CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 marzo 2023
Cassazione n. 19042/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25290/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dagli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta Pubbliemme di [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Palermo n. 1077/2021 , [OSCURATO:PERSONA] ordinaria —Azione revocatoria di atto di costituzione di fondo patrimoniale — Coniuge non debitore — Litisconsorzio necessario —Conseguenze depositata il 29 giugno2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: pronunciando sull’azione revocatoria ordinaria proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della di lui moglie [OSCURATO:PERSONA], a tutela della garanzia patrimoniale sui crediti vantati nei confronti del primo, quale legale rappresentante dell’Associazione culturale “[OSCURATO:PERSONA]”, il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 1078 del 2016, dichiarò inopponibile, nei confronti dell’attore, l’atto con il quale i coniugi avevano costituito in fondo patrimoniale alcuni immobilie li condannò alle spese di lite; con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Palermo ha rigettato l’appello interposto dai soccombenti, condannandoli alle spese del grado; avverso tale sentenza il solo [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione con unico mezzo , cui resiste l’intimato, depositando controricorso; la trattazione è stata fissata per la odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; il controricorrente hadepositato memoria; considerato che: con l’unico motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell'art. 301 cod. proc. civ . e nullità della sentenza e del procedimento a causa della mancata interruzione per decesso dell'unico difensore costituito per l'appellante , Avv. [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 25 settembre 2019; produce a comprova certificato di morte rilasciato dall'Ufficio di Stato civile del Comune di Agrigento;occorre preliminarmente rilevare che il ricorso ha omesso di evocare nel presente giudizio la propria consorte [OSCURATO:PERSONA], benché questa sia stata parte del giudizio in entrambi i gradi di merito, e destinataria delle pronunce rese a conclusione degli stessi; trattandosi di litisconsorte necessaria (v. da ultimo Cass.24/03/2023, n. 8447 ; ma v. anche Cass. 09/04/2019 , n. 9806 ; 03/08/2017, n. 19330; 27/01/2012, n. 1242; 18/10/2011, n. 21494), deve pertanto essere ordinata l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, ai sensi dell'art.331 cod. proc. civ.; la causa va conseguentemente rinviata a nuovo ruolo; P.Q.M. ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], fissando a tal fine termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza e rinviando la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte