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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 luglio 2022

Cassazione n. 24866/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26660-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.S., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro A.T.S. [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 108 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 632/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 358/2020 il Tribunale di Pavia annullava l’ordinanza – ingiunzione con la quale la ATS di Pavia aveva ingiunto agli odierni ricorrenti il pagamento della somma di € 2.016,93 per violazione dell’art. 7, comma primo, punto 2, lettera a), del D. Lgs. n. 151 del 2007, per aver trasportato una bovina non idonea al trasporto.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 632/2021, la Corte di Appello di Milano, in accoglimento del gravame spiegato da ATS di Pavia, riformava la decisione di prime cure, condannando gli appellati alle spese del doppio grado.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] soc. agr. s.s., destinatari del provvedimento ingiuntivo di cui è causa, affidandosi ad un solo motive.

Resiste con controricorso laA.T.S. di Pavia. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

Con sentenza n. 358/2020 il Tribunale di Pavia annullava l’ordinanza – ingiunzione con la quale la ATS di Pavia aveva ingiunto agli odierni ricorrenti il pagamento della somma di € 2.016,93 per violazione dell’art. 7, comma primo, punto 2, lettera a), del D. Lgs. n. 151 del 2007, per aver trasportato una bovina non idonea al trasporto.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 632/2021, la Corte di Appello di Milano, in accoglimento del gravame spiegato da ATS di Pavia, riformava la decisione di prime cure, condannando gli appellati alle spese del doppio grado.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] soc. agr. s.s., destinatari del provvedimento ingiuntivo di cui è causa, affidandosi ad un solo motivo, con il quale lamentano la violazione degli artt.2700 c.c., 7 del D. Lgs. n. 151 del 2007, 6 del D. Lgs. n. 150 del 2011, 115 e 116 c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe considerato che il verbale attestante l’intrasportabilità dell’animale, redatto dal veterinario all’attodell’arrivo dell’automezzo al macello, non poteva dimostrare che la bestia versasse nelle stesse condizoni al momento iniziale del trasporto.

Il giudice di merito, dunque, avrebbe fatto ricorso ad un ragionamento a contenuto presuntivo, ritenendo “altamente improbabile che al momento della partenza le condizioni dell’animale fossero diverse da quelle accertate all’arrivo al macello” ed avrebbe, in tal modo, violato il precetto dell’art. 6, comma 9, del D. Lgs. n. 150 del 2011, il quale non ammetterebbe il ricorso allo strumento della presunzione.

La censura è inammissibile.

Da un lato, deve darsi continuità all’indirizzo interpretativo di questa Corte, secondo cui poiché l’art. 7, primo comma, del D. Lgs. n. 151 del 2007 prevede che "Il trasportatore che trasporta animali in violazione dei requisiti di idoneità di cui all'Allegato 1 al presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a Euro 6.000", la condotta illecita non si esaurisce affatto con il carico dell'animale inidoneo sul mezzo di trasporto, ma ricomprende l'intero suo trasferimento da un luogo all'altro.

Sotto tale profilo, peraltro, la norma appare del tutto logica, posto che essa mira ad evitare che possano essere avviati alla macellazione animali malati o comunque in condizioni di salute non idonea, e ciò ad evidente tutela non soltanto del benessere dell'animale stesso, ma anche della salute umana: è quindi coerente con la ratio della disposizione in oggetto il fatto che le condizioni dell'animale siano verificate non soltanto al carico sul mezzo, ma soprattutto all'atto del suo scarico, poiché è questo il momento che conclude il trasporto della bestia, la quale poi, dopo la sua verifica di idoneità, viene avviata alla macellazione (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21974 del12/10/2020, non massimata).

Dall’altro lato, l’art. 6, comma 9, del D. Lgs. n. 150 del 2011 non prevede alcuna limitazione istruttoria in capo al giudice di merito, il quale, pertanto, può legittimamente ricorrere al ragionamento presuntivo, soprattutto in relazione ad una fattispecie sanzionatoria che non ha ad oggetto una condotta istantanea (il carico sul mezzo, ovvero lo scarico dal mezzo, di un animale non idoneo al trasporto) bensì una condotta prolungata nel tempo, appunto costituita dal trasporto della bestia, inteso nella sua interezza, e dunque dal carico sino allo scarico.

Nell’ambito di tale intervallo temporale, l’accertamento sulle condizioni dell’animale si riferiscono, evidentemente, al momento in cui la verifica viene eseguita, ma nulla impedisce che, da esse, il giudice di merito possa trarre argomenti presuntivi in relazione alle condizioni esistenti già al momento del carico sul mezzo”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 1.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26660-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.S., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro A.T.S. [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 108 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 632/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 358/2020 il Tribunale di Pavia annullava l’ordinanza – ingiunzione con la quale la ATS di Pavia aveva ingiunto agli odierni ricorrenti il pagamento della somma di € 2.016,93 per violazione dell’art. 7, comma primo, punto 2, lettera a), del D. Lgs. n. 151 del 2007, per aver trasportato una bovina non idonea al trasporto. Con la sentenza oggi impugnata, n. 632/2021, la Corte di Appello di Milano, in accoglimento del gravame spiegato da ATS di Pavia, riformava la decisione di prime cure, condannando gli appellati alle spese del doppio grado. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] soc. agr. s.s., destinatari del provvedimento ingiuntivo di cui è causa, affidandosi ad un solo motive. Resiste con controricorso laA.T.S. di Pavia. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con sentenza n. 358/2020 il Tribunale di Pavia annullava l’ordinanza – ingiunzione con la quale la ATS di Pavia aveva ingiunto agli odierni ricorrenti il pagamento della somma di € 2.016,93 per violazione dell’art. 7, comma primo, punto 2, lettera a), del D. Lgs. n. 151 del 2007, per aver trasportato una bovina non idonea al trasporto. Con la sentenza oggi impugnata, n. 632/2021, la Corte di Appello di Milano, in accoglimento del gravame spiegato da ATS di Pavia, riformava la decisione di prime cure, condannando gli appellati alle spese del doppio grado. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] soc. agr. s.s., destinatari del provvedimento ingiuntivo di cui è causa, affidandosi ad un solo motivo, con il quale lamentano la violazione degli artt.2700 c.c., 7 del D. Lgs. n. 151 del 2007, 6 del D. Lgs. n. 150 del 2011, 115 e 116 c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe considerato che il verbale attestante l’intrasportabilità dell’animale, redatto dal veterinario all’attodell’arrivo dell’automezzo al macello, non poteva dimostrare che la bestia versasse nelle stesse condizoni al momento iniziale del trasporto. Il giudice di merito, dunque, avrebbe fatto ricorso ad un ragionamento a contenuto presuntivo, ritenendo “altamente improbabile che al momento della partenza le condizioni dell’animale fossero diverse da quelle accertate all’arrivo al macello” ed avrebbe, in tal modo, violato il precetto dell’art. 6, comma 9, del D. Lgs. n. 150 del 2011, il quale non ammetterebbe il ricorso allo strumento della presunzione. La censura è inammissibile. Da un lato, deve darsi continuità all’indirizzo interpretativo di questa Corte, secondo cui poiché l’art. 7, primo comma, del D. Lgs. n. 151 del 2007 prevede che "Il trasportatore che trasporta animali in violazione dei requisiti di idoneità di cui all'Allegato 1 al presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a Euro 6.000", la condotta illecita non si esaurisce affatto con il carico dell'animale inidoneo sul mezzo di trasporto, ma ricomprende l'intero suo trasferimento da un luogo all'altro. Sotto tale profilo, peraltro, la norma appare del tutto logica, posto che essa mira ad evitare che possano essere avviati alla macellazione animali malati o comunque in condizioni di salute non idonea, e ciò ad evidente tutela non soltanto del benessere dell'animale stesso, ma anche della salute umana: è quindi coerente con la ratio della disposizione in oggetto il fatto che le condizioni dell'animale siano verificate non soltanto al carico sul mezzo, ma soprattutto all'atto del suo scarico, poiché è questo il momento che conclude il trasporto della bestia, la quale poi, dopo la sua verifica di idoneità, viene avviata alla macellazione (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21974 del12/10/2020, non massimata). Dall’altro lato, l’art. 6, comma 9, del D. Lgs. n. 150 del 2011 non prevede alcuna limitazione istruttoria in capo al giudice di merito, il quale, pertanto, può legittimamente ricorrere al ragionamento presuntivo, soprattutto in relazione ad una fattispecie sanzionatoria che non ha ad oggetto una condotta istantanea (il carico sul mezzo, ovvero lo scarico dal mezzo, di un animale non idoneo al trasporto) bensì una condotta prolungata nel tempo, appunto costituita dal trasporto della bestia, inteso nella sua interezza, e dunque dal carico sino allo scarico. Nell’ambito di tale intervallo temporale, l’accertamento sulle condizioni dell’animale si riferiscono, evidentemente, al momento in cui la verifica viene eseguita, ma nulla impedisce che, da esse, il giudice di merito possa trarre argomenti presuntivi in relazione alle condizioni esistenti già al momento del carico sul mezzo”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 1.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del c
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