CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 12856/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ide [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoCarlo Varvaro– controricorrente –Numero registro generale 28187/2022Numero sezionale 1955/2026Numero di raccolta generale 12856/2026Data pubblicazione 06/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1213/2022depositata il 12/07/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno29/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 1213/2022, pubblicata in data 12 luglio 2022,la Corte d’appello di Palermo, nella regolare costituzione dell’appellatoGIACOMO PIRRERA ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale diAgrigento n. 1494/2017, pubblicata in data 9 ottobre 2017.2. [OSCURATO:PERSONA] aveva adito il Tribunale di Agrigento,chiedendo - previa dichiarazione di nullità e illegittimità delle clausolecontenenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessipassivi, degli interessi ultralegali, delle commissioni di massimoscoperto, e di ogni altra spesa o costo di tenuta del conto, incluse leclausole relative al calcolo della valuta – la rideterminazione del saldodei rapporti con l’odierna controricorrente e la condanna della stessacontroricorrente odierna al pagamento delle somme indebitamenteversate.Costituitasi regolarmente [OSCURATO:PERSONA] contestando la fondatezza dell’avversa domanda ed eccependo,in via preliminare, la prescrizione del diritto alla ripetizione di tutte lesomme corrisposte nel decennio anteriore all’instaurazione dellacontroversia, il Tribunale di Agrigento, all’esito dell’espletamento diconsulenza tecnica d’ufficio, aveva definito il giudizio accertando unsaldo dei rapporti di conto corrente facenti capo all’odierno ricorrentenell’importo di € 26.803,43 a credito del ricorrente medesimo,condannando la [OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione di detta somma.Sez. S1 - R.G. 28187/2022 – CC 29/04/2026 - Pagina nr. 2 di 8Numero registro generale 28187/2022Numero sezionale 1955/2026Numero di raccolta generale 12856/2026Data pubblicazione 06/05/20263. La Corte d’appello di Palermo ha accolto il gravame di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la decisione diprime cure fosse nulla in quanto la motivazione non consentiva diprocedere alla ricostruzione delle ragioni poste a fondamento dellasentenza, avendo il Tribunale analizzato i soli rapporti di contocorrente, senza affrontare la tematica della dedotta nullità delrapporto di mutuo, con la conseguenza che risultava impossibilericostruire il percorso seguito dal Tribunale per giungere alla propriadecisione.La Corte d’appello, quindi, ha:− esaminato i profili di nullità del rapporto di conto corrente,affermando che il saldo dello stesso doveva esseredeterminato in € 11.333,51, dovendosi disapplicare lacapitalizzazione come affermato dal giudice di prime cure;− esaminato le deduzioni sulla nullità del contratto di mutuo,concludendo che il superamento del tasso soglia si eradeterminato solo in relazione al tasso di mora, conconseguente esclusione – secondo uno dei calcoli effettuatidal C.T.U. – della somma di € 422,70;− rideterminato il credito dell’odierno ricorrente nella solamisura di € 11.756,21;− condannato lo stesso odierno ricorrente alla restituzione dellasomma di € 15.047,21, percepita in esecuzione delladecisione di prime cure.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello diPalermo ricorre [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Sez. S1 - R.G. 28187/2022 – CC 29/04/2026 - Pagina nr. 3 di 8Numero registro generale 28187/2022Numero sezionale 1955/2026Numero di raccolta generale 12856/2026Data pubblicazione 06/05/20265. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a sette motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli art. 161 e 342c.p.c., per avere la Corte d’appello rilevato la nullità della motivazionedella decisione di prime cure senza che sul punto fosse statoformulato specifico motivo di appello da parte dell’odiernacontroricorrente, la quale avrebbe censurato unicamente il meritodella decisione.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 101 c.p.c. e 3 e 24 Cost.,per avere la Corte d’appello affermato la nullità della decisione diprime cure senza sottoporre la questione al contraddittorio delle parti.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 161, 329, 342c.p.c. e 2909 c.c. per avere la Corte d’appello statuito in ordine alcontratto di mutuo senza che l’odierna controricorrente avesseimpugnato la decisione di prime cure in relazione a tale rapporto, conconseguente formarsi del giudicato sulla statuizione di prime cure.1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt.112 e 132, secondo comma, n. 4), c.p.c., per avere la [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la nullità della decisione di prime cure senzaalcuna domanda in tal senso e per aver, contestualmente, omesso diesaminare le istanze formulate dall’odierno controricorrente nellaSez. S1 - R.G. 28187/2022 – CC 29/04/2026 - Pagina nr. 4 di 8Numero registro generale 28187/2022Numero sezionale 1955/2026Numero di raccolta generale 12856/2026Data pubblicaz ion e 06/05/2026propria comparsa di costituzione e risposta nonché, infine, per averadottato una motivazione insanabilmente contraddittoria.1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 210c.p.c. e 119, comma 4, T.U.B., per avere la Corte territoriale omessodi accogliere l’istanza di emissione di ordine di esibizione formulatasia in primo grado che in appello.1.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 342-346c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di procedere allarideterminazione del saldo effettivo dei conti correnti affermando chesul punto non era stato proposto gravame, laddove – argomenta ilricorso – tale gravame non era necessario avendo l’odierno ricorrentegià sollevato la questione con il proprio appello, essendo sufficiente, atal fine, riproporre la questione.1.7. Con il settimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo oggetto didiscussione tra le parti, per avere la Corte territoriale proceduto aduna lettura errata delle risultanze della CTU.2. Il primo motivo di ricorso è fondato.Poiché ad essere dedotto è un error in procedendo, la puntualitàdelle deduzioni contenute nel mezzo – e quindi il rispetto della regoladi specificità di cui all’art. 366 c.p.c. – consente a questa Corte diesercitare il potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito,quale giudice del fatto processuale (Cass. Sez. U - Sentenza n. 20181del 25/07/2019; Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 27368 del 01/12/2020;Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; Cass. Sez. 1,Sentenza n. 15071 del 10/09/2012).Sez. S1 - R.G. 28187/2022 – CC 29/04/2026 - Pagina nr. 5 di 8Numero registro generale 28187/2022Numero sezionale 1955/2026Numero di raccolta generale 12856/2026Data pubblicaz ion e 06/05/2026Tale esame diretto degli atti consente di constatare che l’odiernacontroricorrente, nel proprio atto di appello, era venuta a formularecensure solo in ordine alla determinazione dei saldi dei rapporti diconto corrente, senza invece in alcun modo dedurre un vizio dimotivazione nella sentenza del giudice di prime cure.Tale constatazione è indirettamente – ma eloquentemente –confermata dal fatto che la decisione della Corte di Palermo è venutaa sollevare il profilo della nullità della decisione del Tribunale in sededi esame di un motivo di gravame col quale – secondo quantosintetizzato dalla stessa Corte d’appello – si lamentava “l’erratastatuizione in ordine alla determinazione delle somme da ripetere perindebito”.È quindi evidente l’incolmabile iato esistete tra i motivi di gravameformulati dall’odierna controricorrente ed il vizio rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale, in tal modo, è venuta a violare una delleprevisioni sistematiche fondamentali del codice di rito, e cioèquell’art. 161 c.p.c. che espressamente dispone che i profili di nullitàdelle sentenze soggette ad appello (o a ricorso per cassazione) siconvertono – con la sola eccezione dell’ipotesi di assenza disottoscrizione della sentenza – in motivi di impugnazione, dovendo,conseguentemente essere fatti valere nei limiti e con le regole di talimezzi (cfr., per alcune ipotesi, Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 24267 del31/08/2025; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 14434 del 27/05/2019;Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17834 del 22/07/2013).Da tale principio deriva che la Corte d’appello – in assenza di unospecifico motivo di gravame sul punto - non avrebbe potutoprocedere al rilievo d’ufficio di un profilo di nullità della decisione delTribunale, e che la decisione impugnata è invece venuta a violarefrontalmente l’art. 161 c.p.c.Sez. S1 - R.G. 28187/2022 – CC 29/04/2026 - Pagina nr. 6 di 8Numero registro generale 28187/2022Numero sezionale 1955/2026Numero di raccolta generale 12856/2026Data pubblicazione 06/05/2026Si è, in tal modo, determinata la nullità della decisione impugnata,in questa sede ritualmente dedotta dal ricorrente con specifico mezzodi ricorso.3. L’accoglimento del primo motivo, determinando la cassazionedella decisione impugnata, conduce all’assorbimento dei motivi dasecondo a sesto, in quanto concernenti profili della decisione cherisultano travolti dalla cassazione della sentenza della Cortepalermitana.4. Inammissibile è, invece, risulta l’ultimo motivo di ricorso, ilquale risulta esaminabile in quanto riferito ad un profilo distinto delladecisione impugnata.L’inammissibilità del motivo discende dalla constatazione che lostesso non deduce nel concreto un omesso esame circa un fattostorico, censurando unicamente una valutazione in fatto espressadalla Corte territoriale, nel momento in cui la stessa ha concluso cheil tasso-soglia di legge era stato superato unicamente dal tasso dimora.5. Il ricorso va quindi accolto in relazione al primo motivo, conassorbimento dei motivi da secondo a sesto ed inammissibilità delsettimo e, per l’effetto, la decisione impugnata deve essere cassatacon rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, laquale provvederà altresì a regolare le spese anche del presentegiudizio di legittimità. P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i motivi dasecondo a sesto ed inammissibile il settimo, cassa l'impugnatasentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, allaCorte d’appello di Palermo, in diversa composizioneSez. S1 - R.G. 28187/2022 – CC 29/04/2026 - Pagina nr. 7 di 8Numero registro generale 28187/2022Numero sezionale 1955/2026Numero di raccolta generale 12856/2026Data pubblicazione 06/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 29 aprile 2026.Il PresidenteENRICO SCODITTISez. S1 - R.G. 28187/2022 – CC 29/04/2026 - Pagina nr. 8 di 8