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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 14249/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilitai del ricorso. udito il difensore t [OSCURATO:PERSONA] Ricorrono per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che il 29/11/2019 ha confermato, in punto di responsabilità, la sentenza del tribunale che li aveva condannati per concorso in truffa (ottenimento di un finanziamento attraverso la consegna di buste paga false per l'acquisto fittizio di una vettura subito dopo ceduta al figlio di [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di motivazione con riguardo al suo concorso nel reato di truffa per assenza di consapevolezza considerato la sua situazione personale, di quasi analfabeta, e il fatto che si era limitata a consegnare al Korreshi le sue buste paga.

Ha, inoltre, sottolineato che nessun vantaggio era alla stessa derivato dall'operazione.

Deduce anche vizio della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio superiore ai minimi legali [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio della motivazione.

Lamenta mancata valutazione dell'attendibilità intrinseca dei propalanti.

Rileva che comunque le dichiarazioni dei coimputati si presentano contraddittorie oltre che incongruenti e inverosimili.

Aggiunge che non vi sono elementi per affermare la sua conoscenza della falsità delle buste paga.

Rileva di avere acquistato l'automobile solo perché offerta dai coimputati che se ne volevano liberare per problemi di liquidità.

I ricorsi sono entrambi palesemente inammissibile, in quanto i ricorrenti, reiterando doglianze già espresse in appello, si sono limitati a censurare profili di carattere meramente valutativo del compendio probatorio, rinnovando contestazioni in punto di ricostruzione del fatto e delle dichiarazioni raccolte, del tutto sovrapponibili a quelle ampiamente scandagliate dai giudici dell'appello.

I motivi proposti risultano, pertanto, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto l'enunciato impugnatorio appare essere genericamente sviluppato sulla base di rilievi di merito, tendenti ad una rilettura del compendio probatorio e ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dalla Corte territoriale.

Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti - consapevolezza della falsità delle buste paga, capacità della donna a fronteggiare la situazione, interesse economico del Korreshi all'intera operazione, ricezione da parte della Chiera di un profitto in denaro che le aveva consentito di evitare lo sfratto per morosità - in relazione ai quali i ricorrenti hanno svolto le rispettive censure, evidentemente tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte.

D'altra parte, entrambi i ricorrenti hanno finito per reiterare le stesse questioni di fatto già agitate in sede di appello e motivatamente disattese dai giudici di quel grado, senza che il relativo apporto motivazionale abbia poi formato oggetto di una autonoma ed argomentata critica impugnatoria concentrata su vizi di legittimità.

Il che rende i motivi inammissibili anche perché nella sostanza generici.

La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai da tempo consolidata nell'affermare che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità che conduce, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione.

Deve aggiungersi che la motivazione offerta dai giudici a quibus in tema di valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio applicato in prime cure, censurata in questa sede dalla Chiera, si rivela del tutto coerente e congrua, a fronte delle doglianze, ancora una volta aspecifiche, dedotte sul punto in sede di ricorso.

I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle Ammende, che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13.1.2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilitai del ricorso. udito il difensore t [OSCURATO:PERSONA] Ricorrono per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che il 29/11/2019 ha confermato, in punto di responsabilità, la sentenza del tribunale che li aveva condannati per concorso in truffa (ottenimento di un finanziamento attraverso la consegna di buste paga false per l'acquisto fittizio di una vettura subito dopo ceduta al figlio di [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di motivazione con riguardo al suo concorso nel reato di truffa per assenza di consapevolezza considerato la sua situazione personale, di quasi analfabeta, e il fatto che si era limitata a consegnare al Korreshi le sue buste paga. Ha, inoltre, sottolineato che nessun vantaggio era alla stessa derivato dall'operazione. Deduce anche vizio della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio superiore ai minimi legali [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio della motivazione. Lamenta mancata valutazione dell'attendibilità intrinseca dei propalanti. Rileva che comunque le dichiarazioni dei coimputati si presentano contraddittorie oltre che incongruenti e inverosimili. Aggiunge che non vi sono elementi per affermare la sua conoscenza della falsità delle buste paga. Rileva di avere acquistato l'automobile solo perché offerta dai coimputati che se ne volevano liberare per problemi di liquidità. I ricorsi sono entrambi palesemente inammissibile, in quanto i ricorrenti, reiterando doglianze già espresse in appello, si sono limitati a censurare profili di carattere meramente valutativo del compendio probatorio, rinnovando contestazioni in punto di ricostruzione del fatto e delle dichiarazioni raccolte, del tutto sovrapponibili a quelle ampiamente scandagliate dai giudici dell'appello. I motivi proposti risultano, pertanto, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto l'enunciato impugnatorio appare essere genericamente sviluppato sulla base di rilievi di merito, tendenti ad una rilettura del compendio probatorio e ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dalla Corte territoriale. Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti - consapevolezza della falsità delle buste paga, capacità della donna a fronteggiare la situazione, interesse economico del Korreshi all'intera operazione, ricezione da parte della Chiera di un profitto in denaro che le aveva consentito di evitare lo sfratto per morosità - in relazione ai quali i ricorrenti hanno svolto le rispettive censure, evidentemente tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte. D'altra parte, entrambi i ricorrenti hanno finito per reiterare le stesse questioni di fatto già agitate in sede di appello e motivatamente disattese dai giudici di quel grado, senza che il relativo apporto motivazionale abbia poi formato oggetto di una autonoma ed argomentata critica impugnatoria concentrata su vizi di legittimità. Il che rende i motivi inammissibili anche perché nella sostanza generici. La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai da tempo consolidata nell'affermare che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità che conduce, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione. Deve aggiungersi che la motivazione offerta dai giudici a quibus in tema di valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio applicato in prime cure, censurata in questa sede dalla Chiera, si rivela del tutto coerente e congrua, a fronte delle doglianze, ancora una volta aspecifiche, dedotte sul punto in sede di ricorso. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle Ammende, che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13.1.2022 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 14249/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris