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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 1987

Cassazione n. 45874/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/11/1987 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna del Tribunale di Ancona nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

2. Il difensore di Matarazzo ricorre avverso detta sentenza deducendo vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile perché afferente al precluso merito, reiterativo e proposto in ordine a trattamento sanzionatorio sorretto da completa e logica risposta.

In ordine al primo motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità, corretta ed esaustiva risulta la decisione della Corte territoriale che ha individuato i plurimi elementi che portavano a ritenere la destinazione allo spaccio dello stupefacente rinvenuto sia nell'auto che in casa a seguito di perquisizione (pag. 4, primo periodo), risposte a censure già svolte in sede di gravame a cui è stata fornita esauriente risposta e reiterate in questa sede.

Corretta risulta altresì la motivazione svolta in ordine alle ragioni che hanno portato la Corte territoriale a confermare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

L'omessa concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e possono essere escluse dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Carìdi, Rv. 242419).

Esaustiva, pertanto, deve ritenersi la motivazione della Corte di merito che, dopo avere analiticamente enunciato le ragioni che portavano a ritenere la responsabilità, ha fatto riferimento alla già mínimale pena detentiva riconosciuta dal primo giudice nonostante la quantità complessiva della sostanza ed alla mancata applicazione della recidiva; elementi unitariamente apprezzati che hanno fatto escludere la meritevolezza delle attenuanti; motivazione tanto più adeguata se solo si osserva che neppure il ricorrente ha saputo evidenziare sulla base di quali emergenze le stesse dovessero essere invece riconosciute.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/11/1987 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna del Tribunale di Ancona nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. 2. Il difensore di Matarazzo ricorre avverso detta sentenza deducendo vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile perché afferente al precluso merito, reiterativo e proposto in ordine a trattamento sanzionatorio sorretto da completa e logica risposta. In ordine al primo motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità, corretta ed esaustiva risulta la decisione della Corte territoriale che ha individuato i plurimi elementi che portavano a ritenere la destinazione allo spaccio dello stupefacente rinvenuto sia nell'auto che in casa a seguito di perquisizione (pag. 4, primo periodo), risposte a censure già svolte in sede di gravame a cui è stata fornita esauriente risposta e reiterate in questa sede. Corretta risulta altresì la motivazione svolta in ordine alle ragioni che hanno portato la Corte territoriale a confermare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. L'omessa concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e possono essere escluse dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Carìdi, Rv. 242419). Esaustiva, pertanto, deve ritenersi la motivazione della Corte di merito che, dopo avere analiticamente enunciato le ragioni che portavano a ritenere la responsabilità, ha fatto riferimento alla già mínimale pena detentiva riconosciuta dal primo giudice nonostante la quantità complessiva della sostanza ed alla mancata applicazione della recidiva; elementi unitariamente apprezzati che hanno fatto escludere la meritevolezza delle attenuanti; motivazione tanto più adeguata se solo si osserva che neppure il ricorrente ha saputo evidenziare sulla base di quali emergenze le stesse dovessero essere invece riconosciute. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere esten
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