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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45449/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 041ZTST) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione pronunciata dal Tribunale di Firenze il 5/3/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli art. 75 D.Lvo. 159/2011; Rilevato con con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen.; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, con specifico riferimento a quanto emerge dal casellario e dalle dichiarazioni del teste Tropea, ha dato adeguato e coerente conto degli elementi che consentono di escludere la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 131 bis cod. pen. (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 041ZTST) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione pronunciata dal Tribunale di Firenze il 5/3/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli art. 75 D.Lvo. 159/2011; Rilevato con con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen.; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, con specifico riferimento a quanto emerge dal casellario e dalle dichiarazioni del teste Tropea, ha dato adeguato e coerente conto degli elementi che consentono di escludere la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 131 bis cod. pen. (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 45449/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris