CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2024
Cassazione n. 35919/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso in relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e furto. Rilevato che il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, meramente reiterativi delle censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta. Osservato che, quanto al primo motivo relativo alla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. per inidoneità della condotta, la Corte di appello - a pagina 3 della sentenza - ha descritto in maniera particolareggiata la reazione violenta dell'imputato nei confronti dei militari che lo invitavano a consegnare tutto ciò che aveva addosso. La sentenza ha sottolineato che l'opposizione all'atto del controllo si era manifestata minacciando il militare, sia con le parole riportate nella rubrica, che con i gesti abbinati alle stesse nel momento in cui l'attività di polizia giudiziaria era iniziata. Quanto al secondo motivo relativo alla prova del furto, la Corte d'appello ha evidenziato la inverosimiglianza della versione del fatto resa dall'imputato e cioè del rinvenimento casuale su un muretto del telefonino (versione che, comunque, non sarebbe idonea a escludere l'ipotesi del reato). La Corte si è soffermata, inoltre, puntualmente (pag. 3) sulla sussistenza del dolo da parte dell'imputato. Quanto, infine, al riconoscimento del vizio parziale di mente, con motivazione congrua e logica, la Corte di appello ha evidenziato che la difesa, del tutto genericamente, nei motivi d'appello, ha fatto riferimento a una perizia che sarebbe stata espletata nel corso di un non meglio precisato processo pendente o definito innanzi alla Corte distrettuale, e non ha depositato atti o documenti in grado di rappresentare un principio di prova meritevole di approfondimento. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 , D E POSIT .1 T A 1 [OSCURATO:PERSONA], g re stensor