CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 1985
Cassazione n. 29465/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 05/10/1985 avverso l'ordinanza del 16/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con ordinanza del 16 dicembre 2021, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere l'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale o della semilibertà o della detenzione domiciliare, per l'accertata irreperibilità del condannato e per l'assenza di documentazione di attuali possibilità di contenuto risocializzante. Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, Avv. [OSCURATO:PERSONA], adducendo come unico motivo di censura la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per mot vi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non scanditi da necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]