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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 giugno 2022

Cassazione n. 19713/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 31377-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso l'ordinanza n. 11890/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 06/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. /---------------/ F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 31377/2021 Numero sezionale 6051/2022 Numero di raccolta generale 19713/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 La [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la revocazione della ordinanza 6/5/2021, n. 11890/2021 della Corte di cassazione.

ABSUC [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso, proponendo altresì due motivi di ricorso incidentale per l’eventuale fase rescissoria.

Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che non ravvisava la inammissibilità del ricorso, il presidente fissava con decreto l'adunanza della Corte perché la controversia venisse trattata in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni.

La ricorrente ha presentato memoria.

L’ordinanza n. 11890/2021 della Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile per mancato deposito il ricorso principale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] avverso sentenza della Corte d’appello di Roma del 23 luglio 2019, con conseguente inefficacia del ricorso incidentale tardivo proposto dalla ABSUC [OSCURATO:PERSONA].

La [OSCURATO:SOCIETA]. deduce due motivi di ricorso per revocazione, allegando la erronea percezione del mancato deposito del ricorso principale.

Le censure illustrano che il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]., portato contro la sentenza della Corte d’appello di Roma 23 luglio 2019 n. 5054, era stato notificato il 10 febbraio 2020 e depositato il 27 febbraio 2020, recando R.G. n. 7015/2020; in data 2 marzo 2020 era stato poi notificato il controricorso con ricorso incidentale della ABSUC [OSCURATO:PERSONA], per resistere al quale [OSCURATO:SOCIETA] ha notificato controricorso il 29 maggio 2020.

Il controricorso con ricorso incidentale della ABSUC [OSCURATO:PERSONA], giacché erroneamente indicava come impugnata la sentenza della Corte d’appello di Roma 23 luglio 2019 n. 5454, è stato iscritto con diverso R.G. n. 22100/2020.

Su questo ultimo procedimento ha pronunciato l’ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 11890/2021.

E’ noto come l'errore di fatto che legittima la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione consiste in un'erronea percezione dei fatti di F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 31377/2021 Numero sezionale 6051/2022 Numero di raccolta generale 19713/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 causa, che, oltre a dover rivestire i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, nonché quelli dell'essenzialità e della decisività ai fini della decisione, deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, e cioè quegli atti che la Corte deve e può esaminare direttamente con propria indagine di fatto all'interno dei motivi di ricorso, e deve incidere unicamente sulla sentenza di legittimità, in quanto, qualora fosse configurabile come causa determinante della pronuncia impugnata in cassazione, il correlato vizio potrebbe essere fatto valere esclusivamente con i rimedi proponibili contro la sentenza di merito.

In particolare, costituiscono atti interni quelli conseguenti alla proposizione ed al deposito del ricorso ex art. 369, primo comma, cod. proc. civ., nonché al controricorso con eventuale ricorso incidentale.

Può pertanto dirsi configurabile l'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. in caso di inserimento del ricorso ritualmente depositato dalla parte interessata, per disguido non imputabile alla parte stessa, in un diverso fascicolo d'ufficio. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, che il ricorso per la revocazione della ordinanza 6/5/2021, n. 11890/2021 non sia inammissibile, ai sensi dell’art. 391, comma 1, c.p.c.

La causa va perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente - da fissare unitamente alla trattazione del ricorso R.G. n. 7015/2020 - e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione II civile, tabellarmente competente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6-2 Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 giugno 2022.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 31377-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso l'ordinanza n. 11890/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 06/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. /---------------/ F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 31377/2021 Numero sezionale 6051/2022 Numero di raccolta generale 19713/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 La [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la revocazione della ordinanza 6/5/2021, n. 11890/2021 della Corte di cassazione. ABSUC [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso, proponendo altresì due motivi di ricorso incidentale per l’eventuale fase rescissoria. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che non ravvisava la inammissibilità del ricorso, il presidente fissava con decreto l'adunanza della Corte perché la controversia venisse trattata in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. La ricorrente ha presentato memoria. L’ordinanza n. 11890/2021 della Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile per mancato deposito il ricorso principale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] avverso sentenza della Corte d’appello di Roma del 23 luglio 2019, con conseguente inefficacia del ricorso incidentale tardivo proposto dalla ABSUC [OSCURATO:PERSONA]. La [OSCURATO:SOCIETA]. deduce due motivi di ricorso per revocazione, allegando la erronea percezione del mancato deposito del ricorso principale. Le censure illustrano che il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]., portato contro la sentenza della Corte d’appello di Roma 23 luglio 2019 n. 5054, era stato notificato il 10 febbraio 2020 e depositato il 27 febbraio 2020, recando R.G. n. 7015/2020; in data 2 marzo 2020 era stato poi notificato il controricorso con ricorso incidentale della ABSUC [OSCURATO:PERSONA], per resistere al quale [OSCURATO:SOCIETA] ha notificato controricorso il 29 maggio 2020. Il controricorso con ricorso incidentale della ABSUC [OSCURATO:PERSONA], giacché erroneamente indicava come impugnata la sentenza della Corte d’appello di Roma 23 luglio 2019 n. 5454, è stato iscritto con diverso R.G. n. 22100/2020. Su questo ultimo procedimento ha pronunciato l’ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 11890/2021. E’ noto come l'errore di fatto che legittima la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione consiste in un'erronea percezione dei fatti di F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 31377/2021 Numero sezionale 6051/2022 Numero di raccolta generale 19713/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 causa, che, oltre a dover rivestire i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, nonché quelli dell'essenzialità e della decisività ai fini della decisione, deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, e cioè quegli atti che la Corte deve e può esaminare direttamente con propria indagine di fatto all'interno dei motivi di ricorso, e deve incidere unicamente sulla sentenza di legittimità, in quanto, qualora fosse configurabile come causa determinante della pronuncia impugnata in cassazione, il correlato vizio potrebbe essere fatto valere esclusivamente con i rimedi proponibili contro la sentenza di merito. In particolare, costituiscono atti interni quelli conseguenti alla proposizione ed al deposito del ricorso ex art. 369, primo comma, cod. proc. civ., nonché al controricorso con eventuale ricorso incidentale. Può pertanto dirsi configurabile l'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. in caso di inserimento del ricorso ritualmente depositato dalla parte interessata, per disguido non imputabile alla parte stessa, in un diverso fascicolo d'ufficio. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, che il ricorso per la revocazione della ordinanza 6/5/2021, n. 11890/2021 non sia inammissibile, ai sensi dell’art. 391, comma 1, c.p.c. La causa va perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente - da fissare unitamente alla trattazione del ricorso R.G. n. 7015/2020 - e rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione II civile, tabellarmente competente. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6-2 Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 giugno 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A
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