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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 22348/2022

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ETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]tANI SIMONETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 40, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dei Curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 64, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.2631/2020 pubblicata in data 5 ottobre 2020; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], accettata dal controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci 83/2022 RG 586-2021 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza.

Così deciso in Roma il •

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]tANI SIMONETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 40, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dei Curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 64, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.2631/2020 pubblicata in data 5 ottobre 2020; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], accettata dal controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci 83/2022 RG 586-2021 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il •
Decreto Cassazione n. 22348/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris