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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 1971

Cassazione n. 19828/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/11/1971 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con un solo motivo a più censure, avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce (Sezione distaccata di Taranto) in data 22 giugno 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. (fatto commesso in Taranto il 17 luglio 2017); [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia, sotto l'egida della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, l'omessa riassunzione in appello della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], danneggiato dal reato, è generico, posi:o che, in disparte l'inammissibilità della censura alla stregua del dictum delle Sezioni Unite Filardo (sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027), non indica alcun profilo di specifica e decisiva rilevanza a sostegno della richiesta di implementazione istruttoria presentata, ed è, comunque, non consentito in questa sede, in quanto affidato a mere censure in fatto, protese a rimettere in discussione l'accertamento compiuto da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, le cui motivazioni, nel loro reciproco integrarsi, danno conto del convincimento maturato dai decidenti con argomenti che non si segnalano per alcuna illogicità evidente e con i quali, oltretutto, il ricorrente non si è criticamente confrontato, limitandosi a contestarli, senza allegare alcuno specifico, decisivo ed inopinabile travisamento delle prove, e a proporne un'alternativa loro valutazione sulla base di un alternativo modello di ragionamento; - ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 aprile 2023 Il consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/11/1971 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con un solo motivo a più censure, avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce (Sezione distaccata di Taranto) in data 22 giugno 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. (fatto commesso in Taranto il 17 luglio 2017); [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia, sotto l'egida della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, l'omessa riassunzione in appello della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], danneggiato dal reato, è generico, posi:o che, in disparte l'inammissibilità della censura alla stregua del dictum delle Sezioni Unite Filardo (sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027), non indica alcun profilo di specifica e decisiva rilevanza a sostegno della richiesta di implementazione istruttoria presentata, ed è, comunque, non consentito in questa sede, in quanto affidato a mere censure in fatto, protese a rimettere in discussione l'accertamento compiuto da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, le cui motivazioni, nel loro reciproco integrarsi, danno conto del convincimento maturato dai decidenti con argomenti che non si segnalano per alcuna illogicità evidente e con i quali, oltretutto, il ricorrente non si è criticamente confrontato, limitandosi a contestarli, senza allegare alcuno specifico, decisivo ed inopinabile travisamento delle prove, e a proporne un'alternativa loro valutazione sulla base di un alternativo modello di ragionamento; - ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 aprile 2023 Il consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 19828/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris