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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29609/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo • l'annullamento con rinvio, udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sostituto processuale in difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo il rigetto del ricorso con la conferma della sentenza e deposita conclusioni scritte e nota spese per tutte le parti che oggi rappresenta. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso con conseguente annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] conclude con la richiesta di annullamento della sentenza, [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di assise di appello di Potenza, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia resa in data 16 luglio 2019 dalla Corte di assise di Potenza, che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], aggravato dalla premeditazione, e dei delitti di detenzione e porto illegali del fucile da caccia utilizzato per l'omicidio, e, pertanto, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante della premeditazione, e, tenuto conto dell'aumento di pena per la continuazione, lo condannava alla pena di anni ventisei di reclusione e al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili.

1.1. Il pomeriggio del 6 marzo 2017, in [OSCURATO:PERSONA]Padre del comune di Salandra (in provincia di Matera), dopo le ore 17.06, [OSCURATO:PERSONA], mentre si trovava alla fine del gregge capeggiato dal fratello gemello Antonio, era stato attinto da un colpo di fucile da caccia cal. 16, sparato ad una distanza compresa tra 40 centimetri e 1 metro, all'altezza della regione madioclavicolare destra, decedendo nell'immediatezza. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, poi, riferito di avere visto poco prima del fatto [OSCURATO:PERSONA], a bordo del proprio veicolo, mimargli il gesto dello sparo, e, poco dopo avere scorto il cadavere del fratello, [OSCURATO:PERSONA] e un'altra persona risalire il fianco della collina sovrastante la strada.

1.2. La Corte territoriale, dopo avere rilevato in via preliminare che l'invocata riunione del processo a carico di [OSCURATO:PERSONA], ancora in fase istruttoria, al presente ne avrebbe ritardato l'immediata definizione, così giustificando il rigetto della richiesta difensiva al riguardo, ritiene la sussistenza, ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., di un coacervo indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'omicidio e ai connessi delitti in materia di armi oggetto di imputazione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite i propri difensori, [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Con il primo motivo di impugnazione vengono denunciati violazione degli artt. 575 e 577 cod. pen. e 192, comma 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione nella parte in cui la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] è indissolubilmente legata a quella del coimputato [OSCURATO:PERSONA], tuttavia assolto con doppia conforme nel parallelo giudizio abbreviato.Rilevano i difensori che la Corte ha dato peso determinante al movente di vendetta degli imputati (avendo commesso il fatto [OSCURATO:PERSONA] per il furto subito nella casa di campagna, [OSCURATO:PERSONA] per l'invasione dei propri terreni da parte del gregge dei Lauria), al rapporto che verosimilmente li legava, al riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA] sul luogo del delitto ad opera di [OSCURATO:PERSONA], alla predisposizione dei mezzi per il compimento dell'omicidio nell'uliveto di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA], al controllo degli spostamenti dei Lauria da parte di [OSCURATO:PERSONA] e al sopralluogo dal medesimo effettuato poco prima del delitto, alla preoccupazione di questi, condivisa con la moglie, in merito alla sorte di [OSCURATO:PERSONA] e, infine, alla ritenuta valenza confessoria deì colloqui intercorsi tra i predetti in carcere, oggetto di intercettazione ambientale.

Osserva la difesa che la Corte di assise di appello è pervenuta al giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], attingendo a piene mani al materiale probatorio relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e ai rapporti di questi con [OSCURATO:PERSONA] medesimo e giungendo ad un giudizio incidentale di responsabilità penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonostante quest'ultimo sia stato assolto sulla base di una diversa valutazione degli elementi di cui sopra per non aver commesso il fatto.

Rilevano i difensori di avere preliminarmente richiesto la riunione dei due procedimenti, seppure connotati da due riti diversi, dinanzi alla Corte d'assise di appello, proprio al fine di evitare un conflitto di giudicati.

Osservano, ancora, che la rinnovazione istruttoria ha avuto ad oggetto nel processo gemello l'ascolto delle intercettazioni dei colloqui in carcere, all'esito del quale le intercettazioni sono risultate assolutamente incomprensibili e comunque tali da non poterne essere tratta l'asserita confessione di cui ha dato conto la sentenza impugnata, che appunto è manchevole e contraddittoria nella parte in cui ha rigettato l'istanza di rinnovazione del dibattimento dando vita ad una condanna pronunciata non "oltre ogni ragionevole dubbio".

2.2. Col secondo motivo di ricorso viene dedotto vizio di motivazione rispetto alle specifiche doglianze sollevate nell'atto di appello avverso l'idoneità indiziaria degli accertamenti tecnici eseguiti dai carabinieri del RIS aventi ad oggetto le due particelle rinvenute sugli abiti di [OSCURATO:PERSONA] sequestrati poche ore dopo l'omicidio.

Lamentano i difensori che: - la sentenza impugnata non ha dato riscontro allo specifico motivo di gravame sollevato sul punto, in relazione al quale era stata anche richiesta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, sia mediante l'acquisizione di una nuova consulenza della difesa sia mediante perizia, a fronte, altresì, di accertamenti del RIS incerti, essendo seguita a una prima valutazione di incompatibilità con lo sparo una successiva valutazione di compatibilità; - il rinvenimento di due sole particelle caratteristiche dello sparo da arma da fuoco sull'indumento di una persona non ha alcun valore dimostrativo del fatto che la stessa abbia esploso o abbia assistito all'esplosione di colpi di arma da fuoco; - inoltre, non vi è alcun verbale che riporti le modalità di acquisizione, repertazione e conservazione degli indumenti, che, pertanto, potrebbero avere subito contaminazioni dall'esterno.

2.3. Col terzo motivo di impugnazione víenemstfk dedottak violazione dell'art. 354 cod. proc. pen. in relazione aWartt, 357, comma 2, e 373 cod. proc. pen. in relazione alla mancata verbalizzazione delle operazioni urgenti di acquisizione, repertazione e conservazione degli indumenti di [OSCURATO:PERSONA].

Osserva la difesa che la Corte di assise di appello nel respingere il motivo di appello sul punto, affermando che sono state rispettate le modalità e formalità per evitare il rischio di inquinamento probatorio e non riferendo alcunché in merito alle modalità di prelievo, conservazione e repertazione degli indumenti, neppure riferibili dall'operatore, non si confronta adeguatamente con detto motivo.

E trascura che [OSCURATO:PERSONA] era abituato a conservare il proprio vestiario nello stesso armadio dove deteneva i fucili e le munizioni.

2.4. Col quarto motivo di ricorso vengono rilevati violazione di legge e vizio/assenza di motivazione in ordine alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, con riferimento sia alla perizia balistica per fugare le incertezze degli accertamenti del RIS, sia all'ascolto in udienza delle conversazioni oggetto di intercettazione telefonica e ambientale.

Quanto al primo profilo, la difesa osserva che il fatto che il consulente del P.m. abbia rilevato il proprio errore circa la compatibilità delle particelle rinvenute con lo sparo, procedendo ad una successiva valutazione di compatibilità fondata sulla sufficienza di due soli residui di sparo, avrebbe dovuto far ritenere inficiata detta consulenza e, quindi, necessaria la rinnovazione sollecitata.

Quanto al secondo profilo, sottolineano i difensori che l'ascolto delle conversazioni intercettate avrebbe fugato ogni fraintendimento circa il senso delle conversazioni, come nel procedimento gemello, e che, ciò nonostante, la Corte riteneva superfluo un approfondimento invece necessario. 2.5-6.

Col quinto ed il sesto motivo di impugnazione vengono denunciati violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. in relazione al reato di cui agli artt. 575 e 577 n. 3 cod. pen., nonché dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine ai canoni normativi in tema di prova indiziaria e in tema di giudizio di responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio.

Lamenta la difesa che la Corte di assise di appello di Potenza non ha fatto buon governo dei canoni normativi appena menzionati.

In particolare, la Corte avrebbe omesso di considerare una pluralità di circostanze che pongono in dubbio se non la gravità dell'indizio rappresentato dal rinvenimento del coltellino dell'imputato sul luogo del delitto a poca distanza dalla vittima, quantomeno la sua precisione.

Innanzitutto, l'affermazione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] è un abile e lucido omicida sarebbe in inconciliabile distonia con lo spontaneo riconoscimento del coltellino.

In secondo luogo, di una certa rilevanza sarebbe il dato che il coltellino è stato trovato completamento pulito, privo di qualsivoglia tipo di residuo organico e chimico, a riprova della verosimiglianza della tesi sostenuta da [OSCURATO:PERSONA], secondo cui detto bene, lasciato presso la casa di campagna di [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato oggetto di furto.

In terzo luogo, la Corte di assise di appello avrebbe sottovalutato che altre persone avevano ragioni concrete di risentimento verso i fratelli Lauria.

La Corte avrebbe, poi, trascurato l'assoluta inconsistenza indiziaria degli accertamenti tecnici dei RIS e delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], da ritenersi inaffidabili e prive di riscontri esterni.

Lamenta, inoltre, la difesa che non è provato, a livello indiziario, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], peraltro legati solo da rapporti di lavoro, abbiano avuto contatti tra il 4 e il 6 marzo 2017 o si siano incontrati per uccidere Lauria, deponendo in senso contrario piuttosto il fatto che [OSCURATO:PERSONA] dopo l'alterco con i Lauda, poco prima dell'omicidio, abbia chiamato i carabinieri per chiederne l'intervento, argomento invece ignorato dalla sentenza impugnata.

Rilevano i difensori che i Giudici del merito nel ritenere falso l'alibi fornito da [OSCURATO:PERSONA], aderendo ad una spiegazione alternativa a quella data dall'imputato, hanno espresso una propria opinione soggettiva senza ancorarla a dati oggettivi, come quello dei problemi alle gambe di [OSCURATO:PERSONA] tali da avergli senza dubbio impedito di recarsi a piedi nella sua casa di campagna il giorno prima dell'omicidio, che sembra confermato dalle dichiarazioni della figlia (che riferisce di essersi offerta quel giorno di accompagnare il padre rifiutatosi) e sembra inconciliabile con la ricostruzione del fatto omicidiario (relativa all'attraversamento da parte dell'imputato di un ripido canalone per raggiungere il luogo dell'omicidio).

Lamentano i difensori che illogica è la valorizzazione in senso negativo delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'avaria del trattore; nonché che illogico è il rilievo dato dalla Corte alla frase "li faccio fuori" pronunciata da [OSCURATO:PERSONA] innanzi ai carabinieri il 4 marzo 2017, ritenuta dimostrativa di astio e risentimento per un furto peraltro di attrezzi non necessari in quanto non ancora utilizzati per la riparazione di un trattore in avaria da dieci giorni; infine, che è illogica la valorizzazione delle dichiarazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA], nonché della conversazione tra i due quale riprova di tentativo di inquinamento probatorio.

2.8. Con l'ottavo motivo di ricorso si rilevano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al motivo d'appello sul capo di imputazione b).

Lamenta la difesa che la Corte non ha risposto in ordine al rilievo contenuto nell'appello sulla responsabilità dell'imputato per i delitti concernenti l'arma utilizzata nell'omicidio, presunta in ragione della sola asserita responsabilità per l'omicidio.

Per tutti i summenzionati motivi la difesa chiede l'annullamento della sentenza impugnata.

3. La difesa ha, infine, presentato motivi nuovi, che si ricollegano al primo motivo di ricorso, facendosi in essi presente che la sentenza della Corte di assise di appello di Potenza nei confronti dell'originario coimputato [OSCURATO:PERSONA], pronunciata in data 7 ottobre 2021, che ha confermato quella di assoluzione di primo grado, è diventata irrevocabile il 20 febbraio 2021, successivamente al deposito del presente ricorso.

Tale sentenza è stata allegata, nel rispetto del principio di autosufficienza alla memoria difensiva contenente detti motivi.

Evidenziano, quindi, i difensori che il passaggio in giudicato di tale sentenza e in particolare dell'accertamento in punto di fatto in essa contenuto pone in definitiva crisi la tenuta logica della sentenza in questa sede impugnata, nella quale la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] è stata indissolubilmente legata a quella di [OSCURATO:PERSONA] e al fattivo concorso di quest'ultimo.

Rileva che la sentenza di assoluzione ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso il fatto di cui all'imputazione, in quanto gli elementi indiziari posti a fondamento dell'accusa nei suoi confronti, in parte coincidenti con quelli posti a fondamento del giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], sono risultati inconsistenti (incerte e inattendibili sono state ritenute le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], contraddettosi e confusosi durante l'escussione dibattimentale resa a seguito di rinnovazione dell'istruttoria, non disposta dalla Corte a qua in quanto ritenuta superflua; i colloqui tra gli imputati in carcere, mentre erano nella stessa cella, a seguito dell'ascolto, sempre non disposto nel presente processo in quanto ritenuto superfluo, sono risultati poco percepibili e decifrabili per i rumori di sottofondo; quanto ai residui da sparo si è ritenuto il valore indiziante non univoco, per la possibile contaminazione degli indumenti esaminati e per l'assenza di verbali in atti circa le modalità di acquisizione degli stessi da parte della Polizia scientifica).

Osserva la difesa che inoltre sia la sentenza impugnata che quella di primo grado non pongono alcun dubbio sul concorso dei due imputati, affermando che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato l'esecutore materiale dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbe partecipato all'ideazione del programma criminoso, facendo anche attività di ricognizione in relazione agli spostamenti dei gemelli Lauria, fuggendo poi a bordo della propria vettura dopo la consumazione dell'omicidio, a bordo della quale, secondo la prima sentenza, sarebbe fuggito anche [OSCURATO:PERSONA].

Secondo tali pronunce [OSCURATO:PERSONA] avrebbe coadiuvato [OSCURATO:PERSONA], autorizzandolo altresì a nascondere l'arma del delitto all'interno del proprio uliveto, e quindi solo grazie all'aiuto del suddetto l'odierno imputato avrebbe potuto commettere il delitto senza mai essere visto con l'arma, poi mai rinvenuta.

Rileva la difesa che l'accertamento dell'irrevocabilità della sentenza allegata, che ha introdotto il c.d. fatto antagonista, e la palese piena pertinenza di tale decisione con i fatti oggetto del giudizio di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], impone quantomeno un nuovo giudizio innanzi alla Corte di assise di appello, ove possa esaminarsi compiutamente la tenuta logica della sentenza impugnata, alla luce delle rilevanti conseguenze introdotte dal giudicato assolutorio di [OSCURATO:PERSONA].

Aggiunge il difensore che la concreta violazione nel caso di specie dei principi che regolano la c.d. prova logica, avvenuta trascurando le innumerevoli e 7n 6 insanabili criticità non colmate da una valutazione complessiva degli indizi che invece presuppone l'accertamento della loro gravità e precisione, risulta ora confermata e palesata dal sopravvenuto giudicato assolutorio di [OSCURATO:PERSONA], nel quale la corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità in tema di validazione della prova indiziaria, ha consentito di degradare ad indizi privi di gravità, precisione e concordanza idonei a dimostrare al di là di ogni ragionevole dubbio tutti quelli comuni a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA].

Conclude la difesa per l'annullamento della sentenza impugnata, quantomeno per un confronto con il contenuto della sentenza irrevocabile documentata a carico di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato con riguardo al primo motivo di impugnazione come ampliato con i motivi nuovi, senza dubbio assorbente.

Invero, nel giudizio di legittimità è consentita l'acquisizione di una sentenza irrevocabile, quando l'interessato non sia stato in grado di produrla nei precedenti gradi di giudizio, come nel caso di specie in cui l'irrevocabilità risulta intervenuta in data 20 febbraio 2021, successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], intervenuta col deposito presso la Corte di assise di appello di Potenza in data 29 gennaio 2021; ma la stessa non può essere oggetto della valutazione prevista dall'art. 238-bis, cod. proc. pen., imponendosi l'annullamento con rinvio della pronuncia impugnata, al fine di rivalutare nel merito la situazione probatoria emersa nel giudizio non ancora definito a seguito della pendenza del ricorso per cassazione, ferme restando le preclusioni processuali già formate (Sez. 5, n. 38569 del 07/05/2014, Dell'Orefice, Rv. 259904).

In senso conforme si è affermato che va annullata con rinvio la sentenza in cui un medesimo fatto è oggetto di valutazioni opposte rispetto a quelle effettuate in separati procedimenti nei riguardi di coimputati dello stesso reato quando le condizioni per l'applicabilità della previsione dell'art. 238-bis cod. proc. pen. si realizzano prima del giudizio di legittimità ma successivamente all'esaurimento dei gradi di merito, in quanto la verifica delle ragioni del contrasto tra le diverse decisioni in ordine alla ricostruzione della stessa vicenda inerisce ad una valutazione tipica del giudizio di merito (Sez. 5, n. 32031 del 07/05/2014, Daccò, Rv. 261988; e, sempre in senso conforme, la più recente Sez. 2, n. 19409 del 13/02/2019, P.g. c/[OSCURATO:PERSONA], Rv. 276653).

Nella fattispecie oggetto di esame, nella prima sentenza di questa Corte sopra citata è stata annullata la sentenza di appello che, in riferimento alla separata posizione dell'imputato, definita con il rito abbreviato, aveva omesso di valutare il contenuto della sentenza di primo grado - nelle more divenuta irrevocabile - la quale aveva escluso nel procedimento principale, nei confronti di alcuni coimputati, la configurabilità del reato di associazione per delinquere e di alcuni reati- fine collegati con quelli oggetto di accertamento.

Si tratta di una situazione sovrapponibile a quella in oggetto in cui, pur non vedendosi in ipotesi di concorso necessario, l'impostazione accusatoria è nel senso che [OSCURATO:PERSONA] abbia agito in concorso di azione e di volontà con [OSCURATO:PERSONA], definitivamente assolto dalla sentenza prodotta, animati da forte risentimento nei confronti dei fratelli gemelli Lauria; e precisamente il primo quale esecutore materiale dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], il secondo quale partecipe del programma criminoso che, animato da forte risentimento contro i gemelli Lauria a causa del sistematico pascolo abusivo da questi praticato nei suoi fondi coltivati, avrebbe effettuato attività di ricognizione dei luoghi e di controllo in tempo reale degli spostamenti dei gemelli Lauria per avvertire il complice e, dopo l'esecuzione dell'omicidio da parte di quest'ultimo, per come testimoniato da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto confuso e contraddittorio dalla sentenza assolutoria irrevocabile prodotta, sarebbe risalito in cima alla collina, su cui sarebbero transitati i fratelli Lauda, e fuggito via a bordo del proprio veicolo ivi posizionato (secondo i primi giudici anche con [OSCURATO:PERSONA]).

Non solo l'impostazione accusatoria, ma la stessa ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata si fonda sul concorso di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda omicidiaria per cui si procede a carico del primo in questa sede.

Infatti, oltre ad essere dedicato un apposito paragrafo della sentenza impugnata, alle p. 15 e 16, a [OSCURATO:PERSONA], evidenziandosi il suo contributo nei termini di cui sopra, la sentenza in oggetto nel paragrafo dedicato ad [OSCURATO:PERSONA], a p. 11, premette di muovere dalla «concezione unitaria del reato concorsuale» e, pur specificando che il coacervo indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA] prescinde dalla deposizione di [OSCURATO:PERSONA], passa ad esaminarla nei limiti di interesse rispetto a [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, dopo la valorizzazione di elementi probatori deponenti per la conoscenza tra i due e lo svolgimento di lavori da parte di [OSCURATO:PERSONA] (potatura e recinzione) per conto di [OSCURATO:PERSONA] (dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e riscontri offerti al riguardo da conversazioni telefoniche), la sentenza impugnata (a p. 19) valorizza lo spiccato interesse di [OSCURATO:PERSONA] per la sorte di [OSCURATO:PERSONA] dopo l'omicidio (conversazione del 25 marzo 2017 tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie Isabella), e ciò in un momento in cui le indagini erano in pieno corso ed entrambi erano accomunati dal medesimo interesse difensivo.

Valorizza, altresì, detta sentenza (a p. 20) come fin da domenica 5 marzo 2017 [OSCURATO:PERSONA] si fosse organizzato per eseguire l'omicidio, occultando il fucile nell'uliveto di [OSCURATO:PERSONA].

Orbene, è di tutta evidenza come sia indispensabile nel caso in esame, da parte dei Giudici di appello, che hanno proceduto alla ricostruzione del fatto nei termini sopra indicati, un confronto con la sentenza irrevocabile prodotta dalla difesa, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che, confermando quella di primo grado, lo assolve sulla base di elementi probatori utilizzati dalla sentenza impugnata, ritenuti da detta ultima pronuncia passata in giudicato non precisamente e univocamente indizianti.

Tale confronto va condotto avendo riguardo: - a quanto emerso dalle dichiarazioni di Lauria e dalle conversazioni tra i congiunti di quest'ultimo, relative prevalentemente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il cui contributo concorsuale è stato però ritenuto dalla sentenza impugnata decisivo; - alla valutazione dell'esito dello stub sugli indumenti di [OSCURATO:PERSONA], alla compatibilità del numero di particelle rinvenute sui suoi indumenti con la mera presenza sul luogo dello sparo e soprattutto alla possibilità di una contaminazione ambientale degli stessi (elementi su cui fa leva anche la difesa di [OSCURATO:PERSONA]), e, infine, al contenuto delle conversazioni in data 17 novembre 2017, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre erano detenuti nella stessa cella.

2. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Salerno (individuata ai sensi dell'art. 623 lett. c) cod. proc. pen.).

La liquidazione delle spese sostenute nel pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo • l'annullamento con rinvio, udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sostituto processuale in difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo il rigetto del ricorso con la conferma della sentenza e deposita conclusioni scritte e nota spese per tutte le parti che oggi rappresenta. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso con conseguente annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] conclude con la richiesta di annullamento della sentenza, [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di assise di appello di Potenza, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia resa in data 16 luglio 2019 dalla Corte di assise di Potenza, che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], aggravato dalla premeditazione, e dei delitti di detenzione e porto illegali del fucile da caccia utilizzato per l'omicidio, e, pertanto, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante della premeditazione, e, tenuto conto dell'aumento di pena per la continuazione, lo condannava alla pena di anni ventisei di reclusione e al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili. 1.1. Il pomeriggio del 6 marzo 2017, in [OSCURATO:PERSONA]Padre del comune di Salandra (in provincia di Matera), dopo le ore 17.06, [OSCURATO:PERSONA], mentre si trovava alla fine del gregge capeggiato dal fratello gemello Antonio, era stato attinto da un colpo di fucile da caccia cal. 16, sparato ad una distanza compresa tra 40 centimetri e 1 metro, all'altezza della regione madioclavicolare destra, decedendo nell'immediatezza. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, poi, riferito di avere visto poco prima del fatto [OSCURATO:PERSONA], a bordo del proprio veicolo, mimargli il gesto dello sparo, e, poco dopo avere scorto il cadavere del fratello, [OSCURATO:PERSONA] e un'altra persona risalire il fianco della collina sovrastante la strada. 1.2. La Corte territoriale, dopo avere rilevato in via preliminare che l'invocata riunione del processo a carico di [OSCURATO:PERSONA], ancora in fase istruttoria, al presente ne avrebbe ritardato l'immediata definizione, così giustificando il rigetto della richiesta difensiva al riguardo, ritiene la sussistenza, ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., di un coacervo indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'omicidio e ai connessi delitti in materia di armi oggetto di imputazione. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite i propri difensori, [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Con il primo motivo di impugnazione vengono denunciati violazione degli artt. 575 e 577 cod. pen. e 192, comma 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione nella parte in cui la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] è indissolubilmente legata a quella del coimputato [OSCURATO:PERSONA], tuttavia assolto con doppia conforme nel parallelo giudizio abbreviato.Rilevano i difensori che la Corte ha dato peso determinante al movente di vendetta degli imputati (avendo commesso il fatto [OSCURATO:PERSONA] per il furto subito nella casa di campagna, [OSCURATO:PERSONA] per l'invasione dei propri terreni da parte del gregge dei Lauria), al rapporto che verosimilmente li legava, al riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA] sul luogo del delitto ad opera di [OSCURATO:PERSONA], alla predisposizione dei mezzi per il compimento dell'omicidio nell'uliveto di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA], al controllo degli spostamenti dei Lauria da parte di [OSCURATO:PERSONA] e al sopralluogo dal medesimo effettuato poco prima del delitto, alla preoccupazione di questi, condivisa con la moglie, in merito alla sorte di [OSCURATO:PERSONA] e, infine, alla ritenuta valenza confessoria deì colloqui intercorsi tra i predetti in carcere, oggetto di intercettazione ambientale. Osserva la difesa che la Corte di assise di appello è pervenuta al giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], attingendo a piene mani al materiale probatorio relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e ai rapporti di questi con [OSCURATO:PERSONA] medesimo e giungendo ad un giudizio incidentale di responsabilità penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonostante quest'ultimo sia stato assolto sulla base di una diversa valutazione degli elementi di cui sopra per non aver commesso il fatto. Rilevano i difensori di avere preliminarmente richiesto la riunione dei due procedimenti, seppure connotati da due riti diversi, dinanzi alla Corte d'assise di appello, proprio al fine di evitare un conflitto di giudicati. Osservano, ancora, che la rinnovazione istruttoria ha avuto ad oggetto nel processo gemello l'ascolto delle intercettazioni dei colloqui in carcere, all'esito del quale le intercettazioni sono risultate assolutamente incomprensibili e comunque tali da non poterne essere tratta l'asserita confessione di cui ha dato conto la sentenza impugnata, che appunto è manchevole e contraddittoria nella parte in cui ha rigettato l'istanza di rinnovazione del dibattimento dando vita ad una condanna pronunciata non "oltre ogni ragionevole dubbio". 2.2. Col secondo motivo di ricorso viene dedotto vizio di motivazione rispetto alle specifiche doglianze sollevate nell'atto di appello avverso l'idoneità indiziaria degli accertamenti tecnici eseguiti dai carabinieri del RIS aventi ad oggetto le due particelle rinvenute sugli abiti di [OSCURATO:PERSONA] sequestrati poche ore dopo l'omicidio. Lamentano i difensori che: - la sentenza impugnata non ha dato riscontro allo specifico motivo di gravame sollevato sul punto, in relazione al quale era stata anche richiesta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, sia mediante l'acquisizione di una nuova consulenza della difesa sia mediante perizia, a fronte, altresì, di accertamenti del RIS incerti, essendo seguita a una prima valutazione di incompatibilità con lo sparo una successiva valutazione di compatibilità; - il rinvenimento di due sole particelle caratteristiche dello sparo da arma da fuoco sull'indumento di una persona non ha alcun valore dimostrativo del fatto che la stessa abbia esploso o abbia assistito all'esplosione di colpi di arma da fuoco; - inoltre, non vi è alcun verbale che riporti le modalità di acquisizione, repertazione e conservazione degli indumenti, che, pertanto, potrebbero avere subito contaminazioni dall'esterno. 2.3. Col terzo motivo di impugnazione víenemstfk dedottak violazione dell'art. 354 cod. proc. pen. in relazione aWartt, 357, comma 2, e 373 cod. proc. pen. in relazione alla mancata verbalizzazione delle operazioni urgenti di acquisizione, repertazione e conservazione degli indumenti di [OSCURATO:PERSONA]. Osserva la difesa che la Corte di assise di appello nel respingere il motivo di appello sul punto, affermando che sono state rispettate le modalità e formalità per evitare il rischio di inquinamento probatorio e non riferendo alcunché in merito alle modalità di prelievo, conservazione e repertazione degli indumenti, neppure riferibili dall'operatore, non si confronta adeguatamente con detto motivo. E trascura che [OSCURATO:PERSONA] era abituato a conservare il proprio vestiario nello stesso armadio dove deteneva i fucili e le munizioni. 2.4. Col quarto motivo di ricorso vengono rilevati violazione di legge e vizio/assenza di motivazione in ordine alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, con riferimento sia alla perizia balistica per fugare le incertezze degli accertamenti del RIS, sia all'ascolto in udienza delle conversazioni oggetto di intercettazione telefonica e ambientale. Quanto al primo profilo, la difesa osserva che il fatto che il consulente del P.m. abbia rilevato il proprio errore circa la compatibilità delle particelle rinvenute con lo sparo, procedendo ad una successiva valutazione di compatibilità fondata sulla sufficienza di due soli residui di sparo, avrebbe dovuto far ritenere inficiata detta consulenza e, quindi, necessaria la rinnovazione sollecitata. Quanto al secondo profilo, sottolineano i difensori che l'ascolto delle conversazioni intercettate avrebbe fugato ogni fraintendimento circa il senso delle conversazioni, come nel procedimento gemello, e che, ciò nonostante, la Corte riteneva superfluo un approfondimento invece necessario. 2.5-6. Col quinto ed il sesto motivo di impugnazione vengono denunciati violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. in relazione al reato di cui agli artt. 575 e 577 n. 3 cod. pen., nonché dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine ai canoni normativi in tema di prova indiziaria e in tema di giudizio di responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. Lamenta la difesa che la Corte di assise di appello di Potenza non ha fatto buon governo dei canoni normativi appena menzionati. In particolare, la Corte avrebbe omesso di considerare una pluralità di circostanze che pongono in dubbio se non la gravità dell'indizio rappresentato dal rinvenimento del coltellino dell'imputato sul luogo del delitto a poca distanza dalla vittima, quantomeno la sua precisione. Innanzitutto, l'affermazione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] è un abile e lucido omicida sarebbe in inconciliabile distonia con lo spontaneo riconoscimento del coltellino. In secondo luogo, di una certa rilevanza sarebbe il dato che il coltellino è stato trovato completamento pulito, privo di qualsivoglia tipo di residuo organico e chimico, a riprova della verosimiglianza della tesi sostenuta da [OSCURATO:PERSONA], secondo cui detto bene, lasciato presso la casa di campagna di [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato oggetto di furto. In terzo luogo, la Corte di assise di appello avrebbe sottovalutato che altre persone avevano ragioni concrete di risentimento verso i fratelli Lauria. La Corte avrebbe, poi, trascurato l'assoluta inconsistenza indiziaria degli accertamenti tecnici dei RIS e delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], da ritenersi inaffidabili e prive di riscontri esterni. Lamenta, inoltre, la difesa che non è provato, a livello indiziario, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], peraltro legati solo da rapporti di lavoro, abbiano avuto contatti tra il 4 e il 6 marzo 2017 o si siano incontrati per uccidere Lauria, deponendo in senso contrario piuttosto il fatto che [OSCURATO:PERSONA] dopo l'alterco con i Lauda, poco prima dell'omicidio, abbia chiamato i carabinieri per chiederne l'intervento, argomento invece ignorato dalla sentenza impugnata. Rilevano i difensori che i Giudici del merito nel ritenere falso l'alibi fornito da [OSCURATO:PERSONA], aderendo ad una spiegazione alternativa a quella data dall'imputato, hanno espresso una propria opinione soggettiva senza ancorarla a dati oggettivi, come quello dei problemi alle gambe di [OSCURATO:PERSONA] tali da avergli senza dubbio impedito di recarsi a piedi nella sua casa di campagna il giorno prima dell'omicidio, che sembra confermato dalle dichiarazioni della figlia (che riferisce di essersi offerta quel giorno di accompagnare il padre rifiutatosi) e sembra inconciliabile con la ricostruzione del fatto omicidiario (relativa all'attraversamento da parte dell'imputato di un ripido canalone per raggiungere il luogo dell'omicidio). Lamentano i difensori che illogica è la valorizzazione in senso negativo delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'avaria del trattore; nonché che illogico è il rilievo dato dalla Corte alla frase "li faccio fuori" pronunciata da [OSCURATO:PERSONA] innanzi ai carabinieri il 4 marzo 2017, ritenuta dimostrativa di astio e risentimento per un furto peraltro di attrezzi non necessari in quanto non ancora utilizzati per la riparazione di un trattore in avaria da dieci giorni; infine, che è illogica la valorizzazione delle dichiarazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA], nonché della conversazione tra i due quale riprova di tentativo di inquinamento probatorio. 2.8. Con l'ottavo motivo di ricorso si rilevano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al motivo d'appello sul capo di imputazione b). Lamenta la difesa che la Corte non ha risposto in ordine al rilievo contenuto nell'appello sulla responsabilità dell'imputato per i delitti concernenti l'arma utilizzata nell'omicidio, presunta in ragione della sola asserita responsabilità per l'omicidio. Per tutti i summenzionati motivi la difesa chiede l'annullamento della sentenza impugnata. 3. La difesa ha, infine, presentato motivi nuovi, che si ricollegano al primo motivo di ricorso, facendosi in essi presente che la sentenza della Corte di assise di appello di Potenza nei confronti dell'originario coimputato [OSCURATO:PERSONA], pronunciata in data 7 ottobre 2021, che ha confermato quella di assoluzione di primo grado, è diventata irrevocabile il 20 febbraio 2021, successivamente al deposito del presente ricorso. Tale sentenza è stata allegata, nel rispetto del principio di autosufficienza alla memoria difensiva contenente detti motivi. Evidenziano, quindi, i difensori che il passaggio in giudicato di tale sentenza e in particolare dell'accertamento in punto di fatto in essa contenuto pone in definitiva crisi la tenuta logica della sentenza in questa sede impugnata, nella quale la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] è stata indissolubilmente legata a quella di [OSCURATO:PERSONA] e al fattivo concorso di quest'ultimo. Rileva che la sentenza di assoluzione ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso il fatto di cui all'imputazione, in quanto gli elementi indiziari posti a fondamento dell'accusa nei suoi confronti, in parte coincidenti con quelli posti a fondamento del giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], sono risultati inconsistenti (incerte e inattendibili sono state ritenute le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], contraddettosi e confusosi durante l'escussione dibattimentale resa a seguito di rinnovazione dell'istruttoria, non disposta dalla Corte a qua in quanto ritenuta superflua; i colloqui tra gli imputati in carcere, mentre erano nella stessa cella, a seguito dell'ascolto, sempre non disposto nel presente processo in quanto ritenuto superfluo, sono risultati poco percepibili e decifrabili per i rumori di sottofondo; quanto ai residui da sparo si è ritenuto il valore indiziante non univoco, per la possibile contaminazione degli indumenti esaminati e per l'assenza di verbali in atti circa le modalità di acquisizione degli stessi da parte della Polizia scientifica). Osserva la difesa che inoltre sia la sentenza impugnata che quella di primo grado non pongono alcun dubbio sul concorso dei due imputati, affermando che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato l'esecutore materiale dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbe partecipato all'ideazione del programma criminoso, facendo anche attività di ricognizione in relazione agli spostamenti dei gemelli Lauria, fuggendo poi a bordo della propria vettura dopo la consumazione dell'omicidio, a bordo della quale, secondo la prima sentenza, sarebbe fuggito anche [OSCURATO:PERSONA]. Secondo tali pronunce [OSCURATO:PERSONA] avrebbe coadiuvato [OSCURATO:PERSONA], autorizzandolo altresì a nascondere l'arma del delitto all'interno del proprio uliveto, e quindi solo grazie all'aiuto del suddetto l'odierno imputato avrebbe potuto commettere il delitto senza mai essere visto con l'arma, poi mai rinvenuta. Rileva la difesa che l'accertamento dell'irrevocabilità della sentenza allegata, che ha introdotto il c.d. fatto antagonista, e la palese piena pertinenza di tale decisione con i fatti oggetto del giudizio di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], impone quantomeno un nuovo giudizio innanzi alla Corte di assise di appello, ove possa esaminarsi compiutamente la tenuta logica della sentenza impugnata, alla luce delle rilevanti conseguenze introdotte dal giudicato assolutorio di [OSCURATO:PERSONA]. Aggiunge il difensore che la concreta violazione nel caso di specie dei principi che regolano la c.d. prova logica, avvenuta trascurando le innumerevoli e 7n 6 insanabili criticità non colmate da una valutazione complessiva degli indizi che invece presuppone l'accertamento della loro gravità e precisione, risulta ora confermata e palesata dal sopravvenuto giudicato assolutorio di [OSCURATO:PERSONA], nel quale la corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità in tema di validazione della prova indiziaria, ha consentito di degradare ad indizi privi di gravità, precisione e concordanza idonei a dimostrare al di là di ogni ragionevole dubbio tutti quelli comuni a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]. Conclude la difesa per l'annullamento della sentenza impugnata, quantomeno per un confronto con il contenuto della sentenza irrevocabile documentata a carico di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato con riguardo al primo motivo di impugnazione come ampliato con i motivi nuovi, senza dubbio assorbente. Invero, nel giudizio di legittimità è consentita l'acquisizione di una sentenza irrevocabile, quando l'interessato non sia stato in grado di produrla nei precedenti gradi di giudizio, come nel caso di specie in cui l'irrevocabilità risulta intervenuta in data 20 febbraio 2021, successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], intervenuta col deposito presso la Corte di assise di appello di Potenza in data 29 gennaio 2021; ma la stessa non può essere oggetto della valutazione prevista dall'art. 238-bis, cod. proc. pen., imponendosi l'annullamento con rinvio della pronuncia impugnata, al fine di rivalutare nel merito la situazione probatoria emersa nel giudizio non ancora definito a seguito della pendenza del ricorso per cassazione, ferme restando le preclusioni processuali già formate (Sez. 5, n. 38569 del 07/05/2014, Dell'Orefice, Rv. 259904). In senso conforme si è affermato che va annullata con rinvio la sentenza in cui un medesimo fatto è oggetto di valutazioni opposte rispetto a quelle effettuate in separati procedimenti nei riguardi di coimputati dello stesso reato quando le condizioni per l'applicabilità della previsione dell'art. 238-bis cod. proc. pen. si realizzano prima del giudizio di legittimità ma successivamente all'esaurimento dei gradi di merito, in quanto la verifica delle ragioni del contrasto tra le diverse decisioni in ordine alla ricostruzione della stessa vicenda inerisce ad una valutazione tipica del giudizio di merito (Sez. 5, n. 32031 del 07/05/2014, Daccò, Rv. 261988; e, sempre in senso conforme, la più recente Sez. 2, n. 19409 del 13/02/2019, P.g. c/[OSCURATO:PERSONA], Rv. 276653). Nella fattispecie oggetto di esame, nella prima sentenza di questa Corte sopra citata è stata annullata la sentenza di appello che, in riferimento alla separata posizione dell'imputato, definita con il rito abbreviato, aveva omesso di valutare il contenuto della sentenza di primo grado - nelle more divenuta irrevocabile - la quale aveva escluso nel procedimento principale, nei confronti di alcuni coimputati, la configurabilità del reato di associazione per delinquere e di alcuni reati- fine collegati con quelli oggetto di accertamento. Si tratta di una situazione sovrapponibile a quella in oggetto in cui, pur non vedendosi in ipotesi di concorso necessario, l'impostazione accusatoria è nel senso che [OSCURATO:PERSONA] abbia agito in concorso di azione e di volontà con [OSCURATO:PERSONA], definitivamente assolto dalla sentenza prodotta, animati da forte risentimento nei confronti dei fratelli gemelli Lauria; e precisamente il primo quale esecutore materiale dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], il secondo quale partecipe del programma criminoso che, animato da forte risentimento contro i gemelli Lauria a causa del sistematico pascolo abusivo da questi praticato nei suoi fondi coltivati, avrebbe effettuato attività di ricognizione dei luoghi e di controllo in tempo reale degli spostamenti dei gemelli Lauria per avvertire il complice e, dopo l'esecuzione dell'omicidio da parte di quest'ultimo, per come testimoniato da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto confuso e contraddittorio dalla sentenza assolutoria irrevocabile prodotta, sarebbe risalito in cima alla collina, su cui sarebbero transitati i fratelli Lauda, e fuggito via a bordo del proprio veicolo ivi posizionato (secondo i primi giudici anche con [OSCURATO:PERSONA]). Non solo l'impostazione accusatoria, ma la stessa ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata si fonda sul concorso di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda omicidiaria per cui si procede a carico del primo in questa sede. Infatti, oltre ad essere dedicato un apposito paragrafo della sentenza impugnata, alle p. 15 e 16, a [OSCURATO:PERSONA], evidenziandosi il suo contributo nei termini di cui sopra, la sentenza in oggetto nel paragrafo dedicato ad [OSCURATO:PERSONA], a p. 11, premette di muovere dalla «concezione unitaria del reato concorsuale» e, pur specificando che il coacervo indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA] prescinde dalla deposizione di [OSCURATO:PERSONA], passa ad esaminarla nei limiti di interesse rispetto a [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, dopo la valorizzazione di elementi probatori deponenti per la conoscenza tra i due e lo svolgimento di lavori da parte di [OSCURATO:PERSONA] (potatura e recinzione) per conto di [OSCURATO:PERSONA] (dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e riscontri offerti al riguardo da conversazioni telefoniche), la sentenza impugnata (a p. 19) valorizza lo spiccato interesse di [OSCURATO:PERSONA] per la sorte di [OSCURATO:PERSONA] dopo l'omicidio (conversazione del 25 marzo 2017 tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie Isabella), e ciò in un momento in cui le indagini erano in pieno corso ed entrambi erano accomunati dal medesimo interesse difensivo. Valorizza, altresì, detta sentenza (a p. 20) come fin da domenica 5 marzo 2017 [OSCURATO:PERSONA] si fosse organizzato per eseguire l'omicidio, occultando il fucile nell'uliveto di [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, è di tutta evidenza come sia indispensabile nel caso in esame, da parte dei Giudici di appello, che hanno proceduto alla ricostruzione del fatto nei termini sopra indicati, un confronto con la sentenza irrevocabile prodotta dalla difesa, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che, confermando quella di primo grado, lo assolve sulla base di elementi probatori utilizzati dalla sentenza impugnata, ritenuti da detta ultima pronuncia passata in giudicato non precisamente e univocamente indizianti. Tale confronto va condotto avendo riguardo: - a quanto emerso dalle dichiarazioni di Lauria e dalle conversazioni tra i congiunti di quest'ultimo, relative prevalentemente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il cui contributo concorsuale è stato però ritenuto dalla sentenza impugnata decisivo; - alla valutazione dell'esito dello stub sugli indumenti di [OSCURATO:PERSONA], alla compatibilità del numero di particelle rinvenute sui suoi indumenti con la mera presenza sul luogo dello sparo e soprattutto alla possibilità di una contaminazione ambientale degli stessi (elementi su cui fa leva anche la difesa di [OSCURATO:PERSONA]), e, infine, al contenuto delle conversazioni in data 17 novembre 2017, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre erano detenuti nella stessa cella. 2. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Salerno (individuata ai sensi dell'art. 623 lett. c) cod. proc. pen.). La liquidazione delle spese sostenute nel pr
Sentenza Cassazione n. 29609/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris