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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25113/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 01/12/2022, il Tribunale di Brescia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti in relazione all'imputazione di cui all'art. 494 cod. pen. (statuendo un aumento in continuazione di giorni 30 di reclusione rispetto alla pena irrogata con sentenza divenuta irrevocabile).

Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Brescia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - vizi di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso avverso la sentenza indicata è inammissibile, perché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63,

I. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 103.

L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 01/12/2022, il Tribunale di Brescia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti in relazione all'imputazione di cui all'art. 494 cod. pen. (statuendo un aumento in continuazione di giorni 30 di reclusione rispetto alla pena irrogata con sentenza divenuta irrevocabile). Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Brescia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - vizi di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso avverso la sentenza indicata è inammissibile, perché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, I. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 103. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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