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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 10886/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \\J [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO •La CORTE APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 05/05/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di BRESCIA, in data 19/09/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]( [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 628 CP Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: [OSCURATO:PERSONA] deduce: vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del reato.

Il motivo è inammissibile poiché la corte di appello ha spiegato come dopo l'arrivo del proprietario dell'esercizio il ricorrente si fosse rivolto allo stesso con fare violento e minaccioso al fine di assicurarsi l'impossessamento del cellulare sottratto dalla vetrina.

Generico è poi il ricorso nella parte in cui fa richiesta di concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. senza alcuna argomentazione. [OSCURATO:PERSONA] deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputata.

Il motivo è inammissibile perché è fondato su aspetti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

E nel caso in esame il giudice di appello ha proprio spiegato come la donna avesse deliberatamente cooperato al tentativo di sottrazione del bene operato dal compagno occludendo la vista della commessa con un corposo libro.

Né il giudice di appello ha omesso di considerare la tipologia del reato oggetto di previsione originaria avendo concesso proprio alla Berbec l'attenuante di cui all'art.116 c.p..

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 02/03/2022 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \\J [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO •La CORTE APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 05/05/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di BRESCIA, in data 19/09/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]( [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 628 CP Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: [OSCURATO:PERSONA] deduce: vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del reato. Il motivo è inammissibile poiché la corte di appello ha spiegato come dopo l'arrivo del proprietario dell'esercizio il ricorrente si fosse rivolto allo stesso con fare violento e minaccioso al fine di assicurarsi l'impossessamento del cellulare sottratto dalla vetrina. Generico è poi il ricorso nella parte in cui fa richiesta di concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. senza alcuna argomentazione. [OSCURATO:PERSONA] deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputata. Il motivo è inammissibile perché è fondato su aspetti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E nel caso in esame il giudice di appello ha proprio spiegato come la donna avesse deliberatamente cooperato al tentativo di sottrazione del bene operato dal compagno occludendo la vista della commessa con un corposo libro. Né il giudice di appello ha omesso di considerare la tipologia del reato oggetto di previsione originaria avendo concesso proprio alla Berbec l'attenuante di cui all'art.116 c.p.. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il C
Sentenza Cassazione n. 10886/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris