CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06553/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Andrea, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], ANSELMI Rossano, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 27/2/2020 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] per Anselmi, presente per delega orale del codifensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha ripercorso i motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento ed insistendo per la prescrizione del reato di usura intervenuta dopo la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia di primo grado resa dal tribunale di Livorno in data 24/2/2011, con la quale gli imputati oggi ricorrenti erano stati condannati alla pena di due anni di reclusione ed euro cinquemila di multa ciascuno (pena detentiva sospesa per il solo Anselmi), perché riconosciuti responsabili in concorso del reato di usura in relazione alla simulata promessa di vendita un immobile oggetto di incanto, il cui prezzo -versato interamente in anticipo- coprirebbe la sorta capitale oggetto di illecito finanziamento, mentre gli interessi pattuiti in misura usuraria avrebbero vestito i panni della caparra penitenziale prevista in caso di inadempimento dell'obbligo a contrarre assunto con il preliminare di vendita sottoscritto dalle persone offese. 1.1. Avverso detta sentenza, propongono ricorso per cassazione gli imputati, a ministero dei rispettivi difensori di fiducia, che deducono i seguenti motivi di ricorso. 2. [OSCURATO:PERSONA] lamenta: 2.1. mancanza di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) in relazione alla attendibilità del narrato della persona offesa ([OSCURATO:PERSONA]), atteso che solo sulla descrizione della natura simulata della promessa di vendita dell'immobile al cui acquisto era interessata la stessa si fonda la riconosciuta tipicità del delitto di usura, mentre in relazione ai paventati dubbi di attendibilità del narrato, legati all'interesse patrimoniale concreto portato dalla persona offesa, nulla la Corte di merito ha argomentato; 2.2. inosservanza ed erronea interpretazione della legge extrapenale della quale si deve tener conto ai fini della applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett b, cod. proc. pen.), in quanto dalla lettura del contratto preliminare di compravendita oggetto di sequestro non si evince affatto la natura simulata dello stesso, che invece avrebbe vincolato le parti al rogito definitivo, così confermando la causa lecita che lo sosteneva, cioè l'obbligo a contrarre la compravendita scambiando cosa contro prezzo; 3. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 3.1. inosservanza ed erronea interpretazione della legge extrapenale della quale si deve tener conto ai fini della applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett b, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 1362, 1363 cod. civ.), motivo comune al secondo motivo speso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; 3.2. manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) con la quale i giudici del merito hanno inteso coprire di penale illiceità la clausola che confeziona solo un diritto potestativo per il promittente alienante (rifiutare la stipula previo versamento di una caparra penitenziale il cui ammontare è predeterminato); 3.3. ancora, erronea applicazione della legge penale incriminatrice (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), in quanto nessuna coazione all'adempimento di prestazioni usurarie era prevista nel preliminare di compravendita sottoscritto dalle parti, potendo liberamente la promittente alienante addivenire alla stipula senza così pagare le somme ritenute concretizzazione ex ante degli interessi usurari pattuiti quale accessorio del finanziamento (sorta capitale) offerto alla persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso sono inammissibili. 1. Occorre a tal fine premettere che la sentenza di appello deve essere considerata a tutti gli effetti una pronuncia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i seguenti parametri: a) la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione del Tribunale; b) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Entrambi i ricorsi deducono, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il vizio di contraddittorietà, manifesta illogicità e carenza della motivazione. Così come entrambi deducono la violazione della legge penale incriminatrice e di quella extrapenale la cui interpretazione è necessaria ai fini di ritenere integrata la tipicità del reato di usura contestato, nel senso che solo ritenendo la simulazione del preliminare di compravendita (che tradirebbe un negozio di finanziamento per contanti con accessoria pattuizione di interessi usurari) sarebbe possibile qualificare il fatto nei termini ritenuti nel giudizio di merito, laddove viceversa "leggendo" la traccia scritta del preliminare di compravendita immobiliare non è dato evincersi alcun illecito. 1.1. Ciò posto in premessa, deve quindi rilevarsi che la Corte di merito ha espressamente argomentato in ordine alla ritenuta affidabilità della persona offesa ed alla attendibilità del narrato, trattandosi peraltro di dichiarazioni rese solo all'esito delle sollecitazioni della polizia giudiziaria, che era venuta in possesso del preliminare di compravendita immobiliare in maniera del tutto indipendente dalla volontà della persona offesa. Del resto, argomenta la Corte, le modalità della corresponsione del prezzo (anticipato interamente per contanti rispetto all'obbligo di contrarre assunto con la scrittura) tradiscono la reale funzione dell'atto simulato, consistente nella offerta di garanzia reale (in violazione del divieto di patto commissorio, art. 2744 cod. civ.) rispetto al finanziamento contratto, laddove gli interessi usurari pattuiti, vestono i panni (nella scrittura) della clausola penitenziaria. Il motivo è reso con evidenza nel giudizio di merito: le persone offese erano interessate all'acquisto per incanto di quel particolare immobile e temevano di non riuscire a conseguire la provvista necessaria entro i termini perentori previsti per l'incanto. Per questo specifico motivo si determinano al finanziamento privato, che comporta la pattuizione usuraria e la formazione di una garanzia reale per il caso di inadempimento. Non avrebbe altrimenti alcuna ragione il pagamento per intero ed in anticipo dell'intero prezzo di compravendita. 1.2. Deve pertanto ribadirsi che non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione del narrato testimoniale, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazione dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo di congruità e logicità della motivazione. Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche od illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. 1.3. Le conclusioni cui giunge il giudizio di merito circa la responsabilità dei ricorrenti risultano dunque più che adeguatamente giustificate attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni: tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede, non essendo il controllo di legittimità deputato a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. Esula, infatti, dai poteri della Suprema Corte quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). In conclusione, non essendo evidenziabile alcuna delle pretese incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali dedotte dai ricorrenti, le censure mosse, essendo incentrate, surrettiziamente, tutte sulla rivalutazione di elementi fattuali vanno dichiarate manifestamente infondate.1.4. Aspecifici sono pure i motivi con i quali si censura la decisone di merito, che ha inteso (con gli argomenti già innanzi richiamati) qualificare come simulato il preliminare di compravendita sottoscritto dalle parti. I ricorrenti si sono limitati a riprodurre le medesime questioni già devolute in appello, da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. Costituisce, ormai, pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. 1.5. Invero, la mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf., Sez. 5, n. 28011 7 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). 2. Quanto alla dedotta rilevanza del tempo decorso successivamente alla decisione impugnata, ai fini del calcolo del termine di prescrizione, va comunque ribadito che in tale segmento temporale il procedimento penale versa in una fase di pendenza «condizionata», posto che in tanto rilevano gli accadimenti intermedi, successivi alla decisione (come il decorso del tempo), in quanto la parte eserciti validamente (v. Sez. U n.33542 del 27.6.2001, Cavalera, Rv. 219531) il potere di impugnazione conferito dall'ordinamento, mediante la proposizione di un atto di impugnazione conforme al modello legale. Ove ciò non accada, e dunque nei casi di ricorso inammissibile, il rapporto impugnatorio non si perfeziona, con la conseguenza che il tempo decorso tra la emissione del dispositivo e l'esercizio del potere di impugnazione diventa irrilevante a fini di prescrizione del reato (in tal senso anche Sez. U, n. 12602, del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266819, ove si precisa che è consentito proporre come motivo unico di ricorso per cassazione l'intervenuta prescrizione solo se, essendo maturato l'effetto estintivo prima della decisione impugnata, sia riconoscibile un vizio della decisione stessa, consistente nella omessa applicazione dell'art.129 cod. proc. pen.). 3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i