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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2023

Cassazione n. 25869/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Bari, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 385 cod. pen., non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale; Ritenuto in riferimento alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. che la Corte di appello ne ha fornito adeguata motivazione - come anche il Tribunale di Foggia - sia sotto il profilo della gravità del fatto che dell'intensità del dolo, essendovi una evidente correlazione tra la esperienza dell'imputato e la consapevolezza della importanza di rispettare le prescrizioni del regime degli arresti domiciliari, considerate le valutazioni espresse sulle ragioni e la durata dell'allontanamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; Ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo sul trattamento sanzionatorio (recidiva e bilanciamento circostanze) in rapporto alla ricostruzione del fatto ed alle valutazioni espresse nel giudizio di merito (detenzione di stupefacenti pochi giorni prima del fatto), tenuto conto della parimenti generica articolazione dei motivi di appello su tali punti; Rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]- lie e estensore [OSCURATO:PERSONA] si

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Bari, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 385 cod. pen., non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale; Ritenuto in riferimento alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. che la Corte di appello ne ha fornito adeguata motivazione - come anche il Tribunale di Foggia - sia sotto il profilo della gravità del fatto che dell'intensità del dolo, essendovi una evidente correlazione tra la esperienza dell'imputato e la consapevolezza della importanza di rispettare le prescrizioni del regime degli arresti domiciliari, considerate le valutazioni espresse sulle ragioni e la durata dell'allontanamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; Ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo sul trattamento sanzionatorio (recidiva e bilanciamento circostanze) in rapporto alla ricostruzione del fatto ed alle valutazioni espresse nel giudizio di merito (detenzione di stupefacenti pochi giorni prima del fatto), tenuto conto della parimenti generica articolazione dei motivi di appello su tali punti; Rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]- lie e estensore [OSCURATO:PERSONA] si
Sentenza Cassazione n. 25869/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris