CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17543/2025
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Pertanto, anche per le fattispecie di bancarotta per distrazione e documentale dovrebbe pervenirsi alla declaratoria di estinzione essendo maturato il relativo termine alla data del 21 dicembre 2023. Il fondamento dell’affermazione dovrebbe rinvenirsi nella previsione del primo comma dell’art.624 cod. proc. pen. secondo cui «se l’annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata». Nel caso di specie, sussistendo un rapporto di connessione essenziale tra la statuizione annullata e le parti non annullate, la declaratoria di prescrizione invocata dovrebbe ritenersi non preclusa. L’assunto è destituito di fondamento. La sentenza rescindente ha determinato, con la statuizione esplicita di «rigetto nel resto» dei ricorsi, il passaggio in giudicato delle statuizioni oggetto di tale declaratoria reiettiva. L’annullamento (senza rinvio) della sentenza ha avuto riguardo alla sola statuizione di condanna relativa alla fattispecie di bancarotta semplice e la circostanza che tale fattispecie fosse contestata in continuazione con le altre ipotesi di bancarotta non determina la valutazione di sussistenza di quella condizione di «connessione essenziale» tra le fattispecie che comporta la preclusione del passaggio in giudicato. Né rileva la mancata specificazione, nella sentenza della Quinta sezione, del passaggio in giudicato delle statuizioni per le quali è intervenuto il rigetto del ricorso dell’imputato, giacchè tale mancanza non assume rilievo decisivo. E’ stato, infatti, condivisibilmente affermato che «nell'ipotesi di pronuncia della Corte di cassazione di annullamento parziale con rinvio, la declaratoria, in dispositivo, delle parti della sentenza impugnata divenute irrevocabili, ex art. 624, comma 2, cod. proc. pen., ha efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva, sicché, ove tale dichiarazione sia stata omessa, è comunque consentito alla Corte, adita con ricorso avverso la sentenza del giudice di rinvio, individuare, in base alla lettura e all'interpretazione della sua precedente sentenza, le parti passate in giudicato. (Fattispecie relativa a disastro ferroviario, in cui la Corte ha escluso che l'intervenuto annullamento con rinvio relativo alla posizione di due imputati consentisse l'integrale rivalutazione della colpa loro addebitata, comprensiva delle parti non passate in giudicato, perché non annullate e non in connessione essenziale con quelle rescisse)» (Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024, Medicina, Rv. 286870 – 04; conformi, fra le molte, Sez. 4, n. 29186 del 29/05/2018, Marangio, Rv. 272966; Sez. 2, n. 46419 del 16/10/2014, Barchetta, Rv. 261050). Alla luce della statuizione della sentenza della Corte di cassazione, per come ampiamente descritta, può affermarsi che l’assunto del ricorrente è del tutto privo di fondamento 3. Il secondo motivo è, perimenti, infondato. Viene censurata la motivazione della sentenza del giudice di rinvio che, nel rinnovare il giudizio di bilanciamento tra le circostanze, tenuto conto della intervenuta prescrizione della fattispecie di reato sopra indicata, pur avendo ritenuto prevalenti le attenuanti generiche sull’aggravante della continuazione fallimentare, ha operato una diminuzione della pena in misura inferiore ad un terzo e, dunque, non nella massima estensione. La Corte di appello ha motivato la decisione richiamando la «pluralità e reiterazione delle condotte», il «non modesto valore delle distrazioni» e l’«intensità del dolo». Si tratta di elementi effettivi, valutati unitariamente secondo una disamina completa e priva di evidenti illogicità o contraddittorietà, anche rispetto alle statuizioni ormai definitive. 3 F i r m a t o D a : G I U S E P P E S A N T A L U C I A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 9 0 f 2 5 a 0 c 9 0 2 c 6 b 7 - F i r m a t o D a : S I L V I A S T I C C A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 5 5 6 e e 2 4 b d 0 a 8 a 7 0 F i r m a t o D a : V I N C E N Z O G A L A T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : f 7 6 e 8 d c 0 b 1 6 9 9 f e