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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 4 febbraio 2022

Cassazione n. 38069/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avv.

G. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 25 settembre 2019 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce due motivi.2.1.

Con il primo motivo deduce violazione di legge per nullità della sentenza ai sensi dell'art.179 cod. proc. pen. a causa dell'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato in riferimento all'udienza 29 marzo 2022 trattata nelle forme ordinarie, perché eseguita presso il difensore di fiducia anziché presso il domicilio eletto in Scafati, ove la notifica non sarebbe stata neppure mai tentata.

2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione del motivo di appello sull'accertamento della destinazione alla cessione a terzi della sostanza stupefacente detenuta dall'imputato, non essendosi valorizzato in particolare il mancato rinvenimento di denaro quale provento dell'attività di spaccio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del primo motivo e per genericità del secondo.

Dall'esame diretto degli atti, cui questa Corte ha accesso trattandosi di vizio processuale, si evince che la notificazione della citazione dell'imputato per il giudizio di appello è stata ritualmente eseguita presso il difensore di fiducia ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. essendo risultata impossibile la sua esecuzione presso il luogo del domicilio eletto.

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, dal verbale di udienza del 4 febbraio 2022 si evince che la Corte di appello dopo aver rilevato l'erroneo tentativo di notifica in Sarno ha disposto il rinvio dell'udienza per la rinnovazione della notifica in Scafati presso l'indirizzo di via [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 10, e che detto indirizzo, corrispondente a quello indicato in sede di elezione del domicilio, è risultato del tutto inidoneo emergendo dalla relata dell'ufficiale giudiziario del 28 febbraio 2022 l'assenza di riferimenti alle generalità dell'imputato in detto luogo, oltre alla mancanza di persone da cui assumere informazioni.

Peraltro, essendosi il giudizio di appello svolto in presenza delle parti, su esplicita richiesta della difesa e quindi non con il rito c.d. cartolare previsto dalla normativa emergenziale pandemica, deve rilevarsi che anche ove fondata l'eccezione di nullità della notificazione della citazione in giudizio dell'imputato eseguita presso il difensore di fiducia anziché presso il domicilio eletto dall'imputato andava dedotta a pena di decadenza nel corso della successiva udienza di rinvio del 29 marzo 2022.

Si deve ricordare che secondo i principi generali, la notificazione eseguita presso il difensore di fiducia, qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni, non ricade nelle ipotesi di cui all'art. 179, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., non traducendosi nell'omessa citazione dell'imputato, ma integra una causa di nullità di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma primo, oltre che alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, ed ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 19602 del 27/03/2008, Rv. 239396; Sez.

U, n. 119 del 27/10/2004, Palunnbo, Rv. 229541), mentre va ritenuta omessa la notifica eseguita presso il difensore di ufficio, e assoluta ed insanabile la conseguente nullità (Sez. 6, n. 490 del 02/12/2016, Mercuri, Rv. 268809).

2. Quanto al secondo motivo si deve ricordare che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

La motivazione del giudice di appello ha richiamato gli elementi probatori (in particolare, il dato ponderale pari a g.150 di marijuana, la suddivisione della sostanza in più confezioni di peso differente, le modalità di occultamento in una cavità ricavata all'esterno dell'abitazione, il rinvenimento di un bilancino di precisione) ritenuti in maniera convincente dimostrativi della destinazione allo spaccio anche per la riconosciuta inattendibilità delle dichiarazioni contraddittorie rese dell'imputato che ha cambiato più volte la propria versione dei fatti.

Le doglianze del ricorrente si rivelano intrinsecamente generiche e carenti del necessario confronto con la motivazione della sentenza impugnata, perché formulate soltanto in forma assertiva e sostanzialmente apodittica, senza individuare profili di effettiva e manifesta illogicità nel percorso argomentativo svolto dai giudici di merito, che hanno anche analizzato il mancato rinvenimento di somme di denaro ritenuto non significativo alla luce della complessiva valutazione del compendio probatorio.

3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che sì ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avv. G. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 25 settembre 2019 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce due motivi.2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge per nullità della sentenza ai sensi dell'art.179 cod. proc. pen. a causa dell'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato in riferimento all'udienza 29 marzo 2022 trattata nelle forme ordinarie, perché eseguita presso il difensore di fiducia anziché presso il domicilio eletto in Scafati, ove la notifica non sarebbe stata neppure mai tentata. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione del motivo di appello sull'accertamento della destinazione alla cessione a terzi della sostanza stupefacente detenuta dall'imputato, non essendosi valorizzato in particolare il mancato rinvenimento di denaro quale provento dell'attività di spaccio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del primo motivo e per genericità del secondo. Dall'esame diretto degli atti, cui questa Corte ha accesso trattandosi di vizio processuale, si evince che la notificazione della citazione dell'imputato per il giudizio di appello è stata ritualmente eseguita presso il difensore di fiducia ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. essendo risultata impossibile la sua esecuzione presso il luogo del domicilio eletto. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, dal verbale di udienza del 4 febbraio 2022 si evince che la Corte di appello dopo aver rilevato l'erroneo tentativo di notifica in Sarno ha disposto il rinvio dell'udienza per la rinnovazione della notifica in Scafati presso l'indirizzo di via [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 10, e che detto indirizzo, corrispondente a quello indicato in sede di elezione del domicilio, è risultato del tutto inidoneo emergendo dalla relata dell'ufficiale giudiziario del 28 febbraio 2022 l'assenza di riferimenti alle generalità dell'imputato in detto luogo, oltre alla mancanza di persone da cui assumere informazioni. Peraltro, essendosi il giudizio di appello svolto in presenza delle parti, su esplicita richiesta della difesa e quindi non con il rito c.d. cartolare previsto dalla normativa emergenziale pandemica, deve rilevarsi che anche ove fondata l'eccezione di nullità della notificazione della citazione in giudizio dell'imputato eseguita presso il difensore di fiducia anziché presso il domicilio eletto dall'imputato andava dedotta a pena di decadenza nel corso della successiva udienza di rinvio del 29 marzo 2022. Si deve ricordare che secondo i principi generali, la notificazione eseguita presso il difensore di fiducia, qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni, non ricade nelle ipotesi di cui all'art. 179, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., non traducendosi nell'omessa citazione dell'imputato, ma integra una causa di nullità di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma primo, oltre che alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, ed ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Rv. 239396; Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, Palunnbo, Rv. 229541), mentre va ritenuta omessa la notifica eseguita presso il difensore di ufficio, e assoluta ed insanabile la conseguente nullità (Sez. 6, n. 490 del 02/12/2016, Mercuri, Rv. 268809). 2. Quanto al secondo motivo si deve ricordare che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. La motivazione del giudice di appello ha richiamato gli elementi probatori (in particolare, il dato ponderale pari a g.150 di marijuana, la suddivisione della sostanza in più confezioni di peso differente, le modalità di occultamento in una cavità ricavata all'esterno dell'abitazione, il rinvenimento di un bilancino di precisione) ritenuti in maniera convincente dimostrativi della destinazione allo spaccio anche per la riconosciuta inattendibilità delle dichiarazioni contraddittorie rese dell'imputato che ha cambiato più volte la propria versione dei fatti. Le doglianze del ricorrente si rivelano intrinsecamente generiche e carenti del necessario confronto con la motivazione della sentenza impugnata, perché formulate soltanto in forma assertiva e sostanzialmente apodittica, senza individuare profili di effettiva e manifesta illogicità nel percorso argomentativo svolto dai giudici di merito, che hanno anche analizzato il mancato rinvenimento di somme di denaro ritenuto non significativo alla luce della complessiva valutazione del compendio probatorio. 3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che sì ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorn
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