'art. 190 vigente all’epoca dei fatti. Quanto al merito delle contestazioni, la Corte di appello rilevava che l'esistenza degli impegni verbali di riacquisto ad una data prefissata, assunti dalla banca nel periodo in contestazione nell'ambito dell'operatività su azioni ed obbligazioni subordinate proprie, doveva ritenersi acclarata alla luce dei plurimi elementi probatori esposti nell’atto di accertamento e non oggetto di specifiche contestazioni.Si trattava, infatti, di evidenze anche documentali che, anche ove ritenute non idonee ad assurgere direttamente al valore di prova - come l’operazione di riacquisto in blocco dell’intero lotto di azioni effettuata dalla banca solo nella giornata del 19.05.2011, la decisione del commissario straordinario di sospendere le negoziazioni della Tercas, gli esiti della verifica compiuta su due emissioni obbligazionarie subordinate, la nota circostanziata del direttore della filiale di Teramo del 05.10.2012 indirizzata all’area controlli circa l’informalità delle prassi instaurate nei rapporti con la clientela, ed altri elementi -erano comunque tali da fondare il convincimento giudiziale per la loro gravità, precisione e concordanza. Relativamente alla gestione dei conflitti di interessi, la Corte distrettuale non riteneva idoneo ad escludere la violazione contestata alla ricorrente il solo prospetto informativo pubblicato nelle forme di legge e consegnato al singolo investitore, contenente le informazioni atte ad evidenziare l'effettiva rischiosità dell'operazione, in difetto del piano di valutazione di adeguatezza delle operazioni di cui la banca avrebbe dovuto dotarsi per ricondurre siffatta operazione nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento e al fine di garantire il rispetto del principio di coerenza tra il profilo del prodotto ed il profilo del cliente, tanto più – come nella specie – in ipotesi di negoziazione di titoli emessi dallo stesso istituto. Era indubbio, del resto, che, rispetto al collocamento dei titoli propri, la TERCAS fosse portatrice di un rilevante interesse al buon esito delle operazioni programmate, potenzialmente contrastante con l'interesse dei clienti ad effettuare investimenti coerenti con le proprie esigenze finanziarie. Ciononostante, non risultavano essere state adottate procedure idonee a contenere e gestire tale palese situazione di conflitto, in particolare garantendo che i soggetti impegnati nelle attività di collocamento dei titoli presso la clientela svolgessero la loro attività con un appropriato grado di indipendenza. La condotta della banca, realizzata attraverso la massiccia vendita delle azioni TERCAS in un breve lasso di tempo e la distribuzione delle proprie obbligazioni, rendeva manifesto un conflitto di interessi non opportunamente e correttamente gestito, atteso che le operazioni di investimento erano avvenute, oltre che previa riprofilatura strumentale della clientela allo scopo di rendere adeguato l'investimento al profilo di rischio della stessa, attraverso il ricorso a strumenti diretti ad agevolare il buon esisto delle stesse con il disinvolto e diffuso ricorso all'assunzione di impegni verbali di riacquisto, che, alla fine, non sono stati rispettati né erano risultati azionabili dai clienti per difetto della necessaria forma, in tal modo perseguendo esclusivamente il proprio interesse, con conseguente pregiudizio per la clientela. I presidi predisposti dalla banca, dotata di apposita policy in materia, aggiornata nel 2011, nonché di un documento denominato "[OSCURATO:PERSONA] sui conflitti di interesse" e di apposito registro informatico su cui riportare le diverse fattispecie di conflitti di interesse, non prevedevano misure atte a garantire la gestione sostanziale dei conflitti. La Corte riteneva, inoltre, che sulla base dei documenti in atti doveva essere esclusa l'adeguatezza dell'impianto procedurale e dei presidi predisposti dalla banca con riguardo alla profilatura sia dei clienti che dei prodotti. Per quanto riguardava la profilatura della clientela, pur in presenza di specifiche policy, rilevava come l'uso distorto che la rete aveva fatto degli strumenti a disposizione, modificando il profilo di rischio sì da renderlo adeguato alla specifica operazione di investimento da concludersi nella specie, era stato consentito o comunque agevolato da carenze rinvenibili nelle procedure e nei presidi predisposti dalla banca, la quale non si era dotata di idonei accorgimenti procedurali e di controllo interni volti a garantire il rispetto della normativa in materia di valutazione di adeguatezza del profilo di rischio del cliente rispetto alle caratteristiche dell'operazione interessata. Come rilevato nell'atto di accertamento e non oggetto di contestazione da parte dell' opponente, la normative interna della banca non conteneva disposizioni volte a disciplinare le regole di condotta degli operatori a contatto con la clientela nelle attività di revisione periodica della medesima (in particolare dettando regole e prevedendo procedure predefinite ed omogenee), sicché le operazioni di revisione erano rimesse alla discrezionalità dell'operatore, né era previsto un sistema di blocco della profilatura multipla in giornata, essendo al contrario consentito reiterare successivi tentativi di profilatura a breve distanza l'uno dall'altro, sì da permettere il verificarsi di situazioni abnormi (quale quella del cliente profilato per la prima volta nel 2009 con un livello di rischio pari a 2, il quale in occasione dell'operazione effettuata nel giugno 2011 aveva visto salire il proprio profilo di rischio al livello 5, dopo ben 11 tentativi avvenuti a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro). stato in grado Né il sistema dei controlli interni era stato in grado intercettare adeguatamente condotte anomale, sebbene esse avessero assunto una diffusione tale da interessare il 70% delle operazioni di vendita delle azioni TERCAS (operazioni intervenute nel dicembre 2010 e nel giugno 2011) e da coinvolgere ben 31 filiali della banca, dislocate in aree territoriali diverse. Analoghi rilievi valevano in riferimento all'assetto procedurale relativo alla classificazione dei prodotti, stante la sostanziale discrezionalità del potere attribuito in materia all'[OSCURATO:PERSONA], e l'inadeguatezza degli strumenti volti a prevenire deroghe classificatorie. L'inadeguatezza delle procedure e dei presidi predisposti dalla banca avevano consentito il verificarsi delle irregolarità emerse nelle registrazioni delle operazioni riguardanti le negoziazioni su titoli propri (irregolarità rappresentate dall'assenza di registrazioni adeguate ed ordinate comprovanti le caratteristiche e la natura delle operazioni di investimento in strumenti propri della banca concluse con la clientela, riacquisto che, pur essendo accompagnata da impegni verbali a una data prefissata, risultavano registrate come operazioni a fermo). Con riferimento, inoltre, agli asseriti segnali tranquillizzanti, che a dire dell'opponente sarebbero stati rinvenibili nelle risultanze dei controlli interni ed esterni, la Corte rilevava come tale assunto risultasse sconfessato dagli stessi report citati nel ricorso, da cui si evinceva che agli organi di vertice della banca erano stati reiteratamente rappresentate le carenze proprio con riferimento all'assetto organizzativo procedurale riguardante i profili oggetto di contestazione, evidenziate le procedure e i controlli interni una fragilità con particolare riferimento all'individuazione dei ruoli e delle conseguenti responsabilità e all'allineamento delle prassi operative alle procedure interne. Anche le relazioni redatte dalle Funzioni di [OSCURATO:PERSONA] contenevano chiare indicazioni di alcune aree di fragilità nell'assetto di TERCAS. Nel dettaglio quanto alla posizione della ricorrente, il giudice adito rilevava che la Morricone era stata componente del consiglio di amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA] dal 23 aprile 2010 al 4 maggio 2012 nonché membro del comitato esecutivo nello stesso periodo. La responsabilità ascritta all'opponente per gli illeciti contestati risultava di natura colposa e andava quindi ricostruita sulla base degli obblighi del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, di cui la stessa aveva fatto parte. [OSCURATO:PERSONA] TERCAS del [OSCURATO:DATA_NASCITA] prevedeva poi che il comitato esecutivo fosse l'organo responsabile, tra l'altro, dell'adeguamento e del monitoraggio dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. A fronte delle carenze riscontrate nelle procedure interne nonché nella predisposizione e verifica di adeguatezza e completezza dei sistemi di controllo diretti ad assicurare il rispetto delle disposizioni normative e procedurali, gli amministratori esecutivi, fra cui l'odierna opponente, erano chiamati a rispondere della violazione degli obblighi sopra indicati, connessi alla loro funzione, essendo venuti colpevolmente meno ai doveri su loro gravanti quali componente del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello dell’Aquila ha proposto ricorso per cassazione la Morricone, sulla base di sei motivi, cui ha resistito la Consob con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Coop. p.a. (già [OSCURATO:PERSONA]) non è stataneanche intimata. In prossimità dell’udienza pubblica è stata depositata dal sostituto procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], memoria con la quale ha rassegnato le conclusioni nel senso del rigetto del ricorso. Parte ricorrente ha anche curato il depositato di memoria ex art.378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente occorre rilevare che parte ricorrente non ha provveduto a notificare il ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di Bari. Osserva il Collegio che in un contesto di cause scindibili, il principio costituzionale di ragionevole durata del processo impedisce al giudice di adottare provvedimenti che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, ritardino inutilmente la definizione del giudizio (cfr. Cass. 6 agosto 2010 n. 18375). Pertanto, nel caso di specie, la circostanza che il ricorso per cassazione non sia stato notificato alla predetta Banca, contumace avanti alla Corte di appello, rende superfluo il rinvio della causa per provvedere a tale incombente, atteso che nessuna delle parti costituite nel giudizio di legittimità ha formulato domande nei confronti di tale società. Del resto, è stato anche affermato (Cass. 5 settembre 2003 n. 12942) che in tema di impugnazioni relative a causa scindibili, qualora il ricorso per cassazione non sia stato notificato ad una delle parti vittoriose nel giudizio di appello (la [OSCURATO:PERSONA] di Bari alcun pregiudizio o vantaggio ha ricevuto dall'esito dell’opposizione) non deve essere ordinata l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 332 c.p.c., se, alla data in cui dovrebbe essere disposta l'integrazione, detta parte (come nel caso concreto) sia decaduta dalla facoltà di proporre impugnazione tardiva, per decorso del termine di cui all'art. 327 c.p.c. Ne consegue che la mancata notifica del ricorso per cassazione, da parte della Morricone, alla Banca non rileva ai fini della corretta instaurazione del presente giudizio né deve essere disposta alcuna integrazione del contraddittorio, neanche al mero scopo della litis denuntiatio. Venendo all'esame dei motivi di ricorso, con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt.112 e 113 c.p.c. nonché degli artt. 195, comma 1, TUF e 14 L. 689/1981, per avere la Corte territoriale errato nel rigettare la censura relativa alla decadenza della Consob dall’esercizio della potestà sanzionatoria per decorso del termine perentorio di 180 giorni omettendo di delibare sull'inspiegabile ed ingiustificata inerzia tenuta da Consob dalla data del 20 febbraio 2013 alla data del 23 maggio 2013, nonostante la palese violazione del suddetto termine. Così statuendo la Corte d'Appello ha in sostanza fornito una falsa e/o una errata interpretazione dell'art. 195, comma 1 TUF, nonché dei principi espressi ormai da lustri da Codesta Suprema Corte in materia nonché degli art. 112 e 113 c.p.c., anche rilevabile ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., per avere omesso di constatare la rilevante circostanza in base alla quale, dopo la nota del commissario straordinario datata 11 febbraio 2013 e protocollata da Consob in data 20 febbraio 2013, la Consob stessa era rimasta inattiva per ben tre mesi, ovvero dalla data del 20 febbraio 2013 alla data 23 agosto 2013. In pratica, dopo la nota dell'11 febbraio 2013, Consob non aveva più formulato o richiesto alla Banca alcun altro chiarimento o precisazione, di modo che appare del tutto ragionevole ritenere che la medesima fosse stata in grado - a partire proprio dalla data del 20 febbraio 2013 - di tradurre in accertamento la constatazione dei fatti di cui aveva avuto contezza attraverso l'attività ispettiva del commissario straordinario. La censura è infondata. Per consolidato principio di questa Corte, in tema di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, il momento dell'accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della Consob, va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi a tal fine tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuto ed alle date delle operazioni (Cass. 3 maggio 2016 n. 8687). La ricostruzione e la valutazione delle circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la contestazione rispetto all'acquisizione informativa, e in particolare la stima della congruità del tempo utilizzato in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso, sono, poi, elementi rimessi al giudice del merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità, se non limitatamente al vizio motivazionale ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (nei ridotti limiti in cui il relativo scrutinio è oggi ammesso: cfr. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053). Precisamente, in relazione al sindacato sulla tempistica degli atti di indagine, questa Corte ha affermato: (a) che il giudice deve limitarsi a rilevare se vi sia stata un'ingiustificata e protratta inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine, tenuto anche conto che ragioni di economia possono indurre a raccogliere ulteriori elementi atti a dimostrare la sussistenza, accanto a violazioni già risultanti dagli atti raccolti, di altre violazioni amministrative, al fine di emettere un unico provvedimento sanzionatorio; (b) che la valutazione della superfluità degli atti di indagine va effettuata con un giudizio ex ante(e in tal senso il giudice deve rilevare l'evidente superfluità, per essere manifestamente già accertati tempi, entità e altre modalità delle violazioni, senza omettere di considerare anche la possibile connessione con altre violazioni ancora da accertare), essendo irrilevante che indagini potenzialmente fruttuose in via prognostica si rivelino, ex post, inutili (Cass. 30 ottobre 2017 n. 25730; Cass. 16 aprile 2018 n. 9261; Cass. 8 agosto 2019 n. 21171). Orbene, la Corte territoriale, facendo puntuale applicazione dei suesposti principi, ha dato ampiamente conto (cfr. decreto impugnato, pagine 5, 6 e 7) delle ragioni che l'hanno portata a ritenere tempestiva la contestazione - avvenuta il 13 marzo 201 4 - delle violazioni in questione alla Morricone, quale componente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA], oltre che di componente del comitato esecutivo, individuando il dies a quo, ai fini del rispetto del termine previsto dall'art. 195, comma 1, del TUF, in epoca ben successiva alla nota dell’11/[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Commissario straordinario aveva comunicato di avere commesso un errore in sede di estrazione informatica dei dati, fornendo peraltro una valutazione complessiva della vicenda, che però ancora non profilava un quadro completo, al pari della nota del 23.08.2013, del medesimo commissario che consentiva di ritenere solo completata l’attività acquisitiva della Consob quanto alle informazioni e ai dati necessari per la formulazione delle contestazioni, ma a cui occorreva aggiungere un adeguato spatium deliberandiper la valutazione finale del materiale acquisito.. A tale riguardo, la Corte dell’[OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato come la Consob solo in data 14.01.2014 era venuta a conoscenza che la raccomandata inviata alla Morricone il 09.01.2014 non era stata consegnata per irreperibilità della destinataria, per cui in data 19.02.2014 richiese al Comune di Chieti il certificato anagrafico della stessa da cui risultò residente all’indirizzo indicato nella prima notificazione, che venne nuovamente tentata dall’ufficiale giudiziario il [OSCURATO:DATA_NASCITA], andato a buon fine il 13.03.2014. Con la conseguenza che non essendosi il primo tentativo di notificazione non perfezionato per fatto non imputabile alla Consob, avendo la stessa riattivato la procedura per eseguire la notifica in un termine inferiore alla metà di quello originariamente concessole per detta attività, la notificazione perfezionata il 13.03.2014 risultava tempestiva anche prendendo in considerazione quale dies a quo il 23.08.2013. Né coglie nel segno la difesa della parte ricorrente, là dove afferma che l'Autorità di vigilanza era in possesso di tutta la documentazione necessaria alla data del 20.02.2013, rimanendo inerte fino al 23.05.2013, prima di muovere le contestazioni de quibus vertitur: il motivo difetta, in parte qua, di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., giacché non spiega la deduzione dell’inerte condotta già al [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal momento che è incontestato che il Commissario straordinario ha inviato gran parte della documentazione con la nota del 23.08.2013. Con il secondo motivo la ricorrente insiste nella violazione e nella falsa applicazione dell'art. 195, comma 1, TUF, dell'art. 14, comma L. 689/1981e degli art. 7 e 8 della L. 890/1982 e dell'art.160 c.p.c., per aver la Corte di merito ritenuto validamente perfezionata in data 9 gennaio 2014 l'asserita prima notifica della lettera di contestazione sebbene la stessa non sia mai stata ricevuta dalla ricorrente, la quale è stata persino ritenuta dall'agente postale "irreperibile" nonostante l'indirizzo presso il quale era stato effettuato il primo tentativo di notifica coincida con l'indirizzo di residenza della ricorrente, interpretazione che avrebbe fatto venire meno la rilevanza del termine perentorio di decadenza. Secondo la Corte d'Appello, in applicazione del principio della scissione degli effetti della notificazione, occorrerebbe avere riguardo alla data di spedizione dell'atto - che nella specie sarebbe avvenuto entro il termine - e non a quella di ricezione da parte del destinatario. In specie, la Consob avrebbe dimostrato di aver rimesso al servizio postale la raccomandata con avviso di ricevimento non consegnata per irreperibilità del destinatario. La data della spedizione, invero, non può rilevare in specie posto che la tempestività della contestazione degli addebiti costituisce un vero e proprio effetto sostanziale dell'atto amministrativo in questione che, da questo punto di vista, è atto recettizio indirizzato al presunto incolpato, di conseguenza, il termine prescritto dal primo comma dell'art. 195, comma 1 TUF, può ritenersi utilmente assolto solo quando l'atto è fatto recapitare all'indirizzo del destinatario, così da poter metterequest’ ultimo nelle condizioni di poter esercitare il proprio diritto di difesa. La censura è inammissibile in quanto non tiene conto degli argomenti esposti dal Giudice di appello alle pagine da 5 a 7 del provvedimento impugnato. Come esposto con riferimento al primo mezzo il Giudice distrettuale ha ritenuto che il primo tentativo effettuato il 09.01.2014 di notificazione della contestazione non era andato a buon fine per irreperibilità della destinataria, stante la dichiarazione del pubblico ufficiale che vi aveva provveduto, per cui aveva tentato la notificazione per la seconda volta, dopo avere accertato l’indirizzo della destinataria presso gli uffici anagrafici comunali, il 27.02.2014, andata a buon fine il 13.03.2014. Su tali premesse, la Corte di Appello ha ritenuto tempestiva la contestazione notificata alla Morricone in data 27.02-13.03.2014. Trattasi di accertamento di fatto, basato peraltro sulla corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte. Con il terzo la ricorrente evidenzia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. nonché dell'art. 4, comma 2 del Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob adottato con delibera Consob n. 18750 del 19. 12.2013, pubblicata in [OSCURATO:PERSONA] n. 5 in data 8 gennaio 2014 ed entrato in vigore il 9 marzo 2014, in quanto la sentenza impugnata ha omesso di applicare - a dispetto dell'apparente e suggestiva scrupolosità di motivazione - il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob in vigore all'epoca dei fatti (ovvero il Reg. n.18750/2013) e ciò nonostante la circostanza fosse stata oggetto di discussione tra le parti, limitandosi a sostenere l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 2, comma 3 della Legge 241 del 1990 relativa al termine di conclusione del generale procedimento amministrativo che nulla condivide con il peculiare procedimento amministrativo sanzionatorio della Consob e che - si badi bene - trattasi di normativa la cui applicabilità non è mai stata eccepita e/o dedotta dalla comparente. La ricorrente sottolinea quindi la necessaria validità del Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, disciplinante tempi e modi della suddetta peculiare procedura amministrativa sanzionatoria, ovviamente, non previsti dalla legge n. 689 del 1981 con la quale il Regolamento non si pone per nulla in contrasto. Come noto, i Regolamenti sono fonti del diritto ancorché subordinati alla Legge, ai sensi dell'art. 3, comma 2 delle disposizioni sulla legge in generale secondo cui "Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari". E, nel caso di specie il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob - adottato con [OSCURATO:PERSONA] n. 18750/201 3, pubblicata in [OSCURATO:PERSONA] n. 5 dell'8 gennaio 2014 - è stato emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della legge del 28 dicembre 2005 n. 262, pubblicata in [OSCURATO:PERSONA] n. 301 del 28 dicembre 2005 recante le "Disposizioni per la tutela del Risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.” In particolare, il Regolamento è stato reso - si legge nelle premesse della [OSCURATO:PERSONA] del 19 dicembre 2013 n. 18750 - perché si è "Ritenuta la necessità di attuare i principi contenuti nell'art. 24 della citata legge 28 dicembre 2005, n. 262, e, per l'effetto, operare una complessiva revisione della disciplina relativa al procedimento sanzionatorio della Consob, informando la stessa a canoni di semplificazione e tempestività e pienezza dei diritti di difesa. Giova evidenziare che le premesse della citata delibera Consob non fanno menzione della legge n. 241 del 1990 a dimostrazione, ancora una vola dell’evidente inconferenza del richiamo alla citata legge da parte della Corte territoriale, che menziona anche - errando nel capo di sentenza impugnato - le previgenti delibere Consob n. 12697 del 2000 e m. 15086 del 2005 che invece sono state sostituite dalla menzionata delibera n. 18750 del 2013. In particolare, il Regolamento in questione, abrogando il previgente Regolamento adattato con delibera n. 12697/2000 e gli articoli 1, 2, e 3 della delibera Consob n. 15086 del 2005 riguardanti sempre la disciplina del procedimento amministrativo sanzionatorio, ha fissato in 180 giorni, rispetto ai 360 originariamente previsti, il termine di durata complessiva del procedimento sanzionatorio della Consob, disponendo in particolare che "il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio è stabilito in centottanta giorni e decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di perfezionamento per il destinatario della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti" (art. 4, comma 2 Reg. procedimento sanzionatorio - testo in vigore nel 2014 all'epoca dei fatti di causa). Di conseguenza, stante la piena efficacia del suddetto Regolamento, che detta un preciso termine di durata del procedimento sanzionatorio (180 giorni), non si comprende per quale ragione - pur volendo seguire le erronee tesi sposate dalla Corte d'Appello - lo stesso non dovrebbe trovare applicazione alla presente fattispecie a tutto vantaggio invece della legge n. 689 del 1981 che, proprio in materia di durata del procedimento, come riconosce ed ammetta la stessa Corte d'Appello, nulla prevede. Secondo la ricorrente è evidente che un siffatto argomentare è erroneo ed illogico e privo ingiustificatamente di qualsiasi conseguenza giuridica la violazione del termine normativamente previsto (180 giorni) per la conclusione del procedimento sanzionatorio, con l'inevitabile effetto di legittimare la protrazione - indebita nel tempo - della funzione sanzionatoria della Consob, ovviamente con violazione dei valori fondamentali del nostro sistema giuridico. Infatti, se si legittimasse una tale conclusione, verrebbero stravolti i principi regolatori del giusto processo giacché si consentirebbe all'Autorità di Vigilanza di esercitare la propria potestà sanzionatoria ad libitum, la quale si riterrebbe del tutto esonerata dal rispetto di termini di durata dei procedimenti sanzionatori con l'unica salvezza del termine prescrizionale di cinque anni previsto dalla Legge n. 689 del 1981, art. 28, il tutto in palese violazione dei principi di celerità e certezza del diritto e con pregiudizio della dignità della persona e del diritto di difesa. Non ci sono quindi dubbi sull'applicabilità dell'art. 4, comma 2 del Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob adottato con delibera n. 18750/2013 entrata in vigore in data 9 marzo 2014 e che fissa in 180 giorni il termine di durata complessiva del procedimento sanzionatorio. Parimenti erroneo è l'ulteriore assunto della Corte d'Appello in base al quale, in ogni caso, i termini che le singole amministrazioni si danno per portare a compimento i procedimenti sanzionatori avrebbero natura ordinatoria e acceleratoria a tutela del buon andamento dell'azione amministrativa. Ritiene la Corte che la decisione impugnata sia incensurabile e che il motivo debba essere rigettato. Il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte che ha ribadito che, in tema di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, il momento dell'accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della Consob, va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi a tal fine tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni (Cass. n. 21171 del 2019), competendo (cfr. Cass. n. 27405 del 2019) al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minoredifficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato. Infatti, (cfr. Cass. n. 8687 del 2016) solo l'assoluta carenza di motivazione in merito a tale verifica permette al giudice di legittimità di sindacare l'operato del giudice di merito, occorrendo però ribadire che (Cass. n. 21171/2019 cit.) la ricostruzione e la valutazione delle circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la contestazione e alla congruità del tempo utilizzato in relazione alladifficoltà del caso sono rimesse al giudice del merito, il quale deve limitarsi a rilevare se vi sia stata un'ingiustificata e protratta inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine, tenendo altresì conto della sussistenza di esigenze di economia che inducano a raccogliere ulteriori elementi a dimostrazione di altre violazioni rispetto a quelle accertate, dovendo la valutazione della superfluità degli atti di indagine deve essere svolta con giudizio "ex ante",restando irrilevante la loro inutilità "ex post" (conf. Cass. n. 9254 del 2018). La censura sollevata, pur a fronte della formale deduzione di una violazione di legge, attinge però direttamente una valutazione di merito riservata alla Corte d'Appello, e soprattutto risulta ancorata ad un giudizio di superfluità delle ulteriori acquisizioni documentali secondo una valutazione ex postche, come detto, non è applicabile in merito alla verifica circa la necessità o meno di ulteriori attività istruttorie nella fase procedimentale, oltre a richiedere una interpretazione della ripresa del procedimento di notificazione della contestazione difforme dall’orientamento ormai consolidato di questa Corte (v. Cass., Sez. Un., n. 14594 del 2016). La sentenza gravata ha ritenuto oggettivamente giustificata sia l’acquisizione documentale di cui alla nota del Commissario straordinario del 23.08.2013, evidenziando che si trattava di informazioni in tema di procedure di controllo interne sia il secondo tentativo di notificazione della contestazione per non essere andato a buon fine il primo – intrapreso ampiamente nel termine di 180 giorni per fatto non imputabile all’Autorità amministrativa. Trattasi di considerazioni che danno contezza del giudizio effettivamente compiuto circa la non superfluità, e sulla base della valutazione ex ante imposta in questo caso, degli approfondimenti istruttori, i quali hanno spostato in avanti il termine in cui può ritenersi maturato il dies a quo per la contestazione, anche quanto al procedimento di notificazione. Con il quarto motivo la ricorrete lamenta la violazione e la falsa applicazione degli art. 7 della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo, degli artt. 25 Cost. e 2 c.p., dell'art. 6, comma 2 d.lgs. 72/2015 e dell'art. 1, comma 1, l. 241/1990 e dell'art. 1 e 11 della l. 689/1981. La Corte d'Appello dell'Aquila ha reso una decisione ulteriormente erronea per una lettura fin troppo formalistica dell'art. 1 della legge n. 689 del 1981 che mal si concilia con l'interpretazione costituzionalmente orientata della medesima norma con il combinato disposto di cui all'art. 25 Cost., 2 c.p. e 7 della CEDU. Le modifiche apportate dal d.lgs. 72 del 12 maggio 2015 - in base alle quali risponde delle violazioni previste dall'art. 21 TUF esclusivamente l'ente e non già gli esponenti aziendali, cui possono essere applicate le sanzioni pecuniarie solo se la loro condotta abbia inciso in modo rilevante sull'organizzazione aziendale - devono infatti ritenersi applicabili anche al caso di specie nonostante siano state introdotte da una normativa entrata in vigore dopo le violazioni asseritamente commesse in applicazione del principio del favor rei stante il carattere essenzialmente "penale" delle sanzione che la Consob ha il potere di infliggere all'esito del procedimento a differenza di quanto erroneamente delibato dalla Corte d'Appello dell'Aquila. La censura è priva di fondamento. Invero, in disparte la considerazione che il ricorso non contiene motivi espressamente diretti a censurare la determinazione della sanzione ad opera dei giudici di merito, e che quella in concreto applicata risulta rientrare nelle previsioni quantitative della norma sopravvenuta, la doglianza si palesa infondata alla luce della ribadita impossibilità di attribuire alla sanzione de qua carattere sostanzialmente penalealla luce dei principi CEDU. Ne deriva che tale affermazione mina alla radice l'intero impianto argomentativo del ricorrente, che evidentemente presuppone la qualificazione in termini sostanziali penali della sanzione de qua. La negazione di tale carattere, e la riaffermazione del carattere strettamente amministrativo dell'illecito oggetto del procedimento in esame, comportano che debba farsi applicazione del tradizionale principio di questa Corte (cfr. ex multis, Cass. n. 29411 del 2011) per il quale in tema di sanzioniamministrative, i principi di legalità, irretroattività e di divietodell'applicazione analogica di cui all'art. 1 legge 24 novembre 1981 n. 689, comportano l'assoggettamento della condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali "ab origine", senza chepossano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi dicui all'art. 2, commi 2 e 3, c.p., i quali, recando deroga alla regola generale dell'irretroattività della legge, possono, al di fuori della materia penale, trovare applicazione solo nei limiti incui siano espressamente richiamati dal legislatore. Con specifico riferimento poi alle previsioni di cui al d.lgs. n. 72/2015, si veda anche Cass. n. 4114/2016, che ha affermato che in materia di intermediazione finanziaria, le modifiche alla parte V del d.lgs. n. 58 del 1998 apportate dal d.lgs. n. 72 del 2015 si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dalla Consob, in tal senso disponendo l'art. 6 del medesimo decreto legislativo, sicchè non è possibile ritenere l'applicazione immediata della legge più favorevole, atteso che il principio cd. del "favor rei", di matrice penalistica, non si estende, in assenza di una specifica disposizione normativa, alla materia delle sanzioni amministrative, che risponde, invece, al distinto principio del "tempus regit actum". Né tale impostazione viola i principi convenzionali enunciati dalla Corte EDU nella sentenza 4 marzo 2014 ([OSCURATO:PERSONA] ed altri c/o Italia), secondo la quale l'avvio di un procedimento penale a seguito delle sanzioni amministrative comminate dalla Consob sui medesimi fatti violerebbe il principio del "ne bis in idem", atteso che tali principi vanno considerati nell'ottica del giusto processo, che costituisce l'ambito di specifico intervento della Corte, ma non possono portare a ritenere sempre sostanzialmente penale una disposizione qualificata come amministrativa dal diritto interno, con conseguente irrilevanza di un'eventuale questione di costituzionalità ai sensi dell'art. 117 Cost. Trattasi peraltro di conclusioni che sono confortate anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale con la pronuncia n. 193 del 2016, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 117, primo comma, Cost., 6 e 7 CEDU, nella parte in cui —nel definire il principio di legalità che consente di irrogare sanzioni amministrative solo in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione e nei casi e per i tempi ivi considerati — non prevede l'applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi. In tal senso ha osservato che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha enucleato il principio di retroattività della legge penale meno severa, non ha mai avuto ad oggetto il complessivo sistema delle sanzioni amministrative, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell'ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche punitive alla luce dell'ordinamento convenzionale. L'invocato intervento additivo risulta travalicare l'obbligo convenzionale e disattende la necessità della preventiva valutazione della singola sanzione come convenzionalmente penale. Nel quadro delle garanzie apprestato dalla CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo, non si rinviene l'affermazione di un vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata, da parte degli ordinamenti interni dei singoli Stati aderenti, del principio di retroattività della legge più favorevole, da trasporre nel sistema delle sanzioni amministrative. Né sussiste un analogo vincolo costituzionale poiché rientra nella discrezionalità del legislatore, nel rispetto del limite della ragionevolezza, modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore. Il differente e più favorevole trattamento riservato ad alcune sanzioni, come quelle tributarie e valutarie, trova fondamento nelle peculiarità che caratterizzano le rispettive materie e non può trasformarsi da eccezione a regola, coerentemente con il principio generale di irretroattività della legge e con il divieto di applicazione analogica delle norme eccezionali (artt. 11 e 14 delle preleggi). Siffatta interpretazione trova ampio riscontro nella decisione della Corte Costituzionale n. 43 del 2017, che nel ritenere infondate le questioni di legitt imità costituzionale dell'art. 30, comma 4 legge 11 marzo 1953 n. 87, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, comma 2, e 117, comma 1, quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU, nella parte in cui non prevede la propria applicabilità alle sentenze irrevocabili con le quali è stata inflitta una sanzione amministrativa qualificabile come "penale" ai sensi del diritto convenzionale, ha ribadito che anche per le sanzioni qualificate come amministrative dal diritto interno, ma suscettibili nell'ottica convenzionale di essere individuate come aventi carattere penale, non è possibile reputare automaticamente estese alle stesse le garanzie che l'ordinamento statuale riserva alle sole sanzioni penali così come qualificate dall'ordinamento interno, palesando si quindi legittima la differente applicazione delle regole in tema di ius superveniens favorevole in relazione agli illeciti amministrativi, anche laddove siano qualificabili come penali in base alle norme CEDU. Le superiori considerazioni consentono quindi di affermare che, proprio in ragione della esclusione della natura penale delle sanzioni in esame, non si profila il vizio di eccesso di delega (tenuto conto che la legge in questione affidava al legislatore delegato una valutazione autonoma in merito all'opportunità di estendere il principio del favor rei a seguito della novella, valutazione che però, in assenza di una sanzione qualificabile come penale, non imponeva a rime obbligate la sua attuazione). Con il quinto motivo la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., 2697 c.c., degli art. 1176 c.c., 2381, commi 1 e 6 c.c., 2392 c.c. nonché degli art. 21, comma 1, lettera a) e d) e comma 1-bis lettera a), d.lgs n. 58/98 nonché degli artt. 15, 23, 25 e 29 Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob del 29.10.2007 ed artt. 39 e 40 del [OSCURATO:PERSONA] 16190 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] oltre all'art. 3 della legge 689 del 1981 c.c. La sentenza impugnata risulta ulteriormente errata nelle parti in cui - analizzando il merito delle tre asserite violazioni - ha ritenuto comprovato, alla luce degli accertamenti eseguiti dalla Consob, la pretesa inadeguatezza dell'assetto organizzativo e procedurale dell'allora banca Tercas e, dunque, fondate le tre presunte violazioni da addebitare - a titolo di responsabilità colposa – alla ricorrente quale ex consigliere di amministrazione e membro del comitato esecutivo della Banca dalla data del 23 aprile 2010 alla data del 4 maggio 2012. Così delibando, la Corte d'Appello dell'Aquila ha fornito una falsa ed errata interpretazione degli artt. 1176 c.c., 2381, commi 1 e 6, c.c. 2392 c.c. nonché degli artt. 21, comma 1, lettera a) e d) e comma 1-bis lettera a), TUF nonché degli artt. 15, 23, 25 e 29 Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob del 29.10.2007 ed artt. 39 e 40 del [OSCURATO:PERSONA] 16190 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché dell'art. 3 della Legge 689 del 1981 perché ha effettuato una valutazione illegittimamente ex post dei fatti contestati, sulla scorta delle (infondate) argomentazioni spese da Consob nella pregressa fase di giudizio, attribuendo alla Morricone condotte assolutamente inesigibili e per questo non rimproverabili. Peraltro, in conformità al consolidato orientamento di Codesta Suprema Corte, è risultata dimostrata la non colpevolezza della ricorrente. In altre parole, l'Alta direzione, che è l'organo responsabile di verificare il corretto funzionamento delle strutture e delle funzioni operative e che ha l'obbligo di informare adeguatamente il consiglio di amministrazione di eventuali criticità ed altresì di intervenire direttamente, se necessario, per prevenire o eliminare eventuali distorsioni, alla luce dei compiti ad esso assegnati, è l’unico ad avere veri e propri poteri gestori, di cui il consiglio di amministrazione con il suo comitato esecutivo non è titolare. In particolare, secondo la Corte d'Appello, alla luce di un regolamento interno della Banca (asseritamente datato 25 maggio 2009), il comitato esecutivo di Tercas sarebbe stato «..l'organo responsabile, tra l'altro, dell'adeguamento e monitoraggio dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile» di conseguenza, i relativi membri - come lo è stata la Morricone - sarebbero da considerarsi amministratori esecutivi. Ebbene, il suddetto capo di sentenza prende in considerazione un documento - il citato regolamento Tercas asseritamente del 25 maggio 2009 - che non consta essere agli atti del presente giudizio non essendo stato prodotto né dalla Morricone, sia nella fase amministrativa sia nel precedente grado di giudizio, né da Consob. Anche il quinto mezzo non può trovare ingresso. Se infatti, in linea generale, è stato affermato che, in virtù della modifica dell'art. 2392 c.c. avvenuta a seguito della riforma delle società di capitali del 2003, gli amministratori privi di deleghe (c.d. non operativi) non sono più sottoposti ad un generale obbligo di vigilanza, tale da trasmodare di fatto in una responsabilità oggettiva, per le condotte dannose degli altri amministratori, ma rispondono solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di quest'ultimi in virtù della conoscenza - o della possibilità di conoscenza, per il loro dovere di agire informati ex art. 2381 c.c. – di elementi tali da sollecitare il loro intervento alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze (in questi termini Cass. n. 17441 del 2016), va tuttavia considerato, per contro, che, nell'ordinamento sezionale del credito, il dovere di agire informati si connota con caratteristiche di particolare incisività, perché si inscrive in una sfera di responsabilità dell'amministratore che non è soltanto quella, di natura contrattuale, di cui il medesimo è gravato nei confronti dei soci della società ma è anche quella, di natura pubblicistica, di cui il medesimo è gravato nei confronti dell'Autorità di vigilanza. Questa Corte, infatti, non ha mancato di sottolineare che, ai fini del contenimento del rischio creditizio nelle sue diverse configurazioni nonché dell'organizzazione societaria e dei controlli interni, l'art. 53, lett. b) e d), del d.lgs. n. 385 del 1993 e le disposizioni attuative dettate con le Istruzioni di vigilanza per le banche, mediante la circolare n. 229 del 1999 (e successive modificazioni e integrazioni), sanciscono doveri di particolare pregnanza in capo al consiglio di amministrazione delle società bancarie, che riguardano l'intero organo collegiale e, dunque, anche i consiglieri non esecutivi, i quali sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, ad ostacolare l'evento dannoso, sicché rispondono del mancato utile attivarsi (cfr. Cass. n. 22848 del 2015). Nelle sentenze n. 2737 del 2013, n. 5606 del 2019 e n. 24851 del 2019 si è poi ulteriormente precisato che, in tema di sanzioni amministrative previste dall'art. 144 del d.lgs. n. 385 del 1993, il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie, sancito dagli artt. 2381, commi 3 e 6, e 2392 c.c. non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del "business" bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell'esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega. Ne consegue che il consigliere di amministrazione non esecutivo di società per azioni, al pari del componente del comitato esecutivo, in conformità al disposto dell'art. 2392, comma 2, c.c., che concorre a connotare le funzioni gestorie tanto dei consiglieri non esecutivi, quanto di quelli esecutivi, è solidalmente responsabile della violazione commessa quando non intervenga al fine di impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. Ed invero (fermo il principio, in materia di sanzioniamministrative, di tipicità e di riserva di legge fissato dall'art. 1 della legge n. 689/1981) la portata precettiva del 2° co. dell'art. 191 TUF, nella formulazione applicabile ratione temporis , si specifica anche in conformità al disposto del 2° co. dell'art. 2392 c.c., che concorre a connotare le funzioni gestorie - e dunque pur le funzioni sottese alla prefigurazione normativa di cui al vigente 2° comma dell'art. 191 cit., «chiunque viola gli articoli 94, commi 2, 3, 5, 6 e 7 (...)" - e dei consiglieri esecutivi e dei consiglieri non esecutivi di società per azioni altresì "in chiave omissiva" alla stregua dell'inciso "in ogni caso gli amministratori (...) sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose». In tal guisa appieno si legittima la contestazione di "omessa vigilanza", in toto si accredita l'affermazione della corte distrettuale secondo cui "gli asseriti segnali tranquillizzati, che a dire dell’opponente sarebbero stati rinvenibili nelle risultanze dei controlli interni ed esterni " era ampiamente sconfessato dagli stessi report citati nel ricorso (così decreto impugnato, pag. 22), né poteva assumere rilievo la dedotta inesperienza ed il timore reverenziale nei confronti dei consiglieri e dei dirigenti più anziani, condizione che connotava maggiormente una consapevole imperizia in relazione ai compiti che si era assunta accettando l’incarico (v. pag. 29 deldecreto). Con il sesto motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 4 D.M. 55/2014 contestando la sentenza impugnata nella parte in cui il Collegio ha ritenuto di liquidare le spese di lite nella misura di euro 9.600,00, oltre spese generali ed accessori. Segnatamente, nonostante l'esigua attività processuale espletata, la Corte di Appello ha inteso provvedere alla liquidazione delle spese di giudizio in base ai valori medi risultanti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014, condannando la soccombente "a rifondere a Consob le spese processuali, che liquida in euro 9.600,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.". La determinazione in punto di spese offerta dalla Corte di Appello - seppur formalmente parametrata agli importi esposti nelle tabelle di cui al D.M. 55/2014 - appare all'evidenza eccessiva ed erronea, tanto in considerazione del valore della controversia, quanto all'effettiva attività difensiva svolta in giudizio dalle parti in causa. Come noto, difatti, ai sensi del disposto di cui all'art. 4 D.M. 55/2014, la liquidazione del compenso non può prescindere dalla valutazione delle caratteristiche, dell'importanza, della difficoltà, della natura e del valore dell'affare per cui è causa, cui deve essere necessariamente parametrata: valutati tali fattori, il giudice provvede in sede giudiziale alla determinazione dei compensi sulla base dei "valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento". Di conseguenza, la ricorrente ritiene che qualora la Corte di Appello avesse fatta debita applicazione dei principi sopra ricordati i valori esposti avrebbero beneficiato di una riduzione sino al 50% per le ragioni di seguito compendiate. Il motivo è manifestamente destituito di fondamento. Secondo il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, ai fini della liquidazione del compenso, si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento. E' stato anche chiarito come, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233 c.c., comma 2, il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione. D'altra parte, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, se non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, resta, tuttavia, il principio per cui tali parametri sono derogabili, nei limiti esposti, solo con apposita motivazione, che è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Cass. n. 89 del 2021). In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, infatti, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che
Sentenza Cassazione n. 23576/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris