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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 27990/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; quale parte civile nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 28/9/2020 del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia in quanto estinto per prescrizione.

In particolare il giudice del merito riteneva fondato l'appello proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], in quanto effettivamente il reato non si era prescritto - come erroneamente ritenuto dal Giudice di Pace che aveva in tal senso ed a sua volta dichiarato non doversi procedere nei confronti della Rogai per tale motivo - nel corso del giudizio di primo grado, rilevando però come il relativo termine si fosse comunque nel frattempo compiuto, provvedendo di conseguenza.

2. Avverso la sentenza ricorre la parte civile deducendo la violazione dell'art. 576 c.p.p. per non essersi il giudice dell'appello pronunziato sulle domande di condanna dell'imputata al risarcimento del danno ed alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio.

3. Con memoria depositata il 21 dicembre 2021 il difensore dell'imputato ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, mentre con successiva memoria depositata il 9 giugno 2022 ha ribadito le proprie obiezioni ed altresì eccepito che la prescrizione si sarebbe compiuta anteriormente e non successivamente alla pronunzia di primo grado, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, in quanto il rinvio per l'astensione del difensore dell'udienza del 20 settembre 2013 avrebbe comunque essere disposto per il rinnovo della notifica alla persona offesa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. Pregiudiziale è l'esame dell'eccezione in tema di prescrizione proposta dalla difesa dell'imputata con la memoria del 9 giugno 2022, che pur essendo tardivamente proposta, limitatamente a tale profilo, deve essere presa in considerazione in quanto attiene a questione rilevabile d'ufficio.

Non di meno l'eccezione è infondata.

Non è infatti in discussione il consolidato principio per cui, nel concorso di due fatti che legittimano il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore e l'altro ad altra causa loro estranea, deve accordarsi la prevalenza a quest'ultima e pertanto il rinvio non determina la sospensione del corso della prescrizione (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 36990 del 24/06/2019, Levita, Rv. 277533).

Perché tale principio operi è però necessario che effettivamente il rinvio sia stato disposto per entrambe le cause, non rilevando la potenziale esistenza di quella riferibile alla parte, ma non rilevata in concreto dal giudice che non l'ha posta a fondamento del provvedimento di rinvio.

E' z dunque irrilevante che, se il difensore dell'imputato non avesse aderito all'astensione, l'udienza del 20 settembre 2013 avrebbe dovuto comunque essere rinviata per l'omessa citazione della persona offesa, giacchè non è questa la ragione per cui è stato disposto il rinvio in concreto e correttamente, dunque, il giudice dell'appello ha rettificato la data di compimento del termine di prescrizione, tenendo conto della sua sospensione protrattasi fino al 23 gennaio 2015.

3. Ciò premesso, va quindi ribadito che nei confronti della sentenza di primo grado che abbia dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, così come nei confronti della sentenza di appello che tale decisione abbia confermato, è ammissibile l'impugnazione della parte civile ove con la stessa si contesti l'erroneità di detta dichiarazione.

La legittimazione della parte civile ad impugnare deriva infatti direttamente dalla previsione dell'art. 576, comma 1, c.p.p., mentre il suo interesse concreto deve individuarsi nella finalità di ottenere, in caso di appello, il ribaltamento della prima pronuncia e l'affermazione di responsabilità dell'imputato, sia pure ai soli fini delle statuizioni civili, e, in caso di ricorso in cassazione, l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile in grado di appello, ex art. 622 c.p.p., senza la necessità di iniziare "ex novo" il giudizio civile (Sez.

U, Sentenza n. 28911 del 28/03/2019, pc in proc.

Massaria, Rv. 275953).

Legittimamente, dunque, la parte civile aveva appellato la sentenza di primo grado, lamentando l'erroneo riconoscimento della prescrizione non ancora maturata all'epoca.

Legittimazione che il Tribunale ha in effetti riconosciuto, tanto da ritenere fondato l'appello, senza però trarne le dovute conseguenze, ossia il dovere di pronunziarsi sulla domanda della costituita parte civile, pur avendo rilevato l'estinzione del reato per il sopravvenuto compimento del termine di prescrizione nelle more della celebrazione del giudice dell'appello.

In proposito va infatti ricordato l'ulteriore principio affermato dalle Sezioni Unite per cui il giudice di appello, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione o per amnistia su impugnazione, anche ai soli effetti civili, della sentenza di assoluzione ad opera della parte civile, può condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore di quest'ultima, atteso che l'art. 576 c.p.p. conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto (Sez.

U, Sentenza n. 25083 del 11/07/2006, Negri, Rv. 233918).

Il giudice dell'appello, dunque, pur dichiarando non doversi procedere agli effetti penali nei confronti dell'imputato per la rilevata prescrizione maturata successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata, ha l'obbligo di pronunziarsi sulla responsabilità dell'imputato ai soli effetti civili, indipendentemente dal fatto che il giudice di prime cure non abbia statuito sulla domanda proposta dalla parte civile e provvedendo, se necessario, ad integrare l'istruttoria dibattimentale (ed in proposito infondata o comunque generica è l'obiezione della difesa dell'imputato per cui il dibattimento era stato chiuso senza procedere all'audizioni dei testi della difesa, posto che dalla sentenza di primo grado risulta l'esatto contrario).

Nel caso di specie, come detto, il Tribunale non ha adempiuto a tale obbligo nonostante la parte civile, con l'appello, avesse espressamente richiesto di affermare anche agli effetti civili la responsabilità dell'imputato per il reato erroneamente ritenuto prescritto con la sentenza impugnata.

Infondata è invece l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata con la prima memoria della difesa dell'imputato e riferita all'assenza di riferimenti alla domanda risarcitoria.

Ed infatti, in assenza di pregressa statuizione giudiziale sulla domanda risarcitoria, la parte civile in questa sede ben può limitarsi a dedurre l'omessa decisione da parte del giudice dell'appello sulla medesima domanda, essendo il suo concreto interesse ad ottenere una decisione sul punto immanente alla sua costituzione nel processo ed alla presentazione delle proprie conclusioni in entrambi i gradi di giudizio, come precisato dalle citate Sezioni Unite Massaria.

3. In conclusione, ai soli effetti civili, la sentenza impugnata deve essere annullata e deve essere disposto ex art. 622 c.p.p. il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, agli effetti civ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; quale parte civile nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 28/9/2020 del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia in quanto estinto per prescrizione. In particolare il giudice del merito riteneva fondato l'appello proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], in quanto effettivamente il reato non si era prescritto - come erroneamente ritenuto dal Giudice di Pace che aveva in tal senso ed a sua volta dichiarato non doversi procedere nei confronti della Rogai per tale motivo - nel corso del giudizio di primo grado, rilevando però come il relativo termine si fosse comunque nel frattempo compiuto, provvedendo di conseguenza. 2. Avverso la sentenza ricorre la parte civile deducendo la violazione dell'art. 576 c.p.p. per non essersi il giudice dell'appello pronunziato sulle domande di condanna dell'imputata al risarcimento del danno ed alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio. 3. Con memoria depositata il 21 dicembre 2021 il difensore dell'imputato ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, mentre con successiva memoria depositata il 9 giugno 2022 ha ribadito le proprie obiezioni ed altresì eccepito che la prescrizione si sarebbe compiuta anteriormente e non successivamente alla pronunzia di primo grado, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, in quanto il rinvio per l'astensione del difensore dell'udienza del 20 settembre 2013 avrebbe comunque essere disposto per il rinnovo della notifica alla persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. Pregiudiziale è l'esame dell'eccezione in tema di prescrizione proposta dalla difesa dell'imputata con la memoria del 9 giugno 2022, che pur essendo tardivamente proposta, limitatamente a tale profilo, deve essere presa in considerazione in quanto attiene a questione rilevabile d'ufficio. Non di meno l'eccezione è infondata. Non è infatti in discussione il consolidato principio per cui, nel concorso di due fatti che legittimano il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore e l'altro ad altra causa loro estranea, deve accordarsi la prevalenza a quest'ultima e pertanto il rinvio non determina la sospensione del corso della prescrizione (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 36990 del 24/06/2019, Levita, Rv. 277533). Perché tale principio operi è però necessario che effettivamente il rinvio sia stato disposto per entrambe le cause, non rilevando la potenziale esistenza di quella riferibile alla parte, ma non rilevata in concreto dal giudice che non l'ha posta a fondamento del provvedimento di rinvio. E' z dunque irrilevante che, se il difensore dell'imputato non avesse aderito all'astensione, l'udienza del 20 settembre 2013 avrebbe dovuto comunque essere rinviata per l'omessa citazione della persona offesa, giacchè non è questa la ragione per cui è stato disposto il rinvio in concreto e correttamente, dunque, il giudice dell'appello ha rettificato la data di compimento del termine di prescrizione, tenendo conto della sua sospensione protrattasi fino al 23 gennaio 2015. 3. Ciò premesso, va quindi ribadito che nei confronti della sentenza di primo grado che abbia dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, così come nei confronti della sentenza di appello che tale decisione abbia confermato, è ammissibile l'impugnazione della parte civile ove con la stessa si contesti l'erroneità di detta dichiarazione. La legittimazione della parte civile ad impugnare deriva infatti direttamente dalla previsione dell'art. 576, comma 1, c.p.p., mentre il suo interesse concreto deve individuarsi nella finalità di ottenere, in caso di appello, il ribaltamento della prima pronuncia e l'affermazione di responsabilità dell'imputato, sia pure ai soli fini delle statuizioni civili, e, in caso di ricorso in cassazione, l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile in grado di appello, ex art. 622 c.p.p., senza la necessità di iniziare "ex novo" il giudizio civile (Sez. U, Sentenza n. 28911 del 28/03/2019, pc in proc. Massaria, Rv. 275953). Legittimamente, dunque, la parte civile aveva appellato la sentenza di primo grado, lamentando l'erroneo riconoscimento della prescrizione non ancora maturata all'epoca. Legittimazione che il Tribunale ha in effetti riconosciuto, tanto da ritenere fondato l'appello, senza però trarne le dovute conseguenze, ossia il dovere di pronunziarsi sulla domanda della costituita parte civile, pur avendo rilevato l'estinzione del reato per il sopravvenuto compimento del termine di prescrizione nelle more della celebrazione del giudice dell'appello. In proposito va infatti ricordato l'ulteriore principio affermato dalle Sezioni Unite per cui il giudice di appello, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione o per amnistia su impugnazione, anche ai soli effetti civili, della sentenza di assoluzione ad opera della parte civile, può condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore di quest'ultima, atteso che l'art. 576 c.p.p. conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto (Sez. U, Sentenza n. 25083 del 11/07/2006, Negri, Rv. 233918). Il giudice dell'appello, dunque, pur dichiarando non doversi procedere agli effetti penali nei confronti dell'imputato per la rilevata prescrizione maturata successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata, ha l'obbligo di pronunziarsi sulla responsabilità dell'imputato ai soli effetti civili, indipendentemente dal fatto che il giudice di prime cure non abbia statuito sulla domanda proposta dalla parte civile e provvedendo, se necessario, ad integrare l'istruttoria dibattimentale (ed in proposito infondata o comunque generica è l'obiezione della difesa dell'imputato per cui il dibattimento era stato chiuso senza procedere all'audizioni dei testi della difesa, posto che dalla sentenza di primo grado risulta l'esatto contrario). Nel caso di specie, come detto, il Tribunale non ha adempiuto a tale obbligo nonostante la parte civile, con l'appello, avesse espressamente richiesto di affermare anche agli effetti civili la responsabilità dell'imputato per il reato erroneamente ritenuto prescritto con la sentenza impugnata. Infondata è invece l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata con la prima memoria della difesa dell'imputato e riferita all'assenza di riferimenti alla domanda risarcitoria. Ed infatti, in assenza di pregressa statuizione giudiziale sulla domanda risarcitoria, la parte civile in questa sede ben può limitarsi a dedurre l'omessa decisione da parte del giudice dell'appello sulla medesima domanda, essendo il suo concreto interesse ad ottenere una decisione sul punto immanente alla sua costituzione nel processo ed alla presentazione delle proprie conclusioni in entrambi i gradi di giudizio, come precisato dalle citate Sezioni Unite Massaria. 3. In conclusione, ai soli effetti civili, la sentenza impugnata deve essere annullata e deve essere disposto ex art. 622 c.p.p. il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, agli effetti civ