CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41671/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 15 ottobre 2021 di condanna delle medesime alle pene indicate in dispositivo per i reati di furto aggravato alle medesime ascritti; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - per Marinkovic, alla misura della pena; - per Dordevic, alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della stessa; Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato (e che non è stato vilato il precetto di cui all'art. 597 cod. proc. pen.); Ritenuto che il motivo dedotto sulla concessione del beneficio di cui all'art.163 cod. pen. non ha tenuto conto dell'esaustiva motivazione sul punto della Corte territoriale; Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarato inammissibili, con la condanna di ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando le medesime in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 ottobre