Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:529
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]81/05
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] de Justicia de Castilla y León)
«Politica sociale — Tutela dei lavoratori in caso d’insolvenza del datore di lavoro — Direttiva 80/987/CEE — Direttiva di modifica 2002/74/CE — Indennità di licenziamento convenuta in sede di conciliazione — Pagamento assicurato dall’organismo di garanzia — Pagamento subordinato all’adozione di una decisione giudiziaria»
Conclusioni dell’avvocato generale A. Tizzano, presentate il 27 aprile 2006
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 7 settembre 2006
Massime della sentenza
1.
Politica sociale — Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela dei lavoratori in caso d’insolvenza del datore di lavoro — Direttiva
80/987, modificata dalla direttiva 2002/74
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/74; direttiva del Consiglio 80/987)
2.
Politica sociale — Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela dei lavoratori in caso d’insolvenza del datore di lavoro — Direttiva
80/987
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/74; direttiva del Consiglio 80/987)
3.
Politica sociale — Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela dei lavoratori in caso d’insolvenza del datore di lavoro — Direttive
80/987 e 2002/74
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/74; direttiva del Consiglio 80/987)
1. Quando uno Stato membro riconosceva nel suo diritto interno, prima dell’entrata in vigore della direttiva 2002/74, che modifica
la direttiva 80/987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alla tutela dei lavoratori
subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, il diritto del lavoratore ad ottenere la copertura dell’organismo
di garanzia in caso di insolvenza del datore di lavoro con riferimento ad un’indennità per scioglimento del contratto, l’applicazione
di tale normativa, nel caso in cui l’insolvenza del datore di lavoro sia intervenuta successivamente all’entrata in vigore
di detta direttiva, rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 80/987, come modificata dalla direttiva 2002/74.
Giacché, infatti, l’art. 2, n. 1, secondo comma, della direttiva 2002/74, prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri applichino le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva ad ogni stato di insolvenza dei datori
di lavoro intervenuto successivamente alla data di entrata in vigore di dette disposizioni, lo stato di insolvenza di un datore
di lavoro e le sue conseguenze rientrano nell’ambito di applicazione temporale della direttiva 80/987 modificata a partire
dalla data di entrata in vigore di quest’ultima, anche prima della scadenza del termine di attuazione previsto al primo comma
del detto n. 1. Devono essere considerate rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/74 non solo le disposizioni
nazionali aventi espressamente ad oggetto l’attuazione della stessa, ma altresì, a decorrere dalla data di entrata in vigore
di detta direttiva, le disposizioni nazionali preesistenti idonee a garantire la conformità del diritto nazionale a quest’ultima.
Anche se l’art. 3, primo comma, della direttiva 80/987 modificata non obbliga uno Stato membro a prevedere, nella sua legislazione
nazionale di attuazione della direttiva 2002/74, che sia assicurato il pagamento delle indennità dovute a seguito dello scioglimento
del rapporto di lavoro, qualora la legislazione nazionale in parola contenga una disposizione che fa rientrare tali indennità
nella protezione accordata dal competente organismo di garanzia, questa disposizione nazionale rientra, dopo l’entrata in
vigore della direttiva 2002/74, nell’ambito di applicazione della direttiva 80/987 modificata. Ne consegue che una disposizione
nazionale che prevede a determinate condizioni il versamento di indennità ai lavoratori da parte dell’organismo di garanzia
in caso di licenziamento o scioglimento del contratto di lavoro, si colloca nell’ambito del detto art. 2, n. 1, secondo comma,
e pertanto rientra nel campo di applicazione della direttiva 2002/74 con riferimento alla sua applicazione a fatti intervenuti
successivamente alla data della sua entrata in vigore.
(v. punti 28-29, 31-32, 34, dispositivo 1)
2. Nell’ambito di applicazione della direttiva 80/987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative
alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, quale modificata dalla direttiva 2002/74,
il principio generale di uguaglianza, quale riconosciuto dall’ordinamento giuridico comunitario, esige che, allorché, secondo
una normativa nazionale, indennità legali dovute in seguito allo scioglimento del contratto di lavoro, riconosciute da una
decisione giudiziaria, sono a carico dell’organismo di garanzia in caso di insolvenza del datore di lavoro, indennità della
stessa natura, riconosciute in un accordo tra lavoratore e datore di lavoro concluso in presenza del giudice e approvato dall’organo
giurisdizionale, devono essere considerate nella stessa maniera.
(v. punto 42, dispositivo 2)
3. Nell’ambito di applicazione delle direttive 80/987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative
alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, e 2002/74, che modifica tale direttiva,
il giudice nazionale deve disapplicare una normativa interna che, in violazione del principio di uguaglianza quale riconosciuto
dall’ordinamento giuridico comunitario, escluda la presa in carico, da parte del competente organismo di garanzia, delle indennità
per scioglimento del contratto riconosciute in un accordo tra lavoratori e datori di lavoro concluso in presenza del giudice
e approvato dall’organo giurisdizionale.
(v. punto 47, dispositivo 3)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
7 settembre 2006 (
*
)
«Politica sociale – Tutela dei lavoratori in caso d’insolvenza del datore di lavoro – Direttiva 80/987/CEE – Direttiva di modifica 2002/74/CE – Indennità di licenziamento convenuta in sede di conciliazione – Pagamento assicurato dall’organismo di garanzia – Pagamento subordinato all’adozione di una decisione giudiziaria»
Nel procedimento C-81/05,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA]
de Justicia de Castilla y León (Spagna), con decisione 28 gennaio 2005, pervenuta in cancelleria il 18 febbraio 2005, nella
causa tra
[OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])
,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric (relatore) e dai sigg. K. Lenaerts, E. Juhász e
M. Ilešič, giudici,
avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig. R. Grass
considerate le osservazioni presentate:
– per il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), dal sig. A. [OSCURATO:PERSONA], abogado del Estado;
– per il governo spagnolo, dal sig. E. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. G. Rozet e R. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 aprile 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso
di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23), nella sua versione iniziale (in prosieguo: la «direttiva 80/987»)
e nella sua versione modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/74/CE (GU L
270, pag. 10; in prosieguo: la «direttiva 80/987 modificata»).
2 Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA] di garanzia salariale; in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]») in merito al rifiuto di quest’ultimo di versare all’interessato,
a titolo di responsabilità sussidiaria, un’indennità per lo scioglimento del contratto di lavoro.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 L’art. 1, n. 1, della direttiva 80/987 stabilisce che «[l]a presente direttiva si applica ai diritti dei lavoratori subordinati
derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti dei datori di lavoro che si trovano in
stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1».
4 L’art. 2, n. 2, della detta direttiva precisa che quest’ultima non pregiudica il diritto nazionale per quanto riguarda la
definizione dei termini «lavoratore subordinato», «datore di lavoro», «retribuzione», «diritto maturato» e «diritto in corso
di maturazione».
5 L’art. 3, n. 1, della stessa direttiva prevede:
«[OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l’articolo 4, il
pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e relativi
alla retribuzione del periodo situato prima di una data determinata».
6 A norma dell’art. 4 della direttiva 80/987, gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno la facoltà di ridurre l’obbligo di pagamento degli organismi
di garanzia, di cui all’art. 3 di tale direttiva, limitandolo alla retribuzione relativa ad un periodo definito o fissando
un massimale.
7 L’art. 9 della detta direttiva dispone che quest’ultima «non pregiudica la facoltà degli [OSCURATO:PERSONA] membri di applicare e di introdurre
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli per i lavoratori subordinati».
8 Conformemente all’art. 10, lett. a), della stessa direttiva, quest’ultima non pregiudica la facoltà degli [OSCURATO:PERSONA] membri «di
adottare le misure necessarie per evitare abusi».
9 Il testo dell’art. 3 della direttiva 80/987 modificata è il seguente:
«[OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l’articolo 4, il
pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro, comprese
le indennità dovute ai lavoratori a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro, se previste dal diritto nazionale.
I diritti di cui l’organismo di garanzia si fa carico sono le retribuzioni non pagate corrispondenti a un periodo che si colloca
prima e/o eventualmente dopo una data determinata dagli [OSCURATO:PERSONA] membri».
10 In conformità al suo art. 3, la direttiva 2002/74 è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
, vale a dire l’8 ottobre 2002.
11 L’art. 2 di tale direttiva stabilisce:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
alla presente direttiva anteriormente all’8 ottobre 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano le disposizioni di cui al primo comma ad ogni stato di insolvenza dei datori di lavoro intervenuto successivamente
alla data di entrata in vigore di dette disposizioni.
Quando gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate
di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli [OSCURATO:PERSONA]
membri.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore
disciplinato dalla presente direttiva».
La normativa nazionale
12 L’art. 14 della Costituzione spagnola sancisce il diritto fondamentale di uguaglianza dinanzi alla legge.
13 L’art. 26, nn. 1 e 2, del regio decreto legislativo 24 marzo 1995, n. 1/1995, recante approvazione del testo modificato della
legge sullo statuto dei lavoratori (Estatuto de los Trabajadores, BOE n. 75 del 29 marzo 1995, pag. 9654), nella sua versione
risultante dalla legge 19 dicembre 1997, n. 60/1997 (BOE n. 304 del 20 dicembre 1997, pag. 37453; in prosieguo: lo «statuto
dei lavoratori»), prevede quanto segue:
«1. Si intendono per retribuzione tutte le prestazioni economiche, in denaro o in natura, percepite dai lavoratori subordinati
a titolo di corrispettivo per le attività da essi svolte per conto altrui nell’ambito del loro rapporto di lavoro, che retribuiscano
sia il lavoro effettivo, a prescindere dalla forma della retribuzione, sia i periodi di riposo equiparabili al lavoro. (...)
2. Non vengono considerate come retribuzione le somme percepite dal lavoratore quale rimborso delle spese sostenute in occasione
della sua attività professionale, le prestazioni e le indennità della previdenza sociale nonché le indennità corrispondenti
a trasferimenti, sospensioni o licenziamenti».
14 L’art. 33, nn. 1, 2 e 8, dello statuto del lavoratori, stabilisce quanto segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] di garanzia salariale, organismo autonomo dipendente dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, dotato
di personalità giuridica e della capacità di agire per adempiere i propri obiettivi, versa ai lavoratori l’importo delle retribuzioni
loro dovute in caso di insolvenza, di sospensione dei pagamenti, di fallimento o di risanamento giudiziario degli imprenditori.
Ai fini del precedente comma, si intende per retribuzione l’importo riconosciuto come tale nell’atto di conciliazione o nella
decisione giudiziaria per tutti gli aspetti previsti nell’art. 26, n. 1, nonché l’indennità complementare versata a titolo
dei “salarios de tramitación”, decretata, se del caso, dall’autorità giudiziaria competente, fermo restando che il [OSCURATO:PERSONA] non
verserà, ad alcun titolo, né congiuntamente né separatamente, un importo superiore alla somma risultante dalla moltiplicazione
del doppio della retribuzione minima interprofessionale giornaliera per il numero di giorni di retribuzione non pagati, fino
a un massimo di centoventi giorni.
2. [OSCURATO:PERSONA] di garanzia salariale, nei casi di cui al comma precedente, versa le indennità decise con sentenza o con decisione
amministrativa a favore dei lavoratori a causa del licenziamento o dello scioglimento del contratto, conformemente agli artt. 50,
51 e 52, lett. c), della presente legge, entro il limite massimo di un’annualità, senza che la retribuzione giornaliera alla
base del calcolo possa eccedere il doppio della retribuzione minima interprofessionale.
L’importo dell’indennità, ai soli fini del pagamento da parte del [OSCURATO:PERSONA] di garanzia salariale in caso di licenziamento o di
scioglimento del contratto conformemente all’art. 50 della presente legge, viene calcolato sulla base di 25 giorni per anno
di servizio, e non può superare il massimale indicato al comma precedente.
(…)
8. Nel caso di imprese con meno di venticinque lavoratori, il [OSCURATO:PERSONA] di garanzia salariale versa il 40% delle indennità legali
dovute ai lavoratori i cui rapporti di lavoro siano cessati a seguito del procedimento avviato in applicazione delle disposizioni
di cui all’articolo 51 della presente legge o per la ragione prevista nella lett. c) dell’art. 52.
(...)» .
15 L’art. 52, lett. c), dello statuto dei lavoratori, che elenca le cause di estinzione del contratto di lavoro «per ragioni
obiettive», stabilisce quanto segue:
«Il contratto si estingue
(…)
c) in caso di necessità oggettivamente riconosciuta di sopprimere posti di lavoro per una delle cause previste nell’art. 51,
n. 1, della presente legge e in numero inferiore a quello stabilito nello stesso articolo.
A tale effetto il datore di lavoro imputa la decisione di scioglimento a cause economiche, al fine di contribuire ad uscire
da una situazione economica sfavorevole, o a cause di ordine tecnico, organizzativo o produttivo, al fine di superare gli
ostacoli che impediscono il buon funzionamento dell’impresa, sia in ragione della posizione concorrenziale di quest’ultima
sul mercato, sia per esigenze relative alla domanda, attraverso una migliore organizzazione delle risorse».
16 L’estinzione del contratto per ragioni obiettive esige da parte del datore di lavoro il rispetto di determinati obblighi definiti
nell’art. 53, n. 1, dello statuto dei lavoratori, tra cui quello di
«(…)
b) porre a disposizione del lavoratore (…) un’indennità corrispondente a 20 giorni per anno di servizio, indennità che sarà calcolata
pro rata temporis in ragione del numero di mesi per i periodi inferiori a un anno, e per un massimo di 12 mensilità.
(…)».
17 L’art. 84 del regio decreto legislativo 7 aprile 1995, n. 2/1995, recante approvazione del testo modificato della legge sul
processo del lavoro (Ley de Procedimiento laboral, BOE n. 86 dell’11 aprile 1995, pag. 10695; in prosieguo: la «LPL») prevede
che, dopo il fallimento della conciliazione dinanzi ad un servizio amministrativo da adire in via preliminare ai sensi dell’art.
63 dello stesso decreto, un nuovo procedimento di conciliazione deve imperativamente aver luogo dinanzi all’organo giurisdizionale
competente.
18 Alla data del rinvio pregiudiziale, il Regno di Spagna non aveva adottano alcuna disposizione che si riferisse alla direttiva
2002/74, né notificato alla Commissione l’attuazione della detta direttiva.
La causa principale e le questioni pregiudiziali
19 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] lavorava in un’impresa che occupava meno di 25 dipendenti. Egli veniva licenziato per motivi relativi
alla situazione economica dell’impresa. Il ricorso giurisdizionale proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] contro tale licenziamento
conduceva ad un accordo di conciliazione concluso con il convenuto in via principale in presenza e su intervento del giudice
dell’istanza, che in seguito lo approvava con l’effetto di conferire al detto accordo il valore di un giuramento ai fini della
sua esecuzione forzata in caso di inadempimento. In tale accordo le parti convenivano di accettare lo scioglimento del rapporto
di lavoro per i motivi invocati dal datore di lavoro, stabilendo, in particolare, in favore del lavoratore un’indennità pari
a EUR 5 540,06 a carico del suo datore di lavoro.
20 Poiché il datore di lavoro non adempiva spontaneamente il debito oggetto dell’accordo di conciliazione, il sig. [OSCURATO:PERSONA]
agiva in via giudiziale per l’esecuzione forzata del detto accordo, in seguito alla quale, il 24 aprile 2003, il datore di
lavoro era dichiarato insolvente, in mancanza di beni passibili di pignoramento e liquidazione ai fini del pagamento delle
somme dovute al lavoratore.
21 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva pertanto al [OSCURATO:PERSONA] il pagamento dei debiti in parola. [OSCURATO:PERSONA] gli accordava il 40% dell’indennità
di licenziamento, in conformità all’art. 33, n. 8, dello statuto dei lavoratori, ma rifiutava di accollarsi il restante 60%
per il motivo che l’indennità era stata riconosciuta in un atto di conciliazione e non in una decisione giudiziaria o amministrativa.
22 Il ricorrente in via principale presentava pertanto una domanda contro il [OSCURATO:PERSONA] presso lo Juzgado de lo Social de Palencia
(giudice di primo grado competente in materia di sicurezza sociale), richiedendogli un importo corrispondente al 60% dell’indennità
convenuta nell’atto di conciliazione giudiziaria. Tale giudice respingeva la domanda per il motivo che il [OSCURATO:PERSONA] è, legalmente,
obbligato ad accollarsi le indennità per scioglimento del rapporto di lavoro soltanto quando tali indennità siano state riconosciute
in una decisione giudiziaria o amministrativa, ma non nel caso in cui esse siano state convenute tra le parti in un atto di
conciliazione. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] impugnava tale decisione dinanzi alla sezione sociale del [OSCURATO:PERSONA] de Justicia
de Castilla y León.
23 Tale giudice osserva che, nella sentenza 25 ottobre 1993, n. 306/1993, il [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato la compatibilità
dell’art. 33, n. 2, dello statuto dei lavoratori con l’art. 14 della Costituzione spagnola. Secondo il [OSCURATO:PERSONA]
non sussiste una violazione del principio di uguaglianza dinanzi alla legge poiché non ha luogo un trattamento differenziato
di situazioni identiche. Tenuto conto della sentenza 12 dicembre 2002, causa C‑442/00, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11915),
il giudice del rinvio si interroga sugli effetti della preminenza del diritto comunitario e in particolare sul suo potere
di disapplicare una legge nazionale che violi il diritto comunitario quando non esista una legge processuale spagnola che
gli attribuisca tale competenza.
24 Se un tale potere risultasse dal diritto comunitario, sarebbe necessario determinare se, nonostante la direttiva 80/987 non
riguardi espressamente le indennità per scioglimento del contratto, il diritto comunitario si applichi nel caso di specie.
Qualora si trattasse di un caso di applicazione del diritto comunitario, sarebbe dubbio che la preminenza di quest’ultimo
rispetto al diritto nazionale si estenda alle disposizioni in materia di diritti fondamentali. In tal caso, sarebbe necessario
accertare se la differenza di trattamento controversa nel caso di specie sia giustificata. Tale questione non sarebbe interamente
risolta dalla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto del fatto che la causa principale verte su un’indennità per
scioglimento del contratto. Se fosse deciso che siffatte indennità non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva
80/987, ci si dovrebbe domandare se lo Stato spagnolo applichi già la direttiva 2002/74 dal momento che il suo contenuto è
già integrato nel diritto spagnolo. In caso di risposta affermativa, le stesse questioni si porrebbero relativamente al diritto
fondamentale dell’uguaglianza dinanzi alla legge soltanto nel caso in cui si dichiarasse che lo Stato spagnolo, nel decidere
sul caso del sig. [OSCURATO:PERSONA], applichi la direttiva 80/987.
25 Pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] de Justicia de Castilla y León ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte
le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’obbligo imposto agli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare
l’esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità (art. 10
CE) nonché il principio di preminenza del diritto comunitario rispetto al diritto nazionale comportino, di per sé e senza
necessità di disposizioni esplicite di diritto interno, l’attribuzione agli organi giurisdizionali nazionali del potere di
disapplicare qualsiasi tipo di norma di diritto interno che sia contraria al diritto comunitario, indipendentemente dal rango
di tale norma nella gerarchia delle fonti (regolamento, legge o addirittura Costituzione).
2) a) Se, quando le istituzioni amministrative e giurisdizionali spagnole devono pronunciarsi sul diritto di un lavoratore, il cui
datore di lavoro sia stato dichiarato insolvente, di ricevere dal [[OSCURATO:PERSONA]] le indennità dovutegli per lo scioglimento di un
contratto di lavoro, in base alla garanzia contro l’insolvenza stabilita dalla normativa nazionale, esse applichino il diritto
comunitario, benché la direttiva 80/987/CEE non preveda espressamente, agli artt. 1 e 3, le indennità dovute per lo scioglimento
del contratto.
b) In caso di soluzione affermativa, se le istituzioni amministrative e giudiziarie spagnole, nell’applicare la direttiva 80/987/CEE
e le norme di diritto interno di attuazione delle disposizioni di detta direttiva, siano vincolate dal principio dell’uguaglianza
dinanzi alla legge e dal divieto di discriminazione risultante dal diritto comunitario, con la portata precisata dall’interpretazione
fornitane dalla Corte (…), benché essa non coincida con l’interpretazione dell’analogo diritto fondamentale riconosciuto dalla
Costituzione spagnola quale fornita dalla giurisprudenza del [OSCURATO:PERSONA] español (Corte Costituzionale spagnola).
c) In caso di soluzione affermativa, se il diritto fondamentale dell’uguaglianza dinanzi alla legge risultante dal diritto comunitario
imponga un obbligo di pari trattamento delle ipotesi in cui il diritto del lavoratore all’indennità dovuta per lo scioglimento
del contratto sia stato stabilito da una decisione giudiziaria e delle ipotesi in cui tale diritto consegua ad un accordo
tra il lavoratore e il datore di lavoro concluso alla presenza di un giudice e con l’approvazione dell’organo giurisdizionale.
3) a) Se, nell’ipotesi in cui, prima dell’entrata in vigore della direttiva 2002/74/CE, uno Stato membro già riconoscesse nella
propria legislazione interna il diritto del lavoratore di ottenere, in caso di insolvenza del datore di lavoro, una tutela
da parte dell’organismo di garanzia relativamente ad un’indennità dovuta per lo scioglimento del contratto, possa considerarsi
che, a partire dall’entrata in vigore di questa direttiva, vale a dire l’8 ottobre 2002, lo Stato membro applichi il diritto
comunitario, anche se non è trascorso il termine ultimo per l’attuazione della stessa, quando decide sulla concessione, da
parte dell’organismo di garanzia, di tali indennità dovute per lo scioglimento del contratto in situazioni di insolvenza del
datore di lavoro dichiarata successivamente all’8 ottobre 2002.
b) In caso di soluzione affermativa, se le istituzioni amministrative e giudiziarie spagnole, nell’applicare la direttiva 2002/74/CE
e le norme di diritto interno di attuazione delle disposizioni di detta direttiva, siano vincolate dal principio dell’uguaglianza
dinanzi alla legge e dal divieto di discriminazione risultante dal diritto comunitario, nella portata precisata dall’interpretazione
fornitane dalla Corte (…), benché essa non coincida con l’interpretazione dell’analogo diritto fondamentale riconosciuto dalla
Costituzione spagnola quale fornita dalla giurisprudenza del [OSCURATO:PERSONA] español.
c) In caso di soluzione affermativa, se il diritto fondamentale dell’uguaglianza dinanzi alla legge risultante dal diritto comunitario
imponga un obbligo di pari trattamento delle ipotesi in cui il diritto del lavoratore all’indennità dovuta per lo scioglimento
del contratto sia stato stabilito da una decisione giudiziaria e delle ipotesi in cui esso sia il risultato di un accordo
tra il lavoratore e il datore di lavoro concluso dinanzi ad un giudice e con l’approvazione dell’organo giurisdizionale».
Sulla terza questione
26 Con la sua terza questione, che occorre trattare in primo luogo, il giudice del rinvio si interroga, da un lato, sull’applicabilità
nel tempo della direttiva 80/987 modificata [questione 3, lett. a)] e, dall’altro, sull’eventuale obbligo, in forza del principio
comunitario di uguaglianza e di non discriminazione, di trattare allo stesso modo le indennità per scioglimento del contratto
stabilite con decisione giudiziaria e quelle risultanti da un accordo tra lavoratori e datori di lavoro concluso in presenza
del giudice e approvato dall’organo giurisdizionale [questione 3, lett. b) e c)].
Sull’applicabilità nel tempo della direttiva 80/987 modificata
27 Ai sensi dell’art. 2, n. 1, primo comma, della direttiva 2002/74, gli [OSCURATO:PERSONA] membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva anteriormente all’8 ottobre 2005.
28 Il secondo comma del detto paragrafo prevede che essi applichino le disposizioni nazionali di cui al primo comma ad ogni stato
di insolvenza dei datori di lavoro intervenuto successivamente alla data di entrata in vigore di dette disposizioni. Pertanto,
lo stato di insolvenza di un datore di lavoro e le sue conseguenze rientrano nell’ambito di applicazione temporale della direttiva
80/987 modificata a partire dalla data di entrata in vigore di quest’ultima, anche prima della scadenza del termine di attuazione
previsto nell’art. 2, n. 1, primo comma, della direttiva 2002/74.
29 Devono essere considerate rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/74 non solo le disposizioni nazionali
aventi espressamente ad oggetto l’attuazione della stessa, ma altresì, a decorrere dalla data di entrata in vigore di detta
direttiva, le disposizioni nazionali preesistenti idonee a garantire la conformità del diritto nazionale a quest’ultima.
30 Ai sensi dell’art. 3, primo comma, della direttiva 80/987 modificata, gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie affinché
gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l’art. 4 della stessa direttiva, il pagamento dei diritti non pagati dei
lavoratori subordinati risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro, comprese le indennità dovute ai lavoratori
a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro, se previste dal diritto nazionale.
31 Anche se l’art. 3, primo comma, della direttiva 80/987 modificata non obbliga uno Stato membro a prevedere, nella sua legislazione
nazionale di attuazione della direttiva 2002/74, che sia assicurato il pagamento delle indennità dovute a seguito dello scioglimento
del rapporto di lavoro, si deve considerare che, qualora la legislazione nazionale in parola contenga una disposizione che
fa rientrare tali indennità nella protezione accordata dal competente organismo di garanzia, questa disposizione nazionale
rientra, dopo l’8 ottobre 2002, data di entrata in vigore della direttiva 2002/74, nell’ambito di applicazione della direttiva
80/987 modificata.
32 Ne consegue che una disposizione quale l’art. 33, n. 2, dello statuto dei lavoratori, che prevede a determinate condizioni
il versamento di indennità ai lavoratori da parte dell’organismo di garanzia in caso di licenziamento o scioglimento del contratto
di lavoro, si colloca nell’ambito dell’art. 2, n. 1, secondo comma, della direttiva 2002/74 e pertanto rientra nel campo di
applicazione di tale direttiva con riferimento alla sua applicazione a fatti intervenuti successivamente alla data della sua
entrata in vigore.
33 Non si può opporre a tale risultato il fatto che, ai sensi dell’art. 2, n. 1, terzo comma, della direttiva 2002/74 le disposizioni
nazionali adottate ai fini dell’attuazione della direttiva devono contenere un riferimento alla presente direttiva al momento
della loro adozione o essere accompagnate da un tale riferimento al momento della loro pubblicazione ufficiale. Siffatte considerazioni
formali non possono infatti portare ad una riduzione della protezione dei lavoratori cui è volta la direttiva 2002/74.
34 Si deve pertanto rispondere alla terza questione, lett. a), che, quando uno Stato membro riconosceva nel suo diritto interno,
prima dell’entrata in vigore della direttiva 2002/74, il diritto del lavoratore di ottenere la copertura dell’organismo di
garanzia in caso di insolvenza del datore di lavoro con riferimento ad un’indennità per scioglimento del contratto di lavoro,
l’applicazione di tale normativa, nel caso in cui l’insolvenza del datore di lavoro sia intervenuta successivamente all’entrata
in vigore di detta direttiva, rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 80/987 modificata.
Sulla violazione del principio di uguaglianza
35 Se una normativa nazionale entra nel campo di applicazione del diritto comunitario, essa dev’essere conforme ai diritti fondamentali
di cui la Corte assicura il rispetto (v., al riguardo, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 31 e giurisprudenza ivi citata).
36 Risulta dalla decisione di rinvio, relativamente alle indennità per scioglimento del contratto di lavoro, che, in caso di
insolvenza del datore di lavoro, sono a carico del [OSCURATO:PERSONA] soltanto quelle riconosciute da una decisione giudiziaria o amministrativa
37 Anche se spetta al diritto nazionale precisare le prestazioni che rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva 80/987
modificata, tale facoltà è subordinata al rispetto dei diritti fondamentali, nel cui novero figura in particolare il principio
generale di uguaglianza e di non discriminazione (v., in tal senso, ordinanza 13 dicembre 2005, causa C‑177/05, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10887, punti 25 e 26 nonché giurisprudenza ivi citata). Detto principio impone di non trattare in modo diverso
situazioni analoghe, salvo che una differenza di trattamento non sia obiettivamente giustificata (sentenza [OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 32 e giurisprudenza ivi citata).
38 La Corte ha già dichiarato che, qualora, secondo la normativa nazionale in causa, determinate indennità per licenziamento
irregolare, riconosciute da una sentenza o da una decisione amministrativa, debbano essere considerate, in forza del diritto
nazionale, come indennità dovute per lo scioglimento del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 80/987
modificata, le indennità della stessa natura, fissate in occasione di un procedimento di conciliazione giudiziale come quello
previsto nell’art. 84 della LPL, devono essere anch’esse considerate come indennità ai sensi della detta disposizione (ordinanza
[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 30).
39 Lo stesso vale per le indennità legali dovute per scioglimento del contratto di lavoro.
40 Infatti, da un lato, tutti i lavoratori che hanno perduto il loro impiego per scioglimento del contratto di lavoro si trovano
in una situazione analoga qualora il datore di lavoro, a causa del suo stato di insolvenza, non possa versare loro le indennità
cui essi hanno legalmente diritto. Dall’altro, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni,
né il giudice del rinvio, né gli intervenienti hanno fatto valere argomenti nuovi riguardanti un’eventuale giustificazione
della disparità di trattamento che la Corte non avesse già avuto l’occasione di valutare nell’ambito delle sentenze [OSCURATO:PERSONA], cit., e 16 dicembre 2004, causa C-520/03, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑12065), e della citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA].
41 Tenuto conto del fatto che il principio generale di uguaglianza e di non discriminazione è un principio del diritto comunitario,
gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono vincolati da tale principio quale interpretato dalla Corte. Ciò vale altresì quando la normativa nazionale
di cui trattasi, secondo la giurisprudenza costituzionale dello Stato membro interessato, è conforme a un diritto fondamentale
analogo riconosciuto dall’ordinamento giuridico nazionale.
42 Occorre pertanto rispondere alla terza questione, lett. b) e c), che, nell’ambito di applicazione della direttiva 80/987 modificata,
il principio generale di uguaglianza, quale riconosciuto dall’ordinamento giuridico comunitario, esige che, allorché, secondo
una normativa nazionale quale quella controversa nella causa principale, indennità legali dovute in seguito allo scioglimento
del contratto di lavoro, riconosciute da una decisione giudiziaria, sono a carico dell’organismo di garanzia in caso di insolvenza
del datore di lavoro, indennità della stessa natura, riconosciute in un accordo tra lavoratore e datore di lavoro concluso
in presenza del giudice e approvato dall’organo giurisdizionale, devono essere considerate nella stessa maniera.
Sulla seconda questione
43 Alla luce della risposta fornita alla terza questione, non occorre rispondere alla seconda questione, che riguarda la direttiva
80/987 nella sua versione iniziale.
Sulla prima questione
44 La prima questione riguarda in sostanza l’eventuale obbligo, per il giudice del rinvio, di disapplicare, in osservanza del
diritto comunitario quale interpretato dalla Corte, la normativa nazionale non conforme alla direttiva 80/987, sia nella versione
iniziale sia nella versione modificata.
45 Quando venga accertata una discriminazione, incompatibile col diritto comunitario, e finché non siano adottate misure volte
a ripristinare la parità di trattamento, l’osservanza del principio di uguaglianza può essere garantito solo mediante la concessione
alle persone appartenenti alla categoria sfavorita degli stessi vantaggi di cui beneficiano le persone della categoria privilegiata
(sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 42).
46 In tale ipotesi, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale discriminatoria, senza doverne
chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore, e deve applicare ai componenti del gruppo sfavorito lo
stesso regime che viene riservato agli altri lavoratori (sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 43 e giurisprudenza ivi
citata). Tale obbligo incombe ad esso indipendentemente dall’esistenza, nel diritto interno, di disposizioni che gli attribuiscono
la competenza al riguardo.
47 Pertanto, alla prima questione si deve rispondere che il giudice nazionale deve disapplicare una normativa interna che, in
violazione del principio di uguaglianza quale riconosciuto dall’ordinamento giuridico comunitario, escluda la presa in carico,
da parte del competente organismo di garanzia, delle indennità per scioglimento del contratto riconosciute in un accordo tra
lavoratori e datori di lavoro concluso in presenza del giudice e approvato dall’organo giurisdizionale.
Sulle spese
48 Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1)
Quando uno Stato membro riconosceva nel suo diritto interno, prima dell’entrata in vigore della direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/74/CE, che modifica la direttiva 80/987/CE, il diritto del lavoratore di ottenere
la copertura dell’organismo di garanzia in caso di insolvenza del datore di lavoro con riferimento a un’indennità per scioglimento
del contratto, l’applicazione di tale normativa, nel caso in cui l’insolvenza del datore di lavoro sia intervenuta successivamente
all’entrata in vigore di detta direttiva, rientra nell’ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980,
80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati
in caso di insolvenza del datore di lavoro, quale modificata dalla direttiva 2002/74/CE.
2)
Nell’ambito di applicazione della direttiva 80/987/CEE, quale modificata dalla direttiva 2002/74/CE, il principio generale
di uguaglianza, quale riconosciuto dall’ordinamento giuridico comunitario, esige che, allorché, secondo una normativa nazionale
quale quella controversa nella causa principale, indennità legali dovute in seguito allo scioglimento del contratto di lavoro,
riconosciute da una decisione giudiziaria, sono a carico dell’organismo di garanzia in caso di insolvenza del datore di lavoro,
indennità della stessa natura, riconosciute in un accordo tra lavoratore e datore di lavoro concluso in presenza del giudice
e approvato dall’organo giurisdizionale, devono essere considerate nella stessa maniera.
3)
Il giudice nazionale deve disapplicare una normativa interna che, in violazione del principio di uguaglianza quale riconosciuto
dall’ordinamento giuridico comunitario, escluda la presa in carico, da parte del competente organismo di garanzia, delle indennità
per scioglimento del contratto riconosciute in un accordo tra lavoratori e datori di lavoro concluso in presenza del giudice
e approvato dall’organo giurisdizionale.
Firme
*
Lingua processuale: lo spagnolo.