Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 dicembre 1970

Cassazione n. 12623/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] il 15/12/1970 avverso la sentenza del 24/04/2025 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza dell'Il luglio 2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per tre reati di falso ideologico fidefaciente e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 476, secondo comma, cod. pen. e ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, dichiarando non doversi procedere per il reato di cui all'art. 640-biscod. pen. perché estinto per prescrizione.

In particolare, a [OSCURATO:PERSONA] è stato contestato di avere, quale pubblico ufficiale in quanto legale rappresentante del Centro assistenza agricola [OSCURATO:PERSONA] 006 di [OSCURATO:PERSONA], nel ricevere o formare le domande uniche di pagamento di un agricoltore e di una società agricola relative alla campagna anno 2013 e altra domanda della stessa società agricola per l'anno 2014, attestato falsamente la correttezza formale, ex art. 3-bis d.lgs. n. 165 del 1999, e la completezza documentale delle predette istanze, sebbene queste fossero carenti in ordine ai titoli di conduzione giustificativi dei terreni e di quant'altro in esse dichiarato.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando cinque motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 125, comma 3, 192 e 546, comma 1, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 43, 56, 640-bis e 476 cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'elemento psicologico per tutti i reati, avendo la Corte di appello ignorato le deduzioni difensive e motivato limitandosi a richiamare il dato normativo ed utilizzando delle clausole di stile.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 125, comma 3, 192 e 546, comma 1, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 56, 640-bis e 476 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorrente si duole dell'omessa motivazione in ordine alla ricostruzione fattuale prospettata dalla difesa, secondo la quale il mancato ritrovamento del fascicolo della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] era attribuibile ad un possibile smarrimento dello stesso da parte del Centro assistenza agricola di Caltanissetta, ove erano stati trasferiti tutti i fascicoli del Centro di assistenza agricola di [OSCURATO:PERSONA], dopo la chiusura di questo.

Potendo il mancato reperimento del fascicolo dipendere dal suo smarrimento, ad esso non poteva attribuirsi alcun valore indiziario e non poteva affermarsi con certezza la responsabilità dell'imputato.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 125, comma 3, 192 e 546, comma 1, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 493 e 476 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Sostiene che non sussiste in capo a lui la qualifica soggettiva per i reati che gli vengono contestati, atteso che ai sensi dell'art. 493 cod. pen. possono 2rispondere di falso ideologico solo i dipendenti dello Stato o di altro ente pubblico incaricati di pubblico servizio, mentre i centri di assistenza agricola ed i loro incaricati sono soggetti di diritto privato legati da una semplice convenzione con AGEA e non da un formale rapporto di impiego.

Peraltro, la convenzione disciplina i rapporti tra AGEA ed il Centro di assistenza agricola nazionale, mentre i centri di assistenza territoriale operano su incarico del Centro nazionale in virtù di un rapporto di servizio privatistico.

In ogni caso, le certificazioni previste dall'art. 25 della legge n. 35 del 2012 non avrebbero valore fidefaciente.

Sul punto, sostiene il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare.

2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 125, comma 3, 192 e 546, comma 1, cod. proc. pen. in relazione all'art. 476 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, sostenendo in relazione al reato contestato al capo 2) la inapplicabilità dell'aggravante del falso fidefaciente.

Sostiene che alle censure formulate con l'atto di appello, che vengono richiamate per relationem, non è stata data risposta, essendosi la Corte territoriale limitata a riportarsi alla motivazione della sentenza di primo grado.

In particolare, sostiene che i controlli affidati al Centro di assistenza agricola hanno ad oggetto la sola regolarità formale della documentazione e delle dichiarazioni e non la veridicità delle stesse e nessuna norma impone al centro di assistenza agricola il controllo capillare di tutte le particlelle dichiarate dall'agricoltore nelle dichiarazioni sostitutive.

La fede privilegiata dell'atto pubblico è disciplinata dall'art. 2700 cod. civ. secondo il quale l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

La fede privilegiata non si estende alla veridicità del contenuto delle dichiarazioni delle parti.

Inoltre la qualità di atto fidefaciente richiede in capo al pubblico ufficiale che redige l'atto il potere di attribuire ad esso quella funzione di prova privilegiata; l'atto deve provenire da un pubblico ufficiale autorizzato dall'ordinamento ad attribuire all'atto una fede pubblica privilegiata.

Diversamente ragionando in tutti i casi in cui l'atto pubblico sia ideologicamente falso in ordine alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato o alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti sarebbe un 3falso aggravato ex art. 476, secondo comma, cod. pen.

Poiché nessuna norma attribuisce alla potestà certificatrice degli addetti ai centri di assistenza agricola una siffatta fede privilegiata eliminabile solo con raccoglimento della querela di falso, non sussiste la relativa aggravante.

Del resto, proprio in virtù della mancanza di tale fede privilegiata la normativa anche comunitaria prevede una serie di verifiche e controlli da parte dell'AGEA successivi all'inoltro delle domande e tali controlli possono agevolmente superare le attestazioni provenienti dal Centro di assistenza agricola senza che vi sia la necessità della querela di falso.

2.5. Con il quinto motivo (erroneamente indicato quale quarto motivo) il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 62-bis, 133, 163 e 164 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'esito del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee e all'omessa applicazione della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

È ben vero che con l'atto di appello l'odierno ricorrente aveva sostenuto che il Tribunale non aveva affatto affrontato il tema dell'elemento soggettivo dei reati per i quali era stato condannato dal Tribunale, per essersi quest'ultimo limitato ad una motivazione del tutto generica e semplicistica, senza affrontare in modo specifico la posizione del [OSCURATO:PERSONA].

È pur vero che la Corte territoriale non ha dato risposta a detta censura.

Tuttavia, il motivo di appello risulta assolutamente infondato, poiché alla pagina 13 della sentenza di primo grado il Tribunale, dopo avere indicato quali fossero i controlli ai quali l'odierno ricorrente era tenuto e dopo avere specificato quali fossero il contenuto degli stessi e gli strumenti a sua disposizione per attuarli, ha evidenziato che l'assoluta distonia del suo operato rispetto alle direttive cui egli avrebbe dovuto informare i propri poteri di controllo dimostrava un'adesione psicologica al fatto di reato che poteva essere compatibile esclusivamente con il dolo e che doveva escludersi che l'omissione dei dovuti controlli fosse imputabile a mera negligenza.

Ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso, atteso che, in tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 403/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157).

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, oltre che per la sua genericità, per la inammissibilità della corrispondente censura formulata con l'atto di appello, nel quale si era dedotto esclusivamente, in modo del tutto generico, che il mancato reperimento del fascicolo cartaceo non provava che i documenti non fossero stati presentati e depositati e quindi inseriti e conservati nel fascicolo di ufficio del centro di assistenza agricola.

In applicazione del principio esposto poco sopra, anche questo motivo risulta inammissibile.

3. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso, con i quali il ricorrente contesta il possesso da parte sua della qualifica di pubblico ufficiale dotato di potestà certificatrice e la natura fidefaciente degli atti la cui falsità ideologica gli è stata contestata, possono essere trattati unitariamente, in quanto strettamente connessi, e sono infondati.

Questa Corte di cassazione ha già affermato, in altro processo a carico dell'odierno ricorrente, che integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico fidefacente la condotta del legale rappresentante del Centro di assistenza agricola (C.A.A.) che, nel ricevere la domanda unica di pagamento di contributi comunitari e nel formare la scheda di valutazione, attesti falsamente la presenza degli allegati volti a documentare la sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti per ottenere i predetti contributi nonché il deposito dei medesimi presso gli uffici del Centro (Sez. 5, n. 29461 del 27/06/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288432 - 01, che ha precisato che il C.A.A. è ente di diritto pubblico, in quanto ad esso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ha trasferito i suoi poteri per effetto di apposita convenzione, e che il legale rappresentante del Centro riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio in forza delle funzioni attribuite dalla legge a tale tipologia di ente).

Inoltre, la Corte di appello ha correttamente rilevato che la norma espressamente attributiva della fidefacenza è l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), secondo il quale «i dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del d.P.R. 10 dicembre 1999, n. 503, e all'articolo 13, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse anche per il tramite dei centri autorizzati di 5assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165, e successive modificazioni, che ne curano la tenuta e l'aggiornamento».

Come correttamente osservato dal Tribunale, il controllo effettuato dagli operatori dei C.A.A. non è solo di natura formale, atteso che, all'epoca di commissione dei reati, l'art. 3-bis, comma 3, d.lgs. n. 165 del 1999 espressamente disponeva che, «per le attività di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati».

5. Il quinto motivo è inammissibile.

Va ricordato che «le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931) e nel caso di specie il Tribunale ha affermato che l'applicazione delle attenuanti generiche equivalenti risponde all'esigenza di adeguare la pena al disvalore sociale delle condotte e la Corte di appello ha dichiarato di condividere tale giudizio.

Quanto all'omessa applicazione della sospensione condizionale della pena, deve osservarsi che il corrispondente motivo di appello risultava manifestamente infondato, atteso che, secondo quanto emerge dalla sentenza di primo grado, egli era stato già condannato a pena detentiva per delitto non sospesa e tale condanna ostava alla concessione del beneficio invocato.

In applicazione del principio di diritto sopra più volte richiamato, il motivo di ricorso risulta inammissibile per carenza di interesse anche in relazione a tale punto della sentenza.

6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616, primo comma, cod. proc. pen. 6 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] il 15/12/1970 avverso la sentenza del 24/04/2025 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza dell'Il luglio 2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per tre reati di falso ideologico fidefaciente e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 476, secondo comma, cod. pen. e ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, dichiarando non doversi procedere per il reato di cui all'art. 640-biscod. pen. perché estinto per prescrizione. In particolare, a [OSCURATO:PERSONA] è stato contestato di avere, quale pubblico ufficiale in quanto legale rappresentante del Centro assistenza agricola [OSCURATO:PERSONA] 006 di [OSCURATO:PERSONA], nel ricevere o formare le domande uniche di pagamento di un agricoltore e di una società agricola relative alla campagna anno 2013 e altra domanda della stessa società agricola per l'anno 2014, attestato falsamente la correttezza formale, ex art. 3-bis d.lgs. n. 165 del 1999, e la completezza documentale delle predette istanze, sebbene queste fossero carenti in ordine ai titoli di conduzione giustificativi dei terreni e di quant'altro in esse dichiarato. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando cinque motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 125, comma 3, 192 e 546, comma 1, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 43, 56, 640-bis e 476 cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'elemento psicologico per tutti i reati, avendo la Corte di appello ignorato le deduzioni difensive e motivato limitandosi a richiamare il dato normativo ed utilizzando delle clausole di stile. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 125, comma 3, 192 e 546, comma 1, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 56, 640-bis e 476 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente si duole dell'omessa motivazione in ordine alla ricostruzione fattuale prospettata dalla difesa, secondo la quale il mancato ritrovamento del fascicolo della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] era attribuibile ad un possibile smarrimento dello stesso da parte del Centro assistenza agricola di Caltanissetta, ove erano stati trasferiti tutti i fascicoli del Centro di assistenza agricola di [OSCURATO:PERSONA], dopo la chiusura di questo. Potendo il mancato reperimento del fascicolo dipendere dal suo smarrimento, ad esso non poteva attribuirsi alcun valore indiziario e non poteva affermarsi con certezza la responsabilità dell'imputato. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 125, comma 3, 192 e 546, comma 1, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 493 e 476 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Sostiene che non sussiste in capo a lui la qualifica soggettiva per i reati che gli vengono contestati, atteso che ai sensi dell'art. 493 cod. pen. possono 2rispondere di falso ideologico solo i dipendenti dello Stato o di altro ente pubblico incaricati di pubblico servizio, mentre i centri di assistenza agricola ed i loro incaricati sono soggetti di diritto privato legati da una semplice convenzione con AGEA e non da un formale rapporto di impiego. Peraltro, la convenzione disciplina i rapporti tra AGEA ed il Centro di assistenza agricola nazionale, mentre i centri di assistenza territoriale operano su incarico del Centro nazionale in virtù di un rapporto di servizio privatistico. In ogni caso, le certificazioni previste dall'art. 25 della legge n. 35 del 2012 non avrebbero valore fidefaciente. Sul punto, sostiene il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 125, comma 3, 192 e 546, comma 1, cod. proc. pen. in relazione all'art. 476 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, sostenendo in relazione al reato contestato al capo 2) la inapplicabilità dell'aggravante del falso fidefaciente. Sostiene che alle censure formulate con l'atto di appello, che vengono richiamate per relationem, non è stata data risposta, essendosi la Corte territoriale limitata a riportarsi alla motivazione della sentenza di primo grado. In particolare, sostiene che i controlli affidati al Centro di assistenza agricola hanno ad oggetto la sola regolarità formale della documentazione e delle dichiarazioni e non la veridicità delle stesse e nessuna norma impone al centro di assistenza agricola il controllo capillare di tutte le particlelle dichiarate dall'agricoltore nelle dichiarazioni sostitutive. La fede privilegiata dell'atto pubblico è disciplinata dall'art. 2700 cod. civ. secondo il quale l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. La fede privilegiata non si estende alla veridicità del contenuto delle dichiarazioni delle parti. Inoltre la qualità di atto fidefaciente richiede in capo al pubblico ufficiale che redige l'atto il potere di attribuire ad esso quella funzione di prova privilegiata; l'atto deve provenire da un pubblico ufficiale autorizzato dall'ordinamento ad attribuire all'atto una fede pubblica privilegiata. Diversamente ragionando in tutti i casi in cui l'atto pubblico sia ideologicamente falso in ordine alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato o alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti sarebbe un 3falso aggravato ex art. 476, secondo comma, cod. pen. Poiché nessuna norma attribuisce alla potestà certificatrice degli addetti ai centri di assistenza agricola una siffatta fede privilegiata eliminabile solo con raccoglimento della querela di falso, non sussiste la relativa aggravante. Del resto, proprio in virtù della mancanza di tale fede privilegiata la normativa anche comunitaria prevede una serie di verifiche e controlli da parte dell'AGEA successivi all'inoltro delle domande e tali controlli possono agevolmente superare le attestazioni provenienti dal Centro di assistenza agricola senza che vi sia la necessità della querela di falso. 2.5. Con il quinto motivo (erroneamente indicato quale quarto motivo) il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 62-bis, 133, 163 e 164 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'esito del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee e all'omessa applicazione della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. È ben vero che con l'atto di appello l'odierno ricorrente aveva sostenuto che il Tribunale non aveva affatto affrontato il tema dell'elemento soggettivo dei reati per i quali era stato condannato dal Tribunale, per essersi quest'ultimo limitato ad una motivazione del tutto generica e semplicistica, senza affrontare in modo specifico la posizione del [OSCURATO:PERSONA]. È pur vero che la Corte territoriale non ha dato risposta a detta censura. Tuttavia, il motivo di appello risulta assolutamente infondato, poiché alla pagina 13 della sentenza di primo grado il Tribunale, dopo avere indicato quali fossero i controlli ai quali l'odierno ricorrente era tenuto e dopo avere specificato quali fossero il contenuto degli stessi e gli strumenti a sua disposizione per attuarli, ha evidenziato che l'assoluta distonia del suo operato rispetto alle direttive cui egli avrebbe dovuto informare i propri poteri di controllo dimostrava un'adesione psicologica al fatto di reato che poteva essere compatibile esclusivamente con il dolo e che doveva escludersi che l'omissione dei dovuti controlli fosse imputabile a mera negligenza. Ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso, atteso che, in tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 403/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157). 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, oltre che per la sua genericità, per la inammissibilità della corrispondente censura formulata con l'atto di appello, nel quale si era dedotto esclusivamente, in modo del tutto generico, che il mancato reperimento del fascicolo cartaceo non provava che i documenti non fossero stati presentati e depositati e quindi inseriti e conservati nel fascicolo di ufficio del centro di assistenza agricola. In applicazione del principio esposto poco sopra, anche questo motivo risulta inammissibile. 3. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso, con i quali il ricorrente contesta il possesso da parte sua della qualifica di pubblico ufficiale dotato di potestà certificatrice e la natura fidefaciente degli atti la cui falsità ideologica gli è stata contestata, possono essere trattati unitariamente, in quanto strettamente connessi, e sono infondati. Questa Corte di cassazione ha già affermato, in altro processo a carico dell'odierno ricorrente, che integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico fidefacente la condotta del legale rappresentante del Centro di assistenza agricola (C.A.A.) che, nel ricevere la domanda unica di pagamento di contributi comunitari e nel formare la scheda di valutazione, attesti falsamente la presenza degli allegati volti a documentare la sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti per ottenere i predetti contributi nonché il deposito dei medesimi presso gli uffici del Centro (Sez. 5, n. 29461 del 27/06/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288432 - 01, che ha precisato che il C.A.A. è ente di diritto pubblico, in quanto ad esso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ha trasferito i suoi poteri per effetto di apposita convenzione, e che il legale rappresentante del Centro riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio in forza delle funzioni attribuite dalla legge a tale tipologia di ente). Inoltre, la Corte di appello ha correttamente rilevato che la norma espressamente attributiva della fidefacenza è l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), secondo il quale «i dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del d.P.R. 10 dicembre 1999, n. 503, e all'articolo 13, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse anche per il tramite dei centri autorizzati di 5assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165, e successive modificazioni, che ne curano la tenuta e l'aggiornamento». Come correttamente osservato dal Tribunale, il controllo effettuato dagli operatori dei C.A.A. non è solo di natura formale, atteso che, all'epoca di commissione dei reati, l'art. 3-bis, comma 3, d.lgs. n. 165 del 1999 espressamente disponeva che, «per le attività di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati». 5. Il quinto motivo è inammissibile. Va ricordato che «le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931) e nel caso di specie il Tribunale ha affermato che l'applicazione delle attenuanti generiche equivalenti risponde all'esigenza di adeguare la pena al disvalore sociale delle condotte e la Corte di appello ha dichiarato di condividere tale giudizio. Quanto all'omessa applicazione della sospensione condizionale della pena, deve osservarsi che il corrispondente motivo di appello risultava manifestamente infondato, atteso che, secondo quanto emerge dalla sentenza di primo grado, egli era stato già condannato a pena detentiva per delitto non sospesa e tale condanna ostava alla concessione del beneficio invocato. In applicazione del principio di diritto sopra più volte richiamato, il motivo di ricorso risulta inammissibile per carenza di interesse anche in relazione a tale punto della sentenza. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616, primo comma, cod. proc. pen. 6 P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 12623/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris