CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 40263/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 153-18937/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 10 marzo 2022, ha confermato la sentenza del tribunale di Milano resa il 14 ottobre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]' in relazione al reato di cui all' art. 628 commi primo e terzo n. 1) cod. pen., quanto al capo 1) dell'imputazione e di cui agli artt. 582 comma primo e 585 in relazione all'art. 576 comma primo n. 1) cod. pen., quanto al capo 2) dell'imputazione. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in ordine al reato di cui all'art. 628 commi primo e terzo n. 1) cod. pen., in punto di ritenuta consumazione del reato di rapina aggravata, è inammissibile poiché genericamente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato ampiamente conto delle ragioni per le quali la rapina sia da ritenersi consumata, avendolo l'odierno ricorrente conseguito il possesso della refurtiva, fuori dalla sfera di controllo e disponibilità della persona offesa (a nulla rilevando la mera temporaneità del possesso stesso, in quanto il delitto di cui all'art. 628 cod. pen. si consuma nel momento in cui si verifica un ingiusto profitto e l'altrui danno patrimoniale: cfr., sul punto, Cass. Sez. 2, Sent. n. 7500 del 26/01/2017)]; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il