CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28747/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 del TRIBUNALE di BENEVENTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che che [OSCURATO:PERSONA]) condannata alla pena di ottomila euro di ammenda per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152 del 2006, articolando un solo motivo di ricorso, deduce il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Considerato che l'unico motivo del ricorso espone censure manifestamente infondate perché prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, posto che l'odierna ricorrente ha avanzato la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in sede di conclusioni, omettendo di allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici, ed ha indicato a fondamento dell'impugnazione la sua situazione di incensuratezza e l'avvenuto smaltimento dei rifiuti, senza però confrontarsi con il dato, emergente dal testo della sentenza impugnata, secondo cui il materiale di risulta era costituito da «un enorme quantitativo di cemento, per circa 300 metri cubi»; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q P.Q.Mt kt • [OSCURATO:PERSONA] C í:77: 13,-,..1'1 5-"1" A Sezic r i e VII Fie 29 LUG 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] mente