CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 ottobre 2025
Cassazione n. 32905/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6120-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2322/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/09/2020 R.G.N. 6737/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 2322 del 2020, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N.6120/2021 Cron. Rep. Ud.21/10/2025 stessa sede, ha dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] all’inquadramento nel 2° livello del CCNL Cooperative di consumo e ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore dello stesso, delle differenze retributive maturate dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2009, pari all’importo di euro 19.813,89, oltre accessori e spese di giudizio. 2. I giudici di seconde cure, ritenuta l’ammissibilità dell’appello, hanno rilevato, ai fini del riconoscimento del rivendicato 2^ livello contrattuale, che relativamente ai responsabili di negozio ciò che distingueva il suddetto inquadramento, da quello inferiore, non era il numero dei dipendenti coordinati e diretti, bensì la maggior ampiezza dei poteri e della correlativa responsabilità del gestore; hanno, poi, evidenziato che dalla istruttoria svolta era emerso che il Fiorentino non si limitava a coordinare gli addetti del punto vendita, ma decideva gli ordini di merce, rispondeva personalmente dell’invenduto, effettuava il controllo di qualità e quantità delle merci e firmava le ricevute, stabiliva i turni dei dipendenti e disponeva gli straordinari nei limiti stabiliti d a lla società, oltre ad avere la responsabilità degli incassi; hanno poi disatteso la richiesta diretta ad ottenere le differenze per il lavoro straordinario precisando che la domanda non era stata ritualmente proposta; hanno quantificato gli importi dovuti, all’esito della disposta consulenza tecnica di ufficio, in euro 19.813,89. 3. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi cui ha resistito la [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso, formulando, altresì, ricorso incidentale sulla base di due motivi. 4. La società ha depositato memoria. 5. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. Ragioni della decisione 1. I motivi del ricorso principale possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc e dell’art. 1362 cod. civ., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, per avere la Corte territoriale, attraverso una non corretta interpretazione degli atti processuali, erroneamente ritenuto che la domanda di esso ricorrente non fosse estesa al pagamento anche delle differenzeretributive in riferimento all’orario effettivamente svolto e non retribuito. 3. Con il secondo motivo si eccepisce l’omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, sulla domanda di pagamento del lavoro straordinario pur essendo la stessa stata esplicitamente formulata con il ricorso di primo grado e con i successivi atti processuali. 4. Con il terzo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc, in riferimento all’art. 360 co. 1 n. 3 e n. 5 cpc, per violazione del principio tra chiesto e pronunciato circa la domanda di pagamento delle differenze retributive riguardanti il lavoro straordinario. 5. Con il quarto motivo si obietta l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, perché la Corte territoriale, pur avendo conferito l’incarico peritale al consulente anche in ordine alla quantificazione del lavoro straordinario, tuttavia aveva omesso ogni riferimento a quanto dedotto da esso lavoratore nella memoria conclusionale ove veniva ribadita la richiesta di condanna della società al pagamento del lavoro straordinario. 6. I suddetti motivi, da esaminare congiuntamente per la loro interferenza, non sono fondati. 7. Giova premettere che, in tema d'interpretazionedegli atti processuali, la parte che censuri il significato attribuito dal giudice di merito deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., la cui portata è generale, o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, indicando altresì nel ricorso, a pena d'inammissibilità, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici ed il testo dell'attooggetto di erronea interpretazion e (Cass. n. 2360/2025). 8. La Corte territoriale, nel caso in esame, ha dato una adeguata spiegazione del perché ha ritenuto non proposta la domanda relativa al lavoro straordinario evidenziando, pur essendo stato specificato l’orario di lavoro, che non erano state richieste le differenze retributive a tale titolo; a riprova di ciò ha, infatti, sottolineato che nei conteggi allegati, la somma richiesta non riguardava il lavoro straordinario: tale precisazione non è stata oggetto di specifiche censure. 9. Nulla vale il fatto, poi, che nell’incarico peritale, a mero scopo cautelativo, sia stato conferito anche il conteggio per il lavoro straordinario, in via alternativa, ovvero che nei successivi atti il lavoratore abbia richiesto espressamente il pagamento per il lavoro straordinario, non oggetto dell’originaria domanda. 10. Le censure di cui ai motivi sono, quindi, meramente contrappositive in quanto insistono sul diverso significato del contenuto delle riportate espressioni e non sono state formulate in termini di violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. 11. Venendo allo scrutinio dei motivi del ricorso incidentale, essi possono essere così sintetizzati. 12. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione o errata interpretazione ed applicazione del CCNL per i dipendenti del settore terziario/cooperative di consumo, per avere la Corte territoriale erroneamente individuato i criteri distintivi dell’individuazione del secondo e del terzo livello, identificandoli nella maggiore ampiezza dei poteri e della correlativa responsabilità del gestore. 13. Il motivo è improcedibile. 14. Nel giudizio di cassazione, l'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi -imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nella formulazione di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 - può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di Cassazione e necessario per l'applicazione del canone ermeneutico previsto dall'art. 1363 cod. civ.; né, a tal fine, può considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, all'intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione del documento nell'elenco degli atti (Cass. n. 4350/2015, Cass. 6255/2019). 15. Nel caso in esame, il ricorrente incidentale, oltre a non avere prodotto l’intero contratto collettivo richiamato nella censura (invero nell’indice dell’atto introduttivo, come allegato n. 5, è indicato solo un estratto del contratto e non l’intero documento), non ha precisato neanche dove lo stesso potesse essere comunque reperito nella sua integrità. 16. Il testo integrale del contratto si dimostra necessario per valutare la questione sottesa al motivo che, nella individuazione del corretto inquadramento del Fiorentino, imponeva non solo l’esame delle declaratorie contrattuali dei vari livelli ma anche delle altre disposizioni riguardanti le nozioni di strutture di vendita e altri profili di natura retributiva e disciplinare, interpretandosi, appunto, le clausole contrattuali le une per mezzo delle altre. 17. Con il secondo motivo si censura l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalle risultanze delle deposizioni dei testimoni Scialò e Moccia in ordine agli aspetti dimensionali dell’esercizio e delle mansioni in concreto svolte dal Fiorentino. 18. Il motivo è inammissibile. 19. L'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. (Cass. n. 8053/2014; Cass. n. 28887/2019). 20. Invero, la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass. n. 20553/2021). 21. Nel caso de quo , la Corte ha comunque esaminato le problematiche riguardanti la dimensione dell’esercizio cui era addetto il Fiorentino nonché le mansioni da questi espletate e tanto basta per rendere inammissibili le doglianze come proposte. 22. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso principale deve essere rigettato, mentre quello incidentale deve essere dichiarato inammissibile. 23. Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti stante la soccombenza reciproca. 24. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente principale e di quella incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificat