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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 18285/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; udito il difensore presente, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] che, associandosi alle conclusioni del Procuratore Generale, ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 4 luglio 2022, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 22 dicembre 2020.

Con la sentenza confermata in appello [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile: - del delitto di cui all'art. 74 d.P.R 9 ottobre 1990 n. 309, quale partecipe di una associazione con disponibilità di armi, finalizzata alla detenzione e cessione a terzi di hashish e marijuana, operante «in Mondragone e zone limitrofe, con condotta perdurante dal giugno 2017» [capo a) dell'imputazione]; - del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90 per aver detenuto a fine di cessione a terzi kg.2 di marijuana e di kg.8,160 di hashish, occultati, in bidoni di plastica interrati, in un fondo messo a disposizione da [OSCURATO:PERSONA] [in Mondragone il 18 agosto 2017, capo c) dell'imputazione]; - del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90 per aver detenuto e ceduto a terzi quantitativi non accertati di hashish e marijuana [in Mondragone dal 5 al 26 luglio 2017, capo d) dell'imputazione]; - del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 10 e 12 legge 14 ottobre 1974 n. 497 per aver detenuto e portato in luogo pubblico un'arma di marca e calibro imprecisati [in Mondragone il 9 agosto 2017, capo e) dell'imputazione].

Con la medesima sentenza, [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile: - del delitto di cui all'art. 74 d.P.R n. 309/90, quale partecipe di una associazione finalizzata alla detenzione e cessione a terzi di hashish e marijuana, operante «in Mondragone e zone limitrofe, con condotta perdurante dal giugno 2017» [capo a) dell'imputazione]; - del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90 che avrebbe commesso mettendo a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] un terreno del quale aveva la disponibilità ove furono occultati, in bidoni di plastica interrati, kg. 2 di marijuana e di kg. 8,160 di hashish [in Mondragone il 18 agosto 2017, capo c) dell'imputazione].

La pena è stata determinata: - per [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni quindici di reclusione, ritenuta la continuazione tra i reati e più grave quello di cui al capo a), concesse le attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta aggravante, escluso l'aumento di pena per la contestata recidiva; - per [OSCURATO:PERSONA], nella misura di anni otto di reclusione, ritenuta la continuazione tra i reati, più grave il reato associativo di cui al capo a) (non aggravato), e concesse le attenuanti generiche.2.

Contro la sentenza della Corte di appello di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto tempestivo ricorso per mezzo dei rispettivi difensori.

I ricorsi si articolano in più motivi che vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.

3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi.

3.1. Col primo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione quanto alla ritenuta partecipazione al reato associativo e al concorso nei reati scopo.

La difesa sottolinea che nessuno dei collaboratori di giustizia esaminati in giudizio ha parlato di [OSCURATO:PERSONA] e, a differenza di [OSCURATO:PERSONA], egli non era conosciuto come partecipe delle consorterie criminali operanti nel territorio di Mondragone.

Rileva, inoltre, che le perquisizioni eseguite a carico di [OSCURATO:PERSONA] hanno avuto esito negativo.

Riferisce che, solo in data 18 agosto 2017, egli è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti (30 kg di marijuana) che trasportava all'interno di un'auto nella quale erano in corso intercettazioni ambientali.

La difesa osserva che, per questo fatto, [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto in arresto e separatamente giudicato e sostiene che la Corte di appello ha collegato questa vicenda all'attività della associazione senza spiegare le ragioni di un tale collegamento e traendone elementi a sostegno della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo a).

Secondo la difesa, tenuto conto della tipologia di sostanza e delle modalità del fatto, un tale collegamento non può essere ipotizzato.

Il difensore rileva, inoltre, che la sentenza impugnata non ha spiegato da cosa potrebbe desumersi la consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] di contribuire, con la propria condotta, all'attività di un gruppo organizzato.

3.2. Col secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio.

Si duole che la Corte territoriale non abbia fornito alcuna motivazione in ordine ai criteri che hanno condotto alla conferma della pena inflitta in primo grado con particolare riguardo alla ritenuta equivalenza delle attenuanti generiche sulla aggravante.

Osserva che i giudici di merito non hanno tenuto conto del ruolo secondario svolto da [OSCURATO:PERSONA], desumibile dal fatto che i collaboratori di giustizia esaminati in giudizio hanno dichiarato di non conoscerlo, e neppure del corretto comportamento tenuto dall'imputato nel corso del processo.

4. Col ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il difensore deduce violazioni della legge penale e processuale e vizi di motivazione. .3

4.1. Col primo motivo la difesa si duole dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato sia in relazione al reato associativo di cui al capo a) che in relazione alla violazione degli artt. 110, cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90 contestata al capo c).

Quanto al reato associativo, la difesa espone che [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto partecipe dell'associazione perché ha messo a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] un rudere abbandonato nel quale fu occultata la sostanza stupefacente di cui al capo c).

Rileva che tale condotta non è da se sola sufficiente a far ritenere la partecipazione all'associazione e che, come la sentenza impugnata riconosce, [OSCURATO:PERSONA] accompagnò [OSCURATO:PERSONA] in quel luogo solo il 18 agosto 2017 (quando la sostanza fu rinvenuta e sequestrata) sicché nulla consente di affermare che egli fosse consapevole di aver contribuito all'attività di un gruppo organizzato.

La difesa sottolinea che la sentenza, emessa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati ritenuti responsabili del reato associativo per cui oggi si procede, oltre che del concorso nella detenzione della sostanza stupefacente di cui al capo c), è stata confermata dalla Corte di appello di Napoli, ma annullata, in parte, dalla Corte di cassazione.

Rileva che la Corte di legittimità con la sentenza n. 17121/22 del 25 gennaio 2022 ha confermato la sussistenza del reato associativo attribuendo a [OSCURATO:PERSONA] un ruolo apicale nell'associazione stessa, ma ha escluso (annullando senza rinvio la sentenza di condanna) che dell'associazione facessero parte [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (figlio di Nino).

Ha ritenuto, infatti, che non fosse possibile desumere dal concorso in singoli episodi di spaccio che costoro avessero svolto un ruolo funzionale alle dinamiche operative e di crescita criminale della associazione con la coscienza e volontà di farne parte.

La difesa sottolinea che queste motivazioni si attagliano perfettamente anche alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

Se è vero, infatti, che egli mise a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] il fondo nel quale veniva occultato lo stupefacente, è anche vero che dalle indagini non è emerso alcun contatto tra [OSCURATO:PERSONA] e altri componenti della ipotizzata associazione diversi da [OSCURATO:PERSONA], sicché nulla consente di affermare che il ricorrente fosse a conoscenza dell'esistenza di uno stabile sodalizio criminoso e consapevole di contribuire con la propria condotta alla operatività di quel sodalizio.

La difesa sviluppa argomenti analoghi con riferimento al concorso nella detenzione di hashish e marijuana contestata a [OSCURATO:PERSONA] al capo c); reato dal quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati definitivamente assolti con la citata sentenza 17121/2022.

Sostiene che la responsabilità a titolo di concorso sarebbe stata affermata solo perché [OSCURATO:PERSONA] aveva la disponibilità del fondo senza fornire adeguata motivazione riguardo all'elemento psicologico del reato e alla consapevolezza dell'uso che del fondo sarebbe stato fatto.4.2.

Col secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio.

Si duole che, nel determinare la pena base per il reato associativo, ci si sia discostati dal minimo edittale senza tenere conto del ruolo marginale svolto dal ricorrente.

Sostiene che, nel confermare l'entità dell'aumento per continuazione operato dai giudici di primo grado, la Corte territoriale non ha spiegato le ragioni per le quali un tale, non minimo, aumento è stato ritenuto congruo. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] non superano il vaglio di ammissibilità.

Quanto ai motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA]: il primo merita accoglimento limitatamente all'affermazione della penale responsabilità per il reato associativo sicché il secondo risulta assorbito.

2. Si deve subito sottolineare che l'esistenza della associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/90, della quale i ricorrenti sono accusati di aver fatto parte, è stata ritenuta provata, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], dalla sentenza della Corte di appello di Napoli del 15 marzo 2021 divenuta irrevocabile il 25/01/2022.

Con la sentenza n. 17121 del 25/01/2022, infatti, la sesta Sezione penale di questa Corte ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato associativo con ruolo di vertice escludendo tuttavia (e anche per questa parte la statuizione è definitiva) che dell'associazione abbiano fatto parte [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale ha acquisito la sentenza divenuta irrevocabile e l'ha valutata ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen. ha ritenuto, pertanto, in conformità ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale (tra le tante: Sez. 1, n. 11140 del 15/12/2015, dep. 2016, Daccò, Rv. 266338; Sez. 2, n. 52589 del 06/07/2018, Bruno, Rv. 275517; Sez. 4, n. 10103 del 01/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284130), che tale acquisizione non comportasse alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti e dei giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione della sentenza e ha compiuto una autonoma valutazione del compendio probatorio raccolto a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] secondo i criteri di valutazione della prova dettati dall'art. 192 cod. proc. pen. (sull'argomento, Sez. 4, n. 13542 del 29/03/2006, Ragaglia, Rv. 233725).

3. Tanto premesso, si deve procedere all'esame dei motivi di ricorso formulati da ciascun ricorrente.

3.1. Col primo motivo la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deduce vizi di motivazione quanto alla ritenuta partecipazione al reato associativo e ai reati di detenzione di stupefacenti.

Con riferimento a questi ultimi reati [capo c) e capo d) della rubrica] il ricorso è del tutto generico e si limita a riferire che [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato perquisito né trovato in possesso di stupefacenti se non in occasione di un arresto eseguito il 18 agosto 2017.

Per questa parte, il ricorso è inammissibile perché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato.

Le doglianze sono infatti così generiche da far venire meno in radice l'unica funzione per la quale l'impugnazione è prevista e ammessa: vale a dire la critica argomentata al provvedimento che, nel caso in esame, è stato del tutto ignorato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970).

Il motivo di ricorso è inammissibile anche nella parte in cui sostiene la carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ad una associazione operante a Mondragone dal mese di giugno del 2017, finalizzata (così testualmente recita il capo di imputazione) «alla commissione di delitti di illecita detenzione e cessione a terzi di sostanza stupefacente tipo hashish e marijuana».

La sentenza impugnata e quella di primo grado - che possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale in virtù dei ripetuti richiami che la sentenza d'appello opera alla sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) - fanno ampio riferimento ai risultati delle intercettazioni telefoniche svolte sulle utenze in uso ad [OSCURATO:PERSONA] e ad altri imputati e delle intercettazioni ambientali eseguite a bordo dell'autovettura targata [OSCURATO:TARGA] in uso a [OSCURATO:PERSONA].

Ne emergono stabili contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e tra questi e Sulejman che funge da intermediario con soggetti di origine albanese fornitori della sostanza stupefacente.

Emerge, inoltre, il costante e attivo coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'attività di spaccio cui egli contributiva accompagnando [OSCURATO:PERSONA] o recandosi personalmente agli incontri con i fornitori, contribuendo ad occultare lo stupefacente, partecipando alle attività di confezionamento e alla successiva commercializzazione.

Come emerge dalla sentenza di primo grado (pagg. 21-38), per tutto il mese di luglio del 2017 e poi ancora nel mese di agosto, le intercettazioni documentano l'accesso quasi quotidiano di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] presso il rudere sito in Levagnole (messo a disposizione da [OSCURATO:PERSONA]) ove lo stupefacente veniva occultato.

La sentenza riferisce che da quel luogo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] uscivano dotati di buste di plastica (il cui rumore è percepibile nelle intercettazioni ambientali) e sottolinea che la presenza in quel luogo di hashish, marijuana e materiale per il confezionamento è stata confermata il 18 agosto 1017 quando fu eseguita una perquisizione e furono rivenuti, occultati in bidoni di plastica interrati, kg. 2 di marijuana, kg. 8,160 di hashish e materiale per il confezionamento.

Quanto ai 30 kg di marijuana che [OSCURATO:PERSONA] stava trasportando il 18 agosto 2017, quando fu tratto in arresto, la sentenza di primo grado chiarisce (pag. 53) che [OSCURATO:PERSONA] stava aspettando quel carico e, per avere notizie, telefonò al figlio Emilio (che fungeva da staffetta e per questo fatto è stato condannato con sentenza definitiva) sicché - a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente - non si tratta di un episodio estraneo alla attività organizzata oggetto del procedimento.

La sentenza di primo grado chiarisce inoltre (pag. 62) che questo carico fu eseguito da [OSCURATO:PERSONA] in complicità con soggetti albanesi.

La sentenza di primo grado illustra in dettaglio (pag. 87 e ss.) il contenuto dei rapporti esistenti tra [OSCURATO:PERSONA]°, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (alias "Emanuele") il cui compito era, appunto, quello di fungere da mediatore tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e i fornitori albanesi.

Riferisce che, come risulta dall'esito delle intercettazioni, [OSCURATO:PERSONA] si recò a Colleferro, insieme a [OSCURATO:PERSONA], per individuare uno stabile canale di rifornimento della sostanza.

Sia la sentenza di primo grado che la sentenza impugnata fanno riferimento a una conversazione intercettata il 29 luglio 2017 nella quale [OSCURATO:PERSONA] spiega alla moglie le ragioni dei viaggi in provincia di Roma e le assicura che potrà ottenere stabili guadagni collaborando con [OSCURATO:PERSONA], del cui supporto dice di aver bisogno sia dal punto di vista organizzativo che economico (pag. 7 della sentenza impugnata; pag. 91 e ss. della sentenza di primo grado).

Da questo complessivo compendio probatorio i giudici di merito hanno desunto l'esistenza di un accordo criminoso tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tra loro stabilmente associati per commettere una serie indeterminata di delitti in materia di stupefacenti.

I giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse al vertice del gruppo e avesse ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] la disponibilità del rustico di Levagnole che utilizzava come base logistica.

Al rifornimento della sostanza provvedeva [OSCURATO:PERSONA], per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], utilizzando il denaro fornito da [OSCURATO:PERSONA].

Era lo stesso [OSCURATO:PERSONA], quale uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], ad accompagnarlo a Levignole dove la sostanza veniva prelevata e confezionata per la successiva vendita.

Secondo le sentenze di primo e secondo grado, [OSCURATO:PERSONA] operava alle dirette dipendenze di Fioriti° come corriere di importanti carichi di stupefacenti, procacciatore di nuovi fornitori, interlocutore con i contatti albanesi, autista e collaboratore per il confezionamento e la vendita.

Era, dunque, a tutti gli effetti, stabile componente di una associazione composta da almeno tre persone (lui stesso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di reati in materia di stupefacenti.

La motivazione è completa, scevra da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e resiste ai rilievi del ricorrente.

La sentenza impugnata sottolinea, infatti, che il provato stabile coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella associazione non è efficacemente smentito dal fatto che, a differenza di [OSCURATO:PERSONA], egli non sia noto ai collaboratori di giustizia.

Ciò è tanto più evidente se si considera che, come emerge dalla lettura delle sentenze di primo e secondo grado, le dichiarazioni dei collaboratori si riferiscono a un periodo precedente al mese di giugno 2017 e solo in questa data l'associazione oggetto del procedimento iniziò ad operare.

3.2. Col secondo motivo di ricorso, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamenta carenza di motivazione quanto alla determinazione della pena.

Si duole, in particolare, che le attenuanti generiche siano state valutate equivalenti all'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/90 e non si sia tenuto conto del ruolo subordinato che [OSCURATO:PERSONA] svolgeva all'interno del contestato sodalizio.

La Corte territoriale ha escluso che le attenuanti generiche potessero essere valutate prevalenti sulla aggravante dell'essere la associazione armata sottolineando il «ruolo particolarmente attivo» svolto da [OSCURATO:PERSONA] e la sua «vicinanza con il capo del sodalizio».

Il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], dunque, ancorché svolto sotto le direttive del capo, è stato ritenuto tutt'altro che secondario.

Tale motivazione, non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e, pertanto, non è censurabile in questa sede.

4. Si devono esaminare a questo punto i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

4.1. Col primo motivo, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizi di motivazione e violazione di legge sia quanto all'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90 contestato al capo c) sia quanto alla ritenuta partecipazione al reato associativo di cui al capo a).

Le sentenze di merito hanno chiarito che [OSCURATO:PERSONA] mise a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] un rustico abbandonato del quale aveva la disponibilità.

Come risulta dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali, in quel rustico [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] occultavano lo stupefacente acquistato grazie alla collaborazione di [OSCURATO:PERSONA].

Vi si recavano dunque, con cadenza quasi quotidiana, per prelevare una parte della sostanza, confezionarla e piazzarla sul mercato.

Le sentenze di primo e secondo grado danno atto che, nel periodo in cui l'immobile fu utilizzato per nascondere e confezionare lo stupefacente, [OSCURATO:PERSONA] non risulta esservisi mai recato, ma lo fece il 18 agosto 2017.

In quella data, infatti, [OSCURATO:PERSONA] accompagnò [OSCURATO:PERSONA] presso l'immobile, lo lasciò lì e lo andò a riprendere poco dopo perché [OSCURATO:PERSONA] gli telefonò dicendo che c'era stato un cambiamento di programma.

La sentenza impugnata dà atto che nel corso del giudizio di appello, [OSCURATO:PERSONA] ha reso dichiarazioni spontanee ammettendo di aver concesso a [OSCURATO:PERSONA] la disponibilità dell'immobile e di essersi prestato ad accompagnarlo in quel luogo nel pomeriggio del 18 agosto 2017 per poi andarlo a riprendere avendo ricevuto da lui una telefonata.

La difesa sostiene che, essendosi limitato a concedere in uso l'immobile e non essendovisi mai recato, [OSCURATO:PERSONA] non può essere ritenuto responsabile a titolo di concorso nella detenzione dello stupefacente che fu rinvenuto il 18 agosto 2017 né partecipe della associazione.

Osserva in proposito che, anche se avesse saputo che [OSCURATO:PERSONA] utilizzava il fondo per nascondervi stupefacente, non per questo [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato consapevole dell'esistenza di una associazione stabilmente dedita ad attività di spaccio, consapevole, dunque, di contribuire con la propria condotta al funzionamento e alla operatività di un sodalizio criminoso.

Sostiene, inoltre, che quand'anche consapevole che nel fondo era nascosta sostanza stupefacente, non per questo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto autonoma disponibilità della sostanza e potrebbe quindi esserne considerato detentore insieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

4.2. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui sostiene la carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con la quale è stata affermata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo c).

La sentenza impugnata sottolinea che, dopo aver accompagnato [OSCURATO:PERSONA] nel fondo ed essersene andato, [OSCURATO:PERSONA] tornò a prenderlo perché questi gli telefonò dicendo che «i piani erano cambiati» e, nel farlo, non chiese nessuna spiegazione, mostrandosi così consapevole del fatto che in quel fondo potevano svolgersi attività illecite.

Osserva che [OSCURATO:PERSONA], compaesano e conoscente di [OSCURATO:PERSONA], era certamente informato della sua personalità delinquenziale e del fatto che (come riferito dai collaboratori di giustizia) egli era da tempo coinvolto in attività di spaccio.

Ne deduce che, fornendo a [OSCURATO:PERSONA] la disponibilità dell'immobile, [OSCURATO:PERSONA] contribuì alla attività di spaccio e ne favorì la realizzazione.

Rileva che tale positivo contributo integra a tutti gli effetti un concorso nel reato.

La motivazione è completa, logica, coerente e conforme ai principi di diritto che regolano la materia.

Questa Corte di legittimità, infatti, ha più volte affermato che «la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare» (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244; nello stesso senso: Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna, Rv. 264454).

4.3. A conclusioni diverse si deve giungere con riferimento alla ritenuta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al reato associativo di cui al capo a).

Se è vero, infatti, che la messa a disposizione dell'immobile era idonea a fornire un valido apporto causale all'attività della associazione rendendo più agevole e sicura l'attuazione del programma criminoso sicché, in termini obiettivi, la condotta posta in essere dal ricorrente può integrare il reato contestato, si deve rilevare tuttavia che né la sentenza impugnata né la sentenza di primo grado spiegano da quali elementi possa desumersi che [OSCURATO:PERSONA] sapeva (o poteva sapere) che l'attività di spaccio intrapresa da [OSCURATO:PERSONA] si svolgeva in forma associata con la partecipazione stabile di almeno tre persone.

Dalla sentenza impugnata non risulta che [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto rapporti con [OSCURATO:PERSONA] o con [OSCURATO:PERSONA] né che fosse consapevole della stabile collaborazione che [OSCURATO:PERSONA] aveva instaurato con loro.

Ne consegue che, con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, la motivazione è carente.

Per essere partecipi di una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, infatti, non è sufficiente fornire un contributo materiale alla attività di spaccio, ma è necessaria anche la coscienza e volontà di partecipare alla realizzazione di un programma criminoso attuato in modo stabile e permanente da almeno tre persone (sull'argomento Sez. 3, n. 27450 del 29/04/2022, Aguì, Rv. 283351; Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, Calì, Rv. 251012).

Si osserva in proposito che, se è vero che anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, è pur vero che, in questi casi, la prova della volontà di partecipare alla associazione deve essere particolarmente puntuale e rigorosa (Sez. 6, n. 5970 del 23/01/1997, Ramirez, Rv. 208306).

È consolidato, infatti, il principio per cui «in materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso può essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi, purché siffatte condotte, per le loro connotazioni, siano in grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, e risultino compiute con l'immanente coscienza e volontà dell'autore di fare parte dell'organizzazione» (fra le tante: Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014, D'Aiola, Rv. 261379).

4.4. Il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ha ad oggetto il trattamento sanzionatorio ed è assorbito.5.

Al parziale accoglimento del primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al reato associativo, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Il secondo motivo è assorbito.

Nel resto il ricorso deve essere rigettato.

L'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] comporta la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che [OSCURATO:PERSONA] non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato associativo di cui al capo a) e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; udito il difensore presente, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] che, associandosi alle conclusioni del Procuratore Generale, ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 luglio 2022, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 22 dicembre 2020. Con la sentenza confermata in appello [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile: - del delitto di cui all'art. 74 d.P.R 9 ottobre 1990 n. 309, quale partecipe di una associazione con disponibilità di armi, finalizzata alla detenzione e cessione a terzi di hashish e marijuana, operante «in Mondragone e zone limitrofe, con condotta perdurante dal giugno 2017» [capo a) dell'imputazione]; - del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90 per aver detenuto a fine di cessione a terzi kg.2 di marijuana e di kg.8,160 di hashish, occultati, in bidoni di plastica interrati, in un fondo messo a disposizione da [OSCURATO:PERSONA] [in Mondragone il 18 agosto 2017, capo c) dell'imputazione]; - del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90 per aver detenuto e ceduto a terzi quantitativi non accertati di hashish e marijuana [in Mondragone dal 5 al 26 luglio 2017, capo d) dell'imputazione]; - del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 10 e 12 legge 14 ottobre 1974 n. 497 per aver detenuto e portato in luogo pubblico un'arma di marca e calibro imprecisati [in Mondragone il 9 agosto 2017, capo e) dell'imputazione]. Con la medesima sentenza, [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile: - del delitto di cui all'art. 74 d.P.R n. 309/90, quale partecipe di una associazione finalizzata alla detenzione e cessione a terzi di hashish e marijuana, operante «in Mondragone e zone limitrofe, con condotta perdurante dal giugno 2017» [capo a) dell'imputazione]; - del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90 che avrebbe commesso mettendo a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] un terreno del quale aveva la disponibilità ove furono occultati, in bidoni di plastica interrati, kg. 2 di marijuana e di kg. 8,160 di hashish [in Mondragone il 18 agosto 2017, capo c) dell'imputazione]. La pena è stata determinata: - per [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni quindici di reclusione, ritenuta la continuazione tra i reati e più grave quello di cui al capo a), concesse le attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta aggravante, escluso l'aumento di pena per la contestata recidiva; - per [OSCURATO:PERSONA], nella misura di anni otto di reclusione, ritenuta la continuazione tra i reati, più grave il reato associativo di cui al capo a) (non aggravato), e concesse le attenuanti generiche.2. Contro la sentenza della Corte di appello di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto tempestivo ricorso per mezzo dei rispettivi difensori. I ricorsi si articolano in più motivi che vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi. 3.1. Col primo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione quanto alla ritenuta partecipazione al reato associativo e al concorso nei reati scopo. La difesa sottolinea che nessuno dei collaboratori di giustizia esaminati in giudizio ha parlato di [OSCURATO:PERSONA] e, a differenza di [OSCURATO:PERSONA], egli non era conosciuto come partecipe delle consorterie criminali operanti nel territorio di Mondragone. Rileva, inoltre, che le perquisizioni eseguite a carico di [OSCURATO:PERSONA] hanno avuto esito negativo. Riferisce che, solo in data 18 agosto 2017, egli è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti (30 kg di marijuana) che trasportava all'interno di un'auto nella quale erano in corso intercettazioni ambientali. La difesa osserva che, per questo fatto, [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto in arresto e separatamente giudicato e sostiene che la Corte di appello ha collegato questa vicenda all'attività della associazione senza spiegare le ragioni di un tale collegamento e traendone elementi a sostegno della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo a). Secondo la difesa, tenuto conto della tipologia di sostanza e delle modalità del fatto, un tale collegamento non può essere ipotizzato. Il difensore rileva, inoltre, che la sentenza impugnata non ha spiegato da cosa potrebbe desumersi la consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] di contribuire, con la propria condotta, all'attività di un gruppo organizzato. 3.2. Col secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio. Si duole che la Corte territoriale non abbia fornito alcuna motivazione in ordine ai criteri che hanno condotto alla conferma della pena inflitta in primo grado con particolare riguardo alla ritenuta equivalenza delle attenuanti generiche sulla aggravante. Osserva che i giudici di merito non hanno tenuto conto del ruolo secondario svolto da [OSCURATO:PERSONA], desumibile dal fatto che i collaboratori di giustizia esaminati in giudizio hanno dichiarato di non conoscerlo, e neppure del corretto comportamento tenuto dall'imputato nel corso del processo. 4. Col ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il difensore deduce violazioni della legge penale e processuale e vizi di motivazione. .3 4.1. Col primo motivo la difesa si duole dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato sia in relazione al reato associativo di cui al capo a) che in relazione alla violazione degli artt. 110, cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90 contestata al capo c). Quanto al reato associativo, la difesa espone che [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto partecipe dell'associazione perché ha messo a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] un rudere abbandonato nel quale fu occultata la sostanza stupefacente di cui al capo c). Rileva che tale condotta non è da se sola sufficiente a far ritenere la partecipazione all'associazione e che, come la sentenza impugnata riconosce, [OSCURATO:PERSONA] accompagnò [OSCURATO:PERSONA] in quel luogo solo il 18 agosto 2017 (quando la sostanza fu rinvenuta e sequestrata) sicché nulla consente di affermare che egli fosse consapevole di aver contribuito all'attività di un gruppo organizzato. La difesa sottolinea che la sentenza, emessa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati ritenuti responsabili del reato associativo per cui oggi si procede, oltre che del concorso nella detenzione della sostanza stupefacente di cui al capo c), è stata confermata dalla Corte di appello di Napoli, ma annullata, in parte, dalla Corte di cassazione. Rileva che la Corte di legittimità con la sentenza n. 17121/22 del 25 gennaio 2022 ha confermato la sussistenza del reato associativo attribuendo a [OSCURATO:PERSONA] un ruolo apicale nell'associazione stessa, ma ha escluso (annullando senza rinvio la sentenza di condanna) che dell'associazione facessero parte [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (figlio di Nino). Ha ritenuto, infatti, che non fosse possibile desumere dal concorso in singoli episodi di spaccio che costoro avessero svolto un ruolo funzionale alle dinamiche operative e di crescita criminale della associazione con la coscienza e volontà di farne parte. La difesa sottolinea che queste motivazioni si attagliano perfettamente anche alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Se è vero, infatti, che egli mise a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] il fondo nel quale veniva occultato lo stupefacente, è anche vero che dalle indagini non è emerso alcun contatto tra [OSCURATO:PERSONA] e altri componenti della ipotizzata associazione diversi da [OSCURATO:PERSONA], sicché nulla consente di affermare che il ricorrente fosse a conoscenza dell'esistenza di uno stabile sodalizio criminoso e consapevole di contribuire con la propria condotta alla operatività di quel sodalizio. La difesa sviluppa argomenti analoghi con riferimento al concorso nella detenzione di hashish e marijuana contestata a [OSCURATO:PERSONA] al capo c); reato dal quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati definitivamente assolti con la citata sentenza 17121/2022. Sostiene che la responsabilità a titolo di concorso sarebbe stata affermata solo perché [OSCURATO:PERSONA] aveva la disponibilità del fondo senza fornire adeguata motivazione riguardo all'elemento psicologico del reato e alla consapevolezza dell'uso che del fondo sarebbe stato fatto.4.2. Col secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio. Si duole che, nel determinare la pena base per il reato associativo, ci si sia discostati dal minimo edittale senza tenere conto del ruolo marginale svolto dal ricorrente. Sostiene che, nel confermare l'entità dell'aumento per continuazione operato dai giudici di primo grado, la Corte territoriale non ha spiegato le ragioni per le quali un tale, non minimo, aumento è stato ritenuto congruo. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] non superano il vaglio di ammissibilità. Quanto ai motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA]: il primo merita accoglimento limitatamente all'affermazione della penale responsabilità per il reato associativo sicché il secondo risulta assorbito. 2. Si deve subito sottolineare che l'esistenza della associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/90, della quale i ricorrenti sono accusati di aver fatto parte, è stata ritenuta provata, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], dalla sentenza della Corte di appello di Napoli del 15 marzo 2021 divenuta irrevocabile il 25/01/2022. Con la sentenza n. 17121 del 25/01/2022, infatti, la sesta Sezione penale di questa Corte ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato associativo con ruolo di vertice escludendo tuttavia (e anche per questa parte la statuizione è definitiva) che dell'associazione abbiano fatto parte [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale ha acquisito la sentenza divenuta irrevocabile e l'ha valutata ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen. ha ritenuto, pertanto, in conformità ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale (tra le tante: Sez. 1, n. 11140 del 15/12/2015, dep. 2016, Daccò, Rv. 266338; Sez. 2, n. 52589 del 06/07/2018, Bruno, Rv. 275517; Sez. 4, n. 10103 del 01/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284130), che tale acquisizione non comportasse alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti e dei giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione della sentenza e ha compiuto una autonoma valutazione del compendio probatorio raccolto a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] secondo i criteri di valutazione della prova dettati dall'art. 192 cod. proc. pen. (sull'argomento, Sez. 4, n. 13542 del 29/03/2006, Ragaglia, Rv. 233725). 3. Tanto premesso, si deve procedere all'esame dei motivi di ricorso formulati da ciascun ricorrente. 3.1. Col primo motivo la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deduce vizi di motivazione quanto alla ritenuta partecipazione al reato associativo e ai reati di detenzione di stupefacenti. Con riferimento a questi ultimi reati [capo c) e capo d) della rubrica] il ricorso è del tutto generico e si limita a riferire che [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato perquisito né trovato in possesso di stupefacenti se non in occasione di un arresto eseguito il 18 agosto 2017. Per questa parte, il ricorso è inammissibile perché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato. Le doglianze sono infatti così generiche da far venire meno in radice l'unica funzione per la quale l'impugnazione è prevista e ammessa: vale a dire la critica argomentata al provvedimento che, nel caso in esame, è stato del tutto ignorato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970). Il motivo di ricorso è inammissibile anche nella parte in cui sostiene la carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ad una associazione operante a Mondragone dal mese di giugno del 2017, finalizzata (così testualmente recita il capo di imputazione) «alla commissione di delitti di illecita detenzione e cessione a terzi di sostanza stupefacente tipo hashish e marijuana». La sentenza impugnata e quella di primo grado - che possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale in virtù dei ripetuti richiami che la sentenza d'appello opera alla sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) - fanno ampio riferimento ai risultati delle intercettazioni telefoniche svolte sulle utenze in uso ad [OSCURATO:PERSONA] e ad altri imputati e delle intercettazioni ambientali eseguite a bordo dell'autovettura targata [OSCURATO:TARGA] in uso a [OSCURATO:PERSONA]. Ne emergono stabili contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e tra questi e Sulejman che funge da intermediario con soggetti di origine albanese fornitori della sostanza stupefacente. Emerge, inoltre, il costante e attivo coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'attività di spaccio cui egli contributiva accompagnando [OSCURATO:PERSONA] o recandosi personalmente agli incontri con i fornitori, contribuendo ad occultare lo stupefacente, partecipando alle attività di confezionamento e alla successiva commercializzazione. Come emerge dalla sentenza di primo grado (pagg. 21-38), per tutto il mese di luglio del 2017 e poi ancora nel mese di agosto, le intercettazioni documentano l'accesso quasi quotidiano di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] presso il rudere sito in Levagnole (messo a disposizione da [OSCURATO:PERSONA]) ove lo stupefacente veniva occultato. La sentenza riferisce che da quel luogo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] uscivano dotati di buste di plastica (il cui rumore è percepibile nelle intercettazioni ambientali) e sottolinea che la presenza in quel luogo di hashish, marijuana e materiale per il confezionamento è stata confermata il 18 agosto 1017 quando fu eseguita una perquisizione e furono rivenuti, occultati in bidoni di plastica interrati, kg. 2 di marijuana, kg. 8,160 di hashish e materiale per il confezionamento. Quanto ai 30 kg di marijuana che [OSCURATO:PERSONA] stava trasportando il 18 agosto 2017, quando fu tratto in arresto, la sentenza di primo grado chiarisce (pag. 53) che [OSCURATO:PERSONA] stava aspettando quel carico e, per avere notizie, telefonò al figlio Emilio (che fungeva da staffetta e per questo fatto è stato condannato con sentenza definitiva) sicché - a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente - non si tratta di un episodio estraneo alla attività organizzata oggetto del procedimento. La sentenza di primo grado chiarisce inoltre (pag. 62) che questo carico fu eseguito da [OSCURATO:PERSONA] in complicità con soggetti albanesi. La sentenza di primo grado illustra in dettaglio (pag. 87 e ss.) il contenuto dei rapporti esistenti tra [OSCURATO:PERSONA]°, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (alias "Emanuele") il cui compito era, appunto, quello di fungere da mediatore tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e i fornitori albanesi. Riferisce che, come risulta dall'esito delle intercettazioni, [OSCURATO:PERSONA] si recò a Colleferro, insieme a [OSCURATO:PERSONA], per individuare uno stabile canale di rifornimento della sostanza. Sia la sentenza di primo grado che la sentenza impugnata fanno riferimento a una conversazione intercettata il 29 luglio 2017 nella quale [OSCURATO:PERSONA] spiega alla moglie le ragioni dei viaggi in provincia di Roma e le assicura che potrà ottenere stabili guadagni collaborando con [OSCURATO:PERSONA], del cui supporto dice di aver bisogno sia dal punto di vista organizzativo che economico (pag. 7 della sentenza impugnata; pag. 91 e ss. della sentenza di primo grado). Da questo complessivo compendio probatorio i giudici di merito hanno desunto l'esistenza di un accordo criminoso tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tra loro stabilmente associati per commettere una serie indeterminata di delitti in materia di stupefacenti. I giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse al vertice del gruppo e avesse ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] la disponibilità del rustico di Levagnole che utilizzava come base logistica. Al rifornimento della sostanza provvedeva [OSCURATO:PERSONA], per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], utilizzando il denaro fornito da [OSCURATO:PERSONA]. Era lo stesso [OSCURATO:PERSONA], quale uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], ad accompagnarlo a Levignole dove la sostanza veniva prelevata e confezionata per la successiva vendita. Secondo le sentenze di primo e secondo grado, [OSCURATO:PERSONA] operava alle dirette dipendenze di Fioriti° come corriere di importanti carichi di stupefacenti, procacciatore di nuovi fornitori, interlocutore con i contatti albanesi, autista e collaboratore per il confezionamento e la vendita. Era, dunque, a tutti gli effetti, stabile componente di una associazione composta da almeno tre persone (lui stesso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di reati in materia di stupefacenti. La motivazione è completa, scevra da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e resiste ai rilievi del ricorrente. La sentenza impugnata sottolinea, infatti, che il provato stabile coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella associazione non è efficacemente smentito dal fatto che, a differenza di [OSCURATO:PERSONA], egli non sia noto ai collaboratori di giustizia. Ciò è tanto più evidente se si considera che, come emerge dalla lettura delle sentenze di primo e secondo grado, le dichiarazioni dei collaboratori si riferiscono a un periodo precedente al mese di giugno 2017 e solo in questa data l'associazione oggetto del procedimento iniziò ad operare. 3.2. Col secondo motivo di ricorso, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamenta carenza di motivazione quanto alla determinazione della pena. Si duole, in particolare, che le attenuanti generiche siano state valutate equivalenti all'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/90 e non si sia tenuto conto del ruolo subordinato che [OSCURATO:PERSONA] svolgeva all'interno del contestato sodalizio. La Corte territoriale ha escluso che le attenuanti generiche potessero essere valutate prevalenti sulla aggravante dell'essere la associazione armata sottolineando il «ruolo particolarmente attivo» svolto da [OSCURATO:PERSONA] e la sua «vicinanza con il capo del sodalizio». Il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], dunque, ancorché svolto sotto le direttive del capo, è stato ritenuto tutt'altro che secondario. Tale motivazione, non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e, pertanto, non è censurabile in questa sede. 4. Si devono esaminare a questo punto i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Col primo motivo, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizi di motivazione e violazione di legge sia quanto all'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90 contestato al capo c) sia quanto alla ritenuta partecipazione al reato associativo di cui al capo a). Le sentenze di merito hanno chiarito che [OSCURATO:PERSONA] mise a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] un rustico abbandonato del quale aveva la disponibilità. Come risulta dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali, in quel rustico [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] occultavano lo stupefacente acquistato grazie alla collaborazione di [OSCURATO:PERSONA]. Vi si recavano dunque, con cadenza quasi quotidiana, per prelevare una parte della sostanza, confezionarla e piazzarla sul mercato. Le sentenze di primo e secondo grado danno atto che, nel periodo in cui l'immobile fu utilizzato per nascondere e confezionare lo stupefacente, [OSCURATO:PERSONA] non risulta esservisi mai recato, ma lo fece il 18 agosto 2017. In quella data, infatti, [OSCURATO:PERSONA] accompagnò [OSCURATO:PERSONA] presso l'immobile, lo lasciò lì e lo andò a riprendere poco dopo perché [OSCURATO:PERSONA] gli telefonò dicendo che c'era stato un cambiamento di programma. La sentenza impugnata dà atto che nel corso del giudizio di appello, [OSCURATO:PERSONA] ha reso dichiarazioni spontanee ammettendo di aver concesso a [OSCURATO:PERSONA] la disponibilità dell'immobile e di essersi prestato ad accompagnarlo in quel luogo nel pomeriggio del 18 agosto 2017 per poi andarlo a riprendere avendo ricevuto da lui una telefonata. La difesa sostiene che, essendosi limitato a concedere in uso l'immobile e non essendovisi mai recato, [OSCURATO:PERSONA] non può essere ritenuto responsabile a titolo di concorso nella detenzione dello stupefacente che fu rinvenuto il 18 agosto 2017 né partecipe della associazione. Osserva in proposito che, anche se avesse saputo che [OSCURATO:PERSONA] utilizzava il fondo per nascondervi stupefacente, non per questo [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato consapevole dell'esistenza di una associazione stabilmente dedita ad attività di spaccio, consapevole, dunque, di contribuire con la propria condotta al funzionamento e alla operatività di un sodalizio criminoso. Sostiene, inoltre, che quand'anche consapevole che nel fondo era nascosta sostanza stupefacente, non per questo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto autonoma disponibilità della sostanza e potrebbe quindi esserne considerato detentore insieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui sostiene la carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con la quale è stata affermata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo c). La sentenza impugnata sottolinea che, dopo aver accompagnato [OSCURATO:PERSONA] nel fondo ed essersene andato, [OSCURATO:PERSONA] tornò a prenderlo perché questi gli telefonò dicendo che «i piani erano cambiati» e, nel farlo, non chiese nessuna spiegazione, mostrandosi così consapevole del fatto che in quel fondo potevano svolgersi attività illecite. Osserva che [OSCURATO:PERSONA], compaesano e conoscente di [OSCURATO:PERSONA], era certamente informato della sua personalità delinquenziale e del fatto che (come riferito dai collaboratori di giustizia) egli era da tempo coinvolto in attività di spaccio. Ne deduce che, fornendo a [OSCURATO:PERSONA] la disponibilità dell'immobile, [OSCURATO:PERSONA] contribuì alla attività di spaccio e ne favorì la realizzazione. Rileva che tale positivo contributo integra a tutti gli effetti un concorso nel reato. La motivazione è completa, logica, coerente e conforme ai principi di diritto che regolano la materia. Questa Corte di legittimità, infatti, ha più volte affermato che «la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare» (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244; nello stesso senso: Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna, Rv. 264454). 4.3. A conclusioni diverse si deve giungere con riferimento alla ritenuta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al reato associativo di cui al capo a). Se è vero, infatti, che la messa a disposizione dell'immobile era idonea a fornire un valido apporto causale all'attività della associazione rendendo più agevole e sicura l'attuazione del programma criminoso sicché, in termini obiettivi, la condotta posta in essere dal ricorrente può integrare il reato contestato, si deve rilevare tuttavia che né la sentenza impugnata né la sentenza di primo grado spiegano da quali elementi possa desumersi che [OSCURATO:PERSONA] sapeva (o poteva sapere) che l'attività di spaccio intrapresa da [OSCURATO:PERSONA] si svolgeva in forma associata con la partecipazione stabile di almeno tre persone. Dalla sentenza impugnata non risulta che [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto rapporti con [OSCURATO:PERSONA] o con [OSCURATO:PERSONA] né che fosse consapevole della stabile collaborazione che [OSCURATO:PERSONA] aveva instaurato con loro. Ne consegue che, con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, la motivazione è carente. Per essere partecipi di una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, infatti, non è sufficiente fornire un contributo materiale alla attività di spaccio, ma è necessaria anche la coscienza e volontà di partecipare alla realizzazione di un programma criminoso attuato in modo stabile e permanente da almeno tre persone (sull'argomento Sez. 3, n. 27450 del 29/04/2022, Aguì, Rv. 283351; Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, Calì, Rv. 251012). Si osserva in proposito che, se è vero che anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, è pur vero che, in questi casi, la prova della volontà di partecipare alla associazione deve essere particolarmente puntuale e rigorosa (Sez. 6, n. 5970 del 23/01/1997, Ramirez, Rv. 208306). È consolidato, infatti, il principio per cui «in materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso può essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi, purché siffatte condotte, per le loro connotazioni, siano in grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, e risultino compiute con l'immanente coscienza e volontà dell'autore di fare parte dell'organizzazione» (fra le tante: Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014, D'Aiola, Rv. 261379). 4.4. Il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ha ad oggetto il trattamento sanzionatorio ed è assorbito.5. Al parziale accoglimento del primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al reato associativo, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Il secondo motivo è assorbito. Nel resto il ricorso deve essere rigettato. L'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] comporta la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che [OSCURATO:PERSONA] non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato associativo di cui al capo a) e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di
Sentenza Cassazione n. 18285/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris