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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 34623/2022

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34623-22 REPUBBLICA ITALIANA in nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da A( (31u:i:io, E flC -Presidente - Sent. n. sez. .ArOr.ea Gentiii UP - 07/07/2022 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 8451/2022 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - Motivazione semplificata ne pi-oriunciato a seguente SENTENZA sul .--icorsci proposto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza dei 30-06-2021 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, :i provvedimento impugnato e il ricorso; udita ia mazcne svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; !ette e ca;nioft.isioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 CE:» ilubb!ico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa i'[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza, Jrnitatamente alla coicecioilità della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con seorerza dei 30 giugno 2021, la Corte di appello di Venezia .ccinferme.iva la pronuncia del 30 ottobre 2020, con cui il Tribunale di Venezia, riconosciute le attenuanti generiche, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni i di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 del d. o. 74 dei 2000, reato a iui contestato per non avere presentato, in qualità legae rappresentante della "[OSCURATO:SOCIETA].", la dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi e suli'lva, così conseguendo un'evasione di imposta sul valore aggiunto pari a 35805200 euro; in Venezia il 30 maggio 2016.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello lagunare, Benetta, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con oLalie :a difesa deduce il difetto di motivazione della pronuncia impugnata, rispetto a; diniego della sospensione condizionale della pena, osservando che i giudici di secondo grado si sono limitati a dare risposta solo al primo motivo, riouardante la censura sull'elemento soggettivo del reato, mentre sul secondo motivo di appeilo, riferito alla mancanza concessione del beneficio di cui all'art. 153 cod, oeri.„ la Corte territoriale non ha speso alcuna parola, limitandosi a confermare, semplicemente e frettolosamente, la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] ilr corse è fondate. i.

Premesse che non è in discussione il giudizio sulla colpevolezza dell'imputato„ sui quale alcuna censura è stata sollevata in questa sede, deve rilevarsi che, in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena, la sentenza impugnata presenta effettivamente un vuoto motivazionale.

Ed invero neli'attc di appello, con il secondo motivo, la difesa aveva censurato la pronuncia d: primo grado in relazione al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, rimarcando, al fine di sostenere la prognosi positiva richiesta dall'art. 163 cod. pen., il corretto contegno tenuto nel corso dell'intera vicenda giudiziaria dall'imputato, il quale, venuto a conoscenza del procedimento a suo carico, aveva dato prova di un atteggiamento ampiamente coliaborative, consegnando tutta la documentazione in suo possesso e attivandosi ai fine di restituire all'Agenzia delle Entrate le somme dovute, pur se nei ;imiti della grave situazione finanziaria che affliggeva la sua società.

A taie cloglianza la Corte territoriale non ha fornito alcuna risposta, . non spiegando in particolare perché, a fronte della condizione di incensurato di Benetta e dee uitericri Ceduz oni difensive circa il comportamento processuale, doveva essere confermata !a prognosi negativa operata dal primo giudice. in preza di un totale difetto argomentativo su una richiesta difensiva che riero non palesava manifestamente infondata, si impone pertanto Vannuilarrie-nto della sentenza impúgnata, limitatamente alla valutazione sulla concedibtà della sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra Sezione deIa Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annu.ia a sentenza impugnata limitatamente alla omessa valutazione della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione de.ila Corte di appeilo di Venezia.

Cos deciso il 07/07/2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
34623-22 REPUBBLICA ITALIANA in nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da A( (31u:i:io, E flC -Presidente - Sent. n. sez. .ArOr.ea Gentiii UP - 07/07/2022 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 8451/2022 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - Motivazione semplificata ne pi-oriunciato a seguente SENTENZA sul .--icorsci proposto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza dei 30-06-2021 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, :i provvedimento impugnato e il ricorso; udita ia mazcne svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; !ette e ca;nioft.isioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 CE:» ilubb!ico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa i'[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza, Jrnitatamente alla coicecioilità della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con seorerza dei 30 giugno 2021, la Corte di appello di Venezia .ccinferme.iva la pronuncia del 30 ottobre 2020, con cui il Tribunale di Venezia, riconosciute le attenuanti generiche, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni i di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 del d. o. 74 dei 2000, reato a iui contestato per non avere presentato, in qualità legae rappresentante della "[OSCURATO:SOCIETA].", la dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi e suli'lva, così conseguendo un'evasione di imposta sul valore aggiunto pari a 35805200 euro; in Venezia il 30 maggio 2016. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello lagunare, Benetta, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con oLalie :a difesa deduce il difetto di motivazione della pronuncia impugnata, rispetto a; diniego della sospensione condizionale della pena, osservando che i giudici di secondo grado si sono limitati a dare risposta solo al primo motivo, riouardante la censura sull'elemento soggettivo del reato, mentre sul secondo motivo di appeilo, riferito alla mancanza concessione del beneficio di cui all'art. 153 cod, oeri.„ la Corte territoriale non ha speso alcuna parola, limitandosi a confermare, semplicemente e frettolosamente, la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] ilr corse è fondate. i. Premesse che non è in discussione il giudizio sulla colpevolezza dell'imputato„ sui quale alcuna censura è stata sollevata in questa sede, deve rilevarsi che, in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena, la sentenza impugnata presenta effettivamente un vuoto motivazionale. Ed invero neli'attc di appello, con il secondo motivo, la difesa aveva censurato la pronuncia d: primo grado in relazione al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, rimarcando, al fine di sostenere la prognosi positiva richiesta dall'art. 163 cod. pen., il corretto contegno tenuto nel corso dell'intera vicenda giudiziaria dall'imputato, il quale, venuto a conoscenza del procedimento a suo carico, aveva dato prova di un atteggiamento ampiamente coliaborative, consegnando tutta la documentazione in suo possesso e attivandosi ai fine di restituire all'Agenzia delle Entrate le somme dovute, pur se nei ;imiti della grave situazione finanziaria che affliggeva la sua società. A taie cloglianza la Corte territoriale non ha fornito alcuna risposta, . non spiegando in particolare perché, a fronte della condizione di incensurato di Benetta e dee uitericri Ceduz oni difensive circa il comportamento processuale, doveva essere confermata !a prognosi negativa operata dal primo giudice. in preza di un totale difetto argomentativo su una richiesta difensiva che riero non palesava manifestamente infondata, si impone pertanto Vannuilarrie-nto della sentenza impúgnata, limitatamente alla valutazione sulla concedibtà della sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra Sezione deIa Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annu.ia a sentenza impugnata limitatamente alla omessa valutazione della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione de.ila Corte di appeilo di Venezia. Cos deciso il 07/07/2022
Decreto Cassazione n. 34623/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris