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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36157/2023

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ato la seguente ORDINANZA nelprocedimento iscritto al n. 2 4257 / 20 1 5 R.G. tra : [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],in forza di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma alla via Raineri n. 16; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via d ei Portoghesi n. 12 , presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente e ricorrente incidentale – nonché MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro p.t.

REDDITOMETRO- intimato – per la cassazione della sentenza della COMM.

TRIB.

DELL’ABRUZZO n. 277/1/2015depositata in data 13/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: La CTR dell’Abruzzo rigettava l’appello di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della CTP dell’Aquila che aveva rigettato il suo ricorso contro un avviso di accertamento per maggior Irpef, relativo all’anno 2007, emesso in base al cd. redditometro, avendo accertato in capo alla contribuente il possesso di tre immobili e tre autovetture incompatibili con il reddito dichiarato.

In particolare i giudici di appello assumevano che nessuna censura si rinviene nel pur corposo atto di appello avverso la decisione della Commissione provinciale in ordine alla ritenuta non congruità dei redditi dichiarati con il possesso dei beni in questione e che neppure in sede di discussione sono stati dedotti validi motivi a sostegno del gravame ammettendosi che alcuni di questi beni sono solo formalmente intestati alla contribuente la quale ha quindi l’obbligo di versare le conseguenti imposte derivanti dalla proprietà; inoltre la CTR riteneva che l’eccezione di tardività del ricorso, proposta dall’ufficio, fosse inammissibile in quanto doveva essere oggetto di appello incidentale.

Contro tale decisione propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosia due motivi.

L’Agenzia delle Entrateresiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad un motivo.

La causa è statafissata per la camera di consiglio del 2 6 / 10 / 2023 .

Considerato che:1.

Con il primo motivo la contribuente, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., lamenta l’omessa motivazione della sentenza dei giudici della CTR, avendo essa riprodotto tutti i motivi proposti in primo grado e fatto riferimento alla sentenza impugnata.

Con il secondo motivo la contribuente, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, individuato nella vendita, nel 2007, di un immobile di sua proprietà.

1.1. Col ricorso incidentale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’ufficio deduce la violazione dell’art. 56 d.lgs. n. 546/1992 e la falsa applicazione dell’art. 54 d.lgs. n. 546/1992, per aver i giudici di appello ritenuto che l’eccezione di tardività del ricorso originario dovesse essere fatta valere mediante appello incidentale.

1.2. E’ inammissibile il ricorso principale nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze giacché in tema di contenzioso tributario, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte dell'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 300/1999, di tutti i rapporti giuridici, i   poteri   e le   competenze   facenti capo alMinistero dell'Economia e delle Finanze, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza dell'art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000), unico soggetto passivamente legittimato è l'Agenzia delle Entrate (Cass.23/01/2020, n. 1462).

2. Il primo motivo del ricorso principale , diversamente da quanto eccepito dalla difesa erariale, è ammissibile perchénon chiede affatto un riesame nel merito della lite mapone, al di là dell’errato riferimento al paradigma del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., una questione di carattere processuale, e cioè quella relativa alla natura dei motivi specifici dell’appello, di cui all’art. 53 d.lgs. n. 546/1992.Occorre muovere dal principio per cui nel processo tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, atteso il carattere devolutivo pieno, in tale giudizio, dell'appello, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass.23/11/2018, n. 30525; Cass. 22/01/2016, n. 1220).

Nel caso di specie la CTR, premesso che nell’atto di appello la contribuente, riproponendo tutto quanto dedotto con il ricorso introduttivo, non aveva mosso alcuna precisa censura avverso la sentenza impugnata, e pur definendo essa stessa corposo l’atto di appello, ha evidenziato che nessuna censura si rinviene … avverso la decisione della Commissione provinciale in ordine alla ritenuta non congruità dei redditi dichiarati con il possesso dei beni in questione e che neppure in sede di discussione sono stati dedotti validi motivi a sostegno del gravame ammettendosi che alcuni di questi beni sono solo formalmente intestati alla contribuente la quale, ha quindi l’obbligo di versare le conseguenti imposte derivanti dalla proprietà.

L’atto di appello è stato trascritto in ricorso e, oltre a riproporre i motivi di primo grado, espone diversi argomenti che la CTR avrebbe dovuto esaminare senza poterne negare la stessa proposizione; appare evidente che proprio la necessità di esporre le ragioni per quali tali motivi, anche se semplicemente riproposti, erano infondati esclude che, sul punto, la motivazione possa essere integrata dagli ampi riferimenti contenuti negli atti difensivi della controricorrente.

Il primo motivo del ricorso principale è quindi fondato.

3. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo ma la necessità di esaminare il ricorso incidentale dell’Agenzia, la quale si duole della errata statuizione con cui la CTR ha ritenuto necessario l’appello incidentale per devolvere al giudice del gravame l’eccezione di inammissibilità del ricorso perché tardivo; la ricorrente deduce trattarsidi eccezione rilevabile di ufficio e che comunque essa può essere oggetto di mera riproposizione.

3.1. Occorre premettere che   Anche alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, secondo cui fine primario di questo è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita (ove quest'ultima sia possibile) daparte del giudice di merito.

Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione solo in presenza dell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale   (Cass. , Sez.

U ., 06/03/2009, n. 5456).

3.2. Si premette ancora che dagli atti trascritti da entrambe le parti emerge pacificamente che l’ufficio aveva eccepito in primo grado la tardività del ricorso; la CTP non aveva espressamente esaminato tale questione, rigettando nel merito il ricorso medesimo; l’Agenzia aveva, nelle proprie controdeduzioni, ampiamente riproposto l’eccezione anche se senza indicazione formale della volontà di farne oggetto di appello incidentale; la CTR ha espressamente ritenuto che l’eccezione, così meramente riproposta, non potesse essere esaminata.

Il motivo è fondato nei termini che seguono.In analoga vicenda, questa Corte (Cass.21/07/2021, n. 20791) ha ritenuto che l’agenzia, ove avesse voluto introdurre validamente in appello la questione della tardività del ricorso, avrebbe dovuto proporre appello incidentale condizionato avverso la suddetta statuizione, richiamando Cass., Sez.

U., 12/05/2017, n. 11799, in motivazione, secondo cui, con riferimento alle eccezioni di rito, da affrontare per prime, secondo l'ordine posto dall'art. 276 cod. proc. civ., in quanto esse pregiudicano astrattamente la possibilità di decidere nel merito, qualora esse siano state disattese espressamente o indirettamente dal primo giudice, che, dunque, su di esse abbia pronunciato, non è dubbio che la parte soccombente su di esse, ma vittoriosa quanto all'esito finale della lite e, dunque, in posizione di soccombenza teorica, se vuole ottenere che esse siano riesaminate dal giudice, investito dell'appello principale sul merito della controparte, deve farlo proponendo appello incidentale e non ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ.

Può accadere che il giudice, nel pronunciare nel merito, rigettando la domanda, ometta di decidere su un'eccezione di rito proposta dal convenuto, nel senso che se ne disinteressi completamente.

In tal caso il giudice non solo ha violato l'art. 276 cod. proc. civ., ma il suo disinteresse, a differenza di quello su un'eccezione di merito, non si presta affatto solo ad una valutazione astratta di infondatezza dell'eccezione ma senza alcuna possibilità di considerarla come effettiva, potendo, come s'è detto, il giudice solo avere scelto la soluzione più liquida.

In questo caso, poiché l'eccezione di rito doveva esaminarsi prima del merito e ne condizionava l'esame, il silenzio del giudice si risolve però -ancorché la sua opinione sull'eccezione di rito non sia stata manifestata e possa in ipotesi essere espressione di scelta della soluzione più liquida - in un error in procedendo , cioè nell'inosservanza della regola per cui il merito si sarebbe potuto esaminare solo per il caso di infondatezza dell'eccezione di rito.

La violazione di tale regola, in quanto ha inciso sulla decisione, esige allora una reazione con l'appello incidentale e non la riproposizione dell'eccezione di rito, perché è necessario che essa venga espressa con un'attività di critica del modus procedendi del giudice di primo grado, che necessariamente avrebbe dovuto esaminare l'eccezione di rito.

E però occorre poi evidenziare che nel processo tributario d'appello, come in quello civile, la devoluzione al giudice del gravame dell'eccezione di merito, respinta in primo grado, formulata dalla parte comunque vittoriosa, esige la proposizione dell'appello incidentale, ma se la parte ripropone tale eccezione contestando la statuizione sul punto, può procedersi alla sua riqualificazione, in applicazione del principio dell'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo, tenuto anche conto che, nel contenzioso tributario, l'appello incidentale non deve essere notificato, ma è contenuto nelle controdeduzioni, depositate nel termine di costituzione dell'appellato, venendo così ad affievolirsi la distinzione tra appello incidentale, riproposizione dei motivi e difesa del resistente (Cass. 24/06/2021, n. 18119; nello stesso senso cfr. Cass. 03/11/2020, n. 24456), per cui ben avrebbe dovuto la CTR esaminare la questione (che peraltro postula accertamenti in fatto).

4. Pertanto va accolto il primo motivo di ricorso principale, assorbito il secondo, e va altresì accolto il ricorso incidentale, con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, che esaminerà nuovamente le questioni oggetto dei motivi accolti, seguendo l’ordine logico delle stesse, e alla quale è demandato di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il primo motivo del ricorso principa le, assorbito il secondo; accoglie il ricorso incidentale; cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA nelprocedimento iscritto al n. 2 4257 / 20 1 5 R.G. tra : [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],in forza di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma alla via Raineri n. 16; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via d ei Portoghesi n. 12 , presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente e ricorrente incidentale – nonché MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro p.t. REDDITOMETRO- intimato – per la cassazione della sentenza della COMM. TRIB. DELL’ABRUZZO n. 277/1/2015depositata in data 13/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La CTR dell’Abruzzo rigettava l’appello di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della CTP dell’Aquila che aveva rigettato il suo ricorso contro un avviso di accertamento per maggior Irpef, relativo all’anno 2007, emesso in base al cd. redditometro, avendo accertato in capo alla contribuente il possesso di tre immobili e tre autovetture incompatibili con il reddito dichiarato. In particolare i giudici di appello assumevano che nessuna censura si rinviene nel pur corposo atto di appello avverso la decisione della Commissione provinciale in ordine alla ritenuta non congruità dei redditi dichiarati con il possesso dei beni in questione e che neppure in sede di discussione sono stati dedotti validi motivi a sostegno del gravame ammettendosi che alcuni di questi beni sono solo formalmente intestati alla contribuente la quale ha quindi l’obbligo di versare le conseguenti imposte derivanti dalla proprietà; inoltre la CTR riteneva che l’eccezione di tardività del ricorso, proposta dall’ufficio, fosse inammissibile in quanto doveva essere oggetto di appello incidentale. Contro tale decisione propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosia due motivi. L’Agenzia delle Entrateresiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad un motivo. La causa è statafissata per la camera di consiglio del 2 6 / 10 / 2023 . Considerato che:1. Con il primo motivo la contribuente, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., lamenta l’omessa motivazione della sentenza dei giudici della CTR, avendo essa riprodotto tutti i motivi proposti in primo grado e fatto riferimento alla sentenza impugnata. Con il secondo motivo la contribuente, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, individuato nella vendita, nel 2007, di un immobile di sua proprietà. 1.1. Col ricorso incidentale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’ufficio deduce la violazione dell’art. 56 d.lgs. n. 546/1992 e la falsa applicazione dell’art. 54 d.lgs. n. 546/1992, per aver i giudici di appello ritenuto che l’eccezione di tardività del ricorso originario dovesse essere fatta valere mediante appello incidentale. 1.2. E’ inammissibile il ricorso principale nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze giacché in tema di contenzioso tributario, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte dell'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 300/1999, di tutti i rapporti giuridici, i   poteri   e le   competenze   facenti capo alMinistero dell'Economia e delle Finanze, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza dell'art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000), unico soggetto passivamente legittimato è l'Agenzia delle Entrate (Cass.23/01/2020, n. 1462). 2. Il primo motivo del ricorso principale , diversamente da quanto eccepito dalla difesa erariale, è ammissibile perchénon chiede affatto un riesame nel merito della lite mapone, al di là dell’errato riferimento al paradigma del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., una questione di carattere processuale, e cioè quella relativa alla natura dei motivi specifici dell’appello, di cui all’art. 53 d.lgs. n. 546/1992.Occorre muovere dal principio per cui nel processo tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, atteso il carattere devolutivo pieno, in tale giudizio, dell'appello, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass.23/11/2018, n. 30525; Cass. 22/01/2016, n. 1220). Nel caso di specie la CTR, premesso che nell’atto di appello la contribuente, riproponendo tutto quanto dedotto con il ricorso introduttivo, non aveva mosso alcuna precisa censura avverso la sentenza impugnata, e pur definendo essa stessa corposo l’atto di appello, ha evidenziato che nessuna censura si rinviene … avverso la decisione della Commissione provinciale in ordine alla ritenuta non congruità dei redditi dichiarati con il possesso dei beni in questione e che neppure in sede di discussione sono stati dedotti validi motivi a sostegno del gravame ammettendosi che alcuni di questi beni sono solo formalmente intestati alla contribuente la quale, ha quindi l’obbligo di versare le conseguenti imposte derivanti dalla proprietà. L’atto di appello è stato trascritto in ricorso e, oltre a riproporre i motivi di primo grado, espone diversi argomenti che la CTR avrebbe dovuto esaminare senza poterne negare la stessa proposizione; appare evidente che proprio la necessità di esporre le ragioni per quali tali motivi, anche se semplicemente riproposti, erano infondati esclude che, sul punto, la motivazione possa essere integrata dagli ampi riferimenti contenuti negli atti difensivi della controricorrente. Il primo motivo del ricorso principale è quindi fondato. 3. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo ma la necessità di esaminare il ricorso incidentale dell’Agenzia, la quale si duole della errata statuizione con cui la CTR ha ritenuto necessario l’appello incidentale per devolvere al giudice del gravame l’eccezione di inammissibilità del ricorso perché tardivo; la ricorrente deduce trattarsidi eccezione rilevabile di ufficio e che comunque essa può essere oggetto di mera riproposizione. 3.1. Occorre premettere che   Anche alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, secondo cui fine primario di questo è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita (ove quest'ultima sia possibile) daparte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione solo in presenza dell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale   (Cass. , Sez. U ., 06/03/2009, n. 5456). 3.2. Si premette ancora che dagli atti trascritti da entrambe le parti emerge pacificamente che l’ufficio aveva eccepito in primo grado la tardività del ricorso; la CTP non aveva espressamente esaminato tale questione, rigettando nel merito il ricorso medesimo; l’Agenzia aveva, nelle proprie controdeduzioni, ampiamente riproposto l’eccezione anche se senza indicazione formale della volontà di farne oggetto di appello incidentale; la CTR ha espressamente ritenuto che l’eccezione, così meramente riproposta, non potesse essere esaminata. Il motivo è fondato nei termini che seguono.In analoga vicenda, questa Corte (Cass.21/07/2021, n. 20791) ha ritenuto che l’agenzia, ove avesse voluto introdurre validamente in appello la questione della tardività del ricorso, avrebbe dovuto proporre appello incidentale condizionato avverso la suddetta statuizione, richiamando Cass., Sez. U., 12/05/2017, n. 11799, in motivazione, secondo cui, con riferimento alle eccezioni di rito, da affrontare per prime, secondo l'ordine posto dall'art. 276 cod. proc. civ., in quanto esse pregiudicano astrattamente la possibilità di decidere nel merito, qualora esse siano state disattese espressamente o indirettamente dal primo giudice, che, dunque, su di esse abbia pronunciato, non è dubbio che la parte soccombente su di esse, ma vittoriosa quanto all'esito finale della lite e, dunque, in posizione di soccombenza teorica, se vuole ottenere che esse siano riesaminate dal giudice, investito dell'appello principale sul merito della controparte, deve farlo proponendo appello incidentale e non ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. Può accadere che il giudice, nel pronunciare nel merito, rigettando la domanda, ometta di decidere su un'eccezione di rito proposta dal convenuto, nel senso che se ne disinteressi completamente. In tal caso il giudice non solo ha violato l'art. 276 cod. proc. civ., ma il suo disinteresse, a differenza di quello su un'eccezione di merito, non si presta affatto solo ad una valutazione astratta di infondatezza dell'eccezione ma senza alcuna possibilità di considerarla come effettiva, potendo, come s'è detto, il giudice solo avere scelto la soluzione più liquida. In questo caso, poiché l'eccezione di rito doveva esaminarsi prima del merito e ne condizionava l'esame, il silenzio del giudice si risolve però -ancorché la sua opinione sull'eccezione di rito non sia stata manifestata e possa in ipotesi essere espressione di scelta della soluzione più liquida - in un error in procedendo , cioè nell'inosservanza della regola per cui il merito si sarebbe potuto esaminare solo per il caso di infondatezza dell'eccezione di rito. La violazione di tale regola, in quanto ha inciso sulla decisione, esige allora una reazione con l'appello incidentale e non la riproposizione dell'eccezione di rito, perché è necessario che essa venga espressa con un'attività di critica del modus procedendi del giudice di primo grado, che necessariamente avrebbe dovuto esaminare l'eccezione di rito. E però occorre poi evidenziare che nel processo tributario d'appello, come in quello civile, la devoluzione al giudice del gravame dell'eccezione di merito, respinta in primo grado, formulata dalla parte comunque vittoriosa, esige la proposizione dell'appello incidentale, ma se la parte ripropone tale eccezione contestando la statuizione sul punto, può procedersi alla sua riqualificazione, in applicazione del principio dell'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo, tenuto anche conto che, nel contenzioso tributario, l'appello incidentale non deve essere notificato, ma è contenuto nelle controdeduzioni, depositate nel termine di costituzione dell'appellato, venendo così ad affievolirsi la distinzione tra appello incidentale, riproposizione dei motivi e difesa del resistente (Cass. 24/06/2021, n. 18119; nello stesso senso cfr. Cass. 03/11/2020, n. 24456), per cui ben avrebbe dovuto la CTR esaminare la questione (che peraltro postula accertamenti in fatto). 4. Pertanto va accolto il primo motivo di ricorso principale, assorbito il secondo, e va altresì accolto il ricorso incidentale, con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, che esaminerà nuovamente le questioni oggetto dei motivi accolti, seguendo l’ordine logico delle stesse, e alla quale è demandato di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo del ricorso principa le, assorbito il secondo; accoglie il ricorso incidentale; cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia
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