CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 novembre 2018
Cassazione n. 14569/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16555/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio legale AVV. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 822/2018,depositata il 26/11/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione al decreto che gli aveva ingiunto di pagare in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. euro 19.000 in relazione alla realizzazione di una pavimentazione; l’opponente ha eccepito l’esistenza di vizi dell’opera e ha chiesto di revocare il decreto e di condannare controparte al risarcimento dei danni. Il Tribunale di Perugia revocava il decreto e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di Nanni euro 14.000 a titolo di risarcimento dei danni causati dai vizi della pavimentazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto appello nei confronti della pronuncia di primo grado, contestando la tempestività della denuncia dei vizi e la mancanza di prova del presunto riconoscimento di detti vizi da parte dell’appellante, come pure di interventi che la società avrebbe eseguito per eliminare i medesimi. La Corte d’appello di Perugia, con la sentenza n. 822/2018, ha accolto il gravame. La Corte d’appello ha osservato che, in base al contratto concluso tra le parti, l’eventuale contestazione dei vizi era “valida solo se inoltrata per iscritto entro il termine massimo previsto dalla normativa vigente in materia, pena decadenza” e come tale contestazione scritta non fosse mai stata fatta da Nanni, che non aveva in ogni caso mai provato di avere contestato verbalmente a controparte i vizi della pavimentazione o gli interventi che a suo dire controparte avrebbe effettuato per ben tre volte. Il giudice d’appello ha ancora osservato che Nanni aveva in primo grado chiesto l’ammissione di prove testimoniali vertenti su questi due aspetti, prove che però non sono state riproposte né in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado né in secondo grado. Il giudice d’appello ha quindi rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo e la domanda di risarcimento dei danni proposte da Nanni. 3. Avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato – il 28 luglio 2019 – atto con cui ha richiesto di essere rimessa in termini: ha precisato di avere notificato il controricorso il 2 luglio 2019, termine ultimo per la sua proposizione essendo il ricorso stato notificato il 23 maggio 2019, e che la notificazione che non è andata a buon fine in base a quanto risulta sulla busta per “irreperibilità del destinatario”, irreperibilità erronea in quanto il plico era stato inviato al ricorrente presso lo studio del proprio avvocato domiciliatario in via Tembien 15, Roma, così come riportato nel ricorso e come risulta dal sito dell’Ordine degli avvocati di Roma. La controricorrente si è comunque immediatamente attivata e il 22 luglio 2019 ha notificato il controricorso all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] rileva come non vi sia necessità di pronunciare sulla richiesta di rimessione in termini, essendosi [OSCURATO:PERSONA] già tempestivamente attivata provvedendo alla rinotificazione dell’atto, seguendo quanto prescrive al riguardo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. la pronuncia delle sezioni unite n. 14594/2016). Memoria è stata depositata dal ricorrente e da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1) Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 166, 167, c.p.c., 1667, 1669, 2697 e 2969 c.c., nullità della sentenza o del procedimento, per avere valutato un’eccezione di decadenza tardivamente proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] e non rilevabile d’ufficio: la Corte d’appello ha erroneamente accolto l’eccezione di decadenza tardivamente proposta dalla Caporali nella propria comparsa di costituzione depositata il giorno della prima udienza e non nei venti giorni antecedenti. Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in tema di contratto d'appalto, ladecadenza del committente dalla azione digaranzia per vizi dell'opera, prevista dall'art. 1667 c.c., non èrilevabile di ufficio” (Cass. n. 6077/1988). Non trattandosi di eccezione rilevabile d’ufficio, deve essere proposta ai sensi dell’art.167 c.p.c. a pena di decadenza nella comparsa di risposta del convenuto, che deve costituirsi almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente appunto la comparsa di cui all’art. 167. Nel caso in esame, l’eccezione è stata proposta sì nella comparsa di risposta (vedi pag. 3 dell’atto), ma la comparsa non è stata depositata venti giorni prima dell’udienza ma alla stessa udienza del 20 gennaio 2020 (come risulta dal verbale depositato dal ricorrente insieme al ricorso). 2) L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, che contesta violazione e falsa applicazione degli artt.115, 116 c.p.c., 1676 e 2697 c.c., nullità della sentenza o del procedimento, per avere la Corte d’appello escluso l’avvenuto riconoscimento dei vizi da parte della Caporali sull’errato presupposto che la stessa avrebbe negato già con la comparsa di costituzione e risposta di avere effettuato un qualsiasi intervento per l’eliminazione degli stessi. II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Perugia, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Perugia