Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 gennaio 1949

Cassazione n. 04417/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/01/1949 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIA4349-elvvise-alie-Paft-N udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania ha riformato la condanna, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede, in data 8 maggio 2015, rideterminando la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in quella di anni uno di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt. 216, comma 1, 219, comma 2, Legge fall. (capo a), nonché artt. 216, comma 1, n. 2 , 219, comma 1, n. 2 Legge fall. (capo b), con conferma nel resto, delle statuizioni adottate dal giudice di primo grado (con riforma della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, Legge fall., in quella di tre anni : cfr. pag. 4 della sentenza).

2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, tramite il difensore, deducendo vizio di motivazione in relazione alla insussistenza delle ragioni per addivenire ad una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis e 599-bis cod. proc. pen. 3.1.

La rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599-bis cit. circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi; di talché l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa o viziata motivazione in ordine ai motivi rinunciati.

In tal senso va, altresì, precisato che, laddove la rinuncia investa i motivi già formulati in tema di responsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta di riduzione della pena, non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancato proscioglimento, per una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, da un lato, a causa dell'effetto devolutivo dell'appello, la cognizione del giudice di appello resta circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati attinenti soltanto al trattamento sanzionatorio o ad altro tema non rinunciato e, dall'altro, la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronuncia affermativa della colpevolezza dell'appellante e, per ciò stesso, l'inesistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 1, n. 944 del 23/01/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102).

Orbene, nel caso al vaglio, si osserva che non residua alcun motivo non oggetto della rinuncia, se non quelli relativi al trattamento sanzionatorio, rispetto ai quali è stata accolta la quantificazione della pena concordata dalle parti.

Inoltre, non si ravvisa alcuna carenza o illogicità della motivazione, circa la formazione della volontà di accedere al concordato, avendo la Corte territoriale dato compiutamente atto dell'intervenuto accordo tra le parti, in merito al trattamento sanzionatorio migliorativo.4.

All'inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017), consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerato il motivo devoluto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/01/1949 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIA4349-elvvise-alie-Paft-N udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania ha riformato la condanna, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede, in data 8 maggio 2015, rideterminando la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in quella di anni uno di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt. 216, comma 1, 219, comma 2, Legge fall. (capo a), nonché artt. 216, comma 1, n. 2 , 219, comma 1, n. 2 Legge fall. (capo b), con conferma nel resto, delle statuizioni adottate dal giudice di primo grado (con riforma della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, Legge fall., in quella di tre anni : cfr. pag. 4 della sentenza). 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, tramite il difensore, deducendo vizio di motivazione in relazione alla insussistenza delle ragioni per addivenire ad una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis e 599-bis cod. proc. pen. 3.1. La rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599-bis cit. circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi; di talché l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa o viziata motivazione in ordine ai motivi rinunciati. In tal senso va, altresì, precisato che, laddove la rinuncia investa i motivi già formulati in tema di responsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta di riduzione della pena, non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancato proscioglimento, per una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, da un lato, a causa dell'effetto devolutivo dell'appello, la cognizione del giudice di appello resta circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati attinenti soltanto al trattamento sanzionatorio o ad altro tema non rinunciato e, dall'altro, la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronuncia affermativa della colpevolezza dell'appellante e, per ciò stesso, l'inesistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 1, n. 944 del 23/01/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102). Orbene, nel caso al vaglio, si osserva che non residua alcun motivo non oggetto della rinuncia, se non quelli relativi al trattamento sanzionatorio, rispetto ai quali è stata accolta la quantificazione della pena concordata dalle parti. Inoltre, non si ravvisa alcuna carenza o illogicità della motivazione, circa la formazione della volontà di accedere al concordato, avendo la Corte territoriale dato compiutamente atto dell'intervenuto accordo tra le parti, in merito al trattamento sanzionatorio migliorativo.4. All'inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017), consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerato il motivo devoluto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11
Sentenza Cassazione n. 04417/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris