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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2025

Cassazione n. 34453/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata ad AVELLINO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2024 del 9'TP i i3o A LE: o{ R.0 MA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Roma e condannato la ricorrente alla pena di euro 400,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA] che fondato è il terzo motivo di ricorso, che chiede annullarsi la sentenza impugnata per l'intervenuta remissione di querela da parte del procuratore speciale della persona offesa in data 27 dicembre 2024; che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui «È ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione» (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza dei fatti, oggetto del primo e secondo motivo di ricorso, che pertanto risultano assorbiti dalla fondatezza del terzo motivo; che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate; che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.); P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 10 settembre 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata ad AVELLINO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2024 del 9'TP i i3o A LE: o{ R.0 MA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Roma e condannato la ricorrente alla pena di euro 400,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA] che fondato è il terzo motivo di ricorso, che chiede annullarsi la sentenza impugnata per l'intervenuta remissione di querela da parte del procuratore speciale della persona offesa in data 27 dicembre 2024; che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui «È ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione» (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza dei fatti, oggetto del primo e secondo motivo di ricorso, che pertanto risultano assorbiti dalla fondatezza del terzo motivo; che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate; che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.); P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10 settembre 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34453/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris