CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 novembre 2021
Cassazione n. 48186/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di Bologna, con sentenza emessa in data 03/11/2021, ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Forlì pronunciata in data 25/02/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 648 e 707 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, nel quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi. Sul punto si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale - in linea con la motivazione del giudice di primo grado - ha dato adeguato conto delle ragioni per cui ha ritenuto ampiamente provato sia l'elemento oggettivo e quello soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen., così fornendo esaustiva e articolata risposta alle doglianze difensive. Nello specifico, per quel che concerne l'elemento oggettivo del reato, la Corte di appello ha valorizzato il rinvenimento (a seguito di perquisizione) nell'autovettura del prevenuto di un cellulare provento di furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA], nonché una tronchesina, due cacciaviti ed un paio di forbici e, per quel che riguarda, invece, l'elemento soggettivo del reato, i giudici di appello hanno evidenziato che la mancata allegazione di una versione alternativa (o attendibile) dei fatti si pone come coerente prova della consapevolezza dell'imputato in ordine alla provenienza delittuosa del dispositivo, in relazione al quale il reo non ha saputo fornire alcuna giustificazione. Ciò, peraltro, in adesione al costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la prova dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un possesso in malafede (cfr. Cass. Sez. 2, Sent. n. 29198 del 25/05/2010, Rv. 248265). Del pari, le doglianze difensive circa la carenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 707 cod. pen., sono state già scrutinate (e disattese) dai giudici di merito, atteso il rinvenimento di arnesi utili allo scasso all'interno della vettura in uso allo STAMATE che - parimenti - non ha saputo fornire alcuna giustificazione utile a scalfire le risultanze processuali e a giustificare il possesso dei predetti arnesi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2