CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 marzo 2026
Cassazione n. 16284/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Moakes, rappresentato e difeso, anchedisgiuntamente, in virtù di procura notarile apostillata in calce alricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma alla via Auroran. 43;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA]. n. 17232/2021 – u.p. 17 marzo 2026 est. Napolitano A.Numero registro generale 17232/2021Numero sezionale 183/2026Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,Numero di raccolta generale 16284/2026rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale deDllaota Sputbablitcoaz,io ne 26/05/2026presso i cui uffici è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;- controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 642/2020 della Commissione TributariaRegionale dell’Abruzzo - Pescara, depositata in data 15/12/2020;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Napolitano nella pubblica udienza del 17 marzo 2026;udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principalee il rigetto del ricorso incidentale;uditi gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ilricorrente e l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] per l’Agenzia delleEntrate;[OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, anche “il Trust” o “il contribuente”),fondazione senza scopo di lucro e soggetto passivo fiscale nel RegnoUnito, percepì, nel corso degli anni 2004, 2005 e 2006, dividendiquale azionista di alcune società di diritto italiano.Detti dividendi venivano assoggettati ad una ritenuta superiorerispetto a quella applicata ad un ente non commerciale o ad unafondazione residenti in Italia, per i quali negli indicati periodid’imposta vigeva un’esenzione nella misura del 95% del complessivoammontare, con conseguente abbassamento della relativa aliquotaeffettiva all’1,65% (cioè il 33% della quota del 5% non esente).Sulla base di tale assunta disparità di trattamento, il Trust in data19 novembre 2013 presentò istanza di rimborso, chiedendo larestituzione di euro 1.487.078,75 oltre interessi di legge in ragionedella erronea aliquota applicata sui dividendi italiani.Ric. n. 17232/2021 – u.p. 17 marzo 2026 est. Napolitano A.Numero registro generale 17232/2021Numero sezionale 183/2026Maturato il silenzio-rifiuto dell’amministrazione, il Trust proposeNumero di raccolta generale 16284/2026ricorso dinanzi alla C.T.P. di Pescara. Data pubblicazione 26/05/2026Si costituì l’amministrazione che eccepì, inter alia, la tardività delladomanda di rimborso.Il giudice di primo grado rigettò l’eccezione di inammissibilitàdell’amministrazione ed il ricorso del Trust.Su appello del Trust, nel contraddittorio con l’amministrazione checon atto di controdeduzioni ripropose la questione della tardivitàdella domanda di rimborso, la C.T.R. confermò la tempestività delladomanda di rimborso e confermò la sentenza di primo grado.Avverso la sentenza di appello, il Trust propone ricorso percassazione, affidato ad un solo motivo, articolato in vari profili.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate, che a sua voltapropone ricorso incidentale affidato a tre motivi, al quale il Trustresiste con controricorso.[OSCURATO:PERSONA], in vista della pubblica udienza alla quale la causa era statarimessa con ordinanza interlocutoria n. 29052/2025, ha depositatomemoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c.Ragioni della decisioneDeve esaminarsi in primis il ricorso principale, in quantol’amministrazione, rispetto alla sentenza impugnata, è totalmentevincitrice nel merito, con la conseguenza che, secondo lapredominante giurisprudenza di questa Corte, l’interesse in capo adessa all’esame e alla decisione del ricorso incidentale in merito allaquestione pregiudiziale che l’ha vista soccombente sorge solo nelcaso di fondatezza del ricorso principale (ex coeteris, Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 25694 del 25/09/2024, Rv. 672453 - 01).1.Con l’unico motivo del ricorso principale, rubricato “Violazione efalsa applicazione degli artt. 49, 63 e 65 TFUE (Trattato sulfunzionamento Unione europea) e dell’art. 2697 c.c. (in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Comparabilità del regime fiscaleapplicabile agli enti senza scopo di lucro esteri a quelli residenti inRic. n. 17232/2021 – u.p. 17 marzo 2026 est. Napolitano A.Numero registro generale 17232/2021Numero sezionale 183/2026Italia. Erronea ripartizione dell’onere della prova”, il contribuenteNumero di raccolta generale 16284/2026censura la sentenza d’appello per avere frainteso l’applicDaaztai opunbebli cazlio ne 26/05/2026caso di specie dei princìpi di non discriminazione e di liberacircolazione.Deduce il contribuente che la normativa comunitaria stabilisce chesono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra gli Statimembri, salvo la possibilità di applicare disposizioni differenti inordine ad una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nellamedesima situazione.Afferma il Trust che la C.T.R. avrebbe erroneamente escluso, inviolazione degli artt. 63 e 65 TFUE, la comparabilità di WellcomeTrust a qualsiasi fondazione di diritto italiano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ai dividendi di fonte italiana dispettanza di fondazioni non residenti rispetto a quelli di fondazioniresidenti rappresenterebbe una violazione delle norme comunitarie(artt. 49, 63 e 65 TFUE) in materia di libera circolazione di capitali edi libertà di stabilimento, essendo di fatto l’investimento dellaricorrente penalizzato rispetto allo stesso investimento realizzato daun analogo soggetto nazionale.In base ai certificati delle autorità britanniche, il Trust ricorrentepersegue solo scopi benefici, e la natura degli scopi perseguiti lorenderebbe assimilabile ad una fondazione di diritto italiano.In ogni caso, quand’anche non lo si volesse ritenere tout courtequiparabile a una fondazione di diritto italiano, il Trust sarebbedefinibile quale “ente non commerciale” che, ai sensi dell’art. 4,comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 344 del 2003, godrebbe dello stessoregime agevolato delle fondazioni, sicché il giudice d’appello avrebbeanche violato direttamente una norma di diritto interno nel negare iltrattamento fiscale “agevolato” al Trust odierno contribuente.L’art. 73, comma 1, lett. c) Tuir, vigente ratione temporis, definiscegli enti non commerciali come “gli enti pubblici e privati diversi dallesocietà, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno peroggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali”.Ric. n. 17232/2021 – u.p. 17 marzo 2026 est. Napolitano A.Numero registro generale 17232/2021Numero sezionale 183/2026Numero di raccolta generale 16284/2026Il Trust ricorrente, come certificato dalle autorità britanniche,Data pubblicazione 26/05/2026rientrerebbe in pieno in tale categoria.Ai fini dell’equiparabilità dell’odierno Trust a una fondazione di dirittoitaliano, inoltre, non rileverebbe punto il trattamento fiscale riservatoal contribuente nel [OSCURATO:PERSONA]: affinché vi sia violazione delprincipio di non discriminazione, basta che un soggetto giuridico didiritto estero equiparabile ad un determinato soggetto giuridico didiritto nazionale sia trattato dallo Stato che impone il prelievo fiscalein maniera deteriore rispetto al soggetto di diritto nazionale, aprescindere da quale trattamento fiscale il soggetto estero abbia nelsuo paese di residenza.La sentenza di appello, inoltre, sarebbe viziata nella parte in cuiafferma che il Trust svolge in Italia attività economica equiparabilea quella di una società commerciale con totale finalità di lucro.Sul punto, deduce il Trust che detenere quote di capitale in societàcommerciali con finalità lucrative non significa che il detentore di taliquote esercita egli stesso una attività lucrativa.[OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata anche per violazione dell’art.2697 c.c., per avere frainteso l’oggetto della prova da fornire ai finidella dimostrazione della equiparabilità con la fondazione: secondoil giudice di appello il solo fine non basterebbe a riteneresovrapponibili “le due situazioni”, perché nel giudizio dicomparazione verrebbero in rilievo, con efficacia discretiva, anche lastruttura e i controlli interni riservati alla fondazione, estranei alTrust.1.1. Il motivo è fondato in tutti i profili in cui si articola.Uno dei princìpi fondanti dell’Unione europea è la libera circolazionedei capitali, servizi, merci e persone da un Pese all’altro dell’UE.A sua volta, uno dei corollari di tale principio è che, salvo casieccezionali che qui non vengono in rilievo, gli enti e i soggettiresidenti in uno degli Stati dell’Unione (di cui all’epoca dei fatti facevaparte il [OSCURATO:PERSONA]) possono stabilirsi o investire in un altro Statodell’Unione senza dover subire un trattamento, da parte delleRic. n. 17232/2021 – u.p. 17 marzo 2026 est. Napolitano A.Numero registro generale 17232/2021Numero sezionale 183/2026Numero di raccolta generale 16284/2026autorità pubbliche di tale ultimo Stato, deteriore rispetto alData pubblicazione 26/05/2026trattamento che esso riserva ai soggetti residenti e agli enti costituitisecondo il suo diritto nazionale.Infatti, se un soggetto o ente residente o costituito secondo le normedi un paese UE, per svolgere in un altro Paese UE la stessa attivitàeconomica svolta in tale ultimo paese da un soggetto o ente iviresidente, dovesse subire un trattamento meno favorevole rispettoal soggetto o ente residente per il solo fatto che quel soggetto nonsia residente o, quale ente, sia costituito nelle diverse forme previstedal suo Stato nazionale, si creerebbero, di fatto, delle restrizioni odelle limitazioni alla piena esplicazione della libertà di circolazione edi stabilimento, che sono libertà cardine dell’ordinamento dell’Unioneeuropea (cfr., tra gli ultimi arresti della CGUE sul tema del principiodi non discriminazione, in ambito fiscale, in base alla residenza, lasentenza della prima sezione del 18 marzo 2021 nella causa C-388/19, MK vs. [OSCURATO:PERSONA] e Aduaneira).nel segno, innanzitutto, quando lamenta che il giudice di appello hafrainteso la natura giuridica dell’attività economica da esso svolta,ritenendo che il ricorrente stesso abbia affermato che svolge in Italia“un’attività economica equiparabile a quella di una societàcommerciale, con totale finalità di lucro”.In realtà, il Trust aveva affermato di partecipare al capitale di societàcommerciali di diritto italiano, che non significa affatto svolgere lastessa attività economica delle società di capitali partecipate.Al contrario, il Trust aveva depositato documenti, provenienti dalleautorità britanniche, che attestavano il suo carattere di “charitabletrust”, cioè di trust istituito per il perseguimento di scopi benefici edi pubblico interesse.La sentenza impugnata è anche contraddittoria, in quanto, da unaparte, afferma che le questioni poste dal ricorso non riguardano ladoppia imposizione, e dunque non rileva se il Trust sia o menosoggetto ad imposizione fiscale nel suo paese; dall’altra, conRic. n. 17232/2021 – u.p. 17 marzo 2026 est. Napolitano A.Numero registro generale 17232/2021Numero sezionale 183/2026Numero di raccolta generale 16284/2026riferimento alla equiparabilità, ai fini del trattamento fiscale italiano,Data pubblicazione 26/05/2026del Trust con la fondazione, afferma, per argomentarne la nonequiparabilità, che, a differenza della fondazione, che gode di unaimposizione ridotta in Italia, il Trust ricorrente, nel [OSCURATO:PERSONA],sarebbe completamente esente da imposta.Senonché, il trattamento fiscale nel [OSCURATO:PERSONA] del Trust odiernoricorrente è assolutamente irrilevante al fine di stabilirel’equiparabilità di esso ad una fondazione di diritto italiano conriferimento all’imposizione fiscale cui esso debba essere sottopostoin Italia: il trattamento fiscale di un charitable trust in Italia non puòessere deteriore rispetto a quello di una fondazione solo perché ilTrust sarebbe esente da imposizione nel [OSCURATO:PERSONA].Il divieto di discriminazione e l’obbligo di non imporre limitazioni orestrizioni alla libera circolazione dei capitali nei paesi UE obbligaciascuno Stato, pur nella piena autonomia delle scelte di politicafiscale relative alla imposizione diretta, a non trattare in manieradeteriore soggetti o enti solo perché, pur svolgendo per statutointerno, siano costituiti e strutturati in forme diverse rispetto a questiultimi.Sotto quest’ultimo punto di vista, erra ancora la sentenza impugnatanella parte in cui afferma la non equiparabilità del charitable trust,ai fini dell’imposizione fiscale diretta, ad una fondazione di dirittointerno, sol perché quest’ultima sarebbe soggetta a controlli e, ingenerale, ad una disciplina giuridica diversa da quella cui è soggettoil Trust ricorrente nell’ordinamento inglese.Infatti, così ragionando, si giungerebbe al paradosso che, ai fini chequi vengono in rilievo, cioè quelli del divieto di restrizione olimitazione delle libertà di circolazione e di stabilimento previste daldiritto eurounionale, non vi sarebbe pressoché mai equiparabilità trasoggetti ed enti appartenenti ad ordinamenti di diversi paesiall’interno dell’UE, per il semplice fatto che le forme e le strutturegiuridiche non sono, per loro natura, universali, con la conseguenza,Ric. n. 17232/2021 – u.p. 17 marzo 2026 est. Napolitano A.Numero registro generale 17232/2021Numero sezionale 183/2026inaccettabile, che sarebbero equiparabili tra loro solo soggetti che,Numero di raccolta generale 16284/2026oltre a perseguire lo stesso scopo, avessero le stesse forme,D laata sputbebslicsaazio ne 26/05/2026struttura, la stesa organizzazione e le stesse regole difunzionamento.Di converso, l’equiparabilità tra enti è nozione che ha senso pratico,e dunque giuridico, solo quando si ha riguardo allo scopo perseguitoda detti enti. Equiparabilità, in altri termini, è una nozione che nonpresuppone l’uguaglianza delle forme, ma l’analogia della funzione.Orbene, non vi è chi non veda che, da un punto di vista funzionale,un charitable trust è del tutto equiparabile, da un punto di vistafunzionale, ad una fondazione di diritto interno.Anzi, il dibattito giuridico, ormai classico, che si è sviluppato intornoal trust e all’ammissibilità della costituzione di un trust puramente“interno” ha avuto anche il contributo di coloro che sostenevanol’inammissibilità, per il diritto italiano, del trust “interno” per il motivoche gli scopi ideali e benefici che in altri ordinamenti sono perseguiticon soggetti giuridici fondati sulla segregazione patrimoniale (trust),in Italia sono perseguibili con enti giuridici, come le fondazioni,costituiti sulla base di un patrimonio destinato.Detto in altri termini, lo strumento classico di diritto interno perperseguire lo scopo di un charitable trust è proprio la fondazione,sicché certamente, se si accerta in fatto, sulla base degli atti edocumenti depositati nel giudizio di merito, che il Trust odiernoricorrente è un charitable trust, senz’altro esso sarà equiparabile auna fondazione, con la conseguenza che il trattamento fiscaleriservato al primo non può essere deteriore rispetto a quelloriservato alla seconda.q) del d.lgs. n. 344 del 2003, applicabile ratione temporis, concedevaagli enti non commerciali una esenzione del 95% degli utili percepitidalla base imponibile del reddito.La norma si applicava a tutti gli enti non commerciali, cioè non soloalle fondazioni (per definizione normativa, enti non commerciali), maRic. n. 17232/2021 – u.p. 17 marzo 2026 est. Napolitano A.Numero registro generale 17232/2021Numero sezionale 183/2026a tutti gli enti, diversi dalle società, residenti nel territorio delloNumero di raccolta generale 16284/2026Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esDeartac piuzbibolic adziio ne 26/05/2026temporis).Orbene, i giudici di appello hanno anche omesso di confrontarsi conil trattamento fiscale degli enti non commerciali e non hannospiegato per quale motivo il Trust ricorrente non potrebbe essereannoverato tra gli enti non commerciali che fruiscono della dettaesenzione degli utili percepiti.Né potrebbe avere rilievo, con riferimento alla inquadrabilità tra glienti non commerciali che fruiscono della detta esenzione, il fatto cheil trust odierno contribuente non sia un soggette fiscalmenteresidente in Italia: si è già detto che, agli effetti del dirittoeurounionale, l’ente non commerciale non residente non può esseresoggetto ad un trattamento fiscale deteriore rispetto ad un ente noncommerciale [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] investire in Italia isuoi capitali per il perseguimento dei suoi scopi statutari.2.Con il primo motivo del ricorso incidentale, rubricato “Violazione efalsa applicazione dell’art. 346 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata nellaparte in cui ha ritenuto che, essendo stata l’eccezione diintempestività dell’istanza di rimborso espressamente rigettata inprime cure, l’amministrazione avrebbe dovuto devolvere laquestione in appello mediante una specifica impugnazione delrelativo capo della sentenza di primo grado, non essendo sufficientela mera riproposizione dell’eccezione di intempestività dell’istanza dirimborso, da essa avanzata nel giudizio di appello con lecontrodeduzioni.2.1. Il motivo è infondato.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex multis,Cass., Sez. 3-, Ordinanza n. 25876 del 27/09/2024, Rv. 672423 -01), se un’eccezione preliminare è stata espressamente rigettata ela parte che l’aveva proposta è rimasta, all’esito del giudizio di primoRic. n. 17232/2021 – u.p. 17 marzo 2026 est. Napolitano A.Numero registro generale 17232/2021Numero sezionale 183/2026grado, praticamente vincitrice, lo strumento di devoluzione dellaNumero di raccolta generale 16284/2026relativa questione in appello è l’impugnazione incidentaleD,a tan puobnbl icalazio ne 26/05/2026mera riproposizione.L’amministrazione, con il motivo in esame, si limita ad affermare chela questione sottesa all’eccezione respinta in primo grado era statariproposta in appello, riproposizione che, invece, non basta adevolvere la questione sottesa all’eccezione rigettata in prime cureal giudice d’appello.3.Il rigetto del primo motivo del ricorso incidentale determinal’assorbimento degli altri due motivi, fondati sempre sulla asseritaintempestività dell’istanza di rimborso, questione sulla quale si èformato il giudicato interno, per omessa proposizione dell’appelloincidentale avverso il relativo capo della sentenza di primo grado.4. In conclusione, è fondato l’unico motivo del ricorso principale,mentre il primo motivo del ricorso incidentale è rigettato, conassorbimento degli altri due.La sentenza è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, allaCGT-2 dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara che, in diversacomposizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, anorma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MAccoglie il ricorso principale, rigetta il primo motivo del ricorsoincidentale, assorbiti il secondo e il terzo.Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese,alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo,sezione distaccata di Pescara, in diversa composizione.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàRic. n. 17232/2021 – u.p. 17 marzo 2026 est. Napolitano A.Numero registro generale 17232/2021Numero sezionale 183/2026Numero di raccolta generale 16284/2026della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo diData pubblicazione 26/05/2026contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, anorma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso, in Roma, il 17 marzo 2026.Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Lucio NapolitanoRic. n. 17232/2021 – u.p. 17 marzo 2026 est. Napolitano A.