CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01027/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 19303/2018 proposto da: Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello stato 9Z(; elettivamante dom.ta in Roma in via dei Portoghesi 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente dom.ta presso quest'ultimo in Roma via villa dei Severini 54 - controricorrente — - avverso la sentenza n. 7704/07/2017 emessa dalla CTR del Lazio in data 19/12/2017 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1.Con ricorso avanti alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso di rettifica del valore relativo al trasferimento del compendio immobiliare sito nel Comune di Collegiove in comproprietà con Rosalba e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo che la rettifica era stata disposta sulla base di una stima sommaria e senza previo sopralluogo da parte del tecnico UTE, assumendo una stima inferiore sulla base di una perizia di parte. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso. Avverso questa decisione proponeva appello l'ente finanziario. Resisteva in giudizio l'appellata, chiedendo la conferma della impugnata decisione. Con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR del Lazio accogliendo le osservazioni del consulente di parte, ha determinato il valore dell'immobile in euro 154.0000, ovvero in soli 40.000,00 euro in più rispetto al valore dichiarato nell'atto di trasferimento immobiliare. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'agenzia delle Entrate sulla base di un solo motivo. La contribuente ha resistito con controricorso, illustrato nelle memorie difensive. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in diritto 2.Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 52 TUR nonché irragionevole motivazione in relazione all'art. 360 n.3) c.pc., per avere il decidente posto a fondamento della sua decisione la perizia di parte che ha adottato il medesimo metodo di stima dell'U.T.E., volta la carenza oggettiva di elementi di comparazione diretta nonché la contrazione del mercato immobiliare nella macro area considerata. Nell'illustrare il motivo, l'amministrazione, in realtà, lamenta che la CTR, nell'aderire acriticamente alle conclusioni del perito che aveva proceduto ad un abbattimento del 50%, non aveva considerato la documentazione prodotta né esplicitato le ragioni del suo convincimento, deducendo quindi il vizio di apparente motivazione. 3.In via preliminare si deve osservare che il mezzo, quale esplicitato in concreto, deve essere ri-qualificato, secondo il principio di diritto che «L'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., • né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato» (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4036 del 20/02/2014; n.26310/2017). L'agenzia fiscale infatti anche se ha sussunto formalmente la critica alla sentenza impugnata nell'ipotesi di cui all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nella sostanza l'ha poi sviluppata in termini di apparente motivazione, quindi secondo la previsione di cui al n. 5 della medesima disposizione codicistica. Il punto essenziale e, come appena oltre si dirà, dirimente della censura non concerne tanto il giudizio della CTR in ordine al criterio legale di stima adottato, criterio, che come assume l'Agenzia, ha utilizzato anche il perito di parte, quanto, come pure denunciato dalla ricorrente stessa, la carenza di argomentazioni in ordine al ritenuto abbattimento nella misura del 50% del valore, giustificato sulla circostanza che la perizia " era fondata sui parametri riconducibili direttamente all'immobile in oggetto". 4.Sicché è evidente che non tanto si tratta di valutare la sussistenza di una violazione di legge, ma piuttosto di considerare se la sentenza impugnata sia incorsa nel vizio di apparente motivazione.Ebbene, l'amministrazione lamenta, con il suddetto mezzo, che dalla motivazione della sentenza impugnata non sarebbe consentito comprendere in alcun modo la ratio decidendi e le conclusioni cui è giunto il giudice di appello, il quale ha ritenuto congruo un importo di poco superiore a quello indicato nell'atto di trasferimento immobiliare senza argomentare le ragioni del proprio .convincimento, assumendo che la perizia di parte si fonda su "parametri riconducibili all'immobile", 5.0ccorre muovere dalla considerazione che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte Regolatrice, si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero - e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali - l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente • rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass. civ. sez. un. 5 agosto 2016 n. 16599; Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053 e ancora, ex plurirnis, Cass. civ. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n.11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009). In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico- giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito 6. Venendo al caso di specie, il giudice a quo, premesso che la stima UTE non era stata preceduta da sopralluogo ma si era fondata su foto aeree, ha rilevato che gli immobili assunti come parametro di confronto avevano destinazione abitativa e non alberghiera come il compendio de quo e che, inoltre, l'Agenzia aveva ritenuto ipoteticamente esistenti 90 appartamenti, mentre si trattava di un unico complesso non divido di mq. 1100; per poi aggiungere che il perito di parte aveva offerto una stima più vicina al valore venale dell'ìmmobile. La regionale ha dunque esplicato le argomentazioni che l'hanno indotta ad accogliere il gravame della contribuente, indicando gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, rendendo così impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9097 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). Alla stregua di quanto esposto, il ricorso va respinto, con aggravio di spese. P.Q.M. La Corte - Rigetta il ricorso; - Condanna l'Agenzia alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 3.500,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per legge.Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte Suprema di Cassa