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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 21924/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26108-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] all’esodo Nozione di reddito da lavoro dipendente Convenzioni internazionali volte ad evitare la doppia imposizione fiscale R.G.N. 26108/2019 Cron.

Rep.

Ud. 04/04/2023 CC 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 696/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 01/03/2019 R.G.N. 131/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Venezia rigettava l’appello che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto contro la sentenza del Tribunale di Padova n. 564/2015, depositata il 14.9.2015, sentenza che - in accoglimento dell’oppo sizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (poi [OSCURATO:SOCIETA].) al precetto del 30.5.2014, con cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva ad essa intimato il pagamento di complessivi € 49.346,08 per sorte capitale, interessi e spese (quale somma trattenuta dalla società a titolo di imposta sul reddito e poi riversata all’erario) – aveva accertato l’inesistenza del diritto del [OSCURATO:PERSONA] di procedere ad esecuzione forzata in virtù del titolo azionato con tale precetto, condannando il convenuto opposto al pagamento delle spese di lite.

La medesima Corte, pertanto, confermando l’impugnata sentenza, condannava l’appellante al pagamento delle spese del secondo grado, come liquidate.

2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva in narrativa: - che il primo giudice aveva accolto l’opposizione a precetto proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ritenendo che l’importo oggetto di quel precetto non sarebbe stato passibile di rifusione in capo al [OSCURATO:PERSONA], in ragione del verbale di conciliazione intervenuto fra le parti in sede sindacale, con il quale verbale veniva riconosciuto al [OSCURATO:PERSONA] l’importo lordo di € 125.945,00 a titolo di “incentivo all’esodo”; -che la richiesta del [OSCURATO:PERSONA] traeva origine dalla circostanza che l’autorità fiscale tedesca, successivamente al ritorno in Germania del convenuto dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la citata società, aveva sottoposto a tassazione nello Stato tedesco la somma di € 125.945,00, con ciò configurandosi un caso di doppia imposizione sullo stesso reddito; - che, secondo il Kah l, in base al tenore letterale dell’accordo conciliativo intercorso fra le parti, l’importo di cui al verbale di conciliazione (€ 125.945,00) avrebbe dovuto essergli versato per l’intero, gravando poi in capo al lavoratore il relativo onere fiscale e ritenendo, inoltre, che la somma riconosciuta costituiva il “prezzo della rinuncia a qualunque ulteriore pretesa”, con la conseguente non configurabilità della stessa nell’ambito dei redditi da lavoro dipendente; - che il Tribunale aveva, invece, ritenuto che l’importo in contestazione rientrasse nella nozione di reddito da lavoro dipendente ai sensi degli artt. 6 e 51 del TUIR (d.P.R. n. 917/1986) e che, inoltre, risultando pacifico lo svolgimento della prestazione di lavoro in Italia, dove peraltro aveva sede legale la società, non vi era dubbio che la somma fosse da assoggettare ad imposizione secondo la normativa italiana, per cui ben aveva potuto la [OSCURATO:PERSONA] agire quale sostituto di imposta e versare la cifra contestata all’erario, essendo irrilevante che il [OSCURATO:PERSONA] avesse, al momento del pagamento, trasferito la propria residenza in Germania.

3. La stessa Corte, inoltre, dando atto della costituzione in secondo grado della [OSCURATO:SOCIETA]. (per acquisizione della [OSCURATO:PERSONA]), e riferiti i due motivi d’appello formulati dal [OSCURATO:PERSONA], li rigettava entrambi.

Confermava, infatti, sulla scorta dei richiamati precedenti di legittimità, la natura di reddito da lavoro dipendente dell’incentivo all’esodo, il che legittimava, conseguentemente, la trattenuta fiscale operata dalla società.

Rispetto, poi, a quanto previsto dall’art. 15 della Convenzione italo-tedesca, richiamata dall’appellante [OSCURATO:PERSONA], evidenziava che quest’ultimo, su richiesta del Collegio d’appello, aveva precisato che era stato [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] di cessazione del rapporto di lavoro (4.11.2011) e che al momento del pagamento dell’emolumento la residenza era stata spostata in Germania, mentre la prestazione lavorativa si era svolta esclusivamente in Italia; di talché lo svolgimento in Italia della prestazione lavorativa che aveva poi dato luogo all’emolumento per cui è causa imponeva che la tassazione fiscale venisse operata nel Paese di svolgimento della prestazione lavorativa a prescindere dal luogo di residenza dell’interessato al momento dell’effettivo pagamento.

4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

5. L’intimata ha resistito con controricorso.

6. Entrambe le parti hanno prodotto memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali (ratificata in Italia con legge n. 459/1992), in combinato disposto con gli artt. 10 e 11 della Costituzione Italiana e con l’art. 2, comma 2, della legge 31.05.1995, n. 218; con conseguente inapplicabilità ovvero disapplicazione degli artt. 6, 17, 23 e 51 TUIR (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)”.

Secondo il ricorrente, la Corte d’appello era incorsa in una violazione e falsa applicazione delle norme di diritto suddette “per aver assoggettato la somma da corrispondere al sig. [OSCURATO:PERSONA] in base al verbale di conciliazione dd. 26.07.2012 all’imposizione fiscale italiana, secondo le norme del TUIR, anziché all’imposizione fiscale tedesca, come invece previsto dalla citata Convenzione”.

2. Con il secondo motivo, denuncia:“Violazione e falsa applicazione del primo comma dell’art. 1362 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.)”, perché la Corte d’appello, nell’interpretazione del suddetto verbale di conciliazione, era incorsa nella violazione del criterio ermeneutico letterale.

3. Il primo motivo non è fondato.

4. Giova evidenziare che questa Corte Suprema di recente ha confermato che l’incentivo all’esodo, ai fini della individuazione della corretta imposizione, anche quando risultino applicabili le disposizioni delle convenzioni bilaterali tra gli Stati redatte in base al modello OCSE, ha natura di corrispettivo versato al prestatore di lavoro in cambio del suo consenso alla cessazione anticipata del rapporto di lavoro, risolvendosi in una remunerazione erogata in dipendenza del rapporto di lavoro, rientrante nella categoria dei salari, stipendi ed altre remunerazioni analoghe che il lavoratore dipendente riceve in corrispettivo, sicché le somme corrisposte a tale titolo devono essere assoggettate a tassazione separata, al ricorrere dei presupposti convenzionali (così Cass. civ., sez.

V, 24.8.2022, n. 25193, in relazione a caso in cui veniva in considerazione la [OSCURATO:PERSONA]Francia sul contrasto del fenomeno della doppia imposizione fiscale; convenzione che, come notato nel § 3 della motivazione di tale decisione, rientra tra le “decine di Accordi analoghi” che “sono stati stipulati dallo Stato italiano con altri Paesi”).

Inoltre, nota questo Collegio che l’art. 15, comma 1, della Convenzione italo-francese rilevante nellafattispecie di cui all’ora cit. decisione risulta identico all’art. 15, comma 1, dell’apposita e analoga Convenzione fra l’Italia e la Germania che qui viene in considerazione.

Più in nello specifico, la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatto a Bonn il 18 ottobre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 24 novembre 1992, n. 459, all’art. 15, comma 1, sotto la rubrica “Lavoro subordinato”, recita: “Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente.

Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato”.

5. [OSCURATO:PERSONA]. n. n. 25193/2022 cit., quanto alla natura di redditi da lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata in Italia degli incentivi all’esodo, aveva richiamato in senso conforme Cass. civ., sez.

VI-T, 26.2.2019, n. 5545; id., sez.

V, 24.7.2013, n. 17986, quest’ultima cit. anche nella motivazione della sentenza qui impugnata.6.

Inoltre, questa Corte ha deciso che, in tema di imposte sul reddito, l’art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Repubblica Federale di Germania del 18 ottobre 1989, ratificata e resa esecutiva per l’Italia con l. n. 459 del 1992, àncora la potestà impositiva allo Stato di residenza solo se coincidente con quello in cui il lavoro viene esercitato; sicché le somme percepite a titolo di retribuzione dell’attività di lavoro dipendente svolta nell’altro Stato contraente, ovvero quello in cui il contribuente non ha la residenza, sono soggette a tassazione esclusivamente in tale Stato (così Cass. civ., sez.

V, 14.4.2021, n. 9725, e in termini id., sez.

VI-T, 7.9.2022, n. 26383).

In tal senso è stato rilevato, in via di esplicitazione, che la suddetta disposizione convenzionale “prevede infatti che nel caso in cui l’attività sia svolta nell’altro Stato contraente – ovvero quello in cui il contribuente non ha residenza – “le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in questo altro Stato” (cfr., sull’analogo art. 15 della Convenzione tra Italia e Svizzera, in relazione a somme percepite a titolo di t.f.r, Cass. n. 14474 del 2016, cit.; idem l’omologo art. 15 della Convenzione tra Italia e [OSCURATO:PERSONA], Cass. n. 24112 del 2017).

In altri termini, la regola applicabile è quella dell’art. 15 della convenzione Italia Germania che, come l’art. 15 della Conv.

OCSE, mette in gioco l’avverbio “soltanto” per derogare al worldwide principale rispetto alla tassazione dei redditi da lavoro dipendente, per favorire la circolazione della manodopera” (così nel §

3.3. di Cass. n. 9725/2021 ora cit.).

7. Tanto premesso, la decisione della Corte territoriale è conforme a tutti i sin qui richiamati principi di diritto e segnatamente all’art. 15, comma 1, della [OSCURATO:PERSONA], come interpretato da questa Corte Suprema.

La Corte d’appello, del resto, non ha posto in dubbio che tale convenzione, come qualsiasi convenzione stipulata tra gli Stati, e al pari delle altre norme internazionali pattizie, riveste carattere di specialità rispetto alle corrispondenti norme nazionali e quindi prevale su queste ultime, dovendo la potestà legislativa essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti, tra l’altro, dagli obblighi internazionali sanciti dall’art. 117 Cost., comma 1 (come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità).8.

Più nello specifico, circa l’incentivo all’esodo che qui viene in considerazione, la Corte di merito ha condivisibilmente osservato che i principi espressi da questo [OSCURATO:PERSONA] (v. i §§ 4 e 5 che precedono) “rendono prive di pregio le argomentazioni difensive dell’appellante riguardo alla origine e natura delle somme riconosciute nel verbale di conciliazione a titolo di incentivo all’esodo che è ritenuto reddito da lavoro dipendente essendo predeterminato al fine di sollecitare e rimunerare, mediante una vera e propria controprestazione, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto e pertanto direttamente collegabile ed in dipendenza del rapporto di lavoro”; ed ha, quindi, ritenuto che tale natura dell’emolumento legittimava “la trattenuta fiscale operata dalla società appellata”.

Infatti, il dato, di nuovo sottolineato dall’attuale ricorrente, che il rapporto di lavoro inter partes fosse definitivamente cessato il 19.11.2011 per mutuo consenso è giuridicamente ininfluente nel senso che ciò non toglie che il ridetto emolumento fosse un “incentivo all’esodo”, così espressamente qualificato nel verbale di conciliazione sindacale, e, come tale, avente la natura di reddito da lavoro dipendente nei termini dianzi specificati.

9. Tale natura, inoltre, correttamente è stata considerata dalla Corte distrettuale anche ai fini della ridetta disposizione convenzionale.

Sulla base, infatti, delle precisazioni fornite direttamente dal [OSCURATO:PERSONA] alla stessa Corte, quest’ultima ha constatato che la prestazione lavorativa, cui era da reputare collegato nella chiave suddetta l’incentivo all’esodo, si era svolta esclusivamente in Italia, dove inoltre il lavoratore era stato residente sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

A termini, perciò, dell’art. 15, comma 1, dell’apposita Convenzione il sig. [OSCURATO:PERSONA] era un residente nello Stato contraente Repubblica Italiana ed in detto Stato aveva svolto l’attività lavorativa, cui resta collegata la prestazione in questione; il che giustificava la tassazione di quest’ultima in Italia.

Altrettanto corretto giuridicamente è il rilievo della Corte territoriale dell’ininfluenza del luogo di residenza del lavoratore interessato al momento dell’effettivo pagamento dell’incentivo.Il dato, infatti, che il [OSCURATO:PERSONA] sia tornato a risiedere in Germania è pacificamente postumo sia allo svolgimento del rapporto lavorativo in Italia che alla sua cessazione sempre in Italia, e quindi non poteva assumere alcuna rilevanza ai fini dell’applicazione dell’art. 15 della Convenzione.

10. Parimenti infondato è il secondo motivo.

10.1. La Corte d’appello ha ritenuto che il primo Giudice aveva “correttamente valutato il contenuto del verbale di conciliazione intervenuto tra le parti”, e, come si è visto, il Tribunale aveva riferito che in detto verbale veniva riconosciuto al [OSCURATO:PERSONA] l’importo lordo di € 125.945,00 a titolo di “incentivo all’esodo” .

La pretesa antiletteralità dell’interpretazione del verbale in parte qua , fornita dai giudici di merito, si basa sull’argomento che stando al punto 7) del verbale stesso l’obbligazione assunta dalla società nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] era quella di versargli “l’intero importo lordo di € 125.945,00”.

Sennonché nel testo in questione, per come riferito anche dal ricorrente e per come considerato dai giudici di merito, non compare l’aggettivo “intero” riferito a detto importo, mentre è presente solo l’aggettivo “lordo”.

Indicazione, quest’ultima, di per sé sola insufficiente a suffragare l’interpretazione sostenuta dal ricorrente, secondo la quale il verbale rendeva “implicitamente conto del fatto che sarà poi il sig. [OSCURATO:PERSONA], al quale va corrisposto sul conto corrente specificato l’intero importo lordo di € 125.945,00, a doversi sobbarcare l’onere fiscale (in Germania)”.

Peraltro, l’impugnante non lamenta nel secondo motivo la violazione di canoni legali di ermeneutica contrattuale diversi da quello di cui all’art. 1362, comma primo, c.c.

11. Per completezza, si deve aggiungere che dalla ricostruzione dei fatti, operata dallo stesso ricorrente, emerge che egli aveva ricevuto dalla controparte l’importo convenuto a titolo di incentivo all’esodo, decurtato, però, della trattenuta a titolo d’imposta per € 46.428,08, ma che la sua iniziativa del precetto poi opposto era seguita, quasi due anni dopo, al fatto che l’autorità fiscale tedesca provvedeva ad assoggettare ad imposizione l’importo complessivo di € 125.945,00 pattuito dalle parti in sede conciliativa.Ebbene, non può e non deve essere sindacato in questa sede su quali basi normative detta autorità fiscale tedesca abbia deciso tale passo, il che, peraltro, non risulta ex actis.

Anche le decisioni della Corte Suprema tedesca competente in materia d’imposte, richiamate dal ricorrente nel corpo del primo motivo di ricorso, non possono essere prese in considerazione, non essendo certamente riferite alla fattispecie concreta che qui ci occupa.

12. Pertanto, il ricorso dev’essere respinto.

13. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26108-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] all’esodo Nozione di reddito da lavoro dipendente Convenzioni internazionali volte ad evitare la doppia imposizione fiscale R.G.N. 26108/2019 Cron. Rep. Ud. 04/04/2023 CC 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 696/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 01/03/2019 R.G.N. 131/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Venezia rigettava l’appello che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto contro la sentenza del Tribunale di Padova n. 564/2015, depositata il 14.9.2015, sentenza che - in accoglimento dell’oppo sizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (poi [OSCURATO:SOCIETA].) al precetto del 30.5.2014, con cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva ad essa intimato il pagamento di complessivi € 49.346,08 per sorte capitale, interessi e spese (quale somma trattenuta dalla società a titolo di imposta sul reddito e poi riversata all’erario) – aveva accertato l’inesistenza del diritto del [OSCURATO:PERSONA] di procedere ad esecuzione forzata in virtù del titolo azionato con tale precetto, condannando il convenuto opposto al pagamento delle spese di lite. La medesima Corte, pertanto, confermando l’impugnata sentenza, condannava l’appellante al pagamento delle spese del secondo grado, come liquidate. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva in narrativa: - che il primo giudice aveva accolto l’opposizione a precetto proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ritenendo che l’importo oggetto di quel precetto non sarebbe stato passibile di rifusione in capo al [OSCURATO:PERSONA], in ragione del verbale di conciliazione intervenuto fra le parti in sede sindacale, con il quale verbale veniva riconosciuto al [OSCURATO:PERSONA] l’importo lordo di € 125.945,00 a titolo di “incentivo all’esodo”; -che la richiesta del [OSCURATO:PERSONA] traeva origine dalla circostanza che l’autorità fiscale tedesca, successivamente al ritorno in Germania del convenuto dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la citata società, aveva sottoposto a tassazione nello Stato tedesco la somma di € 125.945,00, con ciò configurandosi un caso di doppia imposizione sullo stesso reddito; - che, secondo il Kah l, in base al tenore letterale dell’accordo conciliativo intercorso fra le parti, l’importo di cui al verbale di conciliazione (€ 125.945,00) avrebbe dovuto essergli versato per l’intero, gravando poi in capo al lavoratore il relativo onere fiscale e ritenendo, inoltre, che la somma riconosciuta costituiva il “prezzo della rinuncia a qualunque ulteriore pretesa”, con la conseguente non configurabilità della stessa nell’ambito dei redditi da lavoro dipendente; - che il Tribunale aveva, invece, ritenuto che l’importo in contestazione rientrasse nella nozione di reddito da lavoro dipendente ai sensi degli artt. 6 e 51 del TUIR (d.P.R. n. 917/1986) e che, inoltre, risultando pacifico lo svolgimento della prestazione di lavoro in Italia, dove peraltro aveva sede legale la società, non vi era dubbio che la somma fosse da assoggettare ad imposizione secondo la normativa italiana, per cui ben aveva potuto la [OSCURATO:PERSONA] agire quale sostituto di imposta e versare la cifra contestata all’erario, essendo irrilevante che il [OSCURATO:PERSONA] avesse, al momento del pagamento, trasferito la propria residenza in Germania. 3. La stessa Corte, inoltre, dando atto della costituzione in secondo grado della [OSCURATO:SOCIETA]. (per acquisizione della [OSCURATO:PERSONA]), e riferiti i due motivi d’appello formulati dal [OSCURATO:PERSONA], li rigettava entrambi. Confermava, infatti, sulla scorta dei richiamati precedenti di legittimità, la natura di reddito da lavoro dipendente dell’incentivo all’esodo, il che legittimava, conseguentemente, la trattenuta fiscale operata dalla società. Rispetto, poi, a quanto previsto dall’art. 15 della Convenzione italo-tedesca, richiamata dall’appellante [OSCURATO:PERSONA], evidenziava che quest’ultimo, su richiesta del Collegio d’appello, aveva precisato che era stato [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] di cessazione del rapporto di lavoro (4.11.2011) e che al momento del pagamento dell’emolumento la residenza era stata spostata in Germania, mentre la prestazione lavorativa si era svolta esclusivamente in Italia; di talché lo svolgimento in Italia della prestazione lavorativa che aveva poi dato luogo all’emolumento per cui è causa imponeva che la tassazione fiscale venisse operata nel Paese di svolgimento della prestazione lavorativa a prescindere dal luogo di residenza dell’interessato al momento dell’effettivo pagamento. 4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 5. L’intimata ha resistito con controricorso. 6. Entrambe le parti hanno prodotto memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali (ratificata in Italia con legge n. 459/1992), in combinato disposto con gli artt. 10 e 11 della Costituzione Italiana e con l’art. 2, comma 2, della legge 31.05.1995, n. 218; con conseguente inapplicabilità ovvero disapplicazione degli artt. 6, 17, 23 e 51 TUIR (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)”. Secondo il ricorrente, la Corte d’appello era incorsa in una violazione e falsa applicazione delle norme di diritto suddette “per aver assoggettato la somma da corrispondere al sig. [OSCURATO:PERSONA] in base al verbale di conciliazione dd. 26.07.2012 all’imposizione fiscale italiana, secondo le norme del TUIR, anziché all’imposizione fiscale tedesca, come invece previsto dalla citata Convenzione”. 2. Con il secondo motivo, denuncia:“Violazione e falsa applicazione del primo comma dell’art. 1362 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.)”, perché la Corte d’appello, nell’interpretazione del suddetto verbale di conciliazione, era incorsa nella violazione del criterio ermeneutico letterale. 3. Il primo motivo non è fondato. 4. Giova evidenziare che questa Corte Suprema di recente ha confermato che l’incentivo all’esodo, ai fini della individuazione della corretta imposizione, anche quando risultino applicabili le disposizioni delle convenzioni bilaterali tra gli Stati redatte in base al modello OCSE, ha natura di corrispettivo versato al prestatore di lavoro in cambio del suo consenso alla cessazione anticipata del rapporto di lavoro, risolvendosi in una remunerazione erogata in dipendenza del rapporto di lavoro, rientrante nella categoria dei salari, stipendi ed altre remunerazioni analoghe che il lavoratore dipendente riceve in corrispettivo, sicché le somme corrisposte a tale titolo devono essere assoggettate a tassazione separata, al ricorrere dei presupposti convenzionali (così Cass. civ., sez. V, 24.8.2022, n. 25193, in relazione a caso in cui veniva in considerazione la [OSCURATO:PERSONA]Francia sul contrasto del fenomeno della doppia imposizione fiscale; convenzione che, come notato nel § 3 della motivazione di tale decisione, rientra tra le “decine di Accordi analoghi” che “sono stati stipulati dallo Stato italiano con altri Paesi”). Inoltre, nota questo Collegio che l’art. 15, comma 1, della Convenzione italo-francese rilevante nellafattispecie di cui all’ora cit. decisione risulta identico all’art. 15, comma 1, dell’apposita e analoga Convenzione fra l’Italia e la Germania che qui viene in considerazione. Più in nello specifico, la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatto a Bonn il 18 ottobre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 24 novembre 1992, n. 459, all’art. 15, comma 1, sotto la rubrica “Lavoro subordinato”, recita: “Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato”. 5. [OSCURATO:PERSONA]. n. n. 25193/2022 cit., quanto alla natura di redditi da lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata in Italia degli incentivi all’esodo, aveva richiamato in senso conforme Cass. civ., sez. VI-T, 26.2.2019, n. 5545; id., sez. V, 24.7.2013, n. 17986, quest’ultima cit. anche nella motivazione della sentenza qui impugnata.6. Inoltre, questa Corte ha deciso che, in tema di imposte sul reddito, l’art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Repubblica Federale di Germania del 18 ottobre 1989, ratificata e resa esecutiva per l’Italia con l. n. 459 del 1992, àncora la potestà impositiva allo Stato di residenza solo se coincidente con quello in cui il lavoro viene esercitato; sicché le somme percepite a titolo di retribuzione dell’attività di lavoro dipendente svolta nell’altro Stato contraente, ovvero quello in cui il contribuente non ha la residenza, sono soggette a tassazione esclusivamente in tale Stato (così Cass. civ., sez. V, 14.4.2021, n. 9725, e in termini id., sez. VI-T, 7.9.2022, n. 26383). In tal senso è stato rilevato, in via di esplicitazione, che la suddetta disposizione convenzionale “prevede infatti che nel caso in cui l’attività sia svolta nell’altro Stato contraente – ovvero quello in cui il contribuente non ha residenza – “le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in questo altro Stato” (cfr., sull’analogo art. 15 della Convenzione tra Italia e Svizzera, in relazione a somme percepite a titolo di t.f.r, Cass. n. 14474 del 2016, cit.; idem l’omologo art. 15 della Convenzione tra Italia e [OSCURATO:PERSONA], Cass. n. 24112 del 2017). In altri termini, la regola applicabile è quella dell’art. 15 della convenzione Italia Germania che, come l’art. 15 della Conv. OCSE, mette in gioco l’avverbio “soltanto” per derogare al worldwide principale rispetto alla tassazione dei redditi da lavoro dipendente, per favorire la circolazione della manodopera” (così nel § 3.3. di Cass. n. 9725/2021 ora cit.). 7. Tanto premesso, la decisione della Corte territoriale è conforme a tutti i sin qui richiamati principi di diritto e segnatamente all’art. 15, comma 1, della [OSCURATO:PERSONA], come interpretato da questa Corte Suprema. La Corte d’appello, del resto, non ha posto in dubbio che tale convenzione, come qualsiasi convenzione stipulata tra gli Stati, e al pari delle altre norme internazionali pattizie, riveste carattere di specialità rispetto alle corrispondenti norme nazionali e quindi prevale su queste ultime, dovendo la potestà legislativa essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti, tra l’altro, dagli obblighi internazionali sanciti dall’art. 117 Cost., comma 1 (come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità).8. Più nello specifico, circa l’incentivo all’esodo che qui viene in considerazione, la Corte di merito ha condivisibilmente osservato che i principi espressi da questo [OSCURATO:PERSONA] (v. i §§ 4 e 5 che precedono) “rendono prive di pregio le argomentazioni difensive dell’appellante riguardo alla origine e natura delle somme riconosciute nel verbale di conciliazione a titolo di incentivo all’esodo che è ritenuto reddito da lavoro dipendente essendo predeterminato al fine di sollecitare e rimunerare, mediante una vera e propria controprestazione, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto e pertanto direttamente collegabile ed in dipendenza del rapporto di lavoro”; ed ha, quindi, ritenuto che tale natura dell’emolumento legittimava “la trattenuta fiscale operata dalla società appellata”. Infatti, il dato, di nuovo sottolineato dall’attuale ricorrente, che il rapporto di lavoro inter partes fosse definitivamente cessato il 19.11.2011 per mutuo consenso è giuridicamente ininfluente nel senso che ciò non toglie che il ridetto emolumento fosse un “incentivo all’esodo”, così espressamente qualificato nel verbale di conciliazione sindacale, e, come tale, avente la natura di reddito da lavoro dipendente nei termini dianzi specificati. 9. Tale natura, inoltre, correttamente è stata considerata dalla Corte distrettuale anche ai fini della ridetta disposizione convenzionale. Sulla base, infatti, delle precisazioni fornite direttamente dal [OSCURATO:PERSONA] alla stessa Corte, quest’ultima ha constatato che la prestazione lavorativa, cui era da reputare collegato nella chiave suddetta l’incentivo all’esodo, si era svolta esclusivamente in Italia, dove inoltre il lavoratore era stato residente sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro. A termini, perciò, dell’art. 15, comma 1, dell’apposita Convenzione il sig. [OSCURATO:PERSONA] era un residente nello Stato contraente Repubblica Italiana ed in detto Stato aveva svolto l’attività lavorativa, cui resta collegata la prestazione in questione; il che giustificava la tassazione di quest’ultima in Italia. Altrettanto corretto giuridicamente è il rilievo della Corte territoriale dell’ininfluenza del luogo di residenza del lavoratore interessato al momento dell’effettivo pagamento dell’incentivo.Il dato, infatti, che il [OSCURATO:PERSONA] sia tornato a risiedere in Germania è pacificamente postumo sia allo svolgimento del rapporto lavorativo in Italia che alla sua cessazione sempre in Italia, e quindi non poteva assumere alcuna rilevanza ai fini dell’applicazione dell’art. 15 della Convenzione. 10. Parimenti infondato è il secondo motivo. 10.1. La Corte d’appello ha ritenuto che il primo Giudice aveva “correttamente valutato il contenuto del verbale di conciliazione intervenuto tra le parti”, e, come si è visto, il Tribunale aveva riferito che in detto verbale veniva riconosciuto al [OSCURATO:PERSONA] l’importo lordo di € 125.945,00 a titolo di “incentivo all’esodo” . La pretesa antiletteralità dell’interpretazione del verbale in parte qua , fornita dai giudici di merito, si basa sull’argomento che stando al punto 7) del verbale stesso l’obbligazione assunta dalla società nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] era quella di versargli “l’intero importo lordo di € 125.945,00”. Sennonché nel testo in questione, per come riferito anche dal ricorrente e per come considerato dai giudici di merito, non compare l’aggettivo “intero” riferito a detto importo, mentre è presente solo l’aggettivo “lordo”. Indicazione, quest’ultima, di per sé sola insufficiente a suffragare l’interpretazione sostenuta dal ricorrente, secondo la quale il verbale rendeva “implicitamente conto del fatto che sarà poi il sig. [OSCURATO:PERSONA], al quale va corrisposto sul conto corrente specificato l’intero importo lordo di € 125.945,00, a doversi sobbarcare l’onere fiscale (in Germania)”. Peraltro, l’impugnante non lamenta nel secondo motivo la violazione di canoni legali di ermeneutica contrattuale diversi da quello di cui all’art. 1362, comma primo, c.c. 11. Per completezza, si deve aggiungere che dalla ricostruzione dei fatti, operata dallo stesso ricorrente, emerge che egli aveva ricevuto dalla controparte l’importo convenuto a titolo di incentivo all’esodo, decurtato, però, della trattenuta a titolo d’imposta per € 46.428,08, ma che la sua iniziativa del precetto poi opposto era seguita, quasi due anni dopo, al fatto che l’autorità fiscale tedesca provvedeva ad assoggettare ad imposizione l’importo complessivo di € 125.945,00 pattuito dalle parti in sede conciliativa.Ebbene, non può e non deve essere sindacato in questa sede su quali basi normative detta autorità fiscale tedesca abbia deciso tale passo, il che, peraltro, non risulta ex actis. Anche le decisioni della Corte Suprema tedesca competente in materia d’imposte, richiamate dal ricorrente nel corpo del primo motivo di ricorso, non possono essere prese in considerazione, non essendo certamente riferite alla fattispecie concreta che qui ci occupa. 12. Pertanto, il ricorso dev’essere respinto. 13. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
Sentenza Cassazione n. 21924/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris