CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18230/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza pronunciata in data 06/12/2022, il Tribunale di Firenze dichiarava l'attuale ricorrente responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod.pen. ,11 comma 3 lett. f) e 30 legge 349/1991 e lo condannava alla pena di euro 1.500,00 di ammenda. Rilevato che l'imputato ha proposto appello convertito in ricorso per cassazione, con il quale, articola cinque motivi: con i primi tre motivi censura l'affermazione di responsabilità; con il quarto motivo censura il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche; con il quinto motivo censura la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e dei benefici di legge. Ritenuto che i primi tre motivi sono inammissibili. L'impugnazione proposta come appello, riqualificata come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568 comma 5 cod.proc.pen., sulla base del principio di conservazione degli atti, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato, ciò comportando che l'atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (ex multis, Sez.3, n.26905 del 22/04/2004, Rv.228729; Sez. 1, n. 2846 del 08/04/1999, Rv. 213835). Nella, specie, i motivi hanno ad oggetto esclusivamente censure di merito mosse all'impugnata sentenza, riguardanti la rivalutazione dei compendio probatorio, censure non proponibili in sede di legittimità. Ritenuto che il quarto ed il quinto sono, del pari inammissibili perché volti a sollecitare una rivalutazione del trattamento sanzionatorio, benchè sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica, insindacabile in sede di legittimità (cfr. p 5, ove di rimarca l'assenza di elementi positivi per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e le modalità del fatto quale elemento determinante una prognosi negativa in ordine al pericolo di recidiva, incompatibile con la concessione del beneficio). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend